COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 maggio 2019 

Opere per lo sviluppo del giacimento di idrocarburi denominato "Tempa
Rossa".  Non  approvazione  della  proroga  della  dichiarazione   di
pubblica  utilita'  (CUP  F75F07000100007).  (Delibera  n.   34/2019)
(19A05857) 
(GU n.224 del 24-9-2019)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   ministri   per   la
programmazione  economica»  e  visto,  in  particolare,  l'art.   16,
concernente   l'istituzione   e   le   attribuzioni   del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonche'  le
successive disposizioni legislative relative alla composizione  dello
stesso Comitato; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Vista la  delibera  28  novembre  2018,  n.  82,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  3  aprile  2019,   concernente   il
«regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in  attuazione  delle  direttive  nn.  2004/17/CE  e  2004/18/CE»,  e
successive modificazioni, e in particolare l'art. 166,  comma  4-bis,
il quale prevede che «il CIPE puo' disporre la  proroga  dei  termini
previsti... in casi  di  forza  maggiore  o  per  altre  giustificate
ragioni»; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con  il  quale  e'
stata soppressa la  Struttura  tecnica  di  missione,  istituita  con
decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e  successive
modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e  4  del  medesimo
decreto sono stati trasferiti alle competenti direzioni generali  del
Ministero, alle quali e' demandata la responsabilita'  di  assicurare
la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa
documentazione a supporto; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  «Codice  dei
contratti pubblici» e visti in particolare: 
    1. l'art. 200, comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del Paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
    2. l'art. 201, comma 9, che prevede  che,  fino  all'approvazione
del primo  Documento  pluriennale  di  pianificazione,  valgono  come
programmazione degli investimenti  in  materia  di  infrastrutture  e
trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani,
comunque denominati, gia' approvati secondo le procedure vigenti alla
data di entrata in vigore  dello  stesso  decreto  legislativo  o  in
relazione ai quali sussiste  un  impegno  assunto  con  i  competenti
organi dell'Unione europea; 
    3. l'art. 214, comma 2, lettere d) e f),  in  base  al  quale  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  (MIT)  provvede  alle
attivita' di supporto  a  questo  Comitato  per  la  vigilanza  sulle
attivita' di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e  della
successiva realizzazione delle infrastrutture  e  degli  insediamenti
prioritari per  lo  sviluppo  del  Paese  e  cura  l'istruttoria  sui
progetti di fattibilita' e  definitivi,  anche  ai  fini  della  loro
sottoposizione alla deliberazione  di  questo  Comitato  in  caso  di
infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo  del  Paese,
proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni  per  l'approvazione
del progetto; 
    4. l'art. 214, comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
    5. l'art. 216, commi 1, 1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
      5.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti  per  i
quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura  di  scelta
del contraente siano pubblicati successivamente alla data  della  sua
entrata in vigore; 
      5.2.  per  gli  interventi  ricompresi  tra  le  infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
      5.3. le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Considerato  che  alla  proposta   all'esame,   alla   luce   delle
sopracitate  disposizioni,  e  in  particolare  di  quanto   previsto
all'art. 214, comma  11,  e  all'art.  216,  comma  27,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016,  sono  applicabili  le  disposizioni  del
previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  supplemento  ordinario,  con  la
quale questo Comitato, ai sensi dell'allora vigente legge 21 dicembre
2001, n. 443, ha  approvato  il  1°  programma  delle  infrastrutture
strategiche,  che  nell'allegato  4,  relativo  alle   infrastrutture
strategiche nel settore del gas, e piu' specificatamente alla tabella
4  include  il  «Progetto  per  la  coltivazione  di  giacimenti   di
idrocarburi Tempa Rossa», il cui finanziamento e' previsto  a  carico
dei soggetti privati che realizzano l'opera; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato,
tra  l'altro,  indicazioni  di  ordine  procedurale   riguardo   alle
attivita' di supporto che il MIT e' chiamato a svolgere ai fini della
vigilanza sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi  nel  Programma
delle infrastrutture strategiche; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la  quale  questo
Comitato   ha   espresso   parere   favorevole    sull'XI    allegato
infrastrutture alla nota di aggiornamento del Documento di economia e
finanza - DEF 2013, che riporta, nella  tabella  «0  Programma  delle
infrastrutture    strategiche»,    nell'ambito    dei     «Giacimenti
idrocarburi», l'infrastruttura «Giacimento Idrocarburi - Tempa Rossa»
nella quale figura l'intervento «Sviluppo del giacimento  petrolifero
Tempa Rossa»; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che  all'art.  1,  comma  5,
istituisce presso questo Comitato il «Sistema di  monitoraggio  degli
investimenti   pubblici»   (MIP),   con   il   compito   di   fornire
tempestivamente  informazioni  sull'attuazione  delle  politiche   di
sviluppo e funzionale all'alimentazione  di  una  banca  dati  tenuta
nell'ambito di questo stesso Comitato; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico  di  progetto
(CUP) e, in particolare: 
    1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 2003, e la  relativa  errata  corrige  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del  2003,  nonche'  la  delibera  29
settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del
2004, con le  quali  questo  Comitato  ha  definito  il  sistema  per
l'attribuzione del Codice unico di progetto e  ha  stabilito  che  il
Codice unico di progetto, deve essere riportato su tutti i  documenti
amministrativi e  contabili,  cartacei  ed  informatici,  relativi  a
progetti di investimento pubblico, e  deve  essere  utilizzato  nelle
banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque  interessati  ai
suddetti progetti; 
    2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione»  che,  all'art.
11, dispone che ogni progetto di investimento  pubblico  deve  essere
dotato di un Codice unico di progetto; 
    3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come  modificata  dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n.
217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di
mancata apposizione del Codice unico di progetto sugli  strumenti  di
pagamento; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  concernente
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio
sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»; 
  Visto l'art. 179, comma 6 del decreto legislativo n. 163 del  2006,
soppresso dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,  ma  rimasto
in vigore in via transitoria per le  opere  di  cui  era  stata  gia'
avviata la procedura per la valutazione di impatto  ambientale  prima
del 18 aprile 2016, che prevede che  «le  funzioni  amministrative...
relative  alla  realizzazione  all'esercizio   delle   infrastrutture
strategiche  per  l'approvvigionamento  energetico  sono  svolte   di
concerto tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  il
Ministero delle attivita' produttive»; 
  Viste le delibere  21  dicembre  2007,  n.  139,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 2008, e 23 marzo 2012, n. 18,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2012, con le
quali questo Comitato  ha,  rispettivamente,  approvato  il  progetto
preliminare e il progetto definitivo dell'intervento in esame; 
  Vista la nota 22 marzo 2019, n. 387, con la quale Total E&P  Italia
S.p.a., (Total), soggetto aggiudicatore dell'intervento,  ha  chiesto
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), al
MIT e al Ministero dello sviluppo economico (MISE) la proroga di  due
anni del termine previsto per l'emanazione dei decreti di esproprio; 
  Vista la nota 14 maggio 2019, n. 19556, con la  quale  il  Capo  di
Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha
richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile
di questo Comitato della  proroga  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita' inerente l'intervento «Opere per lo sviluppo del  giacimento
Tempa Rossa » e ha trasmesso la relativa documentazione  istruttoria,
rappresentando tuttavia, quale riserva, «che, dalla  unita  relazione
di sintesi, emerge che il soggetto aggiudicatario  non  ha  proceduto
all'invio agli interessati delle comunicazioni relative all'avvio del
procedimento di proroga della dichiarazione di pubblica utilita'»; 
  Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal MIT  ed  in
particolare: 
    1. che, nell'ambito della concessione di  idrocarburi  denominata
«Gorgoglione», e' stato approvato il progetto definitivo  concernente
la realizzazione del Piano di sviluppo del giacimento di  idrocarburi
denominato   «Tempa   Rossa»,   costituito    principalmente    dalla
realizzazione di sei pozzi, del  centro  olio  e  del  centro  GPL  e
comprensivo anche di opere strettamente correlate al progetto ma  che
di fatto non sono pertinenze di miniera; 
    2. che le attivita' per la costruzione delle opere  del  progetto
sono state  completate  e  sono  in  corso  le  opere  di  ingegneria
naturalistica e ripristino ambientale; 
    3. che  Total  effettuera'  successivamente  prove  di  esercizio
funzionali  con  idrocarburi,  con  utilizzo  di  gas  di   rete   ed
idrocarburi da giacimento, per testare gli impianti del sito; 
    4. che Total ha dichiarato che i terreni interessati al  progetto
sono detenuti a seguito di accordi bonari in corso di perfezionamento
e di decreti di esproprio in corso di registrazione e trascrizione; 
    5. che la richiesta di Total di proroga  della  dichiarazione  di
pubblica utilita' e' motivata dalla necessita' di ultimare  le  opere
di ingegneria e ripristino ambientale e di completare  l'acquisizione
di alcune aree interessate dal progetto, sulle quali sono state  gia'
realizzate in tutto o in parte le opere previste; 
    6. che, inoltre, Total sostiene che il perfezionamento degli atti
di acquisizione  delle  aree  ha  incontrato  difficolta'  a  seguito
dell'estrema   frammentazione   delle   proprieta'   nei    territori
interessati da progetto; 
    7. che, con nota 13 maggio 2019, n. 594, Total ha dichiarato  che
il termine di adozione dei decreti di esproprio scadra' il 26  maggio
2019; 
    8. che Total non ha provveduto all'invio agli  interessati  delle
comunicazioni relative all'avvio del procedimento  di  proroga  della
dichiarazione di pubblica utilita'; 
    9. che, con nota 13 maggio 2019, n. 603, Total ha dichiarato  che
provvedera' sollecitamente, e comunque entro il termine che le  sara'
indicato, alla pubblicazione dell'avviso di  avvio  del  procedimento
per la proroga della dichiarazione di  pubblica  utilita',  valutando
successivamente le eventuali osservazioni  dei  soggetti  interessati
che dovranno intervenire entro il termine  di sessanta  giorni  dalla
citata pubblicazione; 
    10. che il costo del progetto definitivo, esclusi i due ulteriori
pozzi e le relative opere connesse, ammontava a  1.411,8  milioni  di
euro, di cui: 
    
          =================================================
          |                               |    Importi    |
          |             Costi             |  (in milioni  |
          |                               |   di euro)    |
          +===============================+===============+
          |costi di costruzione e oneri   |               |
          |antimafia                      |    1.037,8    |
          +-------------------------------+---------------+
          |costi legati alla sicurezza    |     20,3      |
          +-------------------------------+---------------+
          |adempimento prescrizioni       |     103,7     |
          +-------------------------------+---------------+
          |decommissioning                |     250,0     |
          +-------------------------------+---------------+
          |                         totale|    1.411,8    |
          +-------------------------------+---------------+
    
    11.  che  il  suddetto  costo  e'  integralmente  finanziato  dal
soggetto aggiudicatore; 
    12. che, con nota 13 maggio 2019, n. 593,  il  suddetto  soggetto
aggiudicatore ha dichiarato di assumere a proprio carico ogni  onere,
anche relativo agli indennizzi, dovuti in  seguito  alla  concessione
della proroga; 
  Considerato che, diversamente da quanto indicato  dalla  Total,  la
proroga della pubblica utilita' scade il 21 maggio 2019  anziche'  il
26 maggio 2019, in quanto in tale data saranno scaduti i sette  anni,
a  partire  dalla   registrazione   della   delibera   del   Comitato
interministeriale per la  programmazione  economica  da  parte  della
Corte dei conti, previsti dall'art. 166,  comma  4-bis,  del  decreto
legislativo n. 163 del 2006 durante i quali e'  possibile  emanare  i
decreti di esproprio, poiche' la delibera che contiene l'approvazione
originaria della dichiarazione di pubblica utilita' (n. 18 del  2012)
e' stata registrata dalla Corte dei conti in data 21 maggio 2012; 
  Vista la nota 15 maggio 2019, n. 2717,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  posta  a  base  della
riunione, contenente le valutazioni e le prescrizioni; 
  Vista   la   dichiarazione   depositata   dal    Ministero    delle
infrastrutture   e   dei   trasporti   in   seduta    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica del 15 maggio 2019,
assunta a protocollo n. 2773 del 17 maggio  2019,  con  la  quale  e'
riassunta  la  proposta  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e del  Sottosegretario  allo  sviluppo  economico,  con  la
seguente nota: 
    «Rilevata la carente motivazione in  ordine  alle  ragioni  della
reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione 
    Rilevata l'omessa comunicazione agli  aventi  diritto  dell'avvio
del relativo procedimento 
    D'intesa fra il MIT e il Ministero dello sviluppo economico 
    Non si approva la richiesta di reiterazione»; 
  Vista  la  mail  del  20  maggio  2019,  acquisita   a   protocollo
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica n. 2797 del  20  maggio  2019,  con  la  quale  il
Direttore generale  per  le  dighe  e  le  infrastrutture  idriche  e
elettriche del MIT, faceva presente che al  momento  non  risultavano
emersi elementi  aggiuntivi  rispetto  a  quanto  gia'  rappresentato
nell'istruttoria presentata al Dipartimento; 
  Vista la nota 20 maggio 2019, n. 2794,  predisposta  congiuntamente
dal Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e  dal
Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base  della  seduta
del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni. 
  Considerato il dibattito svoltosi in  seduta  del  Comitato  il  20
maggio 2019, che ha fatto proprio  l'esito  della  discussione  della
riunione  del  15  maggio,  nel  corso  della   quale   il   Comitato
interministeriale per la programmazione economica ha ritenuto di  non
approvare la richiesta di proroga  della  dichiarazione  di  pubblica
utilita' presentata da Total relativamente alle opere per lo sviluppo
del giacimento di idrocarburi in Basilicata  nei  Comuni  di  Corleto
Perticare, Guardia Perticara  e  Gorgoglione,  rilevando  la  carente
motivazione in ordine alle ragioni  della  reiterazione  dei  vincoli
preordinati all'espropriazione, nonche' l'omessa  comunicazione  agli
aventi diritto dell'avvio del relativo procedimento. 
  Preso atto  che  i  due  ministeri  competenti  propongono  di  non
approvare la richiesta della Societa'  Total  E&P  Italia  S.p.a.  in
considerazione dell'omessa pubblicazione, da  parte  della  Societa',
dell'avviso di avvio del procedimento di proroga della  dichiarazione
di pubblica utilita' e della carente motivazione dell'istanza, atteso
che non costituiscono casi di forza  maggiore  o  altre  giustificate
ragioni  la  «necessita'  di  ultimare   le   opere   di   ingegneria
naturalistica e ripristino ambientale  in  relazione  alle  opere  da
realizzare» e le «difficolta' scaturite  dall'estrema  frammentazione
della proprieta' dei territori interessati dalla realizzazione  delle
opere»; 
  Su proposta del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
del Ministero dello sviluppo economico; 
 
                              Delibera: 
 
  la presa d'atto che la richiesta di proroga della dichiarazione  di
pubblica utilita' per le opere per  lo  sviluppo  del  giacimento  di
idrocarburi denominato «Tempa Rossa» non e' approvata. 
 
    Roma, 20 maggio 2019 
 
                                                 Il Presidente: Conte 
 
Il segretario: Crippa 

Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-1205