MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 dicembre 2019 

Sospensione dei termini di decadenza  per  il  mancato  funzionamento
dell'Ufficio del Giudice di pace di  Ramacca  dal  6  dicembre  2019.
(19A07877) 
(GU n.296 del 18-12-2019)

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Vista la nota del Presidente del Tribunale  di  Caltagirone  del  6
dicembre 2019, dalla quale risulta che  il  Comune  di  Ramacca,  con
ordinanza n. 46 del 5 dicembre 2019, ha dichiarato inagibili i locali
che ospitano gli uffici del Giudice di pace  e  interdetto  l'accesso
agli stessi dal 6 dicembre 2019 fino a data da destinarsi; 
  Vista la  contestuale  richiesta  di  sospensione  dei  termini  di
decadenza; 
  Considerato che,  ai  sensi  degli  articoli  1  e  2  del  decreto
legislativo 9 aprile 1948, n. 437 «Qualora gli uffici giudiziari  non
siano in grado di funzionare regolarmente  per  eventi  di  carattere
eccezionale, i termini di decadenza per il compimento di atti  presso
gli uffici giudiziari, o a mezzo del personale  addetto  ai  predetti
uffici,  scadenti  durante  il  periodo  di  mancato   o   irregolare
funzionamento, o nei cinque  giorni  successivi,  sono  prorogati  di
quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui e'  pubblicato»  nella
Gazzetta  Ufficiale  il  decreto  con  il  quale  il  Ministro  della
giustizia determina «l'eccezionalita' dell'evento  e  il  periodo  di
mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari»; 
  Ritenuto che, essendo il mancato funzionamento del predetto Ufficio
giudiziario  ancora  in  corso,  possa  essere  allo  stato  disposta
unicamente la sospensione dei termini di  decadenza  scadenti  dal  6
dicembre 2019, con riserva di disporre, successivamente al ripristino
della funzionalita' dell'Ufficio, la proroga dei medesimi termini per
il periodo di quindici giorni previsto dalla legge; 
 
                              Decreta: 
 
  In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio  del  Giudice
di pace di Ramacca dal 6 dicembre 2019, i termini di decadenza per il
compimento di atti presso il predetto Ufficio o a mezzo di  personale
addetto allo stesso scadenti da tale data sono sospesi. 
  Dispone  la  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 dicembre 2019 
 
                                                Il Ministro: Bonafede