N. 16 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 febbraio 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 febbraio 2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Sanita' pubblica - Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della
  Regione Basilicata - Istituzione della banca del latte umano donato
  della Basilicata - Copertura finanziaria. 
- Legge della Regione Basilicata 4 dicembre 2018, n. 51  (Istituzione
  della banca del latte umano donato della Basilicata), art. 8. 
(GU n.13 del 27-3-2019 )
     Ricorso ex art. 127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro la  Regione  Basilicata,  in  persona  del  presidente  in
carica, con sede a Potenza (85100), viale Vincenzo Verrastro, 4,  per
la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della
legge della Regione Basilicata 4 dicembre 2018, n. 51, pubblicata nel
Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 53 - Speciale -  del
5 dicembre 2018, giusta  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
assunta nella seduta del giorno 24 gennaio 2019. 
Premessa. 
    La legge  4  dicembre  2018,  n.  51  della  Regione  Basilicata,
intitolata «Istituzione della banca  del  latte  umano  donato  della
Basilicata», si propone di promuovere l'allattamento materno mediante
la raccolta di latte umano da donatrici presso una Banca a  tal  fine
istituita, i cui compiti sono svolti nell'esclusivo  interesse  della
salute dei bambini (articoli 1 e 2). 
    La Banca operera' presso  una  struttura  ospedaliera  che  sara'
individuata dal Dipartimento politiche della  persona  della  Regione
Basilicata (art. 3) nel «rispetto delle Linee di indirizzo  nazionali
per l'organizzazione e la  gestione  delle  banche  del  latte  umano
donato nell'ambito della protezione, della promozione e del  sostegno
dell'allattamento al seno», (art. 4). 
    L'impianto complessivo, lo scopo ed il contenuto  precipuo  della
legge rendono  palese  come  questa  si  proponga  di  realizzare  un
servizio  di  pubblica  utilita'  a   tutela   della   maternita'   e
dell'infanzia. 
    L'art. 8 della  legge  -  intitolato  «Copertura  finanziaria»  -
stabilisce, al primo comma, che «gli oneri derivanti  dall'attuazione
della presente legge per le spese in conto capitale, quantificati per
l'anno 2019 in euro 50.000,00, trovano  copertura  nell'ambito  degli
"Interventi per il potenziamento della rete sanitaria e  ospedaliera"
di cui alla Missione 13, Programma  05  del  Bilancio  di  previsione
finanziario per il biennio 2018-2020 della Regione Basilicata»; e, al
secondo, che «le attivita' di  raccolta  e  conservazione  del  latte
umano sono svolte  ad  invarianza  di  spese  con  le  risorse  umane
disponibili». 
    Tale   disposizione   e'   costituzionalmente   illegittima   per
violazione dell'art. 81, comma  3,  della  Costituzione:  essa  viene
pertanto  impugnata  con  il  presente  ricorso  ex  art.  127  Cost.
affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia
pronunciato il  conseguente  annullamento  -  unitamente  alle  altre
disposizioni legislative la cui illegittimita' codesta  ecc.ma  Corte
riterra' derivi come conseguenza dalla decisione  adottata  -  per  i
seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Come s'e' detto in premessa, l'art.  8  della  legge  4  dicembre
2018, n. 51 della  Regione  Basilicata,  recante  «Istituzione  della
banca  del  latte  umano  donato  della  Basilicata»,  provvede  alla
copertura finanziaria della legge stabilendo che gli oneri  derivanti
dall'attuazione della stessa, quantificati per il 2019 in € 50.000,00
a titolo di spese in conto capitale, «trovano  copertura  nell'ambito
degli  "Interventi  per  il  potenziamento  della  rete  sanitaria  e
ospedaliera" di cui alla Missione 13, Programma 05  del  Bilancio  di
previsione  finanziario  per  il  triennio  2018-2020  della  Regione
Basilicata». 
    Sennonche', come risulta dai documenti  allegati  alle  leggi  di
bilancio infracitate, il Programma 05 della Missione 13 del  Bilancio
di previsione finanziario per il  triennio  2018-2020  della  Regione
Basilicata prevede per l'anno 2019 uno  stanziamento  complessivo  di
euro 160.000,00 il quale risulta gia' interamente impegnato. 
    Piu' precisamente, la legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 «Legge
di stabilita' regionale 2018» ha disposto che  «Gli  stanziamenti  di
spesa  per  il  rifinanziamento  di  leggi  regionali  che  prevedono
interventi finalizzati allo  sviluppo  e  di  sostegno  all'economia,
classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per  il
triennio 2018 - 2020 nei limiti indicati nella  tabella  B,  allegata
alla presente legge» (art. 1, comma 2). 
    La  Tabella  B1  allegata  alla  legge  -  denominata  «Legge  di
variazione 2018 / 2020 -Rifinanziamento di norme  recanti  interventi
di  sostegno  dell'economia  classificati  tra  le  spese  in   conto
capitale» - ha determinato,  per  la  Missione  13  -  «Tutela  della
salute» -, Programma 05 -«Servizio sanitario regionale - Investimenti
sanitari» -, uno stanziamento di spesa, per l'anno 2019,  pari  ad  €
160.000,00. 
    A sua volta, la coeva legge regionale 31  maggio  2018,  n.  9  -
«Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2018-2020»  -  ha
approvato, tra gli altri, anche il «prospetto delle spese -  bilancio
pluriennale 2018 / 2020 per missioni, programmi  e  titoli  (Allegato
2)» (art. 1, comma 4, lettera b)), il quale, quanto alla Missione  13
- «Tutela  della  salute»  -,  Programma  05  -  «Servizio  sanitario
regionale - Investimenti sanitari» -, contiene, per l'anno 2019,  una
previsione di competenza di € 160.000,00 gia' interamente impegnata. 
    L'intero impegno dello stanziamento di spesa  -  €  160.000,00  -
determinato per l'anno  2019  relativamente  al  Programma  05  della
Missione 13 trova conferma nello «Stato di Previsione delle Spese per
Missioni, Programmi,  Titoli,  Macroaggregati  e  Capitoli  Esercizio
Finanziario 2018 / 2020» allegato, come n. 2, alla  deliberazione  1°
giugno 2018, n. 474 con  la  quale  la  giunta  regionale  lucana  ha
proceduto all'approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli
dei titoli, tipologie e categorie delle  entrate  e  delle  missioni,
programmi e macroaggregati delle spese del  «Bilancio  di  Previsione
pluriennale per il triennio 2018-2020». 
    Ne' le leggi regionali 20 agosto 2018, n. 18, 22  novembre  2018,
n. 38 e 5 dicembre 2018, n. 52 - recanti, rispettivamente, la  prima,
la  seconda  e  la  terza  variazione  al  bilancio   di   previsione
pluriennale 2018/2020 - dispongono,  relativamente  al  Programma  05
della  Missione  13,   incrementi   dello   stanziamento   di   spesa
originariamente  determinato,  per  l'anno  2019,  dalla   legge   di
stabilita' regionale n. 8/2018 nella misura sopra indicata. 
    Sulla base di tali dati e' dunque agevole concludere che la legge
regionale  che  qui  si  impugna,  diversamente  da  quanto  previsto
dall'art. 8 della stessa, non puo'  trovare,  quanto  alle  spese  in
conto capitale relative al 2019, copertura  finanziaria  «nell'ambito
degli  "Interventi  per  il  potenziamento  della  rete  sanitaria  e
ospedaliera" di cui alla Missione 13, Programma 05  del  Bilancio  di
previsione  finanziario  per  il  triennio  2018-2020  della  Regione
Basilicata" posto che le somme ivi  stanziate  risultano,  come  s'e'
detto, gia' interamente impegnate. 
    Da tanto consegue che l'art. 8 della legge in  questione  prevede
una  copertura  finanziaria  meramente  apparente   -   in   realta',
inesistente  -   riguardando   somme   gia'   impegnate   e   percio'
indisponibili   per   il   finanziamento   degli   oneri    derivanti
dall'attuazione della legge stessa: come tale, la disposizione  viola
l'obbligo stabilito dall'art. 81, comma 3, Cost., a mente  del  quale
«Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi  per
farvi fronte», nonche', e di riflesso, le norme statali  che  a  quel
precetto  costituiscono  puntualizzazione  tecnica   ispirata   dalla
crescente  complessita'  della  finanza  pubblica   (sentenze   Corte
costituzionale n. 190/2014 e 26/2013, la seconda riferita all'art. 81
Cost. nel testo in vigore fino all'esercizio 2013). 
    Si fa riferimento, in particolare, all'art.  17  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196 - «Legge di contabilita' e finanza pubblica»  -
il quale specifica che ciascuna legge che comporti nuovi -  come  nel
caso - o maggiori oneri deve provvedere  alla  contestuale  copertura
finanziaria dei medesimi nei modi e nei termini previsti dalla stessa
norma; nonche' al successivo art. 19, che tali principi estende  alle
regioni e alle province autonome. 
    Tali disposizioni - le quali assumono anche la valenza  di  norme
interposte rilevando comunque  al  fine  della  perimetrazione  degli
interventi legislativi regionali compatibili con i vincoli  derivanti
dal  parametro  costituzionale  di  cui   all'art.   81   -   nascono
dall'esigenza di evitare interventi, in materia di finanza  pubblica,
statale o regionale, diretti ad alterare gli  equilibri  di  bilancio
non soltanto  attraverso  l'omessa  indicazione  delle  modalita'  di
copertura di nuove o maggiori spese, ma anche mediante l'utilizzo  di
risorse gia' impegnate per il finanziamento della  nuova  o  maggiore
spesa. 
    Il principio costituzionale di copertura finanziaria delle  leggi
e' infatti violato non soltanto quando la legge non provvede in alcun
modo all'indicazione dei mezzi finanziari necessari  per  far  fronte
alle spese  dalla  stessa  previste,  ma  anche  quando,  come  nella
fattispecie,  l'obbligo  di  copertura  e'  solo  formalmente  -   ed
apparentemente - assolto -, ma e' nella sostanza violato, perche'  la
copertura finanziaria indicata e' solo fittizia, riguardando  risorse
che sono gia' state impegnate e che, come tali, hanno  gia'  ricevuto
una specifica destinazione. 
    E  d'altro  canto,  la  copertura  di  nuove  o  maggiori   spese
realizzata, come nel caso  che  ne  occupa,  mediante  l'utilizzo  di
risorse finanziarie gia' impegnate si risolve, a  ben  vedere,  nella
parallela, contestuale scopertura «retroattiva» delle  spese  al  cui
finanziamento erano state per l'appunto destinate quelle risorse: con
alterazione, sul piano contabile, del risultato di amministrazione  e
compromissione, sul piano sostanziale, della capacita'  del  soggetto
pubblico di onorare gli obblighi e le obbligazioni al cui adempimento
erano originariamente destinate le risorse poi stornate. 
    In difetto di integrazione, per l'anno 2019,  dello  stanziamento
di spesa riferito  al  Programma  05  della  Missione  13,  la  legge
impugnata,  in   quanto   latrice   di   nuovi   oneri,   e'   dunque
costituzionalmente illegittima nella misura in cui  non  individua  i
mezzi finanziari necessari per la sua attuazione  nei  modi  previsti
dall'art. 17,  legge  n.  196/2009,  modi  tra  i  quali  non  figura
l'utilizzo di fondi gia'  diversamente  impegnati  in  bilancio:  con
violazione  non  soltanto  del  principio  -  e  dell'obbligo  -   di
copertura, ma anche  del  correlato  principio  -  ed  obbligo  -  di
equilibrio del bilancio. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
ecc.ma Corte  voglia  dichiarare  costituzionalmente  illegittimo,  e
conseguentemente  annullare,  per  il  motivo   sopra   indicato   ed
illustrato, l'art. 8 della legge della Regione Basilicata 4  dicembre
2018, n.  51,  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Basilicata n. 53 - Speciale - del 5 dicembre 2018, nonche',  ex  art.
27 legge 11 marzo 1953, n. 87, le altre disposizioni  legislative  la
cui  illegittimita'  codesta  ecc.ma  Corte  riterra'   derivi   come
conseguenza dalla decisione adottata. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei ministri nella riunione del  giorno  24  gennaio  2019,
della determinazione di impugnare l'art. 8 della legge della  Regione
Basilicata  4  dicembre  2018,  n.  51,  pubblicata  nel   Bollettino
ufficiale della Regione Basilicata n. 53 - Speciale - del 5  dicembre
2018, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri  assunta  nella
seduta del giorno 24 gennaio 2019; 
        2. copia della legge regionale impugnata; 
        3. copia della legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 -  «Legge
di stabilita' regionale 2018» e dell'allegata Tabella B1 - «Legge  di
variazione 2018/2020 - Rifinanziamento di norme recanti interventi di
sostegno dell'economia classificati tra le spese in  conto  capitale»
-; 
        4. copia della  legge  regionale  31  maggio  2018,  n.  9  -
«Bilancio di previsione finanziario per il biennio 2018-2020» - e, in
estratto, dell'Allegato 2 - «Bilancio  di  previsione  pluriennale  -
Spese 2018/ 2020 per missioni e programmi titoli»; 
        5. copia della delibera G.R. Basilicata 1°  giugno  2018,  n.
474 e, in estratto, dell'Allegato 2  -  «Stato  di  previsione  delle
spese per missioni,  programmi,  titoli,  macroaggregati  e  Capitoli
esercizio finanziario 2018/2020». 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
        Roma, 31 gennaio 2019 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Ranucci 
 
 
           Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani