N. 47 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 novembre 2018
Ordinanza del 5 novembre 2018 del Giudice di pace di Barrafranca nel procedimento civile promosso da Medicina Roberto contro Comune di Barrafranca e Areariscossioni S.r.l.. Procedimento civile - Opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici - Competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. - Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 32, comma 2.(GU n.14 del 3-4-2019 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARRAFRANCA Il Giudice di pace, letti gli atti e sciogliendo la riserva che precede; Rilevato che con il ricorso introduttivo Medicina Roberto impugnava l'ingiunzione di' pagamento emessa dalla Societa' Areariscossioni S.r.l., nella qualita' di concessionaria incaricata dal Comune di Barrafranca della riscossione coattiva per il mancato pagamento del canone idrico relativo all'anno 2011, per i motivi meglio specificati in ricorso; che, ritualmente costituitasi, Areariscossioni eccepiva, preliminarmente, l'incompetenza per territorio inderogabile ex art. 32, comma 2, decreto legislativo n. 150/11 di questo giudice in favore del Giudice di pace di Mondovi', giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto; che a seguito della sollevata eccezione di incompetenza per territorio, il ricorrente sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, decreto legislativo n. 150/11 per violazione degli artt. 3, 24 e 97 Costituzione; che a seguito della proposta questione, il giudice riservava ordinanza. L'art. 32, decreto legislativo n. 150/11, richiamato dall'art. 3 del regio decreto n. 639/1910, al fine della individuazione del giudice competente, dispone che «e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto». Puo' accadere tuttavia che l'ente impositore non provveda direttamente alla riscossione delle sue entrate patrimoniali, ma la appalti a terzi. Ove si verifichi questa scissione tra il potere di imporre e quello di riscuotere, la suprema Corte ha gia' stabilito che eventuali controversie sulla sussistenza e sulla legittimita' della pretesa erariale vanno introdotte dinanzi al giudice del luogo ove ha sede il concessionario per la riscossione, e non l'ente impositore (cosi gia' Sez. 5, Sentenza n. 15864 del 13 agosto 2004, in materia di opposizione ad avviso di accertamento emesso per il pagamento della TOSAP). Cio' posto, resta da stabilire cosa debba intendersi per «luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento»: se, cioe', esso coincida con la sede legale del concessionario, ovvero col luogo dove ha sede l'articolazione territoriale di questo, che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione. Con varie pronunce, la Suprema Corte ha affermato che: «...Non v'e' dubbio alcuno che la soluzione corretta sia la seconda. Depone in tal senso in primo luogo la semantica: «ufficio» deriva dal latino officium, che e' forma contratta di opificium, che indica l'opera dell'opifex, ovvero «colui che realizza l'opera», l'ufficio», dunque, e' l'organo che ha compiuto una azione, non la sede della persona giuridica...» (Cass. civile, sez. VI, 03/10/2017, n. 23110; n.17611/2013). Pertanto, qualora l'ente impositore non provveda direttamente a riscossione, ma la appalti a terzi in concessione, le controversie sulla sussistenza e sulla legittimita' della pretesa erariale vanno introdotte dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'articolazione territoriale del concessionario che ha materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione, e non al giudice nella cui circoscrizione il concessionario ha la sede legale. La difesa del ricorrente, inoltre, ha richiamato a fondamento della propria eccezione i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 44/2016. Questo giudice ritiene che, come nella fattispecie oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 44/2016, nella disciplina in esame il legislatore, nell'esercizio della sua discrezionalita', abbia individuato un criterio attributivo della competenza che concretezza «quella condizione di «sostanziale impedimento all'esercizio del diritto di azione garantito dall'art. 24 della Costituzione» suscettibile «di integrare la violazione del citato parametro costituzionale». Infatti, mentre l'ente locale non incontra alcuna limitazione di carattere geografico-spaziale nell'individuazione del terzo cui affidare il servizio di accertamento e riscossione dei propri tributi e delle proprie entrate patrimoniali, il cittadino che voglia esercitare proprio diritto di azione, garantito dal parametro evocato, e' potenzialmente impedito all'esercizio del diritto di azione o comunque la tutela giurisdizionale e' resa oltremodo difficoltosa. Del resto, lo stesso legislatore, all'art. 52, comma 5, lettera c), del decreto legislativo n. 446 del 1997, ha precisato che l'individuazione, da parte dell'ente locale, del concessionario del servizio di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate (determinante ai fini del radicamento della competenza) «non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente». Il fatto che il cittadino debba farsi carico di uno spostamento geografico anche significativo per esercitare il proprio diritto di difesa integra un considerevole, aggravio anche economico a suo carico. Inoltre, la possibilita' concessa all'ente impositore di scegliere senza alcun limite geografico il concessionario, con la possibilita' di precostituirsi la scelta del giudice, si presta a manovre speculative finalizzate ad evitare la proposizione di ricorsi avverso gli atti di ingiunzione. Ne consegue che non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal ricorrente con riferimento agli articoli 3, 24 e 97 Cost.
P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo n. 150/11, nella parte in cui prevede che le controversie proposte ai sensi dell'art. 3 del regio decreto n. 639/1910 e successive modifiche competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui e' affidato servizio della riscossione dell'entrata patrimoniale dell'ente pubblico concedente e tale sede ricada in un circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell'ente locale impositore. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Barrafranca, 31 ottobre 2018 Il Giudice di pace: Marrella