AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Rinnovo  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio   secondo
procedura decentrata del  medicinale  per  uso  umano  «Levofloxacina
Hikma» con conseguente modifica stampati. (19A05353) 
(GU n.197 del 23-8-2019)

 
 
      Estratto determina AAM/PPA n. 640/2019 del 29 luglio 2019 
 
    L'autorizzazione     all'immissione     in     commercio      del
medicinale LEVOFLOXACINA HIKMA (040796); 
      dosaggio/forma farmaceutica: «5 mg/ml soluzione per  infusione»
(tutte le confezioni autorizzate); 
      titolare A.I.C.: Hikma Farmacêutica (Portugal)  S.A.  con  sede
legale e domicilio fiscale in Estrada do Rio da Mo', 8,  8A  e  8B  -
Fervença 2705-906 Terrugem SNT - Portogallo; 
      procedura: decentrata; 
      codice procedura europea: PT/H/0570/001/R/001; 
      codice pratica: FVRMC/2015/215; 
con scadenza il 30 giugno 2016 e' rinnovata con validita'  illimitata
e con conseguente modifica del riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto e del foglio illustrativo, a condizione che,  alla  data  di
entrata in vigore della presente determina, i requisiti di  qualita',
sicurezza ed efficacia siano ancora presenti. 
    Le modifiche devono  essere  apportate  per  il  riassunto  delle
caratteristiche del prodotto dalla data di entrata  in  vigore  della
presente determina mentre per il  foglio  illustrativo  entro  e  non
oltre sei mesi dalla medesima data. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare  dell'autorizzazione
all'immissione  in   commercio   che   intende   avvalersi   dell'uso
complementare di lingue estere, deve darne  preventiva  comunicazione
all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei  testi  in
lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In  caso  di  inosservanza
delle disposizioni sull'etichettatura e sul  foglio  illustrativo  si
applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto. 
    Sia i lotti  gia'  prodotti  alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica   italiana   della   presente
determinazione che i lotti prodotti nel periodo di  cui  all'art.  2,
comma 2, della presente determina, che  non  riportino  le  modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data  di
scadenza del  medicinale  indicata  in  etichetta.  A  decorrere  dal
termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  della  presente  determina,  i
farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato
agli utenti, che scelgono la modalita' di ritiro in formato  cartaceo
o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi.  Il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in   commercio   rende
accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro  il
medesimo termine. 
    La presente determina ha effetto dal giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  e  sara'  notificata  alla  societa'   titolare
dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.