AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Chenpen» (19A01298) 
(GU n.50 del 28-2-2019)

 
    Estratto determina AAM/A.I.C. n. 40/2019 del 13 febbraio 2019 
 
    Procedura europea: PT/H/1189/003/DC. 
    Descrizione del  medicinale  e  attribuzione  numero  A.I.C.:  e'
autorizzata l'immissione in commercio del  medicinale  CHENPEN  nella
forma e confezioni,  alle  condizioni  e  con  le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Bioprojet Pharma , con sede legale  e  domicilio
fiscale in 9 Rue Rameau, 75002 Parigi - Francia. 
    Confezioni: 
      «500  microgrammi/0,3  ml  soluzione  iniettabile  in   siringa
preriempita» 1 siringa da 0,3 ml, A.I.C. n. 040864050 (in  base  10),
16Z29L (in base 32); 
      «500  microgrammi/0,3  ml  soluzione  iniettabile  in   siringa
preriempita» 2 siringhe da 0,3 ml, A.I.C. n. 040864062 (in base  10),
16Z29Y (in base 32). 
    Validita' prodotto integro: due anni. 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita. 
    Condizioni  particolari  di  conservazione:  non   conservare   a
temperatura superiore a 25° C. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ciascun   millilitro   contiene   1,7   mg   di    adrenalina
(epinefrina); 
        una dose di 0,3 ml contiene  500  microgrammi  di  adrenalina
(epinefrina); 
      eccipienti: cloruro di sodio, metabisolfito  di  sodio  (E223),
acido cloridrico (per aggiustamento del pH), acqua per iniezioni. 
    Responsabile del rilascio lotti: Owen  Mumford  Ltd  -  Primsdown
Industrial Estate - Worcester road, Chipping Norton  Oxfordshire  OX7
5XP - Regno Unito. 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    Trattamento  di   emergenza   per   reazioni   allergiche   acute
(anafilassi)  causate  da  arachidi  o  altri  alimenti,  medicinali,
morsicature o punture di insetto e  altri  allergeni  oltre  che  per
anafilassi indotta dall'esercizio o idiopatica. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': apposita sezione della classe  di  cui  all'art.  8,
comma 10, lettera  c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  e
successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati  ai
fini della rimborsabilita', denominata classe «C (nn)». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR:  medicinale  soggetto  a
prescrizione medica. 
 
          Aggiornamento della descrizione delle confezioni 
 
    E' autorizzata  la  modifica  della  descrizione  delle  seguenti
confezioni gia' autorizzate, da: 
      A.I.C.  n.  040864011   «150   microgrammi/0,3   ml   soluzione
iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml; 
      A.I.C.  n.  040864023   «300   microgrammi/0,3   ml   soluzione
iniettabile» 1 siringa preriempita da 0,3 ml; 
      A.I.C.  n.  040864035   «300   microgrammi/0,3   ml   soluzione
iniettabile» 2 siringa preriempita da 0,3 ml; 
      A.I.C.  n.  040864047   «150   microgrammi/0,3   ml   soluzione
iniettabile» 2 siringa preriempita da 0,3 ml, 
a: 
      A.I.C.  n.  040864011   «150   microgrammi/0,3   ml   soluzione
iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,3 ml; 
      A.I.C.  n.  040864023   «300   microgrammi/0,3   ml   soluzione
iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,3 ml; 
      A.I.C.  n.  040864035   «300   microgrammi/0,3   ml   soluzione
iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,3 ml; 
      A.I.C.  n.  040864047   «150   microgrammi/0,3   ml   soluzione
iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe da 0,3 ml. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata  in  vigore
della presente  determina  al  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data  al  foglio
illustrativo ed etichette 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219, il foglio illustrativo e le etichette  devono
essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai  medicinali  in
commercio nella Provincia di Bolzano, anche  in  lingua  tedesca.  Il
titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare  di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e  tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca  e/o
in altra lingua estera. In caso di  inosservanza  delle  disposizioni
sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni
di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Smaltimento scorte 
 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determina, che i lotti prodotti nel periodo  indicato  nel  paragrafo
stampati, possono essere mantenuti in commercio  fino  alla  data  di
scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.