Determinazione delle quantita' di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2020. (19A07328)(GU n.276 del 25-11-2019)
IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO CENTRALE STUPEFACENTI
Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
Visti gli articoli 31 e 35 del decreto del Presidente della
Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309, recante «Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza» e successive modificazioni e integrazioni;
Valutato il fabbisogno nazionale per l'anno 2020;
Preso atto che le ditte interessate sono state autorizzate a
fabbricare e commercializzare sostanze stupefacenti e psicotrope di
cui alle disposizioni del sopra citato testo unico;
Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive
modificazioni e integrazioni;
Decreta:
Le ditte di seguito elencate sono autorizzate a fabbricare e
mettere in vendita in Italia e all'estero, nel corso dell'anno 2020,
le seguenti sostanze stupefacenti e psicotrope nelle quantita'
appresso indicate:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto ha validita' dal 1° gennaio al 31 dicembre
2020.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 11 novembre 2019
Il direttore: Apuzzo