N. 28 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 ottobre 2018
Ordinanza del 25 ottobre 2018 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di Lecce sul ricorso proposto da Vaccari Concetta contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Lecce e Ministero dell'economia e delle finanze.. Documentazione amministrativa - Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorieta' - Controlli - Dichiarazione non veritiera - Decadenza dai benefici. - Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)"), art. 75.(GU n.9 del 27-2-2019 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Lecce - Sezione Terza ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1594 del 2017, proposto da: Vaccari Concetta, rappresentata e difesa dall'Avvocato Mario Petrachi, con domicilio digitale come da P.E.C. da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Petrachi in Acquarica Del Capo, Corso G. Matteotti, n. 28; contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Lecce, Ministero dell'economia e delle finanze, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Lecce, Piazza S. Oronzo; per l'annullamento: della determinazione n. 522 del 25 settembre 2017 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Lecce di rigetto dell'istanza di rinnovo per il biennio 2017/2019 del patentino n. 403067 per la vendita dei generi di monopolio presso la Sala giochi ubicata in Acquarica del Capo (Lecce) in Piazza Costituzione n. 6; di tutti quanti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, e, in particolare, ove occorra: della comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, a firma del responsabile del procedimento prot. n. 51098 del 6 luglio 2017. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Lecce e del Ministero dell'economia e delle finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2018 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e uditi per le parti l'avvocato M. Petrachi e l'Avvocato dello Stato G. Marzo; Fatto e diritto 1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ritualmente notificato il 29 novembre 2017 e depositato il 28 dicembre 2017, la ricorrente - gia' titolare di patentino per la vendita di generi di monopolio, operativo presso la Sala - giochi ubicata in Acquarica del Capo (Lecce) alla Piazza Costituzione, n. 6 - ha impugnato, domandandone l'annullamento: 1) la determinazione n. 522 del 25 settembre 2017, con cui l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Lecce, in riscontro all'«istanza di rinnovo presentata in data 12 giugno 2017, acquisita al protocollo n. 44251 del 14 giugno 2017, con allegata, cosi' come previsto dal decreto ministeriale n. 38/13, art. 9, comma 1, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, dello stesso decreto»; «Valutato ai fini dell'adozione del provvedimento i dati e le informazioni di cui all'art. 8, comma 3, del succitato decreto riportate nella dichiarazione sostitutiva; Verificato con nota n. 46625 del 21 giugno 2017 la veridicita' di quanto dichiarato al punto h) dell'atto notorio presentato a corredo dell'istanza ovvero di non avere pendenze fiscali e/o morosita' verso l'erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate; Preso atto della nota pervenuta in data 22 giugno 2017 con protocollo n. 47144 nella quale il concessionario della riscossione comunicava "... soggetto con carichi scaduti"; Vista la nota protocollo n. 51098 del 6 luglio 2017 con la quale si metteva al corrente la parte di quanto segnalato dal concessionario, non corrispondente a quanto dichiarato dalla stessa nell'atto notorio pervenuto in data 19 giugno 2017 con numero di protocollo 45813, incorrendo in quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera; Visto che nella stessa nota si dava la possibilita' di presentare eventuali osservazioni o documentazioni atte a "dimostrare che la data della notifica dei carichi attualmente sospesi e' successiva alla data dell'autocertificazione presentata ovvero in caso contrario che l'adesione alla definizione agevolata e' antecedente alla data della stessa autocertificazione"; Vista l'autorizzazione provvisoria alla prosecuzione della vendita rilasciata in data 10 luglio 2017 con protocollo n. 52190 nelle more dell'istruttoria; Visto che la parte, in risposta alla succitata nota n. 51098 del 6 luglio 2017, in data 21 luglio 2017 protocollo 55415, depositava memorie in merito con allegata copia dell'istanza di rateizzazione» (per un «importo complessivo di euro 4.007,02» - cfr. la richiesta di dilazione del 7 luglio 2017, allegata sub 9 al deposito dell'Avvocatura erariale del 9 gennaio 2018); «Considerata l'ulteriore integrazione documentale fatta pervenire in data 19 settembre 2017, con protocollo n. 67521 del 20 settembre 2017, consistente nella copia di numero 4 estratti di ruolo relativi ad altrettante cartelle di pagamento, intestati alla sig.ra Vaccari Concetta, con riportato per ognuno la data della notifica, tutte antecedenti quella relativa all'atto notorio presentato; Visto che nella stessa integrazione veniva depositato un piano di ammortamento con copia di ricevuta di avvenuto pagamento delle prime due rate rispettivamente in data 11 settembre 2017 e 19 settembre 2017; Considerato che quanto sopra riportato confermava, nell'insieme, quanto rilevato da questo Ufficio; Considerato, pertanto, quanto emerso dal controllo della veridicita' presso l'Agente della riscossione in merito a quanto dichiarato nell'atto notorio presentato ovvero la presenza di pendenze verso il Concessionario; Considerato che nell'atto notorio la presenza di tali situazioni debitorie non erano state segnalate al punto h) dello stesso; Considerato che per quanto sopra l'istante e' incorso in quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 in merito ad una dichiarazione risultata non veritiera»; ha determinato il rigetto dell'istanza di rinnovo del patentino (di cui in premessa); 2) tutti quanti gli altri atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali del medesimo procedimento, e, in particolare, ove occorra, la comunicazione, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, del Responsabile del Procedimento prot. n. 51098 del 6 luglio 2017. A sostegno dell'impugnazione interposta ha dedotto la seguente unica articolata censura: 1) difetto di motivazione sui presupposti di fatto e di diritto, violazione di legge con riferimento agli articoli 71, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, violazione del principio «tempus regit actum» e dell'art. 7, comma 3, lettera g) del decreto ministeriale n. 38 del 2013, illogicita' e contraddittorieta' dell'azione amministrativa, sproporzione della sanzione. Si e' costituita in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura distrettuale erariale, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio dei monopoli per la Puglia, la Basilicata e il Molise - Sezione operativa territoriale di Lecce, contestando in toto le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame. Alla pubblica udienza del 3 luglio 2018, su richiesta di parte, la causa e' stata introitata per la decisione. 2. - Rileva, innanzitutto, il Collegio che l'impugnato diniego risulta motivato dalla pubblica amministrazione resistente sulla scorta dell'omessa dichiarazione, da parte dell'istante, di taluni debiti verso l'Erario (e cioe', la preesistenza di talune cartelle di pagamento, come risultante dalla nota P.E.C. pervenuta dall'Agenzia delle entrate - Riscossione in data 22 giugno 2017 e viste le osservazioni del 21 luglio 2017, con allegata copia dell'istanza di rateizzazione, omettendo qualsiasi valutazione sull'entita' - minima o meno - dei relativi importi e, quindi, in maniera del tutto automatica), ai sensi, sostanzialmente (a ben vedere), dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. E' opportuno rammentare che l'art. 75 («Decadenza dai benefici») del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa») dispone che: «1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera». La granitica giurisprudenza formatasi in «subiecta materia» (ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 9 aprile 2013, n. 1933) ha osservato che il su riportato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 «si inserisce in un contesto in cui alla dichiarazione sullo status o sul possesso di determinati requisiti e' attribuita funzione probatoria, da cui il dovere del dichiarante di affermare il vero. Ne consegue che la dichiarazione "non veritiera" al di la' dei profili penali, ove ricorrano i presupposti del reato di falso, nell'ambito della disciplina dettata dalla legge n. 445 del 2000, preclude al dichiarante il raggiungimento dello scopo cui era indirizzata la dichiarazione o comporta la decadenza dall'utilitas conseguita per effetto del mendacio». Pertanto, «In tale contesto normativo, in cui la "dichiarazione falsa o non veritiera" opera come fatto, perde rilevanza l'elemento soggettivo ovvero il dolo o la colpa del dichiarante» (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., n. 1933/2013), «poiche', se cosi' fosse, verrebbe meno la ratio della disciplina che e' volta a semplificare l'azione amministrativa, facendo leva sul principio di autoresponsabilita' del dichiarante» (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 27 aprile 2012, n. 2447): sicche' ogni eventuale ulteriore circostanza, «senz'altro rilevante in sede penale, in quanto ostativa alla configurazione del falso ideologico, attesa la mancanza dell'elemento soggettivo, ovvero della volonta' cosciente e non coartata di compiere il fatto e della consapevolezza di agire contro il dovere giuridico di dichiarare il vero, non assume rilievo nell'ambito della legge n. 445 del 2000, in cui il mendacio rileva quale inidoneita' della dichiarazione allo scopo cui e' diretto» (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., n. 1933/2013). Ai sensi della normativa generale di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, quindi, «la non veridicita' di quanto autodichiarato rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza dei benefici ottenuti con l'autodichiarazione non veritiera»; cosi' la sentenza 13 settembre 2016, n. 9699) (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Terza ter, 24 maggio 2017, n. 6207), «senza che tale disposizione lasci margine di discrezionalita' alle Amministrazioni (cfr. ad es. CdS 1172\2017)» (T.A.R. Liguria, Genova, Sezione Prima, 14 giugno 2017, n. 534). In definitiva, per effetto della suddetta esegesi consolidata (tale da assurgere al rango di «diritto vivente», sicche' neppure e' possibile per il Tribunale operare una c.d. «interpretazione costituzionalmente conforme»): l'applicazione dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 comporta l'automatica decadenza dal beneficio eventualmente gia' conseguito, non residuando, nell'applicazione della predetta norma, alcun margine di discrezionalita' alle PP.AA. che, in sede di controllo (d'ufficio) ex art. 71 del medesimo Testo Unico, si avvedano della (oggettiva) non veridicita' delle autodichiarazioni, posto che tale norma prescinde, per la sua applicazione, dalla condizione soggettiva del dichiarante, attestandosi (unicamente) sul dato oggettivo della non veridicita', rispetto al quale risulta, peraltro, del tutto irrilevante il complesso delle giustificazioni addotte dal dichiarante medesimo; parimenti, tale disposizione, nel contemplare la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, impedisce (ovviamente e a fortiori, come nel caso di specie) anche l'emanazione del provvedimento (ampliativo) di accoglimento dell'istanza tendente ad ottenere i benefici dalla pubblica amministrazione. 3. - Tuttavia, la predetta norma (art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), intesa alla stregua dell'illustrato «diritto vivente», nel suo meccanico automatismo legale (del tutto decontestualizzato dal caso specifico) e nella sua assoluta rigidita' applicativa (che non conosce eccezioni), sembra al Collegio incostituzionale, per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' e uguaglianza sanciti dall'art. 3 della Costituzione. 4. - Ed invero, «il giudizio di ragionevolezza, lungi dal comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalita' dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalita' rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalita' che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti. Sicche', ... l'impossibilita' di fissare in astratto un punto oltre il quale scelte di ordine quantitativo divengono manifestamente arbitrarie e, come tali, costituzionalmente illegittime, non puo' essere validamente assunta come elemento connotativo di un giudizio di merito, essendo un tratto che si riscontra ... anche nei giudizi di ragionevolezza. Del resto, ..., le censure di merito non comportano valutazioni strutturalmente diverse, sotto il profilo logico, dal procedimento argomentativo proprio dei giudizi valutativi implicati dal sindacato di legittimita', differenziandosene, piuttosto, per il fatto che in quest'ultimo le regole o gli interessi che debbono essere assunti come parametro del giudizio sono formalmente sanciti in norme di legge o della Costituzione» (Corte costituzionale, 22 dicembre 1988, n. 1130). In conclusione: per un verso, il giudizio di ragionevolezza della norma di legge deve essere necessariamente ancorato al criterio di proporzionalita', rappresentando quest'ultimo «diretta espressione del generale canone di ragionevolezza (ex art. 3 Cost.)» (Corte costituzionale, 1° giugno 1995, n. 220); per altro verso, la ragionevolezza va intesa come forma di razionalita' pratica (tenuto conto, appunto, «delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» - Corte costituzionale, cit., n. 1130/1988), non riducibili alla mera (e sola) astratta razionalita' sillogistico - deduttiva e logico - formale, laddove (invece) la ragione (pratica e concreta) deve essere aperta all'impatto che su di essa esplica il caso, il fatto, il dato di realta' (che diventa esperienza giuridica), solo cosi' potendo (doverosamente) valutarsi l'adeguatezza del mezzo al fine, la ragionevolezza «intrinseca», in uno agli (eventuali) esiti ed effetti sproporzionati e/o paradossali che possono concretamente derivare da una regola generale apparentemente ed astrattamente logica. In tal senso, il giudizio di ragionevolezza, lungi dal limitarsi alla (sola) valutazione della singola situazione oggetto della specifica controversia da cui sorge il giudizio incidentale di legittimita' costituzionale, si appalesa idoneo (traendo spunto da quest'ultima) a vagliare gli effetti della legge sull'intera realta' sociale che la legge medesima e' chiamata a regolare, anche in funzione dell'«"esigenza di conformita' dell'ordinamento a valori di giustizia e di equita'" ... ed a criteri di coerenza logica, teleologica .... , che costituisce un presidio contro l'eventuale manifesta irrazionalita' o iniquita' delle conseguenze della stessa» (sentenza n. 87 del 2012) (Corte costituzionale, sentenza 10 giugno 2014, n. 162). E tanto anche confrontando i benefici che derivano dall'adozione, per dir cosi', «neutra» del provvedimento con i suoi «costi», e valutando l'eventuale inadeguata penalizzazione degli altri diritti e interessi di rango costituzionale contestualmente in gioco (bilanciamento). 5. - Orbene, l'illustrata fattispecie di «automatismo legislativo» di cui all'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, intesa alla stregua del «diritto vivente», non sfugge, ad avviso meditato del Collegio, a forti dubbi di incostituzionalita' per violazione dei principi di proporzionalita', ragionevolezza e uguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione. 5.1 - Ed invero, le conseguenze decadenziali (definitive) dal beneficio (peraltro, latu sensu sanzionatorie), legate alla non veridicita' obiettiva della dichiarazione, e, a fortiori, l'impedimento a conseguire il beneficio medesimo, ai sensi del citato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, appaiono al Tribunale irragionevoli e incostituzionali, contrastando con il principio di proporzione, che e' alla base della razionalita' che, a sua volta, informa il principio di uguaglianza sostanziale, ex art. 3 della Costituzione. E tanto ove si considerino (innanzitutto e in via dirimente) il meccanico automatismo legale (del tutto «slegato» dalla fattispecie concreta) e l'assoluta rigidita' applicativa della norma in questione, che (da un lato) impone tout court (senza alcun distinguo, ne' gradazione) la decadenza dal beneficio (o l'impedimento al conseguimento dello stesso), a prescindere dall'effettiva gravita' del fatto contestato (sia per le fattispecie in cui la dichiarazione non veritiera riveste un'incidenza del tutto marginale rispetto all'interesse pubblico perseguito dalla pubblica amministrazione, sia per quelle nelle quali tale dichiarazione risulta in netto contrasto con tale interesse, riservando, quindi, il medesimo trattamento a situazioni di oggettiva diversa gravita'), e (dall'altro) non consente di escludere nemmeno le ipotesi di non veridicita' delle autodichiarazioni su aspetti di minima rilevanza concreta, con ogni possibile (e finanche prevedibile) abnormita' e sproporzione delle relative conseguenze, rispetto al reale disvalore del fatto commesso. 5.2 - Sotto altro profilo, inoltre, l'assoluta rigidita' applicativa dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 appare eccessiva, in quanto non consente (parimenti irragionevolmente e inadeguatamente) di valutare l'elemento soggettivo (dolo - la c.d. coscienza e volonta' di immutare il vero - ovvero colpa, grave o meno - nell'ipotesi di fatto dovuto a mera leggerezza o negligenza dell'agente) della dichiarazione (oggettivamente) non veritiera, nella naturale (e contestuale) sede del procedimento amministrativo (o anche, laddove la pubblica amministrazione lo ritenga, nell'ambito del pertinente giudizio penale). 5.3 - Ne' puo' ritenersi che i suddetti dubbi di costituzionalita' possano essere superati facendo leva sulla ratio sottesa alla disposizione di che trattasi, rinvenibile, secondo il diritto «vivente» (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, cit., n. 2447/2012), nel principio generale di semplificazione amministrativa (cui si accompagna l'affermazione dell'autoresponsabilita' - «oggettiva» - del dichiarante). E' ben vero, infatti, che l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 debba qualificarsi quale norma generale di semplificazione amministrativa. Tuttavia, proprio in quanto tale, la suddetta norma, se, da un lato, e' sicuramente volta a rendere piu' efficiente ed efficace l'azione dell'Amministrazione pubblica (buon andamento, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione), dall'altro e' (altrettanto inequivocabilmente) finalizzata a garantire i diritti dei singoli costituzionalmente tutelati e di volta in volta coinvolti nel procedimento amministrativo attivato (e nell'ambito del quale sono state rese le autodichiarazioni medesime): si pensi, ad esempio, al diritto allo studio (art. 34), al diritto alla salute (art. 32), al diritto al lavoro (articoli 4 e 35), al diritto all'assistenza sociale (art. 38), al diritto di iniziativa economica privata (art. 41, come nel caso di specie). Sicche', anche nella prospettiva del necessario bilanciamento degli interessi costituzionali coinvolti (nonche' della massima espansione possibile delle relative tutele), il rigido automatismo applicativo (in uno ai correlati e definitivi effetti preclusivi e/o decadenziali) si rivela, in concreto, lesivo del doveroso equilibrio fra le diverse esigenze in gioco, e persino tale da pregiudicare definitivamente proprio quei diritti costituzionali del singolo alla cui migliore e piu' rapida realizzazione la norma di semplificazione de qua e', in definitiva, finalizzata. E tanto vieppiu' allorche' si consideri che l'art. 40 («Certificati») del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»), come modificato dall'art. 15, comma 1, lettera a), legge 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto che «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47» e che «02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati e' apposta, a pena di nullita', la dicitura: "Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi"»: sicche', in definitiva, essendo il privato obbligato, e non piu' (meramente) facultato, a presentare alle PP.AA. le «dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47», la semplificazione de qua si risolve, in ultima analisi, per un verso, nella (sicura) diminuzione degli adempimenti a carico dell'amministrazione pubblica (a fronte dei controlli d'ufficio, «anche a campione», ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000), e, per altro verso, nell'eccessiva (considerate le conseguenze automatiche derivanti dall'eventuale dichiarazione non veritiera, ex art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) autoresponsabilita' («oggettiva») del privato medesimo. 6. - Pertanto, rispetto ad una disposizione - l'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 -, nel significato in cui essa «vive» nella (costante) applicazione giudiziale, il Collegio non puo' che sollevare la questione di legittimita' costituzionale, tenuto conto, per quanto innanzi esposto, che la stessa appare non superabile in via interpretativa (in ragione, appunto, del «diritto vivente») e non manifestamente infondata. 7. - Inoltre, l'intervento del Giudice delle leggi appare assolutamente necessario nella presente controversia, non potendosi prescindere dalla definizione (necessariamente e logicamente pregiudiziale) di tale questione ai fini della decisione del presente giudizio (in cui viene all'esame, per l'appunto, una fattispecie nella quale la pubblica amministrazione ha fatto pedissequa ed automatica applicazione della norma in questione, a prescindere da qualsivoglia valutazione in ordine all'entita' - minima o meno - dei debiti erariali emersi nel caso concreto) , in quanto, nell'ipotesi in cui il citato art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dovesse essere dichiarato incostituzionale, verrebbe meno l'unico presupposto normativo posto, sostanzialmente (a ben vedere), a fondamento del gravato diniego, nel mentre, in caso contrario, il gravame sarebbe infondato alla stregua delle censure formulate dalla parte ricorrente. 8. - Il Collegio, in conclusione, ritiene che la questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con i principi di ragionevolezza, proporzionalita' e uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sia rilevante (sussistendo, appunto, il nesso di assoluta pregiudizialita' tra la soluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale e la decisione del presente giudizio) e non manifestamente infondata, e debba, conseguentemente, essere rimessa all'esame della Corte costituzionale, mentre il giudizio in corso deve essere sospeso fino alla decisione della Consulta.
P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, sospende il giudizio e solleva questione di legittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nei sensi e termini di cui in motivazione, dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e comunicata ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Cosi' deciso in Lecce nella Camera di consiglio del giorno 3 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati: Enrico d'Arpe, Presidente; Maria Luisa Rotondano, primo referendario, estensore; Anna Abbate, referendario. Il Presidente: d'Arpe L'estensore: Rotondano