MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 gennaio 2019 

Proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto 7  marzo  2006  e  successive  modificazioni,
concernente «Principi fondamentali  per  la  disciplina  unitaria  di
formazione specifica in medicina generale»,  limitatamente  al  corso
2018/2021 di formazione specifica in medicina generale. (19A00316) 
(GU n.15 del 18-1-2019)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva n. 93/16/CE, in materia di  libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19/CE; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  e
successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per  la
disciplina unitaria in materia di formazione  specifica  in  medicina
generale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 13 marzo 2006,  Serie  generale  n.  60,  in  attuazione
dell'art. 25, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.  368  del
1999; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del  citato  decreto  del
Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal  decreto  del
Ministro della salute  28  agosto  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  del  4  settembre  2014,  Serie
generale n. 205, che stabilisce  che  la  graduatoria  dei  candidati
idonei al corso di medicina generale puo' essere utilizzata non oltre
il termine massimo di sessanta giorni  dopo  l'inizio  del  corso  di
formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa,
i posti che  si  siano  resi  vacanti  per  cancellazione,  rinuncia,
decadenza o altri motivi e stabilisce,  altresi',  che  i  giorni  di
corso persi devono essere recuperati e regolarmente  retribuiti,  nel
rispetto del limite minimo di 4.800 ore e di trentasei mesi; 
   Considerato che, per  esigenze  di  funzionalita'  dei  corsi,  si
ravvisa la necessita', limitatamente al  corso  di  cui  al  triennio
2018/2021, di ampliare il termine di  sessanta  giorni  previsto  dal
succitato art. 9, comma 5, del decreto del Ministro  della  salute  7
marzo 2006 e  successive  modificazioni,  per  lo  scorrimento  della
graduatoria degli idonei al corso di medicina generale; 
  Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze  di
funzionalita' con quelle del  corretto  svolgimento  delle  attivita'
didattiche, e' opportuno, limitatamente al corso di cui  al  triennio
2018/2021, stabilire il  termine  di  scorrimento  della  graduatoria
degli idonei al corso di medicina generale in complessivi centottanta
giorni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di
formazione  specifica  in  medicina  generale  di  cui  al   triennio
2018/2021, la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata
da ciascuna regione e provincia autonoma non oltre il termine massimo
di centottanta giorni dalla data di inizio del corso  di  formazione,
per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti che
si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o  altri
motivi.  I  giorni  di  corso  persi  devono  essere   recuperati   e
regolarmente retribuiti, nel rispetto del limite minimo di 4.800  ore
e di trentasei mesi. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
     Roma, 14 gennaio 2019 
 
                                                  Il Ministro: Grillo