N. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 novembre 2018
Ordinanza del 14 novembre 2018 del Tribunale di Verbania nel procedimento penale a carico di L. S.. Circolazione stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Previsione della sanzione accessoria della revoca della patente di guida alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis del codice penale - Ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova. - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 222, comma 2, quarto periodo, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera b), numero 1), della legge 23 marzo 2016, n. 41 (Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonche' disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).(GU n.19 del 8-5-2019 )
IL TRIBUNALE DI VERBANIA Letti gli atti del processo a carico di L. S., nato a ... il ..., difeso dall'avv. Ilario Albertella del foro di Milano di fiducia, imputato del delitto di cui all'art. 590-bis del codice penale, perche', alla guida dell'autocarro targato ..., percorrendo la ..., per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia, invadeva la corsia riservata alla marcia dei veicoli provenienti in senso contrario, e, cosi', urtava contro il motociclo targato ..., condotto da S. M.; a causa dell'impatto, il S. cadeva rovinosamente al suolo, riportando una lesione personale dalla quale derivava una malattia nel corpo, consistita in: «trauma da schiacciamento gamba sinistra... voluminoso ematoma sovrafasciale...», con prognosi complessiva superiore ai quaranta giorni (la persona offesa era anche costretta, in seguito, a sottoporsi ad un intervento chirurgico). In Verbania, il 31 luglio 2017. Ha pronunciato la seguente, Ordinanza 1. L. S. e' stato tratto a giudizio, con decreto di citazione in data 18 maggio 2018, per rispondere del delitto di «lesioni personali colpose stradali gravi» di cui all'art. 590-bis del codice penale, norma introdotta dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, commesso in data 31 luglio 2017 ai danni di S. M., per avere colposamente cagionato, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale dettagliatamente enunciate nell'imputazione, lesioni gravi alla persona offesa. Il difensore fiduciario dell'imputato, alla presenza dello stesso, ha tempestivamente formulato, all'odierna udienza, richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, producendo attestazione della presentazione della richiesta all'UEPE competente per l'elaborazione del programma, rispetto al quale il pubblico ministero ha formulato parere favorevole. Cio' premesso, va rilevato che la legge 2016, n. 41 appena richiamata ha anche modificato la norma di cui all'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (cd. codice della strada), con la previsione, al 4° periodo del comma 2 dell'articolo citato, dell'obbligatoria applicazione, in caso di condanna, anche condizionalmente sospesa, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida; si consideri, inoltre, che anche in ipotesi di sospensione del procedimento con messa alla prova con esito positivo, a cui consegua l'estinzione del reato, ai sensi dell'art. 168-ter, II comma del codice penale, il giudice e' comunque tenuto all'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge; di qui la rilevanza, nel presente processo, della questione che si prospetta. Prima della modifica normativa citata, la norma prevedeva, in caso di violazione delle norme del codice della strada da cui fosse derivata una lesione colposa grave o gravissima, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida fino a 2 anni, e la revoca nei soli casi di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del codice della strada ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nonostante, poi, la modifica normativa intervenuta, l'art. 222 al I comma cosi' dispone: «Quando da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonche' le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida», e, al 2° comma: «Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente e' da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente e' fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione della patente e' fino a quattro anni». 2. Premesso quanto sopra, il tribunale dubita della legittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, della norma, di cui deve fare applicazione nel presente giudizio, di cui all'art. 222, comma 2, 4° periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, cosi' come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevede che «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli [...] 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida», cosi' da rendere obbligatoria, in base al combinato disposto con la norma di cui all'art. 168-ter, comma 2 del codice penale, l'applicazione della relativa sanzione amministrativa anche in ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale per esito positivo della messa alla prova ex art. 464-septies del codice di procedura penale. Simile scelta del legislatore travalica, ad avviso del giudicante, i limiti della ragionevolezza nella misura in cui sottopone alla medesima sanzione accessoria, senza possibilita' di graduazione, ed eliminando la previsione della possibilita' di applicare la piu' tenue sanzione della sospensione della patente di guida, situazioni ontologicamente diverse, la cui diversita' e' attestata dalla notevole differenziazione delle sanzioni penali, graduate in funzione del diverso disvalore sociale degli illeciti in rapporto all'evidente diversa intensita' dell'offesa ai beni giuridici della vita e dell'incolumita' individuale. Il legislatore pone, infatti, sullo stesso piano, quanto all'individuazione della sanzione amministrativa accessoria, le lesioni gravi, le lesioni gravissime e l'omicidio colposo derivanti dalla violazione di norme del codice della strada, facendo discendere dalla condanna o dall'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, ancorche' condizionalmente sospesa, la revoca della patente, senza lasciare al giudice la possibilita' di commisurare la sanzione accessoria alla gravita' del danno, alle modalita' della condotta, all'intensita' della colpa e al concorrere di altri fattori, quali il concorso della persona offesa. La richiamata disposizione appare, dunque, in contrasto con i principi di uguaglianza, proporzionalita' e ragionevolezza in quanto pone sullo stesso piano e prevede l'obbligatoria e automatica applicazione della medesima sanzione amministrativa accessoria, di particolare afflittivita', quale la revoca della patente, a fatti-reato non solo diversi quanto all'evento (omicidio colposo, da un lato, e lesioni gravi e gravissime, dall'altro), ma anche frutto di condotte del tutto eterogenee, espressamente previste in modo dettagliato e specifico, con graduazione delle pene, proprio dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale. Indiscussa, poi, la natura amministrativa della sanzione accessoria in questione della revoca della patente, piu' volte ribadita dalla Suprema Corte (cfr. Cassazione n. 42346/2017), non si ritiene condivisibile quanto sostenuto dalla Cassazione nella citata pronuncia e nelle successive (si veda ex ceteris: Cassazione n. 1393/2018) nel senso che «l'obbligatorieta' dell'irrogazione della sanzione derivi da una scelta legislativa rientrante nei limiti dell'esercizio ragionevole del potere politico [...] non sindacabile sotto il profilo della irragionevolezza in quanto fondata su differenti natura e finalita'» (cfr. Cassazione cit. n. 42346/2017): nel caso della norma sottoposta al vaglio preventivo del giudicante, infatti, un'unica sanzione amministrativa, in nessun modo attenuabile in concreto, e' stata obbligatoriamente prevista in ipotesi di condanna relativa a fatti-reato che, proprio con la stessa unica legge che ha contemporaneamente riformato sia il codice penale che il cd. codice della strada, sono stati considerati dal legislatore meritevoli di un trattamento sanzionatorio penale notevolmente differenziato e dettagliatamente graduato. Con la conseguenza che, pur non potendosi porre in dubbio la correttezza della premessa del ragionamento della S.C. dell'inerenza della scelta della sanzione amministrativa al potere discrezionale del legislatore, la questione della violazione dell'art. 3 della Costituzione non puo' per cio' solo ritenersi infondata, in quanto le contraddittorieta' sopra evidenziate denunciano quella manifesta irragionevolezza che rende sindacabile dalla Corte costituzionale anche le scelte costituenti espressione della discrezionalita' del legislatore nel configurare il trattamento sanzionatorio (cfr. Corte costituzionale n. 43/2017). Ne', da ultimo, l'asserita e sussistente finalita' anche preventiva della sanzione amministrativa di cui discute rende infondata la questione, ad avviso del giudicante, posto che anche nel perseguimento di tali finalita' il legislatore non puo' travalicare i limiti della ragionevolezza senza incorrere in censure di incostituzionalita'.
P. Q. M. Visti gli articoli 23, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 159 del codice penale; dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 222, comma 2, IV periodo del decreto legislativo n. 285/1992, come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, nella parte in cui prevede obbligatoriamente l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in ipotesi di estinzione del reato di cui all'art. 590-bis del codice penale a seguito di esito positivo della sospensione del procedimento con messa alla prova; sospende il processo sopra indicato e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Verbania, 14 novembre 2018 Il Giudice: Fornelli