N. 132 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 gennaio 2019

Ordinanza del 7 gennaio 2019 del Giudice di pace  di  Trebisacce  nel
procedimento   civile   promosso   da   Quintino    Antonio    contro
Areariscossioni S.r.l. e Comune di Rocca Imperiale. 
 
Procedimento civile - Opposizione all'ingiunzione  per  il  pagamento
  delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti  pubblici
  - Competenza territoriale del giudice del  luogo  in  cui  ha  sede
  l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. 
- Decreto  legislativo  1°  settembre  2011,  n.  150   (Disposizioni
  complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione
  e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione,  ai  sensi
  dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), art. 32, comma
  2. 
(GU n.38 del 18-9-2019 )
 
                     UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE 
                            DI TREBISACCE 
 
    Il giudice di pace letti gli atti  della  causa  iscritta  al  n.
810/18 R. G., avente ad oggetto opposizione  avverso  ingiunzione  di
pagamento n. 390844, con cui  Areariscossioni  S.r.l.,  con  sede  in
Mondovi'  (CN),  incaricata  dal  Comune  di  Rocca  Imperiale  della
riscossione coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 477, della legge  n.
266/2005, intimava all'istante, Quintino Antonio, da Cropani (CZ), il
pagamento della complessiva somma di € 584,00, a  titolo  di  mancata
corresponsione della sanzione amministrativa pecuniaria  riferita  al
verbale di accertamento di violazione  del  codice  della  strada  n.
3201P, emesso il 27 agosto 2015, notificato il 29 settembre 2015; 
    A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18  dicembre
2018; 
    Ritenuto  di  dover  delibare   la   preliminare   eccezione   di
incompetenza  per  territorio  del  giudice  adito,  sollevata  dalla
costituita convenuta Areariscossioni S.r.l.; 
    Ritenuto, a tal riguardo, che, conformemente  a  quanto  statuito
dalla Cassazione civile - sezione VI - 3, 18 luglio  2013,  n.  1761,
l'art. 3 del regio decreto 14 aprile 1910,  n.  639  (contenente,  in
combinato con l'art. 32, comma 2,  decreto  legislativo  2  settembre
2011, n. 150, il criterio di collegamento  per  l'individuazione  del
giudice territorialmente competente), costituisca una norma  speciale
dettata con specifico  riguardo  al  procedimento  esecutivo  per  la
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e  prevalga  sulle
norme generali in  materia  di  competenza  per  territorio,  e  che,
inoltre, il «luogo  in  cui  ha  sede  l'ufficio  che  ha  emesso  il
provvedimento» coincida con la sede legale del concessionario, ovvero
col luogo dove ha sede l'articolazione territoriale di questo, che ha
materialmente predisposto e notificato l'ingiunzione  (cfr.,  in  tal
senso, Cassazione civile - sezione VI, ordinanza n. 23110/2017); 
    Ritenuto, purtuttavia, di dover delibare la rilevanza  e  la  non
manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 32, comma 2, decreto legislativo n. 150/2011, sollevata, in
riferimento al parametro costituzionale  di  cui  all'art.  24  della
Costituzione, dall'istante, Quintino  Antonio,  nella  parte  in  cui
dispone  che,  per  le  controversie  in   materia   di   opposizione
all'ingiunzione per il pagamento  delle  entrate  patrimoniali  degli
enti pubblici di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni di
legge relative alla  riscossione  delle  entrate  patrimoniali  dello
Stato e degli altri enti pubblici  approvato  con  regio  decreto  14
aprile 1910, n. 639, «e' competente il giudice del luogo  in  cui  ha
sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto»; 
    Ritenuto, conformemente a quanto gia' rilevato dal  Tribunale  di
Genova, con ordinanza del 19 febbraio  2018,  di  promovimento  della
questione di legittimita' costituzionale della medesima  disposizione
del decreto legislativo cit.  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 1ª Serie speciale «Corte  costituzionale»
- n. 26 del 27 giugno 2018), che «...come nella  fattispecie  oggetto
della  sentenza  della  Corte  costituzionale   n.   44/2016,   nella
disciplina  in  esame  il  legislatore,  nell'esercizio   della   sua
discrezionalita', abbia individuato  un  criterio  attributivo  della
competenza  che  concretizza  quella   condizione   di   "sostanziale
impedimento all'esercizio del diritto di azione  garantito  dall'art.
24 della Costituzione", suscettibile "di integrare la violazione  del
citato parametro costituzionale"», atteso che, mentre «l'ente  locale
non incontra  alcuna  limitazione  di  carattere  geografico-spaziale
nell'individuazione  del  terzo   cui   affidare   il   servizio   di
accertamento e riscossione dei propri tributi e delle proprie entrate
patrimoniali con la  conseguenza  che  lo  spostamento  richiesto  al
cittadino  che  voglia  esercitare  il  proprio  diritto  di  azione,
garantito  dal  parametro  evocato,  e'   potenzialmente   idoneo   a
costituire una condizione di "sostanziale  impedimento  all'esercizio
del diritto di azione" o comunque a "rendere 'oltremodo difficoltosa'
la tutela giurisdizionale"» (cfr.. in tal senso, Tribunale di  Genova
cit.); 
    Ritenuto, per quanto sopra osservato, ancorche'  per  relationem,
che non appaia manifestamente infondata la questione di  legittimita'
costituzionale sollevata  dall'attore  con  riferimento  all'art.  24
della Costituzione nei confronti della norma oggetto che, ai fini del
radicamento della competenza territoriale,  individua  sempre  ed  in
ogni caso quale unico criterio di riferimento il luogo in cui ha sede
l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche  nel  caso  in
cui l'ingiunzione sia stata emessa dal soggetto cui  e'  affidato  il
servizio  della  riscossione  dell'entrata   patrimoniale   dell'ente
pubblico  concedente  e  tale  sede  (nella   concreta   fattispecie,
Mondovi', Provincia di Cuneo,  Regione  Piemonte)  appartenga  ad  un
circondario diverso da quello in cui ricade la sede dell'ente  locale
impositore/concedente (nella concreta fattispecie,  Rocca  Imperiale,
Provincia di Cosenza, Regione Calabria); 
 
                               P.Q.M. 
 
    Visti l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23 e seguenti  della
legge n. 87/1953, 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 32, secondo comma, del  decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui prevede che
per le controversie proposte ai sensi dell'art. 3 del  regio  decreto
n. 639/1910 e successive modifiche e' competente il giudice del luogo
in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto anche
nel caso in cui l'ingiunzione sia stata emessa dal  soggetto  cui  e'
affidato il  servizio  della  riscossione  dell'entrata  patrimoniale
dell'ente pubblico concedente e tale sede ricada  in  un  circondario
diverso  da  quello   in   cui   ricade   la   sede   l'ente   locale
impositore/concedente. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Sospende  il  giudizio  in  corso  sino  all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Manda  alla  cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
ordinanza alle parti e al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei  deputati
e del Senato della Repubblica. 
 
      Trebisacce, 7 gennaio 2019 
 
                    Il Giudice di Pace: Cassetti