N. 109 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 ottobre 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 16 ottobre 2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Terza variazione di bilancio 2019-2021 - Disposizioni in
  materia di entrate  tributarie  e  accantonamenti  a  carico  della
  Regione a titolo di concorso alla finanza pubblica - Modifiche alla
  legge regionale n. 48 del 2018 - Stanziamento, in un apposito fondo
  di  spesa,  non  impegnabile,  negli  anni  2019,  2020   e   2021,
  dell'importo delle risorse liberate ai sensi del combinato disposto
  dell'art. 16, comma 3, del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'art.
  1, comma 454, lettera c), della legge n. 228 del 2012 -  Iscrizione
  e accertamento delle  risorse  relative  all'anno  2018,  non  piu'
  dovute a titolo di  accantonamenti,  da  restituire  alla  Sardegna
  entro l'anno 2019,  in  applicazione  delle  sentenze  della  Corte
  costituzionale n. 77 del 2015 e n. 6 del 2019. 
Bilancio e contabilita'  pubblica  -  Norme  della  Regione  autonoma
  Sardegna - Terza variazione di bilancio 2019-2021 - Disposizioni in
  materia di entrate  tributarie  e  accantonamenti  a  carico  della
  Regione a titolo di concorso alla finanza pubblica -  Iscrizione  e
  accertamento per l'anno 2019 di somma relativa alla quantificazione
  della compartecipazione al gettito delle ritenute e  delle  imposte
  sostitutive dei redditi di capitale maturata dal 2010 al  2016  per
  effetto della sentenza n. 194 del 2019 del Tribunale amministrativo
  regionale per la Sardegna -  Iscrizione  e  accertamento  di  somma
  relativa  alla  restituzione  del  maggiore  gettito  della   tassa
  automobilistica trattenuto con decreti ministeriali  per  gli  anni
  2010, 2011, 2012, 2013, per  effetto  della  sentenza  della  Corte
  costituzionale n. 31 del 2019 e del combinato disposto dell'art.  8
  dello Statuto speciale e dell'art. 15 del  decreto  legislativo  n.
  114 del 2016. 
- Legge della Regione autonoma Sardegna 8 agosto 2019, n.  15  (Terza
  variazione di bilancio 2019-2021. Modifiche alla legge regionale n.
  36 del 2013, alla  legge  regionale  n.  8  del  2018,  alla  legge
  regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale  n.  49  del  2018,
  disposizioni in materia di entrate tributarie  e  accantonamenti  a
  carico della Regione, in materia di continuita' territoriale aerea,
  politiche sociali, sport e disposizioni varie), art. 4. 
(GU n.48 del 27-11-2019 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 della Costituzione del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato codice fiscale 80224030587,  fax
0696514000    e    PEC    per    il    ricevimento     degli     atti
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei cui uffici e'  domiciliato  in
Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione  Sardegna,  in  persona  del  Presidente  della
Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la  sede  della
Regione in Cagliari, viale Trento n. 69 cap 09123 per  l'impugnazione
dell'art. 4 della legge della Regione Sardegna 8 agosto 2019,  n.  15
pubblicata sul B.U.R n.  36  del  16  agosto  2019,  recante:  «Terza
variazione di bilancio 2019/2021. Modifiche alla legge  regionale  n.
36 del 2013, alla legge regionale n. 8 del 2018, alla legge regionale
n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018, disposizioni in
materia  di  entrate  tributarie  e  accantonamenti  a  carico  della
Regione, in materia  di  continuita'  territoriale  aerea,  politiche
sociali, sport e disposizioni varie», come da delibera del  Consiglio
dei ministri adottata nella seduta del 10 ottobre 2019. 
 
                                Fatto 
 
    In data 16 agosto 2019  e'  stata  pubblicata  sul  B.U.R.  della
Regione Sardegna la legge regionale 8 agosto 2019, n. 15, intitolata:
«Terza  variazione  di  bilancio  2019/2021.  Modifiche  alla   legge
regionale n. 36 del 2013, alla legge regionale n. 8  del  2018,  alla
legge regionale n. 48 del 2018 e alla legge regionale n. 49 del 2018,
disposizioni in materia di  entrate  tributarie  e  accantonamenti  a
carico della Regione, in materia di continuita'  territoriale  aerea,
politiche sociali, sport e disposizioni varie.». 
    Premesso che ai sensi dello statuto regionale  sardo  la  Regione
esercita  la  propria  potesta'  legislativa  «in  armonia   con   la
Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica
e col  rispetto  degli  obblighi  internazionali  e  degli  interessi
nazionali, nonche' delle norme fondamentali delle  riforme  economico
sociali della Repubblica», si osserva che numerose disposizioni della
predetta legge regionale appaiono costituzionalmente illegittime  per
i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1. Illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4,  commi  2  e  3  per
violazione  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   e)   della
Costituzione  in  relazione  alle  disposizioni  ed  ai  principi  di
armonizzazione contabile dettati dal decreto legislativo n.  118  del
2011. 
    L'art. 4, comma 2: prevede la sostituzione dei commi  2,  3  e  4
dell'art. 3 della legge regionale n. 48 del 2018. In particolare: 
        al nuovo comma 2 prevede - in attesa dell'accordo in  materia
di finanza pubblica con  lo  Stato  -  lo  stanziamento  in  apposito
capitolo di  spesa  non  impegnabile  dell'importo  di  euro  285,309
milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, corrispondente alle
«risorse liberate ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma
3, del decreto-legge n. 95  del  2012,  e  dell'art.  1,  comma  454,
lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 228». Al riguardo, non si
comprende il richiamo al combinato disposto  delle  due  norme  sopra
citate in quanto il  contributo  alla  finanza  pubblica  previsto  a
carico della Regione nelle more dell'accordo con lo Stato ex art.  l,
comma 875, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari  a  complessivi
536 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021,  e'  un
nuovo contributo, anche se  mantiene  sostanzialmente  inalterato  il
livello di concorso alla finanza pubblica previsto dalla legislazione
previgente.  Pertanto,  si  ritiene   che   fino   alla   definizione
dell'accordo con lo Stato  non  si  rinvengano  risorse  liberate  da
iscrivere in bilancio  regionale,  seppure  accantonate  in  apposito
fondo; 
        al nuovo comma 3 dispone che «le  risorse  relative  all'anno
2018,  pari  a  euro  285.309.000,  non  piu'  dovute  a  titolo   di
accantonamenti in forza del combinato disposto di cui al comma 2,  da
restituire alla Sardegna entro  l'anno  2019  in  applicazione  delle
sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015 e n. 6  del  2019,
sono iscritte ed accertate dalla Regione in forza dei suddetti titoli
e sono destinate nel 2019, per una quota fino ad euro 244.646.400,00,
alla  definitiva  copertura  del  disavanzo  ancora   da   ripianare,
registrato nel rendiconto della Regione, derivante dalle perdite  del
sistema sanitario  regionale  [....]  mentre  la  restante  quota  e'
accantonata in apposito fondo non impegnabile e destinata al  ripiano
anticipato del disavanzo per il quale le norme vigenti consentono  il
ripiano pluriennale». Al riguardo,  si  ritiene  che  in  assenza  di
accordo non sussista  idoneo  titolo  giuridico  per  rivendicare  la
restituzione dell'importo di euro 285.309.000, accantonato  nell'anno
2018, e procedere al relativo accertamento nel bilancio regionale. 
    In particolare, la Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del
2015, nel circoscrivere temporalmente l'efficacia del  predetto  art.
16, comma 3, ha affermato che per effetto  dell'art.  1,  comma  454,
della legge n. 228 del 2012, il contributo prescritto a carico  delle
autonomie speciali, e con esso l'accantonamento, avrebbe  cessato  di
essere  dovuto   nel   2017.   Tale   limite   temporale   e'   stato
successivamente prorogato all'anno 2018 dall'art. 1, comma 415  della
legge di stabilita' 2015 intervenuto sull'alinea dell'art.  1,  comma
454, della legge n. 228 del 2012. 
    Per l'anno 2018,  in  attuazione  della  predetta  normativa,  il
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  ha  adottato  il  decreto
«Riparto del contributo  alla  finanza  pubblica  tra  le  regioni  a
statuto  speciale  e  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano.
Determinazione dell'accantonamento per l'anno 2018»  sulla  base  del
quale ha provveduto ad accantonare per la Regione Sardegna  l'importo
di euro 285 milioni. 
    Considerato che la Consulta ha  proceduto  con  lo  scrutinio  di
costituzionalita'    della    disposizione     nella     formulazione
originariamente impugnata, si puo'  legittimamente  ritenere  che  la
Corte, con la sentenza n. 77/2015, non abbia escluso l'accantonamento
per l'anno 2017 e, di conseguenza, per l'anno 2018. 
    Al contrario, si ritiene che codesta ecc.ma Corte si sia limitata
a sottolineare la necessita' di assicurare un  limite  temporale  nel
rispetto  del  quale  l'accantonamento  e'   dovuto.   Pertanto,   il
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  ha  ritenuto
applicabile il predetto  accantonamento  nell'anno  2018,  in  quanto
l'ulteriore proroga di un anno prevista  dalla  legge  di  stabilita'
2015, rimanendo immutata la lettera  c)  del  citato  comma  454,  e'
comunque rispettosa del principio costituzionale della  delimitazione
temporale. 
    Inoltre, codesta ecc.ma Corte con  la  sentenza  n.  127/2016  ha
messo in chiaro che il dispiegarsi  degli  effetti  finanziari  degli
accantonamenti ha  un  orizzonte  temporale  fissato  al  2018  («...
l'accantonamento rispetta anche il requisito della transitorieta', in
quanto  temporalmente  limitato  al  2018.  Tale   termine   riflette
l'orizzonte  temporale  gia'  previsto   dal   legislatore   per   il
raggiungimento   di    obiettivi    in    termini    di    competenza
eurocompatibile...»). 
    Con riferimento alla sentenza n. 6/2019 si precisa  che  l'ambito
oggettivo del giudicato  riguardava  esclusivamente  l'illegittimita'
dell'art. 1, comma 851, della legge n. 205 del 2017 avente ad oggetto
il riconoscimento di un contributo di euro 15 milioni per l'anno 2019
a  favore  della  ricorrente,  nelle  more  della  ridefinizione  dei
rapporti  finanziari  Stato-Regione,  «anche  in  considerazione  del
ritardo  nello  sviluppo  economico   dovuto   all'insularita'».   Al
riguardo,  codesta  ecc.ma   Corte,   ai   fini   della   complessiva
ridefinizione dei  rapporti  finanziari  Stato-Regione  Sardegna,  ha
enucleato dei criteri-guida, tra i quali:  dimensione  della  finanza
della Regione rispetto alta finanza pubblica; funzioni effettivamente
esercitate e i  relativi  oneri;  svantaggi  strutturali  permanenti;
costi dell'insularita' e livelli di reddito pro capite; finanziamento
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali. 
    In ogni caso, il riconoscimento di ragionevoli contributi diretti
al  superamento  del  «problema  insularita'»,   non   immediatamente
quantificabili in quanto determinati secondo i sopra citati  criteri,
non inficia tout court l'accantonamento operato  per  l'anno  2018  e
pertanto, non puo' costituire titolo ne'  per  l'accertamento  di  un
credito liquido ed esigibile nell'ammontare di euro 285.309.000,  ne'
tanto meno per  richiedere  la  restituzione  di  un  importo  dovuto
all'erario nell'ambito del perseguimento degli obiettivi nazionali di
finanza  pubblica.  Piuttosto,  la   quantificazione   dei   predetti
contributi deve essere oggetto di confronto tra  Stato  e  Regione  e
trovare la propria soluzione con il metodo pattizio, come piu'  volte
sottolineato da codesta Corte costituzionale,  tenuto  conto  che  la
concreta applicazione di criteri sopra elencati presenta  difficolta'
connesse  alla  possibilita'  di  tradurre  gli  stessi  in   termini
finanziari comparabili. 
    Si evidenzia, inoltre, che e' attualmente  pendente,  innanzi  al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio,  il  giudizio  proposto
dalla Regione autonoma Sardegna contro il Ministero  dell'economia  e
delle finanze avverso il decreto del Ministero dell'economia e  delle
finanze 28 marzo 2018 di riparto del contributo alla finanza pubblica
tra le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento  e
Bolzano per l'anno 2018. Tale  giudizio  rappresenta  il  presupposto
logico e giuridico  per  l'eventuale  accertamento  della  millantata
pretesa creditoria della Regione pari a euro 285.309.000 e, pertanto,
non si puo' allo stato attuale configurare in capo alla Regione alcun
idoneo  presupposto  giuridico  per  procedere  all'accertamento   in
bilancio delle risorse relative  all'accantonamento  2018.  Altresi',
risulta pendente anche il ricorso ex 702-bis del codice di  procedura
civile dinanzi al Tribunale  civile  di  Cagliari  con  il  quale  la
Regione Sardegna chiede l'accertamento del diritto di  credito  e  la
contestuale condanna al pagamento da parte dell'erario dei contributi
alla finanza pubblica di euro 285.309.000, ex art. 16, comma  3,  del
decreto-legge n. 95/2012 relativi all'anno 2018. 
    Conseguentemente, l'iscrizione e l'accertamento delle risorse  in
parola nel  bilancio  regionale,  difettando  del  necessario  titolo
giuridico, sono configurabili  come  operazioni  contabili  contrarie
alla disciplina armonizzata prevista dal decreto legislativo  n.  118
del 2011, in contrasto con l'art. 117,  secondo  comma,  lettera  e),
della Costituzione. 
2. Illegittimita' costituzionale  dell'art.  4,  commi  3  e  4,  per
violazione  dell'art.  117,   secondo   comma,   lettera   e)   della
Costituzione in relazione all'art.  53  del  decreto  legislativo  n.
118/2011, con l'art. 81 della  Costituzione  e  con  l'art.  3  dello
statuto speciale della Regione Sardegna. 
    L'art. 4,  comma  3  prevede  l'iscrizione  e  l'accertamento  in
bilancio  della   somma   di   euro   78.631.027,39   relativa   alla
quantificazione della compartecipazione al gettito delle  ritenute  e
delle imposte sostitutive dei redditi di capitale maturata  dal  2010
al 2016 per effetto della sentenza n.  194  del  2019  del  Tribunale
amministrativo regionale per la Sardegna. 
    Al riguardo, si segnala che il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze ha presentato ricorso in  appello  dinanzi  al  Consiglio  di
Stato in data 4 ottobre 2019. Nelle more del  giudizio  pendente,  il
previsto  accertamento  da  parte  della  Regione   non   trova   una
corrispondente spesa nel bilancio statale. 
    L'art.  4,  comma  4  a  sua   volta   dispone   l'iscrizione   e
l'accertamento della  somma  di  euro  12.869.701,65,  relativa  alla
restituzione  del  maggiore  gettito  della   tassa   automobilistica
trattenuto con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  e
con il Dipartimento della funzione pubblica del  16  marzo  2015  per
l'anno 2010 e 2011, del 21 settembre 2016  per  l'anno  2012,  dell'8
maggio 2017 per l'anno 2013, per effetto della  sentenza  n.  31  del
2019 di codesta ecc.ma Corte e del  combinato  disposto  dell'art.  8
dello statuto speciale e dell'art. 15 del decreto legislativo n.  114
del 9 giugno 2016 (norme di attuazione). 
    Relativamente alla prevista restituzione del maggior gettito  per
gli anni 2010 e 2011, la stessa e' illegittima in quanto  i  relativi
decreti   ministeriali    si    sono    perfezionati    anteriormente
all'emanazione del decreto legislativo n. 114 del 9  giugno  2016  e,
pertanto,  le   predette   annualita'   non   rientrano   nell'ambito
applicativo del combinato disposto dello Statuto  e  delle  norme  di
attuazione richiamate. 
    Sul punto, la citata sentenza n. 31 del 2019  di  codesta  ecc.ma
Corte, nel richiamare il principio della successione delle leggi  nel
tempo, ha dichiarato illegittime esclusivamente le riserve  applicate
per gli anni 2012 e 2013, in quanto i  decreti  ministeriali  da  cui
discendono (datati 21 settembre 2016 e 8 maggio 2017) sono successivi
all'entrata in vigore delle norme di attuazione statutaria. Pertanto,
l'attribuzione del maggior gettito allo Stato per  gli  anni  2010  e
2011, esulando dall'ambito applicativo  della  sentenza,  rappresenta
una  situazione  giuridica  che  puo'   definirsi   ormai   esaurita,
consolidata ed intangibile. 
    Ne consegue che anche in questo caso la Regione  non  dispone  di
alcun titolo giuridico per  procedere  all'accertamento  delle  tasse
auto relative  agli  anni  2010  e  2011  e,  pertanto,  la  prevista
restituzione,  fondata  su  un  credito  che  difetta  dei  requisiti
richiesti dalla disciplina armonizzata, contrasta con l'art.  53  del
decreto legislativo n. 118 del 2011 e, quindi con l'art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione. 
    Premesso quanto sopra, le  disposizioni  in  esame,  carenti  dei
requisiti   giuridici   per   l'accertamento   delle   entrate,   non
costituiscono idonea copertura finanziaria agli oneri derivanti dalla
legge in oggetto, in contrasto  con  l'art.  81,  terzo  comma  della
Costituzione. 
    Le disposizioni regionali sono in contrasto, altresi', con l'art.
3  dello  statuto   speciale   per   la   Regione   Sardegna,   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che  impone  alla  Regione  il
rispetto della Costituzione, nonche' delle norme  fondamentali  delle
riforme economico-sociali della Repubblica. 
    Si ritiene, pertanto, di dover impugnare le disposizioni di legge
in esame, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. 
 
                                PQ.M. 
 
     Per quanto sopra esposto, si chiede che  voglia  codesta  ecc.ma
Corte  costituzionale  dichiarare  costituzionalmente  illegittimo  e
conseguentemente  annullare  l'art.  4  della  legge  della   Regione
Sardegna 8 agosto 2019, n. 15 pubblicata  sul  B.U.R  n.  36  del  16
agosto  2019,  recante:  «Terza  variazione  di  bilancio  2019/2021.
Modifiche alla legge regionale n. 36 del 2013, alla  legge  regionale
n. 8 del 2018, alla legge regionale n.  48  del  2018  e  alla  legge
regionale  n.  49  del  2018,  disposizioni  in  materia  di  entrate
tributarie e accantonamenti a carico della  Regione,  in  materia  di
continuita'  territoriale   aerea,   politiche   sociali,   sport   e
disposizioni varie», come da  delibera  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella seduta del 10 ottobre 2019. 
    Con l'originale del ricorso si depositeranno: 
        1. copia della legge regionale Sardegna n. 15 del 2019; 
        2. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del  10
ottobre 2019. 
 
      Roma, 15 ottobre 2019 
 
          Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Pignatone