N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 marzo 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il  5  marzo  2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia e urbanistica - Nome della Regione Calabria - Modifiche alla
  legge regionale n. 37 del 2015 (Procedure  per  la  denuncia  degli
  interventi  di  carattere  strutturale  e  per  la   pianificazione
  territoriale in prospettiva sismica)  -  Verifiche  preventive,  da
  parte  del  competente   settore   tecnico   regionale,   dell'atto
  autorizzativo o di diniego, ai  sensi  della  normativa  sismica  -
  Esclusioni. 
- Legge della Regione Calabria 2 ottobre 2018, n. 37 (Modifiche  alla
  legge regionale 31 dicembre 2015, n. 37), art. 7, comma 1,  lettera
  b) [recte: legge della Regione Calabria 28  dicembre  2018,  n.  53
  (Interventi  sulle  Leggi  regionali  24/2013,  37/2015,   21/2016,
  11/2017,  1/2018,  3/2018,  5/2018,  12/2018,  15/2018,  28/2018  e
  31/2018), art. 2, comma 1, lettera c)]. 
(GU n.19 del 8-5-2019 )
    Ricorso  ex  art.  127  della  Costituzione  del  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80188230587) presso i  cui
uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, 12; 
    Contro la Regione  Calabria,  in  persona  del  presidente  della
regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la  sede  della
Regione,  nella  Cittadella  Regionale,  Viale  Europa  -   Localita'
Germaneto, 88100 - Catanzaro, 
    per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 2,
comma 1, lettera c) della legge della Regione Calabria n. 53  del  19
dicembre 2018, recante ««Interventi sulle leggi regionali n. 24/2013,
37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018,  15/2018,
28/2018 e 31/2018» pubblicata sul BUR n. 130 del  29  dicembre  2018,
come da delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta del
27 febbraio 2019. 
    In data 29 dicembre 2018 e' stata pubblicata sul  B.U.R.  n.  130
della Regione Calabria, la legge regionale  n.  53  del  19  dicembre
2018,  intitolata  «Interventi  sulle  leggi  regionali  n.  24/2013,
37/2015, 21/2016, 11/2017, 1/2018, 3/2018, 5/2018, 12/2018,  15/2018,
28/2018 e 31/2018». La disposizione che  si  intende  qui  censurare,
segnatamente l'art. 2, comma 1, lettera c) della legge  regionale  n.
53/2018, concerne la modifica introdotta  nella  legge  regionale  n.
37/2015 intitolata «Modifica  alla  legge  regionale  n.  35  del  19
ottobre 2009 e s.m.i. (Procedure per la denuncia degli interventi  di
carattere  strutturale  e  per  la  pianificazione  territoriale   in
prospettiva sismica). 
    Occorre precisare che la norma sulla quale e' ora intervenuto  il
legislatore regionale  era  stata  gia'  oggetto  di  una  precedente
modifica operata dall'art. 7, comma 1, lettera b) della  legge  della
Regione Calabria n. 37 del 2 ottobre 2018,  recante  «Modifiche  alla
legge regionale 31 dicembre 2015 n. 37». 
    Anche la predetta legge regionale n. 37/2018 e' stata oggetto  di
precedente ricorso da parte del Presidente del Consiglio per ritenuto
contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione (ricorso  n.
83 del 5 dicembre 2018 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16
gennaio 2019, n. 3 Corte costituzionale). Si e', infatti,  constatato
che  le  disposizioni  introdotte  dalla  predetta  legge   regionale
sortiscono l'effetto  di  sottrarre  taluni  interventi  edilizi  dal
controllo ex ante previsto dagli articoli 65, 93 e 94 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.   380/2001   (Testo   unico   delle
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia   edilizia),
ponendosi con cio' in contrasto con le disposizione che impongono una
speciale vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, in  violazione
dell'art. 117 Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa
in materia di governo del  territorio  e  in  materia  di  protezione
civile. 
    La disposizione che si intende qui censurare  segue  la  medesima
ratio, cio' imponendo la presente ulteriore impugnazione. 
    Tanto   premesso   si   propone   questione    di    legittimita'
costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 Cost. per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Prima di introdurre le specifiche questioni concernenti la  norma
scrutinata, si ritiene necessario ricostruire  brevemente,  anche  in
chiave diacronica, il quadro normativo di riferimento. 
    L'art. 6 della legge regionale n. 37/2015,  intitolata  «Modifica
alla legge regionale n. 35 del 19 ottobre 2009  e  s.m.i.  (Procedure
per la denuncia degli interventi di carattere strutturale  e  per  la
pianificazione territoriale in prospettiva  sismica)»,  anteriormente
alla modifica apportata dall'art. 7, comma 1, lettera b) della  legge
regionale n. 37 del 2018 (come si  e'  detto  oggetto  di  precedente
impugnativa R.G. n. 53/2018), stabiliva quanto segue: 
        «Art. 6 (Verifiche).  -  1.  Il  Servizio  tecnico  regionale
effettua verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d'opera
e sulle opere ultimate, per  accertare  la  conformita'  al  progetto
autorizzato e alle norme tecniche,  con  specifico  riferimento  alla
legge n. 64/1974, alla parte A capo IV, sezione  I  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  380/2001  e  dei  relativi  decreti
ministeriali applicativi. 
    2. Le verifiche sono  eseguite  secondo  quanto  specificato  dal
regolamento regionale, anche con il supporto della piattaforma di cui
all'art. 1. L'utilizzo di tale procedura garantisce l'uniformita' dei
dati che i progettisti trasmettono al Servizio tecnico  regionale  e,
di conseguenza, l'uniformita' della valutazione.  I  dati  trasferiti
dai progettisti mediante la piattaforma consentono, inoltre, ai  fini
della verifica, elaborazioni indipendenti, secondo  quanto  stabilito
dal paragrafo 10.1 delle NTC08  da  parte  di  soggetti  diversi  dal
redattore del progetto. La piattaforma esegue  tali  elaborazioni  in
modo automatico a garanzia della univocita' del procedimento. 
    3. Il Servizio tecnico regionale  esegue,  per  tutte  le  opere,
verifiche  preliminari  di  conformita'  dei  progetti   alle   norme
tecniche. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso
i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal
regolamento  regionale.  Esse  sono  propedeutiche  per  la  verifica
sostanziale che il Servizio tecnico regionale provvede ad  effettuare
istruendo, nel merito, gli atti progettuali. 
    4. L'atto autorizzativo e' rilasciato  all'esito  della  verifica
preliminare di conformita' e della verifica sostanziale,  cosi'  come
disciplinato specificatamente dal regolamento regionale». 
    Detta disposizione e' stata  modificata  dall'art.  7,  comma  1,
lettera b) della  legge  regionale  n.  37/2018,  che  ha  sostituito
integralmente il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 37  del
2015, aggiungendovi i nuovi commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.  Il  testo
della disposizione modificativa e' il seguente: 
        Art.  7  (Modifiche  all'art.  6  della  legge  regionale  n.
37/2015). [...] 
        b) il comma 3 e' sostituito dai seguenti: 
    «3.  Nella  valutazione  del  progetto,  al  fine  del   rilascio
dell'atto autorizzativo, o  di  diniego,  ai  sensi  della  normativa
sismica, il competente settore tecnico  regionale  effettua,  con  le
modalita' definite  nel  regolamento  di  attuazione  della  presente
legge, anche con  l'ausilio  della  piattaforma  informatica  di  cui
all'art. 1, le seguenti verifiche: 
        a) verifica in ordine alla completezza e regolarita'  formale
del progetto esecutivo, relativamente alla: 
          1)   completezza   e   regolarita'   della   documentazione
amministrativa, dell'istanza e delle dichiarazioni; 
          2)  presenza  della  certificazione  resa  dal  progettista
strutturale  per  come  disposto  dall'art.  5,  comma  3,  per   gli
interventi di sopraelevazione di cui  all'art.  90  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380/2001; 
          3) corretta valutazione  e  versamento  del  contributo  di
istruttoria; 
          4) presenza e completezza delle relazioni e degli elaborati
del progetto; 
          5) regolarita' della sottoscrizione degli elaborati tecnici
da  parte   dei   professionisti   coinvolti   nel   procedimento   e
dell'esecutore se individuato; 
        b)  verifica  sostanziale  in  ordine  alla  conformita'  del
progetto  alle   vigenti   norme   tecniche   per   le   costruzioni,
relativamente alla: 
          1) coerenza del progetto  architettonico  con  il  progetto
strutturale; 
          2) coerenza  tra  la  tipologia  di  intervento  dichiarata
nell'istanza e gli elaborati progettuali; 
          3) coerenza, per le costruzioni esistenti, del  livello  di
conoscenza    considerato    nel    calcolo    con     il     rilievo
geometrico-strutturale e le indagini sui materiali; 
          4) completezza e adeguatezza del progetto  a  rappresentare
gli interventi strutturali; 
          5)  congruita'  con  la  normativa  vigente  dei  parametri
inseriti  dal  progettista  strutturale  nella  piattaforma  di   cui
all'art. 1, per come specificato nel regolamento di attuazione; 
          6)  relazione  di  calcolo  redatta  secondo  le  modalita'
definite dalle norme tecniche per le costruzioni  previste  dall'art.
52 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  380/2001,  e  in
particolare al capitolo 10, paragrafo 2, delle norme tecniche per  le
costruzioni approvate con decreto del Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti del 17 gennaio 2018; 
          7) adeguatezza delle prove sui materiali e sulle strutture,
e delle indagini sui terreni; 
          8) verifica della scheda di sintesi dei dati inseriti nella
piattaforma, per come riportato nel regolamento di attuazione. 
    3-bis. Il progettista  resta  comunque  responsabile  dell'intera
progettazione strutturale. 
    3-ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano: 
        a) la progettazione di  impianti  e  macchinari  regolata  da
specifica normativa di settore; 
        b) la progettazione degli elementi non  strutturali  e  degli
impianti, salvo le eventuali interazioni con  le  strutture,  ove  la
progettazione debba tenerne conto; 
        c)   le   valutazioni   sull'appropriatezza   delle    scelte
progettuali compiute dal progettista. 
    3-quater. Nell'ambito delle  verifiche  di  cui  al  comma  3  il
settore tecnico regionale competente non ha l'obbligo  di  effettuare
l'esame dei tabulati numerici  allegati  alla  relazione  di  calcolo
strutturale.»; 
        c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
    «4.  L'atto  autorizzativo,  o  di  diniego,  e'  rilasciato  dal
competente settore tecnico regionale all'esito delle verifiche di cui
al comma 3». 
    L'art. 7, comma 1, lettera b) della legge  regionale  n.  37/2018
comporta  l'effetto  che  «la  progettazione   degli   elementi   non
strutturali e degli impianti» (qualora non  si  debba  tenere  conto,
nella progettazione, di eventuali interazioni con le  strutture)  non
e' piu' soggetta alla necessaria autorizzazione preventiva. 
    A tale risultato si perviene in quanto il  comma  4  dell'art.  7
della legge n. 37/2018, modificativo del comma 4  dell'art.  6  della
legge n. 37/2015, prevede che «L'atto autorizzativo, o di diniego, e'
rilasciato dal competente settore tecnico regionale  all'esito  delle
verifiche di cui al comma 3». 
    Dunque la necessita' delle verifiche ex ante  e'  definita  sulla
base del rinvio all'ambito applicativo del comma 3, dal cui ambito e'
stata espunta la progettazione degli elementi non strutturali e degli
impianti in tutti i casi in cui la  progettazione  non  debba  tenere
conto delle eventuali interazioni con le strutture. 
    Nella precedente impugnativa, sollevata - come detto - avverso il
menzionato art. 7 della legge regionale n. 37/2018, e' stato eccepito
che la scelta del legislatore regionale di disattendere la disciplina
di garanzia approntata dal decreto del Presidente della Repubblica n.
380/2001 (e segnatamente degli articoli 65, 93 e 94 che  regolano  la
speciale vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche),  si  pone  in
contrasto sia con i principi fondamentali in materia di «governo  del
territorio» di cui lo stesso decreto del Presidente della  Repubblica
n. 380/2001 e' espressione,  e  sia  con  i  principi  dettati  dalla
normativa statale in materia di pubblica  incolumita'  e  «protezione
civile», cio'  integrando  aperta  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    Ebbene la novella oggetto della presente impugnativa, vale a dire
l'art. 2 legge regionale n. 53/2018, ha modificato  ulteriormente  la
legge regionale n. 37/2015 disponendo quanto segue: 
    «La legge regionale 31 dicembre 2015, n.  37  (Procedure  per  la
denuncia  degli  interventi  di  carattere  strutturale  e   per   la
pianificazione territoriale in prospettiva sismica), come  modificata
dalla legge regionale 2 ottobre 2018, n. 37, e' cosi' modificata: 
        a) all'inizio del comma 2  dell'art.  4,  le  parole:  "Salvo
quanto previsto al  comma  2-bis,  ogni  modifica  strutturale"  sono
sostituite   dalle   seguenti:   "Ogni   modificazione   strutturale,
planimetrica e architettonica"; 
        b) il comma 2-bis dell'art. 4 e' abrogato; 
        c) nella lettera b) del comma  3-ter  dell'art.  6,  dopo  le
parole: «tenerne conto» sono aggiunte le seguenti: «, in  conformita'
a quanto previsto dalle norme tecniche  per  le  costruzioni  di  cui
all'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001». 
    La  norma  che  si  intende  qui  censurare  e'  la  disposizione
contenuta nella lettera c), comma 1 del richiamato art.  2,  in  base
alla quale il testo del comma 3-ter, lettera b) della legge regionale
n. 37/2015, risulta cosi' riformulato: 
    «3-ter. Le verifiche di cui al comma 3 non riguardano: 
        a) la progettazione di  impianti  e  macchinari  regolata  da
specifica normativa di settore; 
        b) la progettazione degli elementi non  strutturali  e  degli
impianti, salvo le eventuali interazioni con  le  strutture,  ove  la
progettazione debba tenerne conto ", in conformita' a quanto previsto
dalle norme tecniche per  le  costruzioni  di  cui  all'art.  52  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001"; 
        c)   le   valutazioni   sull'appropriatezza   delle    scelte
progettuali compiute dal progettista. 
    Ebbene, la disposizione ora impugnata, lungi  dal  consentire  di
ritenere superate le questioni  di  costituzionalita'  in  precedenza
sollevate, piuttosto reitera i vizi gia' denunciati. 
    Al  proposito  giova  considerare  che  la   principale   censura
riguarda, sostanzialmente, l'illegittima distinzione tra, da un lato,
elementi strutturali e dei soli elementi non strutturali  di  cui  la
progettazione debba tenere conto, rientranti nel campo di verifica ex
ante a cura del competente Settore tecnico, e,  dall'altro,  elementi
non strutturali di cui la progettazione non debba tenere  conto,  che
invece non rientrerebbero nella predetta verifica ex ante. 
    Ebbene questo punto nodale della normativa scrutinata  non  viene
modificato  dall'integrazione  apportata  dalla  legge  regionale  n.
53/2018, la quale, da un lato, si limita ad un richiamo, peraltro non
pertinente, alla normativa statale, e dall'altro  non  introduce  una
disciplina sostanzialmente  diversa  da  quella  gia'  in  precedenza
censurata, reiterando l'indebita distinzione anzidetta. 
    Al proposito occorre evidenziare che le «norme tecniche» adottate
dallo Stato in base all'art. 52  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  380/2001  (attualmente   disciplinate   dal   decreto
ministeriale 17 gennaio 2018,  recante  «Aggiornamento  delle  "Norme
tecniche per le costruzioni"» di seguito NTC 2018), richiamate  dalla
disposizione in esame, non avallano affatto la distinzione -  operata
dal  legislatore   regionale   ai   fini   del   rilascio   dell'atto
autorizzativo - tra opere strutturali ovvero non strutturali «di  cui
la progettazione debba tenere conto» ed opere non strutturali di  cui
la progettazione non debba tenere conto,  ma  prevedono  in  generale
l'assoggettamento alle  verifiche  anche  delle  progettazioni  degli
elementi non strutturali e degli impianti. 
    In particolare le suddette Norme tecniche  forniscono  i  criteri
generali  di  sicurezza,  precisano  le  azioni  che  devono   essere
utilizzate nel progetto, definiscono le caratteristiche dei materiali
e dei prodotti e, piu' in generale, tratta gli aspetti attinenti alla
sicurezza strutturale  delle  opere  (cfr.  Capitolo  I,  punto  1.1,
paragrafo 2). 
    In particolare, i paragrafi 7.2.3  e  7.2.4  di  dette  NTC  2018
contengono  i  criteri  di  progettazione  di  elementi   strutturali
secondari ed elementi costruttivi non strutturali, nonche' i  criteri
di  progettazione  degli  impianti,  precisando  che  «per   elementi
costruttivi  non  strutturali  s'intendono  quelli   con   rigidezza,
resistenza e massa tali da influenzare in  maniera  significativa  la
risposta strutturale e quelli che, pur non influenzando  la  risposta
strutturale, sono ugualmente significativi ai  fini  della  sicurezza
e/o  dell'incolumita'  delle  persone»,   imponendone   la   puntuale
verifica. 
    La corretta applicazione di tale disciplina comporta che in  sede
di  rilascio  dell'autorizzazione  sismica  non   possa   prescindere
dall'effettuare anche verifiche della  progettazione  degli  elementi
non strutturali e degli impianti indipendentemente dalla  circostanza
che gli stessi abbiano o meno interazioni con le strutture. 
    Senonche', la norma regionale ora censurata - laddove continua  a
postulare l'indebita distinzione tra opere  strutturali  nonche'  non
strutturali «di cui la progettazione  debba  tenere  conto»,  da  una
parte, ed opere non strutturali di cui  la  progettazione  non  debba
tenere conto, dall'altra - finisce per svuotare di  senso  il  rinvio
alle  suddette  Norme  tecniche,  in  quanto  essa  non   muta,   pur
modificandola, la portata della disposizione che e' volta a sottrarre
dall'ambito della verifica preventiva alcuni interventi  da  eseguire
in zone sismiche. 
    Tanto considerato, anche la disposizione ora censurata,  come  la
precedente introdotta con la legge regionale n. 37/2018, si  pone  in
patente contrasto  con  le  norme  statali  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e segnatamente  con  gli
articoli 65, 93 e 94 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
380/2001, gia' richiamati in relazione all'art. 7, comma  1,  lettera
b) della legge regionale n. 37 del 2018, in violazione  dei  principi
fondamentali della legislazione statale in materia  di  «governo  del
territorio» e di «protezione  civile»  di  cui  all'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione. 
    Per completezza si ricorda che l'art. 65 del Trattato sull'Unione
europea, stabilisce  al  comma  1,  che  «Le  opere  di  conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a  struttura  metallica,
prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore  allo
sportello  unico,  che  provvede  a  trasmettere  tale  denuncia   al
competente ufficio tecnico regionale.» e, al comma 5  che  «Anche  le
varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle  opere
di cui al comma 1, previste nel progetto  originario,  devono  essere
denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello
unico  nella  forma  e  con  gli  allegati  previsti   nel   presente
articolo.». 
    L'art. 93, del citato Trattato sull'Unione europea, al  comma  1,
prevede che «Nelle zone sismiche di cui all'art. 83, chiunque intenda
procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, e'  tenuto  a
darne  preavviso  scritto  allo  sportello  unico,  che  provvede   a
trasmetterne copia al competente ufficio tecnico  della  regione...».
Infine, l'art. 94, del  medesimo  Trattato  sull'Unione  europea,  al
comma 1, prevede che «Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo
all'intervento edilizio, nelle localita' sismiche,  ad  eccezione  di
quelle a bassa sismicita'  all'uopo  indicate  all'art.  83,  non  si
possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione  scritta  del
competente ufficio tecnico della regione». 
    La norma in esame,  laddove  continua  a  consentire  che  taluni
interventi  siano  sottratti  alla  apposita  normativa  di  garanzia
approntata dal decreto del Presidente della Repubblica  n.  380/2001,
si pone in contrasto  con  i  principi  fondamentali  in  materia  di
«governo del territorio» di  cui  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 380/2001 e' espressione, nonche' i principi  di  tutela
della pubblica incolumita' e  della  «protezione  civile»,  con  cio'
ponendosi in contrasto con il richiamato art. 117, terzo comma, della
Costituzione. 
    Per i motivi esposti  la  norma  regionale  sopra  indicata  deve
essere impugnata dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art.
127 della Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi   e    conseguentemente
annullare l'art. 7, comma 1, lettera b) della legge regionale  n.  37
del 2 ottobre 2018 pubblicata sul BUR della Regione  Calabria  n.  99
del 3 ottobre 2018 per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1. estratto della delibera  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2019. 
          Roma, 27 febbraio 2019 
 
                  L'Avvocato dello Stato: De Socio