AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Enterogermina» (19A01502) 
(GU n.59 del 11-3-2019)

 
      Estratto determina AAM/A.I.C. n. 43 del 19 febbraio 2019 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
ENTEROGERMINA, nella forma e confezione  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice S.I.S. 8055). 
    Confezioni: 
      «6 miliardi/2 g polvere orale» 9 bustine PET/AL/PE  da  2  g  -
A.I.C. n. 013046115 (in base 10) 0DG4C3 (in base 32); 
      «6 miliardi/2 g polvere orale» 12 bustine PET/AL/PE da  2  g  -
A.I.C. n. 013046127 (in base 10) 0DG4CH (in base 32); 
      «6 miliardi/2 g polvere orale» 18 bustine PET/AL/PE da  2  g  -
A.I.C. n. 013046139 (in base 10) 0DG4CV (in base 32); 
      «6 miliardi/2 g polvere orale» 24 bustine PET/AL/PE  da  2 g  -
A.I.C. n. 013046141 (in base 10) 0DG4CX (in base 32). 
    Forma farmaceutica: polvere orale. 
    Validita' prodotto integro: 3 anni. 
    Composizione: 
      ciascuna bustina di  «Enterogermina»  6  miliardi/2  g  polvere
orale contiene: 
        principio attivo: 6 miliardi di  spore  di  Bacillus  clausii
polioantibiotico resistente; 
        eccipienti:  cellulosa  microcristallina,  caolino   pesante,
xilitolo, silice colloidale anidra, aroma arancia  (contenente  aromi
naturali, maltodestrina, gomma di acacia  (E414),  sorbitolo  (E420),
butilidrossianisolo (E320). 
    Produttore del principio attivo: 
      Cerbios-Pharma SA, via Figino  n.  6  -  6917  Barbengo/Lugano,
Svizzera; 
      Sanofi S.p.a., viale Europa n. 11 - 21040 Origgio, Italia. 
    Produttore responsabile del rilascio dei  lotti:  Sanofi  S.p.a.,
viale Europa n. 11 - 21040 Origgio (VA), Italia. 
    Indicazioni terapeutiche. 
    Cura e profilassi del  dismicrobismo  intestinale  e  conseguenti
disvitaminosi endogene. 
    Terapia  coadiuvante  il   ripristino   della   flora   microbica
intestinale,  alterata  nel  corso  di  trattamenti   antibiotici   o
chemioterapici. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Classe di rimborsabilita': C-bis. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: OTC -  medicinale  non
soggetto a prescrizione medica da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.