AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Linevero» (19A01614) 
(GU n.63 del 15-3-2019)

 
         Estratto determina n. 262/2019 del 19 febbraio 2019 
 
    Medicinale: LINEVERO. 
    Titolare A.I.C.: Ethypharm S.A., 194  Bureaux  de  la  Colline  -
Bâtiment D, 92213 Saint-Cloud Cedex, Francia. 
    Confezioni: 
      «2,5 mg compresse»  30  compresse  in  blister  PA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045607013 (in base 10); 
      «2,5 mg compresse»  90  compresse  in  blister  PA/AL/PVC/AL  -
A.I.C. n. 045607025 (in base 10); 
      «5 mg compresse» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL -  A.I.C.
n. 045607037 (in base 10); 
      «5 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL -  A.I.C.
n. 045607049 (in base 10); 
      «5 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL -  A.I.C.
n. 045607052 (in base 10); 
      «10 mg compresse» 10 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C.
n. 045607064 (in base 10); 
      «10 mg compresse» 30 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C.
n. 045607076 (in base 10); 
      «10 mg compresse» 90 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C.
n. 045607088 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compressa. 
    Validita' prodotto integro: 
      «Linevero» 2,5 mg compresse: diciotto mesi; 
      «Linevero» 5 mg e «Linevero» 10 mg compresse: trenta mesi. 
    Condizioni particolari di conservazione: 
      «Linevero» 2,5  mg  compresse:  non  conservare  a  temperatura
superiore a 25°C; 
      «Linevero» 5 mg e «Linevero» 10 mg compresse: questo medicinale
non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. 
    Conservare  nella  confezione   originale   per   proteggere   il
medicinale dalla luce. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        «Linevero» 2,5 mg compresse: ogni compressa contiene  2,5  mg
di everolimus; 
        «Linevero» 5 mg compresse: ogni compressa contiene  5  mg  di
everolimus; 
        «Linevero» 10 mg compresse: ogni compressa contiene 10 mg  di
everolimus; 
      eccipienti: butilidrossitoluene (E321),  ipromellosa,  lattosio
monoidrato, crospovidone, lattosio, magnesio stearato. 
    Produttore del principio attivo: Biocon limited,  Biocon  Special
Economic Zone, Plot No. 2-4, Phase IV, Bommasandra-Jigani Link  Road,
Bangalore 560 099, India. 
    Produttore del prodotto finito: 
      produzione: Ethypharm, Chemin de la Poudriere, 76120  Le  Grand
Quevilly, Francia; 
      confezionamento primario e secondario: Rottendorf Pharma  GmbH,
Ostenfelder Str. 51-61, D-59320 Ennigerloh, Germania; 
      controllo di qualita': 
        Ethypharm, Chemin de la Poudriere, 76120 Le  Grand  Quevilly,
Francia; 
        Ethypharm,  Z.I.  de  Saint  Arnoult,  28170  Châteauneuf  en
Thymerais, Francia; 
      rilascio dei lotti: 
        Ethypharm, Chemin de la Poudriere, 76120 Le  Grand  Quevilly,
Francia; 
        Ethypharm,  Z.I.  de  Saint  Arnoult,  28170  Châteauneuf  en
Thymerais, Francia. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      carcinoma mammario avanzato  con  stato  recettoriale  ormonale
positivo: «Linevero» e' indicato per  il  trattamento  del  carcinoma
mammario avanzato con stato recettoriale ormonale positivo,  HER2/neu
negativo, in combinazione con exemestane, in donne  in  postmenopausa
in  assenza  di  malattia  viscerale  sintomatica  dopo  recidiva   o
progressione a seguito di trattamento con un inibitore dell'aromatasi
non steroideo; 
      tumori neuroendocrini di  origine  pancreatica:  «Linevero»  e'
indicato per il  trattamento  di  tumori  neuroendocrini  di  origine
pancreatica, bene o  moderatamente  differenziati,  non  operabili  o
metastatici, in progressione di malattia, negli adulti; 
      tumori neuroendocrini di origine gastrointestinale o polmonare:
«Linevero» e' indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di
origine gastrointestinale o polmonare, ben differenziati (Grado  1  o
Grado  2),  non  funzionanti,  non  operabili   o   metastatici,   in
progressione di malattia, negli adulti; 
      carcinoma renale: «Linevero» e' indicato per il trattamento  di
pazienti  con  carcinoma  renale  avanzato,  che   hanno   presentato
progressione durante o dopo trattamento con terapia mirata anti-VEGF. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Linevero» e' la seguente: 
      a) medicinale soggetto a  prescrizione  medica  limitativa,  da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su  prescrizione  di
centri ospedalieri  o  di  specialisti  -  oncologo,  internista  per
l'indicazione terapeutica  «carcinoma  mammario  avanzato  con  stato
recettoriale ormonale positivo» (RNRL); 
      b) medicinale soggetto a  prescrizione  medica  limitativa,  da
rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su  prescrizione  di
centri  ospedalieri  o  di   specialisti   -   oncologo,   epatologo,
gastroenterologo, internista per le indicazioni terapeutiche  «tumori
neuroendocrini di origine  pancreatica»,  «tumori  neuroendocrini  di
origine gastrointestinale o polmonare» e «carcinoma renale» (RNRL). 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2, del decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale se il medicinale e' inserito nell'elenco delle date
di riferimento per l'Unione europea (elenco  EURD)  di  cui  all'art.
107-quater, par.  7  della  direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul
portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.