N. 93 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 2008

Ordinanza del 6 febbraio 2008  del  Tribunale  di  Castrovillari  nel
procedimento civile promosso da Poste italiane  S.p.a.  contro  Curia
Achiropita, Ianni Luca e Ianni Pietro. 
 
Poste - Servizi di bancoposta - Buoni postali fruttiferi - Variazioni
  del  saggio  di  interesse  disposte  con  decreto  ministeriale  -
  Estensione della variazione ai titoli gia' emessi  di  una  o  piu'
  delle precedenti serie. 
- Decreto del Presidente della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156
  (Approvazione del testo unico  delle  disposizioni  legislative  in
  materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni),  art.  173,
  come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1974, n.
  460 (Modifica dell'art. 173  del  testo  unico  delle  disposizioni
  legislative   in   materia   postale,   di    bancoposta    e    di
  telecomunicazioni, approvato con d.P.R. 29  marzo  1973,  n.  156),
  convertito, con modificazioni, nella legge 25  settembre  1974,  n.
  588. 
(GU n.25 del 19-6-2019 )
 
                        TRIBUNALE DI ROSSANO 
 
Il giudice unico: 
    letti gli atti del  procedimento  iscritto  al  n.  910  R.G.A.C.
dell'anno 2003; 
    sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 28 novembre 2007; 
 
                               Osserva 
 
    Con ricorso, depositato il  22  luglio  2003,  Curia  Achiropita,
Ianni Pietro e Ianni Luca esponevano che: in data 8  aprile  1983,  i
coniugi Curia Achiropita e Ianni Carmine  sottoscrivevano  tre  buoni
fruttiferi postali, rientranti nella serie O,  dell'importo  di  lire
1.000.000 ciascuno, emessi  ai  sensi  del  decreto  ministeriale  15
giugno 1981; alla data dell'8 aprile 2003,  essendo  trascorsi  venti
anni dalla sottoscrizione, avrebbero dovuto percepire per ciascuno di
detti buoni la somma di lire 13.330.503; peraltro, l'Ufficio  postale
di Rossano, corrispondeva loro la somma,  minore  rispetto  a  quella
dovuta, di euro 9.277,11; intendevano conseguire la condanna di Poste
italiane al pagamento  della  somma  di  euro  11.376,79,  pari  alla
differenza tra quanto ad essi spettante e la somma liquidata da Poste
italiane. 
    In accoglimento della  domanda,  il  Tribunale  di  Rossano,  con
decreto n. 160 emesso il 31 luglio 2003, ingiungeva a Poste  italiane
S.p.a.  di  pagare,  in  favore  degli  istanti,  la  somma  di  euro
11.376,79. 
    Con atto di citazione,  ritualmente  notificato,  Poste  italiane
spiegava  opposizione  avverso  il   predetto   decreto   ingiuntivo,
assumendo che: i buoni postali fruttiferi venivano emessi dalla Cassa
depositi e prestiti sulla base di specifici  decreti  ministeriali  e
collocati sul mercato dall'odierna opponente; l'art. 173 del  decreto
del Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156  (codice
postale)  stabiliva  che  i  tassi  di  interesse   dovevano   essere
corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni e che
gli stessi non  potevano  subire  variazioni;  tale  articolo  veniva
modificato con il decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460 (convertito
in legge 25 novembre 1974, n. 588) stabilendo che «le variazioni  del
saggio di interessi dei buoni postali fruttiferi (...) possono essere
estese ad una o piu' delle  precedenti  serie»;  la  possibilita'  di
variare il saggio di interesse veniva utilizzata dalla Cassa depositi
e prestiti e dal  Ministero  del  Tesoro  solo  in  tre  circostanze,
attraversi appositi  decreti  interministeriali,  mediante  i  quali,
oltre ad emettere nuove serie di buoni, veniva disposta la variazione
dei tassi di interesse anche delle serie precedentemente emesse. Tali
interventi,  proseguiva  l'opponente,  in  due  circostanze   avevano
disposto un aumento dei tassi di interesse mentre, in un  solo  caso,
previsto dal decreto ministeriale 13 giugno  1986  che  riguardava  i
ricorrenti, veniva sancita una diminuzione  dei  tassi  di  interesse
delle serie emesse in precedenza:  tali  disposizione  veniva  quindi
affissa in tutti gli spazi degli uffici postali  ed  aveva  efficacia
vincolante nella liquidazione dei  buoni.  Infine,  la  difesa  delle
Poste evidenziava  che  l'art.  173  del  codice  postale  era  stato
abrogato dal decreto-legge 30 luglio 1999, n.  284,  il  cui  art.  7
stabiliva, tuttavia, che «i rapporti gia'  in  essere  alla  data  di
entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere  regolati
dalle norme anteriori». 
    Si costituivano nel  giudizio  di  opposizione  i  signori  Curia
Achiropita, Ianni Pietro e Ianni Luca  rilevando  come  il  tasso  di
interesse ad essi spettante fosse esclusivamente quello  riportato  a
tergo  dei  titoli,  in   ragione   del   carattere   particolarmente
remunerativo del quale aveva atteso numerosi anni  per  domandare  la
liquidazione  dei  buoni  stessi.  Inoltre,  evidenziavano  come   le
clausole  a  tergo  dei  titoli  costituivano  clausole  contrattuali
vincolanti per le Poste italiane S.p.a. e che l'opponente  non  aveva
comunicato loro alcuna variazione nei tassi, non consentendo, dunque,
ad essi di scegliere se continuare o  recedere  dal  rapporto.  Sulla
scorta  di  tali  considerazioni,   concludevano   per   il   rigetto
dell'opposizione. 
    Rigettata con ordinanza del 7 marzo 2005 l'istanza di provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con la memoria ex art. 183
quinto  comma  c.p.c.,  gli   opposti   eccepivano   l'illegittimita'
costituzionale, per violazione degli articoli 3, 43, 47  e  97  della
Costituzione,  dell'art.  173  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica,  n.  156/1973,  come  modificato  dal  decreto-legge,  n.
460/1974, nella parte in cui disponeva l'applicazione dei nuovi tassi
di interesse anche alle serie di buoni gia' emesse, nonche' dell'art.
7 del decreto legislativo  n.  284/1999,  nella  parte  in  cui,  pur
disponendo  l'abrogazione  del  citato  art.  173,  stabiliva  che  i
rapporti gia'  in  essere  continuassero  ad  essere  regolati  dalla
normativa previgente. 
    Quindi, rimessa la causa sul ruolo a seguito dell'assegnazione  a
sentenza della medesima, all'udienza del 28 novembre 2007, il giudice
riservava la decisione concernente la non manifesta infondatezza e la
rilevanza della questione di legittimita' costituzionale prospettata. 
    Parte opposta dubita della legittimita' costituzionale  dell'art.
173 del decreto del Presidente della Repubblica  29  marzo  1973,  n.
156, come modificato dal decreto-legge 30  settembre  1974,  n.  460,
nella parte in cui disponeva - o meglio consentiva  -  l'applicazione
dei nuovi tassi di interesse, anche se peggiorativi, anche alle serie
di buoni postali gia' emesse. 
    Va, tuttavia, premesso come la questione che occupa, gia' in  due
precedenti  occasioni,  veniva  sottoposta  al  vaglio  della   Corte
costituzionale, ma, in entrambi i casi, il giudizio era definito  con
una pronuncia di rito (cfr. Corte costituzionale, ordinanza  6  marzo
2001, n. 47 e Corte costituzionale, ordinanza  7  novembre  2003,  n.
333). 
    Ed, invero, con la  prima  ordinanza,  il  giudice  delle  leggi,
rilevato che,  nelle  more  della  proposizione  della  questione  di
legittimita'  costituzionale,  era  stato   introdotto   il   decreto
legislativo n. 284/1999, il cui art. 7 prevedeva la possibilita'  che
i decreti ministeriali aventi ad  oggetto  la  nuova  disciplina  dei
buoni fruttiferi postali estendessero le nuove norme ai rapporti gia'
in essere al fine di «consentire una  disciplina  dei  rapporti  piu'
favorevole ai risparmiatori», disponeva la trasmissione degli atti al
giudice a quo  affinche'  valutasse  la  perdurante  rilevanza  della
questione alla luce dello ius superveniens, mentre, con la successiva
pronuncia,  la  Corte  costituzionale  dichiarava  l'inammissibilita'
della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, comma  3,
del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  284,  sulla  base  del
rilievo per cui siffatta disposizione non  trovava  applicazione  con
riguardo alla fattispecie sottoposta al giudizio del giudice a quo. 
    Ritiene  questo  giudicante  che  la  questione  sottoposta  alla
propria attenzione sia rilevante e non manifestamente infondata. 
    Sotto il primo profilo, nessun dubbio si pone in ordine al  fatto
che  la  norma  sospettata  di  incostituzionalita'   disciplini   la
fattispecie in esame. Infatti, applicando, nella specie,  l'art.  173
del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156,  i
tassi da riconoscersi agli  opposti  non  sarebbero  quelli  indicati
nelle tabelle riportate a tergo dei buoni (e posti a  fondamento  del
decreto ingiuntivo opposto), bensi' quelli,  meno  favorevoli  per  i
risparmiatori, introdotti dal decreto ministeriale 13 giugno 1986. 
    Inoltre,   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale che occupa permane pur dopo l'entrata  in  vigore  dei
decreti  ministeriali  di  cui  al  richiamato  art.  7  del  decreto
legislativo, n. 284/1999. In tal senso depone,  infatti,  il  rilievo
per  cui  l'art.  9  del  decreto  ministeriale  19  dicembre   2000,
nell'estendere, ai buoni fruttiferi postali  precedentemente  emessi,
solo alcune delle norme dettate per quelli  di  nuova  emissione  (in
particolare gli articoli 1, commi 1 e 2, 2 comma 2, 7 e  8-bis),  non
includeva tra queste anche le previsioni concernenti  la  misura  del
saggio di interesse (contenute negli articoli 4 e 5), in ordine  alla
quale, invece, dichiarava integralmente applicabili  le  disposizioni
previgenti. 
    In conseguenza, una pronuncia  di  incostituzionalita'  dell'art.
173 del decreto del Presidente della Repubblica  29  marzo  1973,  n.
156, precludendo l'applicazione retroattiva delle norme  dettate  dal
decreto ministeriale 13  giugno  1986,  comporterebbe  l'accoglimento
della domanda spiegata dagli opposti, in quanto  imporrebbe  a  Poste
italiane S.p.a. di riconoscere ai medesimi i saggi  di  interesse  di
cui alle tabelle riportate sul retro dei titoli. 
    Tanto chiarito in punto di rilevanza, puo' passarsi all'esame del
requisito della non manifesta infondatezza della questione. 
    Deve, in primo luogo, evidenziarsi come la norma applicabile alla
fattispecie per cui e' causa sia costituita dall'art. 173 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  marzo  1973,  n.  156,   come
modificato dal decreto-legge 30 settembre 1974, n. 460. 
    Sul punto va osservato che l'art. 7 del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 284 disponeva: «sono abrogate, a decorrere dalla data
di  entrata  in   vigore   dei   decreti   che   stabiliscono   nuove
caratteristiche  dei  libretti  di  risparmio  postale  e  dei  buoni
fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I,
libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano  ad  essere
regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le
modalita' di applicazione delle  nuove  norme  ai  rapporti  gia'  in
essere, al fine  di  consentire  una  disciplina  dei  rapporti  piu'
favorevole  ai  risparmiatori».  Quindi,   l'art.   9   del   decreto
ministeriale 19 dicembre 2000 stabiliva che: «a decorrere dalla  data
di entrata in vigore del  presente  decreto  e'  abrogato,  ai  sensi
dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
il capo VI del titolo I del libro  III  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973,  n.  156,  e  le  relative  norme  di
esecuzione contenute nel titolo VI del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. I buoni  fruttiferi  postali  delle
serie emesse alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,
nonche' le operazioni relative ai medesimi  buoni,  restano  regolati
dalle disposizioni richiamate  dal  precedente  comma,  salvo  quanto
previsto dall'art. 10». 
    Orbene, i buoni fruttiferi postali, posti a base della domanda in
esame, erano stati gia' emessi e non risultavano ancora estinti  alla
data di abrogazione dell'art. 173 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156. Come sopra rilevato, infatti,
i medesimi venivano sottoscritti da Curia Achiropita e Ianni  Carmine
nel 1983 e, al 27 dicembre  2000,  data  di  entrata  in  vigore  dei
decreti ministeriali previsti dall'art. 7 del decreto legislativo, n.
284/1999 e di abrogazione dell'art. 173, erano ancora in essere,  non
avendo gli odierni opposti presentato, a tale epoca,  alcuna  istanza
di rimborso. Ne discende inequivocabilmente che  gli  stessi  debbano
considerarsi sottoposti alla disciplina dettata dal predetto art. 173
del decreto del Presidente della Repubblica, n. 156/1973,  in  quanto
il rapporto ad essi relativo non si era ancora esaurito alla data  di
abrogazione di detta disposizione. 
    Cio'  posto,  l'art.  173  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, (approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in  materia  postale,  di  bancoposta  e  di
telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge  30
settembre 1974, n. 460 (modifica dell'art. 173 del testo unico  delle
disposizioni legislative in  materia  postale,  di  bancoposta  e  di
telecomunicazioni,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 29 marzo 1973, n. 156), convertito, con modificazioni,  in
legge  25  novembre  1974,  n.  588  (conversione   in   legge,   con
modificazioni,  del  decreto-legge  30  settembre   1974,   n.   460,
concernente modifica dell'art. 173 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n. 156), stabilisce che «le variazioni  del  saggio  d'interesse  dei
buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del  Ministro  per
il  tesoro,  di  concerto  con  il  Ministro  per  le  poste   e   le
telecomunicazioni, da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale;  esse
hanno effetto per i buoni  di  nuova  serie,  emessi  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad  una
o piu' delle  precedenti  serie.  Ai  soli  fini  del  calcolo  degli
interessi, i buoni delle  precedenti  serie,  alle  quali  sia  stata
estesa la variazione del saggio, si  considerano  come  rimborsati  e
convertiti in titoli della nuova serie e il  relativo  computo  degli
interessi e' effettuato sul montante maturato, in base alle norme  di
cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di  entrata  in
vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per  i  buoni  che
siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre  dalla
data di  compimento  dell'anno  ed  il  calcolo  degli  interessi  e'
eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo  periodo.  Gli
interessi vengono corrisposti sulla base della  tabella  riportata  a
tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi  siano  stati
modificati dopo la loro emissione, e' integrata con quella che  e'  a
disposizione  dei  titolari  dei  buoni  stessi  presso  gli   uffici
postali». Tale  norma,  che  come  sopra  detto  risulta  applicabile
ratione  temporis  al  rapporto  in  questione,   consente,   quindi,
l'estensione delle variazioni del saggio di  interesse,  relative  ai
buoni  di  nuova  emissione,  anche  alle  serie  di  buoni   postali
fruttiferi precedentemente emesse. 
    Peraltro, nell'esercizio del  potere  conferito  dalla  medesima,
l'art. 6 del  decreto  ministeriale  13  giugno  1986,  estendeva,  a
decorrere dall'1 gennaio 1987, alle serie  di  buoni  precedentemente
emesse, i saggi di interesse  fissati  per  la  serie  contrassegnata
dalla lettera  O.  Di  conseguenza,  per  determinare  il  saggio  da
applicarsi nella specie, occorre, appunto, fare riferimento a  quello
(meno  favorevole  per  i  risparmiatori)  introdotto   dal   decreto
ministeriale da ultimo richiamato e non, come invocato dagli opposti,
ai tassi riportati sul retro dei buoni in esame; 
    Ad avviso del Tribunale, la disposizione  di  cui  al  richiamato
art. 173 si  pone  in  contrasto  con  gli  articoli  3  e  47  della
Costituzione. 
    Invero,  in  primo  luogo,  sembra  sussistere  un   profilo   di
illegittimita' costituzionale del citato art.  173,  con  riferimento
all'idoneita'  dello  stesso  ad  incidere  su  diritti  quesiti   ed
aspettative  legittime.  In  proposito  va,  invero,  osservato  che,
secondo la costante giurisprudenza  della  Corte  costituzionale,  il
divieto di retroattivita' della legge - pur costituendo  fondamentale
valore di civilta' giuridica e principio  generale  dell'ordinamento,
cui il legislatore ordinario deve di regola attenersi - non e'  stato
elevato a dignita' costituzionale, salva, per la materia  penale,  la
previsione dell'art. 25 della Costituzione; e quindi il  legislatore,
nel rispetto di tale previsione, puo'  emanare  norme  con  efficacia
retroattiva interpretative  o  innovative  che  siano  -  purche'  la
retroattivita'  trovi  adeguata  giustificazione  sul   piano   della
ragionevolezza  e  non  contrasti  con  altri  valori  ed   interessi
costituzionalmente protetti (cfr. Corte  costituzionale,  6  dicembre
2004, n. 376; Corte costituzionale, 4  agosto  2003,  n.  291;  Corte
costituzionale, 4 novembre 1999, n. 416). 
    Nel caso in esame, peraltro, la previsione,  contenuta  nell'art.
173,  che  consente  di  estendere  con  efficacia   retroattiva   le
modificazioni dei tassi di interesse disposte per le serie  di  nuova
emissione,  non  appare  ragionevole  e  lede  in  maniera   evidente
interessi  dotati  di  sicuro  rango   costituzionale.   Invero,   la
possibilita' di applicare, anche alle serie di buoni  precedentemente
emesse, le variazioni in senso peggiorativo dei tassi introdotte  dai
decreti  ministeriali  richiamati  dalla  norma,  appare  chiaramente
sorretta  da  un'esigenza  di  carattere  finanziario  ed  economica,
costituita  dalla  necessita'  di  adeguare  la  redditivita'   dello
strumento  finanziario  in  questione  all'andamento   generale   dei
mercati. Orbene,  e'  evidente  che  se  una  simile  finalita'  puo'
consentire l'abbassamento dei tassi da riconoscere ai buoni di  nuova
emissione, la medesima non sia idonea a  giustificare  il  sacrificio
dell'aspettativa di chi, avendo  gia'  sottoscritto  i  buoni,  abbia
fatto ragionevole affidamento sul tasso  di  interesse  esistente  al
momento  della  sottoscrizione.  In  altri  termini,   l'applicazione
retroattiva delle variazioni in peius dei tassi, si pone in contrasto
con il principio di ragionevolezza, poiche' nel perseguimento  di  un
interesse di carattere prettamente economico, lede,  compromettendola
in maniera significativa, una posizione dotata di dignita'  e  tutela
costituzionale, qual  e'  appunto  l'interesse  dei  risparmiatori  a
vedersi riconosciuto il tasso di interesse esistente al momento della
sottoscrizione dell'investimento. 
    Inoltre, appare, nella specie, ravvisabile un  ulteriore  profilo
di illegittimita' costituzionale del citato art.  173  per  contrasto
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto ingenera un'ingiustificata
ed irragionevole disparita' di  trattamento  fra  utenti  di  servizi
analoghi. 
    Invero, la norma in esame consente l'estensione  dell'intervenuta
variazione del saggio di interesse anche alle serie di buoni  postali
fruttiferi precedentemente emesse, senza che di  tale  variazione  vi
sia  previsione  e  sottoscrizione  per  accettazione  da  parte  del
titolare dei buoni e senza che l'intervenuta variazione del saggio di
interesse sia stata comunicata al domicilio del  titolare  dei  buoni
per consentirgli il tempestivo esercizio del diritto di recesso. 
    Peraltro, nel rapporto concernente i  buoni  postali  fruttiferi,
l'operato del gestore del servizio non si discosta, per  struttura  e
funzione, da  quello  relativo  agli  analoghi  servizi  offerti  dal
sistema bancario, rendendo pertanto incostituzionale la diversita' di
disciplina tra i due servizi.  Come  e'  noto,  infatti,  il  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria  e  creditizia),  prevede,  all'art.  117,  che  sia
espressamente indicata, con clausola da approvare specificamente,  la
possibilita' di variare in senso sfavorevole al cliente sia il  tasso
di interesse che ogni altro prezzo e condizione, e, all'art. 118, che
le variazioni sfavorevoli siano comunicate  al  cliente  al  fine  di
consentirgli l'esercizio del diritto di recesso senza penalita'. 
    Sotto altro profilo, complementare a quanto osservato, deve, poi,
aggiungersi che la norma in esame determina,  altresi',  un  assoluto
scoraggiamento del risparmio (nella specie:  postale),  con  evidente
violazione dell'art. 47 della Costituzione, atteso che,  introducendo
la possibilita' di estendere retroattivamente le variazioni dei tassi
di interesse, la stessa espone gli utenti del servizio al rischio  di
una modifica in senso  peggiorativo  delle  condizioni  esistenti  al
momento della sottoscrizione dei buoni e li priva delle  garanzie  di
trasparenza e chiarezza tecnico-formale apprestate per  il  risparmio
ed investimento presso Istituti di credito. 
    Conseguentemente,  risultando  sussistenti   i   presupposti   di
rilevanza e di non manifesta infondatezza dell'art.  173  piu'  volte
menzionato nella parte in cui consentiva di estendere ad una  o  piu'
serie di buoni postali fruttiferi precedentemente emesse le modifiche
peggiorative dei tassi di interesse, diviene  necessario  trasmettere
gli atti alla  Corte  costituzionale  con  sospensione  del  presente
procedimento sino all'esito del giudizio di costituzionalita'. 
 
                               P.Q.M. 
 
    letti gli articoli 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 1  della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 
        dispone trasmettersi gli atti alla Corte  costituzionale  per
la  risoluzione  della  questione  di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 173 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  marzo
1973,  n.  156  (Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
legislative   in   materia    postale,    di    bancoposta    e    di
telecomunicazioni), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge  30
settembre 1974, n. 460 convertito, con  modificazioni,  in  legge  25
novembre 1974, n. 588  ed  oggi  abrogato  dall'art.  7  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 284, nella parte in cui consentiva  di
estendere, con decreto del Ministro del Tesoro  assunto  di  concerto
con il Ministro per le poste e  le  telecomunicazioni,  le  modifiche
peggiorative dei tassi di interesse ad una  o  piu'  serie  di  buoni
postali fruttiferi emesse  precedentemente  al  decreto  ministeriale
stesso, per  contrasto  con  gli  articoli  3,  43,  47  e  97  della
Costituzione; 
        dispone la sospensione del presente giudizio. 
        Manda alla Cancelleria per la  notificazione  della  presente
ordinanza  alle  parti,  nonche'  al  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri ed ai Presidenti della Camera  dei  deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
          Rossano, 6 febbraio 2008 
 
                         Il Giudice: Sacchi