AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Solifenacina Teva» (19A01344) 
(GU n.51 del 1-3-2019)

 
       Estratto determina AAM/PPA n. 140 del 12 febbraio 2019 
 
    Codice pratica: C1A/2018/2275 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC 
    E'  autorizzata  l'immissione   in   commercio   del   medicinale
SOLIFENACINA TEVA anche nelle forme  farmaceutiche  e  confezioni  di
seguito indicate: 
      Confezione «5 mg compresse rivestite con film» 2x100  compresse
in flacone HDPE con cartuccia per l'assorbimento di ossigeno; 
    A.I.C. N. 045199496 (base 10) 1C3d48 (base 32). 
      Confezione «10 mg compresse rivestite con film» 2x100 compresse
in flacone HDPE con cartuccia per l'assorbimento di ossigeno; 
    A.I.C. n. 045199508 (base 10) 1C3D4N (base 32). 
      Confezione «5 mg compresse rivestite con film» 2x100  compresse
in flacone HDPE; 
    A.I.C. n. 045199510 (base 10) 1C3D4Q (base 32). 
      Confezione «10 mg compresse rivestite con film» 2x100 compresse
in flacone HDPE; 
    A.I.C. n. 045199522 (base 10) 1C3D52 (base 32). 
    Forma farmaceutica: Compresse rivestite con film. 
    Principio attivo: Solifenacina. 
    Titolare A.I.C.: Teva Italia S.r.l., con sede legale e  domicilio
fiscale in Milano (MI), piazzale Luigi Cadorna, 4, cap 20123,  codice
fiscale 11654150157. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': Apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
Cnn. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  le  confezioni   sopracitate   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      RR medicinali soggetti a prescrizione medica. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile
del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi  al
medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni  normative  in
materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.