AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Pantoflux» (19A04927) 
(GU n.179 del 1-8-2019)

 
      Estratto determina AAM/AIC n. 141/2019 del 16 luglio 2019 
 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E'  autorizzata  l'immissione  in   commercio   del   medicinale:
PANTOFLUX  nella  forma  e  confezioni,  alle  condizioni  e  con  le
specificazioni di seguito indicate: 
      titolare  A.I.C.:  Pensa  Pharma  S.p.a.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito,  12  -  20124  Milano  -
codice fiscale 02652831203; 
      confezioni: 
        «20 mg compresse gastroresistenti»  7  compresse  in  blister
Al/Al - A.I.C. n. 045056013 (in base 10) 1BZ00F (in base 32); 
        «20 mg compresse gastroresistenti» 14  compresse  in  blister
Al/Al - A.I.C. n. 045056025 (in base 10) 1BZ00T (in base 32); 
      validita' prodotto integro: tre anni; 
      forma farmaceutica: compressa gastroresistente; 
      condizioni   particolari   di   conservazione:   conservare   a
temperatura non superiore a 30°C. 
    Composizione: 
      principio   attivo:   Pantoprazolo   20   mg   (equivalente   a
Pantoprazolo sodio sesquidrato 22,55 mg); 
      eccipienti: 
        nucleo:   cellulosa   microcristallina   (E460i),    lattosio
monoidrato, croscarmellosa sodica, silice colloidale anidra, magnesio
stearato vegetale; 
        rivestimento: acido metacrilico-etilacrilato copolimero  1:1,
sodio lauril solfato, polisorbato 80, trietilcitrato  (E1505),  talco
(E553b), colorante (Opadry II 85F32081 giallo), alcool  polivinilico,
macrogol 3350, titanio diossido (E-171),  talco  (E553b),  ossido  di
ferro giallo (E-172),  giallo  di  chinolina  -  lacca  di  alluminio
(E-104). 
    Produttore responsabile del rilascio lotti:  Laboratorios  Esteve
S.A.,  Sant  Marti'  s/n,  Poligon  Industrial,  08107   Martorelles,
Barcellona, Spagna. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine dei sintomi
da reflusso (ad es. pirosi, rigurgito acido) negli adulti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': «C-bis». 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura:  OTC-  Medicinale  non
soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. 
    Il  titolare   dell'A.I.C.   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le  sanzioni  di  cui  all'art.  82  del  suddetto  decreto
legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.