N. 107 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 febbraio 2019

Ordinanza del 15 febbraio 2019 della Corte d'appello di Roma  -  Sez.
speciale usi civici sul reclamo proposto da Lamezia Europa Spa contro
Comune di Maida e Regione Calabria.. 
 
Usi  civici  -  Norme  della  Regione  Calabria  -  Previsione  della
  cessazione degli usi civici quando insistano sulle aree  ricomprese
  nei piani territoriali di sviluppo industriale di cui  all'articolo
  20 della legge regionale n. 38 del 2001. 
- Legge  della   Regione   Calabria   29   dicembre   2010,   n.   34
  ("Provvedimento generale recante  norme  di  tipo  ordinamentale  e
  procedurale (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno
  2011). Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002"), art.
  53. 
(GU n.28 del 10-7-2019 )
 
                     LA CORTE D'APPELLO DI ROMA 
               Sezione specializzata degli usi civici 
 
    Cosi' composta: 
      dott. Corrado Maffei, Presidente-relatore; 
      dott. Angelo Martinelli, consigliere; 
      dott. Diego Pinto, consigliere; 
    ha emesso, in camera di consiglio, la seguente  ordinanza,  nella
causa civile in grado di appello, iscritta al  numero  8283/2017  RG,
posta in decisione all'udienza collegiale del  20  settembre  2018  e
vertente  tra   Lamezia   Europa   Spa,   in   persona   del   legale
rappresentante,  elettivamente  domiciliata  in   Roma,   via   Carlo
Mirabello  n.  18  presso  lo  studio  dell'avv.  Umberto  Richiello,
domiciliatario del procuratore avv. Giuseppe  Pandolfo  del  Foro  di
Lamezia Terme che la rappresenta e difende per procura rilasciata  su
foglio allegato in calce all'atto di citazione  per  reclamo  avverso
sentenza  del  Commissario  degli  Usi  civici   della   Calabria   -
Reclamante, e; 
    Comune  di  Maida,  in   persona   del   Sindaco,   elettivamente
domiciliato in Roma, via Casilina n. 3 U, int. 26, presso  lo  studio
dell'avv. Alessandro Currado, domiciliatario dei procuratori avvocati
Lidia Cervadoro e Paolo Mascaro che lo rappresentano e difendono  per
procura  a  margine  dell'atto  di  costituzione  in  primo  grado  -
Reclamato, e; 
    Regione Calabria, in persona del Presidente  -  Contumace  -  con
l'intervento del Sostituto  Procuratore  Generale  della  Repubblica,
dott. Gustavo De Marinis. 
    Oggetto: azione di accertamento (negativo) della qualitas soli. 
Conclusioni delle parti 
    Per la reclamante Lamezia Europa Spa: 
      «...1)  accogliere  il  presente   reclamo   ed,   in   riforma
dell'impugnata sentenza: dichiarare che i fondi ricadenti nel  Comune
di Lamezia Terme - Sant'Eufemia - riportati in catasto al  foglio  di
mappa 38, particella originaria 3 (ora 28) estesa ha  2.60.25  ed  al
foglio di mappa 49,  particella  3,  estesa  ha.  9.57.60,94,  estesa
ha.5.76.00 sono di natura privata e liberi da usi civici a favore del
Comune di Maida; 
      2) condannare, in ogni caso ed in dipendenza  dell'accoglimento
del presente reclamo, il Comune di Maida e la Regione Calabria...  in
solido ovvero ognuno per quanto di sua ragione, al pagamento di tutte
le spese e competenze di entrambi i gradi del presente giudizio». 
    Per  il  Comune  di  Maida:   «Voglia   l'eccellentissima   Corte
d'Appello: 
      rigettare il reclamo avanzato  dalla  societa'  Lamezia  Europa
avverso la sentenza n. 5 del 13 ottobre 2017 del Commissario per  gli
Usi Civici  della  Calabria  sede  Catanzaro  perche'  inammissibile,
improcedibile  e  comunque  destituito  di  fondamento  giuridico   e
fattuale anche in considerazione dell'inapplicabilita'  dell'art.  53
della legge regionale Calabria n. 34/2010; In conseguenza: 
        dichiarare che le particelle, attualmente  in  possesso  alla
Lamezia Europa, identificate al catasto del Comune di  Lamezia  Terme
sez. C (Sant'Eufemia) Foglio 38, part. 28 (ex 3) di ettari  02.60.25,
Foglio 49 part. 3 di ettari 09.57.60, part. 94 di ettari  05.76.00  e
part. 317 (ex 106, ex 94) di ettari 06.04.10, cosi' come  individuate
dal CTU nella perizia depositata in data  8  febbraio  2012  e  nella
successiva  integrazione  (con  allegazione  delle  relative   visure
catastali ed ipotecarie) ricadono  nel  demanio  di  uso  civico  del
Comune di Maida e sono quindi da considerarsi abusivamente occupate e
ordinarne il rilascio; 
        in  subordine,  qualora  l'eccellentissima  Corte   d'appello
ritenga applicabile la normativa dettata  dall'art.  53  della  legge
regionale   Calabria   n.   34/2010,   chiede   ne    sia    rilevata
l'illegittimita' costituzionale per palese violazione degli  articoli
3,9, 24, 42, 117 e 118 della Costituzione per i motivi sopra esposti; 
        in  caso  di  mancato  accoglimento  delle  richieste   sopra
avanzate ed in ulteriore subordine, accertata la natura demaniale dei
suoli identificati al Catasto del Comune di Lamezia Terme sez. C  (S.
Eufemia) Foglio 38, part. 28 (ex 3) e foglio 49, particelle  3  e  49
originaria (in possesso alla Lamezia Europa) al momento  dell'entrata
in vigore  della  norma...  in  conseguenza  dichiarare  la  nullita'
insanabile di tutti i contratti sino a tale momento  effettuati,  non
avendo la norma in esame alcuna efficacia  sanante  rispetto  a  tali
negozi giuridici  compiuti  su  terreni  demaniali,  con  conseguente
passaggio dei terreni nel patrimonio disponibile del Comune. 
    In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze
difensive del doppio grado di giudizio». 
    Per il Procuratore Generale: «... conferma della sentenza». 
Svolgimento del processo 
    Con sentenza n. 3/14 del 17 marzo 2014  il  Commissario  aggiunto
per la liquidazione degli Usi civici della Calabria - decidendo nella
controversia insorta tra la societa' Lamezia Europa Spa,  la  Regione
Calabria ed il Comune di Maida - dichiarava, all'esito di CTU e per i
fini qui rilevano, che costituivano terre gravate da  usi  civici  ed
appartenenti al demanio  universale  del  Comune  di  Maida  i  fondi
individuati,  nell'attualita',  al  Catasto  Terreni  del  Comune  di
Lamezia Terme, localita' Sant'Eufemia, a foglio 38 ed in parte quelli
rientranti a f. 49 (capo 3 del dispositivo). 
    Detta sentenza  commissariale  era  impugnata  una  prima  volta,
avanti a questa Corte, dalla Lamezia  Europa  spa  (proprietaria  dei
terreni in questione, a seguito di una serie di atti traslativi della
proprieta') che proponeva atto di reclamo - cui resisteva  il  Comune
di Maida - per sentire dichiarare ed  accertare  che  i  fondi  sopra
menzionati non erano gravati da usi civici. 
    La Corte di Appello di Roma - con sentenza n. 24/15 del 4  giugno
2015  -  riformava  in  parte  la  pronunzia  commissariale  e,   per
l'effetto, disponeva il rinvio  della  causa  al  primo  giudica  per
l'espletamento di ulteriore CTU, al fine di accertare  se  i  terreni
sopra indicati e siti nell'agro del Comune  di  Lamezia  Terme  (piu'
precisamente la particella n, 3 di f. 38, nonche' le particelle n.  3
e n. 94 di f. 49)  rientrassero  o  meno  tra  le  aree  di  sviluppo
industriale di cui all'art. 20, legge regionale Calabria  n.  38/2001
(con conseguente cessazione, ai sensi dell'art. 53,  legge  regionale
Calabria n. 34/2010, degli usi civici ivi esistenti, a beneficio  del
Comune di Maida ed individuati dall'art. 2, comma 1, legge  regionale
Calabria n. 18/2007) e, comunque, se fossero o no intervenuti in loco
legittimi atti di esproprio (considerati equivalenti a  provvedimenti
di sdemanializzazione) per i fini di cui al citato art. 20. 
    Riassunto il giudizio in sede  commissariale  da  Lamezia  Europa
spa, costituitosi il contraddittorio tra le  odierne  parti  e  nella
contumacia della Regione Calabria, nonche' disposte  dal  Commissario
le opportune nuove indagini, il CTU accertava che  le  particelle  in
questione rientravano tra le aree di cui all'art. 20, legge regionale
Calabria n. 38/2001 e che non era in corso e non era  stato  eseguito
alcun provvedimento di  esproprio  per  pubblica  utilita'  ai  sensi
dell'art. 20 cit. 
    Cio' posto, il Commissario per gli  Usi  civici  della  Calabria,
all'esito dell'istruttoria, con sentenza n.  5/2017  del  27  ottobre
2017  -  dopo  avere  escluso  la  sussistenza  dei  presupposti   di
rilevanza,  nella  fattispecie,  per  sollevare   la   questione   di
legittimita' costituzionale dell'art. 53, legge regionale Calabria n.
34/2010 - entrava nel merito della controversia. 
    Per l'effetto, il primo giudice dichiarava che i fondi  riportati
al f. di mappa 38, particella 3 ed a f. 49, particelle  3  e  94  del
Catasto terreni del Comune di Lamezia  Terme  e  descritti  come  una
«intera striscia di terreno  racchiusa  tra  la  litoranea,  il  mare
Tirreno (che si identifica con la striscia del  terreno  del  demanio
marittimo)  e  i  fiumi  Amato  e  Turrina»  (p.  4  della   sentenza
commissariale) appartenevano al  demanio  universale  del  comune  di
Maida e, quindi, risultavano gravati da usi  civici  a  favore  dello
stesso ente territoriale. 
    Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2017  la  Lamezia
Europa Spa proponeva nuovamente reclamo, innanzi a  questa  Corte  di
appello, per impugnare detta sentenza commissariale,  insistendo  nel
chiedere che fosse accertata e dichiarata  la  natura  privata  -  e,
quindi, libera da usi civici, in favore del Comune  di  Maida  -  dei
terreni in questione di cui essa societa' era proprietaria. 
    Si costituiva  e  resisteva  in  giudizio  il  Comune  di  Maida,
rassegnando le conclusioni trascritte in epigrafe,  mentre  permaneva
la contumacia della Regione Calabria. 
    Interveniva in giudizio il Procuratore  Generale  il  quale,  nel
parere rilasciato in data 8 giugno 2018, chiedeva la  conferma  della
sentenza impugnata. 
    All'udienza  collegiale  del  20  settembre  2018  la  causa  era
assegnata a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190  e  352
cpc per il deposito di memorie conclusionali e di replica. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    Va dichiarata rilevante e non  manifestamente  infondata  -  come
espressamente richiesto, sia pure in subordine, nelle conclusioni del
reclamato Comune di Maida (meglio esplicitate a p.  14  e  ss.  della
comparsa di costituzione, nonche'  a  p.  13  e  ss.  della  comparsa
conclusionale)  -  la  questione   di   legittimita'   costituzionale
dell'art. 53, legge regionale Calabria  n.  43/2010  (peraltro,  gia'
prospettata in  termini  perplessi,  anche  se  poi  formalmente  non
sollevata, dal primo giudice - p.  5  della  sentenza  impugnata)  in
relazione agli articoli 3, 9, 42, 117,  comma  2,  lettera  s)  della
Costituzione. 
    Per la cronistoria della controversia  si  rinvia,  per  evidenti
ragioni di economia espositiva, alla narrativa sopra  riportata,  non
mancando di segnalare come la Regione Calabria  (che  ha  emanato  le
norme  in  questione,  applicabili  nella  fattispecie)  sia  rimasta
contumace in entrambi i gradi  di  giudizio,  nulla  deducendo  sulla
legittimita' costituzionale delle normativa regionale in tema di  usi
civici. 
    Cio' premesso, giova subito osservare che nella presente causa la
societa' reclamante ha impugnato  la  sentenza  commissariale  -  che
aveva affermato l'esistenza di usi civici sul terreno in questione  -
invocando l'applicabilita', nella  fattispecie,  dell'art.  53  legge
regionale Calabria cit., per affermare la cessazione degli usi civici
nell'area di sua proprieta', come sopra  identificata  catastalmente,
in quanto ricompresa nei piani territoriali di sviluppo  industriale,
approvati dalla Regione Calabria. 
    In ogni caso, la Lamezia Europa Spa ha censurato il fatto che  lo
strumento   dell'espropriazione   (a   disposizione   dei    consorzi
industriali per l'acquisizione delle aree da utilizzare  per  i  loro
scopi istituzionali ex art. 20, comma 5, legge regionale Calabria  n.
38/2001)'fosse  stato,  a  torto,  richiamato  dal  Commissario   per
motivare la sua  decisione  nel  merito,  trattandosi  di  procedura,
quella ablatoria, del tutto estranea alla definizione della  presente
controversia,  incentrata  esclusivamente   sull'accertamento   della
qualitas soli e, quindi, dell'esistenza o meno,  nell'attualita',  di
usi civici in loco. 
    Se tali sono le risultanze processuali, e' agevole rilevare  come
il Commissario abbia ritenuto inapplicabile nella fattispecie  l'art.
53 legge regionale Calabria n. 34/2010, per  dichiarare  l'estinzione
degli usi civici esistenti in  loco,  sul  presupposto  che  mancasse
l'emanazione di qualsivoglia provvedimento espropriativo  iniziato  o
completato, quasi  che  si  fosse  in  presenza  di  un  procedimento
complesso di necessario collegamento funzionale - da  verificare  nel
merito - tra cessazione degli usi civici e procedura espropriativa. 
    Sussistono,  viceversa,  a  giudizio  della  Corte,  i  requisiti
normativi della rilevanza e della  non  manifesta  infondatezza,  per
sollevare la questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  53
legge regionale Calabria n. 34/2010 per le ragioni  in  fatto  ed  in
diritto che di seguito si espongono. 
    Prima di ogni altra considerazione e'  opportuno  trascrivere  il
disposto letterale delle norme interessate, applicabili  in  tema  di
usi civici nel presente giudizio. 
    Art. 53, legge regionale Calabria n. 34/2010: «I diritti  di  cui
al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 21  agosto  2017  n.  18
sono da ritenersi cessati, ai sensi  dell'art.  24,  comma  1,  della
medesima legge quando insistano sulle aree di cui all'art.  20  della
legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38». 
    A sua volta l'art. 20, della legge regionale Calabria n. 38/2001,
in tema di piani regolatori delle  aree  e  dei  nuclei  di  sviluppo
industriale, stabilisce che i Consorzi,  nell'ambito  del  territorio
dei  Comuni  consorziati  e  degli  eventuali  distretti  industriali
ricadenti nei territori di competenza, svolgano le attivita' previste
dalla normativa ivi richiamata (e che qui  si  intende  integralmente
trascritta) «nel quadro della programmazione generale e  di  'settore
della Regione». 
    Tanto premesso, In  ordine  alla  rilevanza  della  questione  di
legittimita'  costituzionale  che  si  intende  sollevare,   non   va
sottaciuto che, in base alla normativa regionale di cui trattasi,  la
Corte dovrebbe  limitarsi  a  prendere  atto,  come  sostenuto  dalla
societa' reclamante, dell'avvenuta trasformazione del bene  demaniale
in allodiale e conseguentemente dichiarare l'avvenuta estinzione  dei
diritti di uso civico gravanti sui terreni oggetto di causa. 
    L'univocita' della previsione legislativa non consente,  infatti,
a  giudizio   del   Collegio,   interpretazioni   differenti   e   la
sdemanializzazione dei terreni deriverebbe direttamente  dalla  legge
impugnata (che non puo' essere disapplicata)  non  essendo  necessari
ne'  ulteriori  atti  amministrativi  -  come  invece  ritenuto   dal
Commissario, con riferimento alle procedure ablatorie - ne' ulteriori
accertamenti (CTU) gia' svolti in istruttoria nel corso della  causa,
da ritenersi, quindi, del tutto matura per la decisione. 
    Circa,  poi,  la  non  manifesta  infondatezza   della   medesima
questione, il Collegio ritiene che solo lo Stato, a norma della legge
n. 1766/1927 e del R.D. n. 332/1928, possa decidere di liquidare  gli
usi civici e cio' in  quanto  la  sottrazione  e  l'affrancamento  di
terreni gravati da usi civici possano avvenire solo con  la  forma  e
con i limiti previsti dalla legge statale e non per  effetto  di  una
legge regionale (come nel caso dell'art. 53, legge regionale Calabria
n. 34/2010) che non potrebbe fare acquisire a questi  terreni  natura
automaticamente disponibile, a seguito della mera inserzione in piani
territoriali di sviluppo industriale,  sempre  di  matrice  normativa
regionale. 
    Al'uopo, non si dimentichi che  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 11/1972 e con il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 616/1977 sono state trasferite dallo Stato alle Regioni
le sole funzioni amministrative connesse alle ipotesi di liquidazione
degli usi civici, in materia «agricoltura e foreste», ma non gia'  la
potesta' di emanare norme unilaterali derogatorie di quelle  statali,
introducendo nuove  ipotesi  di  cessazione  degli  usi  civici,  non
previste dalla normativa statale. 
    In tale contesto, in conformita' a  quanto  gia'  statuito  dalla
Corte costituzionale con le sentenze  n.  113/2018  e  n.  1178/2018,
pronunziate sempre in materia di usi civici, deve  essere  confermata
l'esclusiva competenza statale nella definizione dei  casi  tassativi
di declassificazione  demaniale  dei  beni  di  uso  civico,  essendo
incostituzionali le norme di legge regionale che prevedano  decisioni
unilaterali del legislatore regionale, suscettibili  di  pregiudicare
la    pianificazione    concertata    Stato-Regione    in     materia
paesistico-ambientale. 
    Ad avviso della Corte, l'art. 53,  legge  regionale  Calabria  n.
34/2010, quindi, si pone  in  contrasto  con  l'art.  117,  comma  2,
lettera s) Cost. in quanto il  regime  dominicale  degli  usi  civici
appartiene, alla materia «ordinamento civile» di competenza esclusiva
dello  Stato,  nonche'  con  il  principio   di   ragionevolezza   ed
eguaglianza  previsto  dall'art.  3  Cost.,  stante   l'esigenza   di
garantire l'interesse  superprimario  dello  Stato-Amministrazione  e
dello Stato - Comunita' nel conservare gli usi civici e  l'integrita'
dello stato dei luoghi (qui trattasi  di  una  striscia  di  terreno,
limitrofa  al  mare)  a  fronte   di   irreversibili   trasformazioni
industriali  del  territorio  che  conseguirebbero  alla  unilaterale
sdemanializzazione  dell'area,  a  beneficio   esclusivo   dei   meri
detentori privati di aree civiche. 
    Ancora: a giudizio della Corte la norma citata  (art.  53,  legge
regionale Calabria n. 34/2010) si pone  in  contrasto  con  l'art.  9
Cost.,  stante  il  forte  collegamento  funzionale  tra  la   tutela
dell'ambiente e  la  pianificazione  paesaggistica  e'  territoriale,
esercitate di concerto da Stato e Regione  secondo  le  indefettibili
modalita'  specificate  dalla  Corte  costituzionale   (sentenza   n.
210/2014) per assicurare , comunque, un impiego utile e  diffuso  del
bene,  a  beneficio  della  collettivita'  locale   che   ne   rimane
intestataria e titolare. 
    La cessazione unilaterale con declassificazione degli usi  civici
sul terreno in questione, disposta dalla Regione  Calabria,  collide,
quindi, con la regola inderogabile che attribuisce alla collettivita'
locale dei cittadini (nel caso di specie rappresentati dal comune  di
Maida) il potere di controllare lo stato dei luoghi e  di  verificare
il fatto che la nuova  utilizzazione  mantenga  nel  tempo  caratteri
conformi alla  destinazione  primigenia  dei  beni,  suscettibile  di
cambiare solo per nuove finalita' pubbliche, ma, ripetesi, pur sempre
concertate tra Stato e Regione (qui del tutto mancate). 
    Alla stregua di quanto sopra esposto, la Corte di Appello ritiene
di sollevare questione di legittimita'  costituzionale,  nei  termini
indicati  nel  dispositivo  della  presente  ordinanza  -  anche  con
riferimento alla violazione dell'art. 42  Cost.  ed  al  venire  meno
dell'ordinario regime di proprieta' e di accessibilita'  diffusa  dei
beni gravati ope legis da usi civici - in  forza  della  operativita'
immediata della  citata  norma  della  Regione  Calabria  di  cui  si
eccepisce il contrasto con la Carta costituzionale repubblicana. 
    Occorre, quindi, disporre  la  immediata  rimessione  degli  atti
processuali alla  Corte  costituzionale  perche'  si  pronunzi  sulla
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   53,   legge
regionale Calabria n. 34/2010. 
    La rimessione comporta la  sospensione  necessaria  del  presente
giudizio,  avente  ad  oggetto,  nel  merito,  l'accertamento   della
qualitas soli del terreno in questione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Corte di Appello di Roma -  Sezione  specializzata  degli  Usi
civici,  non  definitivamente  pronunziando,  con  l'intervento   del
Procuratore Generale, sul reclamo  proposto  da  Lamezia  Europa  Spa
avverso la sentenza n. 5/17 del Commissario per gli Usi civici  della
Calabria - Catanzaro, cosi' provvede: 
      1) letti gli articoli 134 Costituzione e  23,  legge  11  marzo
1953, n. 87, dichiara rilevante e  non  manifestamente  infondata  la
questione  di  legittimita'  costituzionale   dell'art.   53,   legge
regionale Calabria n. 34/2010 in relazione agli articoli 3, 9,  42  e
117, comma 2, lettera s) Costituzione; 
      2) dispone  l'immediata  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
costituzionale; 
      3) sospende il presente giudizio; 
      4) dispone, inoltre, che la presente ordinanza sia  notificata,
a cura della Cancelleria della Sezione specializzata degli Usi civici
di questa Corte di Appello, al  sig.  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, nonche' comunicata al  sig.  Presidente  del  Senato  della
Repubblica ed al sig. Presidente della Camera dei deputati. 
      5) si comunichi, inoltre,  la  presente  ordinanza  alle  parti
costituite nel presente giudizio ed al Procuratore Generale. 
 
        Roma, 31 gennaio 2019 
 
                   Il Presidente estensore: Maffei