N. 26 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2018

Ordinanza del 9 ottobre 2018 della  Corte  d'appello  di  Milano  nel
procedimento penale a carico di G. M.. 
 
Reati e pene - Violazione degli obblighi di assistenza  familiare  in
  caso di separazione o  di  scioglimento  del  matrimonio  -  Omessa
  previsione dell'applicabilita' della disciplina prevista anche  nei
  confronti di colui che non  adempia  alle  prescrizioni  di  natura
  economica in  favore  dei  figli  maggiorenni  e  senza  colpa  non
  economicamente sufficienti nati fuori dal matrimonio. 
- Codice penale, art. 570-bis  [,  inserito  dall'art.  2,  comma  1,
  lettera c), del decreto legislativo 1° marzo 2018, n. 21]. 
(GU n.9 del 27-2-2019 )
 
                      CORTE D'APPELLO DI MILANO 
                            Sez. I Penale 
 
    La Corte d'appello di Milano, Sez. I penale, riunita in Camera di
consiglio nella persona dei signori: 
        dott. Marco Maria Maiga, Presidente; 
        dott.ssa Francesca Vitale, giudice rel.; 
        dott.ssa Maria Greca Zoncu, giudice, 
all'udienza del 9 ottobre 2018 ha pronunciato la  seguente  ordinanza
di  rimessione  di  questione  di  legittimita'  costituzionale  art.
570-bis codice penale con riferimento agli  articoli  3  e  30  Cost.
nella parte in cui non prevede che la disciplina in esso prevista  si
applichi  anche  nei  confronti  di  colui  che  non   adempia   alle
prescrizioni di natura economica stabilite nei  confronti  dei  figli
maggiorenni senza colpa non economicamente autosufficienti nati fuori
dal matrimonio, 
Rilevanza della questione. 
    Il caso di specie, che rende opportuna la rimessione di questione
di legittimita' costituzionale sopra accennata, concerne un  episodio
di violazione degli obblighi di assistenza familiare posto in  essere
dall'ex convivente di fatto nei  confronti  del  figlio  maggiorenne,
senza  colpa  non  economicamente  autosufficiente,  nato  fuori  dal
matrimonio. 
    Piu' nel dettaglio, con sentenza in data 18 gennaio 2016,  emessa
ad esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Milano dichiarava G.
M. responsabile del reato di cui all'art.  3,  legge  n.  54/2006  in
relazione agli articoli 12-sexies, legge n.  898/1970  e  570  codice
penale, «perche' violava gli obblighi di natura  economica  omettendo
integralmente di corrispondere l'assegno mensile di mantenimento pari
ad euro 550,00 in favore del figlio G. S. (maggiorenne ma senza colpa
non economicamente indipendente), cosi come  disposto  dal  Tribunale
ordinario di Milano sex. IX civile con sentenza del 3 febbraio  2010.
Con la recidiva ex art. 99,  comma  secondo,  numeri  1  e  2  codice
penale. Fatto commesso  in  Milano,  ad  aprile  2012  in  permanenza
attuale». 
    Dalla documentazione acquisita in atti in ragione  del  rito,  il
Tribunale ricostruiva la vicenda come segue. L'imputato e la  signora
D. S. avevano avuto una relazione, dalla quale, in data  1°  febbraio
1994, era nato G. S. Il padre aveva riconosciuto il figlio, tuttavia,
dopo qualche  mese  la  convivenza  era  cessata.  Il  Tribunale  dei
minorenni aveva  affidato,  percio',  il  minore  alla  madre,  senza
determinare - sebbene fosse stato richiesto  -  alcun  contributo  di
mantenimento a carico del G. La D. aveva, quindi, promosso una  causa
civile per la determinazione di detto contributo e per  ottenere  gli
arretrati, in ipotesi dovuti e mai versati dall'imputato. 
    Con sentenza n. 2852/2010, il Tribunale di Milano poneva a carico
del G. l'obbligo di pagare a D. S. la somma mensile di euro 550,00, a
titolo di contributo per il mantenimento del figlio S., oltre al  70%
delle spese straordinarie e le mensilita' arretrate. Nonostante  cio'
il  G.  non  aveva  provveduto  al  pagamento  ne'  delle  mensilita'
arretrate, ne' di quelle successive e a seguito delle  denunce  della
D., veniva condannato per il  reato  di  cui  all'art.  3,  legge  n.
54/2006 con decreto penale di condanna del  Tribunale  di  Milano  n.
1427/12 - divenuto esecutivo il 26 settembre 2012 - alla pena di euro
3.785,00 di multa. Anche a  seguito  di  tale  provvedimento,  il  G.
perseverava nel non pagare quanto  dovuto  per  il  mantenimento  del
figlio. La D. decideva, percio', di presentare un'ulteriore  denuncia
nell'anno 2013, dalla quale scaturiva il processo de quo, conclusosi,
in primo grado, come illustrato. 
    Avverso la sentenza di primo grado proponeva  appello  la  difesa
dell'imputato. 
    Considerato che nelle more del processo interveniva  la  modifica
di cui al decreto legislativo 1° marzo 2018,  n.  21,  in  attuazione
della delega prevista all'art. 1, comma 85, lettera q) della legge 23
giugno  2017,  n.  103,  che  abrogava  l'art.  12-sexies,  legge  n.
898/1970, la difesa in data 26 luglio 2018 depositava altresi' motivi
nuovi ex art. 585, comma 4, codice di procedura penale, con  i  quali
chiedeva   l'assoluzione   dell'imputato   perche'   il   fatto    in
contestazione non  e'  piu'  previsto  dalla  legge  come  reato:  la
rilevanza della questione e' dunque evidente. 
Non manifesta infondatezza della questione. 
    Disciplina prevista dall'art.  12-sexies,  legge  n.  898/1970  e
dall'art. 3, legge n. 54/2006. 
    Come e' noto, la norma incriminatrice di cui  all'art.  12-sexies
(introdotta dall'art. 21, legge  6  marzo  1987,  n.  74)  puniva  la
condotta del coniuge che, a seguito della  cessazione  degli  effetti
civili del matrimonio, si  sottraeva  all'obbligo  di  corresponsione
dell'assegno  stabilito  in  sede  giudiziale  in  favore  dell'altro
coniuge e/o dei figli. 
    Con l'introduzione dell'art. 3, legge n. 54/2006 «Disposizioni in
materia di separazione  dei  genitori  e  affidamento  condiviso  dei
figli», la disciplina  prevista  dall'art.  12-sexies  veniva  estesa
anche ai casi di violazione degli obblighi di  natura  economica  nel
contesto della separazione, con la conseguenza di  ritenere  illecito
penale anche le ipotesi di mero inadempimento dell'obbligo di versare
l'assegno di mantenimento statuito a favore dei figli minori od anche
maggiorenni se non autosufficienti, Con l'introduzione  dell'articolo
appena  illustrato  veniva  a  risolversi,  quindi,  la  problematica
relativa alla disparita'  di  trattamento  tra  i  figli  di  coniugi
separati e figli di  coniugi  divorziati,  che  aveva  condotto  alla
pronuncia della Corte costituzionale n. 472 del 31 luglio 1989. 
    Venendo al profilo  che  qui  rileva,  relativo  all'applicazione
della norma di cui all'art. 12-sexies anche all'ipotesi di violazione
degli obblighi di assistenza familiare nei confronti dei  figli  nati
fuori dal matrimonio, occorre rilevare che, sebbene l'art. 3  -  come
detto - si limitava a stabilire  che  in  caso  di  violazione  degli
obblighi di natura economica, stabiliti in sede  di  separazione,  si
applicava l'art. 12-sexies, il  successivo  art.  4,  comma  2  della
medesima legge estendeva l'intera disciplina introdotta  dalla  legge
n. 54/2006 anche ai casi di scioglimento, di cessazione degli effetti
civili o di nullita' del matrimonio, nonche' ai procedimenti relativi
ai genitori  non  coniugati,  vale  a  dire  -  secondo  parte  della
giurisprudenza - anche le disposizioni di cui al precedente art. 3. 
    Infatti, il combinato disposto degli articoli 3 e 4  della  legge
n. 54/2006 ha dato  luogo  a  dubbi  interpretativi  in  merito  alla
possibilita' o  meno  che  l'art.  4,  nell'estendere  la  disciplina
contenuta nella predetta legge ai casi di scioglimento, di cessazione
degli effetti  civili  o  di  nullita'  del  matrimonio,  nonche'  ai
procedimenti relativi ai figli  di  genitori  non  coniugati,  avesse
inteso    riferirsi    esclusivamente    alla    disciplina     della
regolamentazione dei rapporti tra i figli ed i genitori (articoli l e
2),  ovvero  anche  alla  tutela  penale  riconosciuta  in  caso   di
inosservanza degli obblighi economici introdotta dall'art. 3. 
    In seno alla sezione sesta della  Corte  di  cassazione  si  sono
profilati due orientamenti: l'uno. maggiormente  attento  all'esegesi
strutturale  della  norma,  sostiene  che  il  reato  p.p.   all'art.
12-sexies, legge n. 898/1970 e' configurabile esclusivamente nel caso
di separazione dei genitori coniugati,  ovvero  di  scioglimento,  di
cessazione degli effetti civili o di nullita' del matrimonio, mentre,
nel caso di violazione degli obblighi di natura  economica  derivanti
dalla cessazione del rapporto di convivenza puo' configurarsi il solo
reato di cui all'art. 570, comma 2, n. 2 (Sez.  6,  n.  2666  del  19
gennaio 2017), l'altro (con il  quale  questa  Corte  concorda),  che
valorizza l'indirizzo normativo volto a equiparare la  posizione  dei
figli nati da genitori conviventi a quella dei figli nati in costanza
di matrimonio. Tale orientamento  afferma  che  il  reato  di  omesso
versamento dell'assegno periodico per il mantenimento,  educazione  e
istruzione dei figli e' configurabile anche nel  caso  di  violazione
degli obblighi di natura economica  derivanti  dalla  cessazione  del
rapporto di convivenza (Sez. 6, n. 25267 del 6 aprile 2017) 
    L'art. 570-bis codice penale: violazione degli articoli  3  e  30
Cost. 
    Alla luce di  quanto  finora  illustrato,  data  la  sopravvenuta
abrogazione  dell'art.  3,  legge  n.  54/2006,  risulta   necessario
esaminare se la forma di tutela  illustrata  permanga  a  favore  dei
figli nati fuori dal matrimonio vuoi minori, vuoi  maggiorenni  senza
colpa non economicamente autosufficienti. 
    Invero, questa Corte ritiene che, avendo l'art. 7, lettere  b)  e
d) del decreto legislativo n. 21/2018, in vigore dal 6  aprile  2018,
decreto-legge 1°  marzo  2018,  n.  21,  abrogato,  non  solo  l'art.
12-sexies, legge n. 898/1970, ma anche l'art. 3,  legge  n.  54/2006,
senza che  nel  nuovo  art.  570-bis  codice  penale  via  sia  alcun
richiamo, neppure indiretto,  all'estensione  della  disciplina  alle
ipotesi diverse dal rapporto di  coniugio,  allo  stato  non  vi  sia
alcuna regolamentazione degli obblighi economici  nei  confronti  dei
figli nati fuori dal matrimonio.  Da  cio'  consegue  una  innegabile
disparita' di trattamento tra i figli nati in costanza di  matrimonio
e i figli nati  fuori  dal  matrimonio,  con  conseguente  violazione
dell'art. 3 Cost. 
    Occorre sul punto effettuare un'ulteriore precisazione:  infatti,
per quanto  concerne  i  figli  minori  nati  fuori  dal  matrimonio,
risulta, per le ragioni sopraesposte,  che  oggi  essi  non  ricevono
tutela  a  fronte   del   mero   inadempimento   delle   obbligazioni
patrimoniali stabilite dal Tribunale dei minori,  ma  a  loro  favore
residua la sola tutela apprestata  dall'art.  570,  comma  2,  n.  2,
seguendo l'orientamento gia' esposto in Cassazione n.  2666/17,  che,
pero', ha presupposti applicativi  ben  piu'  stringenti:  l'illecito
penale sussiste infatti solo  a  fronte  dell'omessa  erogazione  dei
mezzi di sussistenza, i quali si ritengono in ogni caso dovuti attesa
la  presunzione  dello  stato  di  bisogno  del  minore,  inabile   a
procurarsi il proprio sostentamento. 
    Quanto ai figli maggiorenni nati fuori dal matrimonio,  il  vuoto
di tutela risulta assoluto: gli stessi non trovano tutela ne' -  come
ampiamente  detto  -  nel  nuovo  art.  570-bis  codice  penale,  ne'
nell'art. 570 codice penale, il quale tutela solo i  figli  minori  e
maggiorenni  inabili  al  lavoro  (vale   a   dire   a   quest'ultimo
impossibilitati per cause oggettive). 
    Sul punto si osserva che, contrariamente a quanto  era  possibile
effettuare rispetto alla previgente formulazione  dell'art.  3  della
legge n. 54/2006, oggi il testo dell'art. 570-bis codice penale, cosi
come  formulato,  non  consente  alcuna  lettura   costituzionalmente
orientata della norma, in ossequio ai principi di cui agli articoli 3
e 30 Cost. Infatti,  la  formulazione  dell'articolo  in  esame,  con
l'espresso riferimento al «coniuge» quale soggetto attivo del  reato,
non lascia spazio ad alcuna interpretazione strettamente estensiva in
favore dei figli nati fuori dal matrimonio ma rischia  di  risolversi
in una applicazione analogica  in  malam  partem  della  disposizione
penale, in violazione del principio di legalita'. 
    Deve inoltre aggiungersi, in conclusione, che  gli  obblighi  dei
genitori discendono dal rapporto di filiazione e non subiscono alcuna
modifica a seconda che sia o meno intervenuto  il  matrimonio.  Tanto
contempla l'art. 30 Cost. il  quale,  nel  prevedere  il  dovere  dei
genitori di mantenere i figli, anche se nati  fuori  dal  matrimonio,
non consente certo di ritenere che  la  sanzione  penale  prevista  a
carico  di  coloro  che  omettano  il  versamento   dell'assegno   di
mantenimento possa venir meno sol per  il  fatto  che  la  rispettiva
prole non sia nata da un rapporto di coniugio. E' anzi evidente  come
la  lettera  della  norma  costituzionale  imponga   un   canone   di
uguaglianza  sostanziale  che  va  a  tutto  beneficio   dei   figli,
indipendentemente dalla posizione dei genitori. Canone di eguaglianza
che  non  viene  rispettato  dalla  nuova   disposizione   introdotta
dall'art. 570-bis codice penale in aperto contrasto con la  norma  di
rango superiore qui richiamata. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 
    Dispone la trasmissione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale
perche'  si  pronunci  sulla  legittimita'  costituzionale  dell'art.
570-bis codice penale  in  relazione  agli  articoli  3  e  30  della
Costituzione, nella parte in cui non prevede  che  la  disciplina  in
esso prevista si applichi  anche  nei  confronti  di  colui  che  non
adempia alle prescrizioni di natura economica stabilite in favore dei
figli maggiorenni e senza colpa  non  economicamente  autosufficienti
nati fuori dal matrimonio; 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale; 
    Dispone che, a cura della cancelleria: 
        la  presente  ordinanza  sia  notificata  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri; 
        la presente ordinanza sia comunicata ai presidenti delle  due
Camere del Parlamento; 
        gli  atti   siano   immediatamente   trasmessi   alla   Corte
costituzionale. 
          Milano, 9 ottobre 2018 
 
                        Il Presidente: Maiga