AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Eve» (19A00311) 
(GU n.17 del 21-1-2019)

 
 
       Estratto determina AAM/PPA n. 1198 del 19 dicembre 2018 
 
    E' autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale  EVE,
anche nelle forme e confezioni di seguito indicate: 
      A.I.C. n. 039566056 - «2 mg + 0,03 mg compresse  rivestite  con
film» 1×21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al; 
      A.I.C. n. 039566068 - «2 mg + 0,03 mg compresse  rivestite  con
film» 3×21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al; 
      A.I.C. n. 039566070 - «2 mg + 0,03 mg compresse  rivestite  con
film» 4×21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al; 
      A.I.C. n. 039566082 - «2 mg + 0,03 mg compresse  rivestite  con
film» 6×21 compresse in blister Pvc/Pvdc/Al. 
    Forma farmaceutica: compresse rivestite con film. 
    Principio attivo: Clormadinone acetato, Etinilestradiolo. 
    Codice pratica: C1B/2018/184bis. 
    Titolare A.I.C.: Sandoz S.p.A. (Codice SIS 1392). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le confezioni sopra indicate e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per le  confezioni  sopra  indicate  sono  adottate  le  seguenti
classificazioni ai fini della fornitura: 
      per la confezione 039566056: RR; 
      per le confezioni 039566068, 039566070, 039566082: RNR. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
Amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla determina di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e successive
modifiche ed integrazioni, in virtu' del quale non sono incluse negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.