MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 5 luglio 2019 

Dichiarazione dell'esistenza del carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi calamitosi verificatisi nella Regione  Lazio  dal  29  ottobre
2018 al 30 ottobre 2018. (19A04650) 
(GU n.167 del 18-7-2019)

 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI 
                            E DEL TURISMO 
 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante  deleghe  al
Governo ed ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/2004,   e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   che
disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi  dei  danni,
nelle aree e per i rischi non  assicurabili  con  polizze  agevolate,
assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto l'art. 1, comma 1028 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,
con cui e' autorizzata la spesa di  ottocento  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e di novecento milioni di euro per  ciascuno  degli  anni
2020  e  2021  «al  fine  di  permettere  l'immediato  avvio   e   la
realizzazione nell'arco del triennio 2019 - 2021  degli  investimenti
strutturali e infrastrutturali urgenti, di cui all'art. 25, comma  2,
lettere d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del  2018,  finalizzati
esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
nonche' all'aumento del livello  di  resilienza  delle  strutture  ed
infrastrutture  individuate  dai  rispettivi   commissari   delegati,
nominati a seguito delle deliberazioni del Consiglio dei ministri  di
dichiarazione dello stato di emergenza ancora in corso alla  data  di
entrata in vigore della richiamata legge, ovvero nei casi in cui alla
stessa data lo stato di emergenza sia  terminato  da  non  oltre  sei
mesi, ai sensi e nei limiti dell'art. 26, comma  1,  secondo  periodo
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018»; 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art.  25  del  suddetto  regolamento  n.
702/2014, riguardante gli aiuti  destinati  a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   97,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  delle
politiche agricole alimentari e forestali  e  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e
disabilita'» pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  12  luglio  2018,  n.  160  ha,  tra  le  altre,   disposto
l'assegnazione delle  competenze  in  materia  di  turismo  a  questo
Ministero, ed al trasferimento  delle  funzioni  consegue  il  cambio
della denominazione del MIPAAF in Ministero delle politiche  agricole
alimentari, forestali e del turismo - MIPAAFT; 
  Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  2014,  registrato  alla
Corte dei conti in data 11  marzo  2015,  reg.ne  provv.  n.  623,  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  82
del 9 aprile 2015, riguardante le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa  in
materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonche' il
relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015,  pubblicato
nel sito internet del Ministero; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
relativamente al decreto ministeriale  29  dicembre  2014  e  decreto
direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al  n.
SA.49425(2017/XA); 
  Vista l'ordinanza della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  270
del 20 novembre 2018 con la  quale,  tra  l'altro,  al  comma  4,  si
stabilisce che in deroga alle disposizioni di cui all'art.  1,  comma
3, lettera b) del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  102,  le
imprese agricole che hanno subito danni a  produzioni,  strutture  ed
impianti produttivi compresi nel piano assicurativo agricolo 2018, ma
non  assicurati,  possono  accedere  agli   interventi   compensativi
previsti dalle pertinenti norme unionali e  nazionali  a  carico  del
Fondo di solidarieta' nazionale di cui all'art. 5 del citato  decreto
legislativo n. 102/2004. Le regioni e Province autonome di  Trento  e
Bolzano, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art.  6,  comma  1
del decreto legislativo n. 102/2004, possono deliberare  la  proposta
di declaratoria di eccezionalita' degli eventi di cui  alla  presente
ordinanza, entro il termine perentorio  centocinquanta  giorni  dalla
cessazione degli eventi calamitosi di cui in premessa; 
  Visto  in  particolare  l'art.  3 -  Prime  misure  economiche   ed
ulteriori fabbisogni - comma 3 della citata ordinanza  di  protezione
civile, dove stabilisce che «Al fine di valutare le prime  misure  di
immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della
popolazione e delle attivita' economiche  e  produttive  direttamente
interessate dagli  eventi  calamitosi  citati  in  premessa,  di  cui
all'art. 25, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 1  del  2
gennaio 2018, i soggetti  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  ovvero  i
soggetti attuatori dai medesimi individuati, definiscono per  ciascun
comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle
indicazioni impartite dal Dipartimento della  protezione  civile  con
successivo provvedimento e secondo i seguenti  criteri  e  massimali:
"omissis" b) per l'immediata ripresa  delle  attivita'  economiche  e
produttive sulla base di apposita  relazione  tecnica  contenente  la
descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo  di
euro 20.000,00»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2019, «Assegnazione di risorse finanziarie di  cui  all'art.
1, comma 1028 della legge 30 dicembre 2018, n. 145», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 3 aprile 2019,
ed  in  particolare  l'art.  3,  comma  2,  lettera  c)  che  prevede
interventi finanziari per  il  ripristino,  recupero  e  manutenzione
straordinaria di opere ed impianti danneggiati o distrutti a  seguito
dell'evento calamitoso; 
  Esaminata la proposta della Regione  Lazio  di  declaratoria  degli
eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei  territori
danneggiati delle provvidenze del Fondo  di  solidarieta'  nazionale:
piogge alluvionali dal 29 ottobre  2018  al  30  ottobre  2018  nelle
Province di Frosinone, Latina, Roma, Viterbo; 
  Dato atto  alla  Regione  Lazio  di  aver  effettuato  i  necessari
accertamenti dai quali risulta che gli eventi di  cui  alla  presente
richiesta   di   declaratoria   hanno   assunto   il   carattere   di
eccezionalita' di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo  n.
102/2004 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Ritenuto  di  accogliere  la  proposta  della  Regione   Lazio   di
attivazione degli interventi compensativi del Fondo  di  solidarieta'
nazionale nelle  aree  colpite  per  i  danni  alle  produzioni  alle
strutture aziendali ed  alle  infrastrutture  connesse  all'attivita'
agricola, nonche' per la gestione delle misure di  cui  all'ordinanza
della protezione civile 14 novembre 2018, n. 558 e  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27  febbraio  2019  citati,
nell'ambito  degli  interventi  compresi  nella  comunicazione   alla
commissione   UE   in   regime   di   esenzione   di   notifica    n.
SA.49425(2017/XA); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Declaratoria del carattere di eccezionalita' 
                      degli eventi atmosferici 
 
  1. E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalita'  degli
eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province  per
i danni causati alle produzioni  alle  strutture  aziendali  ed  alle
infrastrutture  connesse  all'attivita'  agricola  nei  sottoelencati
territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche
misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo  2004,
n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni,  nonche'  per  la
gestione delle misure di cui all'ordinanza della protezione civile 14
novembre 2018, n. 558 e del decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri  27  febbraio  2019  citati,  nell'ambito  degli  interventi
compresi  nella  Comunicazione  alla  commissione  UE  in  regime  di
esenzione di notifica n. SA.49425(2017/XA): 
    Frosinone: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al  30  ottobre
2018: 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,  lettere  a),  d),  nel
territorio dei Comuni di  Campoli  Appenninico,  Castelnuovo  Parano,
Coreno Ausonio, Falvaterra, Fiuggi, Fontana  Liri,  Isola  del  Liri,
Pastena, San Giorgio a Liri, Santopadre; 
    piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018: 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
Comuni di Atina, Belmonte Castello, Falvaterra,  Gallinaro,  Pastena,
Piedimonte San Germano, San Biagio Saracinisco, Supino; 
    piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018: 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  6,  nel  territorio  dei
Comuni di Alvito, Amaseno, Arpino, Atina, Ausonia, Belmonte Castello,
Campoli Appenninico, Cassino, Castelnuovo Parano, Castro dei  Volsci,
Castrocielo, Ceccano, Colfelice, Esperia, Gallinaro,  Pastena,  Pico,
Piedimonte San Germano, Pignataro Interamna, Pontecorvo,  San  Biagio
Saracinisco, S. Elia Fiumerapido,  San  Donato  Val  di  Comino,  San
Giorgio a Liri, San Vittore del Lazio, Sant'Ambrogio sul  Garigliano,
Settefrati, Trevi nel Lazio, Vallecorsa, Villa Latina; 
    Latina: piogge alluvionali dal 29  ottobre  2018  al  30  ottobre
2018: 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,  lettere  a),  d),  nel
territorio dei Comuni di Aprilia, Campodimele,  Cisterna  di  Latina,
Cori, Gaeta, Fondi,  Latina,  Lenola,  Maenza,  Minturno,  Monte  San
Biagio, Pontinia, Ponza, Priverno,  Prossedi,  Roccagorga,  Sabaudia,
San Felice Circeo, Sezze, Sperlonga, Terracina; 
    piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018: 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
Comuni di Aprilia, Campodimele, Cori, Gaeta, Fondi,  Latina,  Lenola,
Maenza,  Minturno,  Monte  San  Biagio,  Pontinia,  Ponza,  Priverno,
Prossedi, Roccagorga, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze,  Sperlonga,
Terracina; 
    Roma: piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018: 
      provvidenze di cui all'art. 5, comma 2,  lettere  a),  d),  nel
territorio dei Comuni di Fiumicino, Gavignano, Nettuno; 
    piogge alluvionali dal 29 ottobre 2018 al 30 ottobre 2018: 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  3,  nel  territorio  dei
Comuni di Carpineto Romano, Fiumicino, Gavignano, Nerola, Nettuno; 
    Viterbo: piogge alluvionali dal 29 ottobre  2018  al  30  ottobre
2018: 
      provvidenze di cui all'art. 5,  comma  6,  nel  territorio  dei
Comuni di Montalto di Castro, Tarquinia. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 5 luglio 2019 
 
                                               Il Ministro: Centinaio