MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2019 

Modifica   temporanea   del   disciplinare   di   produzione    della
denominazione «Lenticchia di Castelluccio di  Norcia»  registrata  in
qualita' di Indicazione Geografica Protetta. (19A03873) 
(GU n.141 del 18-6-2019)

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
    per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di  qualita'  dei  prodotti
agricoli e alimentari; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  664/2014  della  Commissione
del 18 dicembre 2013 che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione  dei
simboli dell'Unione per le  denominazioni  di  origine  protette,  le
indicazioni  geografiche  protette  e  le  specialita'   tradizionali
garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune
norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari; 
  Visto l'art. 6, par. 3 del regolamento delegato  (UE)  n.  664/2014
che prevede la modifica temporanea del disciplinare di produzione  di
un prodotto DOP o IGP  a  seguito  dell'imposizione  da  parte  delle
autorita' pubbliche di misure sanitarie e fitosanitarie  obbligatorie
o motivato da  calamita'  naturali  o  da  condizioni  meteorologiche
sfavorevoli ufficialmente riconosciute dalle autorita' competenti; 
  Visto il regolamento (CE)  n.  1065/97  della  Commissione  del  12
giugno 1997, pubblicato nella  Gazzetta   Ufficiale  delle  Comunita'
europee L 156 del 13 giugno 1997, con il quale e' stata iscritta  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette l'indicazione geografica protetta «Lenticchia di
Castelluccio di Norcia»; 
  Vista la determinazione dirigenziale n. 5064 del 22 maggio 2019 con
la  quale  la  Regione   Umbria,   ha   chiesto   l'avvio   dell'iter
amministrativo di modifica temporanea del disciplinare di  produzione
ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento delegato  (UE)  n.
664/2014, per l'impossibilita' di portare a termine le  semine  entro
la scadenza imposta dal  disciplinare  a  causa  del  susseguirsi  di
eventi atmosferici avversi; 
  Ritenuto  necessario  provvedere  alla  modifica   temporanea   del
disciplinare di produzione del «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»
IGP ai sensi del citato art. 6, par. 3 del regolamento delegato  (UE)
n. 664/2014; 
  Ritenuto che  sussista  l'esigenza  di  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   la   modifica
temporanea  apportata  al  disciplinare  di  produzione   della   IGP
«Lenticchia di Castelluccio di Norcia» attualmente vigente, affinche'
le disposizioni contenute nel predetto  documento  siano  accessibili
per informazione erga omnes sul territorio nazionale; 
 
                              Provvede 
 
alla pubblicazione della  modifica  temporanea  del  disciplinare  di
produzione della denominazione «Lenticchia di Castelluccio di Norcia»
registrata in qualita' di indicazione geografica  protetta  in  forza
del regolamento (CE) 1065/97 della Commissione del  12  giugno  1997,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale delle Comunita'  europee  L  156
del 13 giugno 1997. 
  La presente modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  IGP
«Lenticchia di  Castelluccio  di  Norcia»  e'  temporanea  e  la  sua
efficacia e' limitata alla campagna agraria 2019. 
 
    Roma, 5 giugno 2019 
 
                                         Il direttore generale: Abate