N. 110 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 ottobre 2019

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 16 ottobre 2019  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della Regione  Siciliana  -  Collegato  alla
  legge di  stabilita'  regionale  per  l'anno  2019  in  materia  di
  autonomie  locali  -  Norme  in  materia  di  stabilizzazione   del
  personale precario - Riconoscimento del reclutamento di  personale,
  eseguito  con  le  procedure   previste   dalle   leggi   regionali
  specificatamente  individuate,  come  requisito   utile   ai   fini
  dell'applicazione  dell'articolo  20,  comma  1,  lettera  b),  del
  decreto legislativo n. 75 del 2017. 
- Legge regionale n. 37 del 2 ottobre 2018, art. 7, comma 1,  lettera
  b) [recte: Legge della Regione  Siciliana  6  agosto  2019,  n.  15
  (Collegato alla legge di stabilita' regionale per  l'anno  2019  in
  materia di autonomie locali), art. 3, comma 3]. 
(GU n.48 del 27-11-2019 )
    Ricorso ex art.  127  della  Costituzione per  il Presidente  del
Consiglio   dei   Ministri   rappresentato   e   difeso   per   legge
dall'Avvocatura generale dello  Stato,  codice  fiscale  80188230587,
presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n.
12; 
    Contro la  Regione  Sicilia,  in  persona  del  Presidente  della
Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la  sede  della
Regione,  Palazzo  d'Orleans,  piazza  Indipendenza  n.  21  -  90129
Palermo; 
    Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3,
comma 3 della legge della Regione Sicilia n. 15 pubblicata nel B.U.R.
n. 37 del 9 agosto 2019, recante: «Collegato alla legge di stabilita'
regionale per l'anno 2019 in materia di  autonomie  locali,  come  da
delibera del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella  seduta  del  3
ottobre 2019». 
    In data 9 agosto 2018 e' stata pubblicata nel B.U.R. n. 37  della
Regione Sicilia,  la  legge  intitolata:  «Collegato  alla  legge  di
stabilita' regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali». 
    L'art. 3, comma 3 modifica la legge regionale  n.  1/2019  (legge
regionale  22  febbraio  2019,   n.   1   intitolata:   «Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2019.  Legge  di  stabilita'
regionale», sostituendone il comma 3 dell'art. 22. 
    In particolare l'art. 3, comma 3 della legge n. 15/2019, e' cosi'
formulato: 
    «3. Il comma 3 dell'art. 22 della  legge  regionale  22  febbraio
2019, n. 1, e' sostituito dal seguente: 
    «Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale  21
dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14  aprile  2006,  n.  16,
alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31
dicembre 2007, n. 27 e all'art. 12 della legge regionale 29  dicembre
2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'art.  34  della  legge
regionale  18  maggio  1996,  n.  33,  e'  requisito  utile  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 20,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75.». 
    In sostanza il combinato disposto  dell'art.  3,  comma  3  della
legge n. 15/2019 e dell'art. 22, legge regionale n. 1/2019,  contiene
la  disciplina  relativa  all'applicazione  dell'art.  20,  comma  1,
lettera  b)  del  decreto   legislativo   n.   75/2001   (intitolato:
«Superamento  del  precariato  nelle   pubbliche   amministrazioni»),
prevedendo che ai fini della legge suddetta sono utili i reclutamenti
effettuati in base alle indicate leggi regionali. 
    Il Presidente del Consiglio ritiene che la disposizione contenuta
nell'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 15/2019 che sostituisce
il comma 3 della  legge  regionale  n.  1/2019  sia  illegittima  per
contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione. 
    Pertanto si propone questione di legittimita'  costituzionale  ai
sensi  dell'art.  127,  comma  1  della  Costituzione.  Inoltre,   la
disposizione regionale in esame eccede anche le competenze attribuite
alla Regione Sicilia dallo Statuto speciale, approvato  con  R.D.Lgs.
15 maggio 1946, n. 455, per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    Come anticipato  in  premessa  l'art.  3,  comma  3  della  legge
regionale n. 15 del 6 agosto 2019, recante: «Collegato alla legge  di
stabilita' regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali»,
ha sostituito il comma 3 della legge regionale n. 1 del  22  febbraio
2019. 
    Il testo della suddetta disposizione e' ora il seguente: 
    «3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge  regionale
21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2016, n.  16,
alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31
dicembre 2007, n. 27 e all'art. 12 della legge regionale 29  dicembre
2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'art.  34  della  legge
regionale  18  maggio  1996,  n.  33,  e'  requisito  utile  ai  fini
dell'applicazione dell'art. 20,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75». 
    L'art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75  del
2017 (Superamento del precariato  nelle  pubbliche  amministrazioni),
richiamato dalla disposizione  normativa  regionale,  prevede  quanto
segue: 
    «1. Le  amministrazioni,  al  fine  di  superare  il  precariato,
ridurre  il  ricorso  ai  contratti  a  termine  e   valorizzare   la
professionalita' acquisita dal personale con  rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in  coerenza  con
il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2,  e  con
l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a  tempo
indeterminato  personale  non  dirigenziale  che  possegga  tutti   i
seguenti requisiti: 
        a) risulti in servizio successivamente alla data  di  entrata
in vigore  della  legge  n.  124  del  2015  con  contratti  a  tempo
determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in
caso di amministrazioni comunali che  esercitino  funzioni  in  forma
associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; 
        b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle
medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche  espletate
presso  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quella  che  procede
all'assunzione; 
        c) abbia maturato,  al  31  dicembre  2017,  alle  dipendenze
dell'amministrazione   di   cui   alla   lettera   a)   che   procede
all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non  continuativi,
negli ultimi otto anni». 
    Prima di passare ad illustrare i motivi di censura che si intende
sollevare avverso  la  legge  regionale,  occorre  soffermarsi  sulla
normativa statale sopra richiamata, e segnatamente sull'art.  20  del
decreto legislativo n. 75/2017. 
    Come  posto  in  evidenza  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri in  sede  di  prassi  applicativa  (cfr.  circolare  del  23
novembre 2017, n. 3/2017, intitolata: «Indirizzi operativi in materia
di valorizzazione dell'esperienza  professionale  del  personale  con
contratto  di  lavoro  flessibile  e  superamento  del   precariato»,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  8
febbraio 2018, n. 32), le misure contenute nell'art. 20  del  decreto
legislativo n. 75/2017, introducono  importanti  novita'  rispetto  a
precedenti interventi legislativi in materia volti al superamento del
precariato. 
    Le disposizioni menzionate,  nell'ambito  di  una  piu'  generale
riforma delle norme sul reclutamento delle amministrazioni pubbliche,
mirano ad offrire tutela rispetto a forme di  precariato  protrattesi
nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97
della Costituzione, le professionalita' da tempo maturate e poste  al
servizio  delle  pubbliche  amministrazioni,  in   coerenza   con   i
fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime. 
    Nella circolare n. 2/2017 (al punto 3.2.1) si pone in rilievo che
i primi  due  commi  dell'art.  20,  costituiscono  «i  due  pilastri
portanti» della possibilita' che hanno le amministrazioni di  avviare
procedure  di  reclutamento  speciale  transitorio  per  il  triennio
2018-2020, possibilita' condizionata al  ricorrere  delle  condizioni
poste dalla legge, tra le quali rientra quella prevista dal comma  1,
lettera b) dell'art. 20: ossia che si tratti di personale «assunto  a
tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo  determinato
od indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale -  ordinaria,
per esami e/o titoli, ovvero  anche  prevista  in  una  normativa  di
legge - in relazione alle medesime attivita'  svolte  e  intese  come
mansioni  dell'area  o  categoria  professionale   di   appartenenza,
procedura anche espletata da  amministrazioni  pubbliche  diverse  da
quella che procede all'assunzione». 
    Cio'  chiarito  si  puo'  passare  a  valutare  la   disposizione
introdotta dalla legge siciliana. 
    Infatti dal combinato disposto dell'art. 3, comma 3  della  legge
regionale n. 15 del 2019 e dell'art. 22, legge regionale  n.  1/2019,
emerge che la Regione Sicilia ha inteso  considerare  come  requisito
utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b) del
suddetto decreto legislativo 2017, n. 75,  il  reclutamento  eseguito
sulla base delle leggi regionali ivi menzionate. 
    Trattasi di leggi regionali emanate nell'arco temporale 1995/2009
e  attinenti,  in  larga  misura,  alle  procedure   di   inserimento
lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilita' sociale,
all'utilizzazione di lavoratori di aziende in crisi  in  progetti  di
pubblica utilita'. 
    In particolare  la  legge  regionale  21  dicembre  1995,  n.  85
(intitolata:  «Norme  per  l'inserimento  lavorativo   dei   soggetti
partecipanti ai progetti di utilita' collettiva di  cui  all'art.  23
della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed interventi per  l'attuazione  di
politiche attive del lavoro») prevedeva, tra l'altro, all'art. 12  la
possibilita' di attuare  progetti  di  utilita'  collettiva  mediante
personale  assunto  con  contratto  di  diritto   privato   a   tempo
determinato e/o parziale che rientrasse  tra  le  categoria  indicate
nell'art. 1, commi 2 e 3 (1)  utilmente  inseriti  nelle  graduatorie
provinciali e della massima occupazione (UPLMO). 
    La legge regionale  del  14  aprile  2016,  n.  16,  (intitolata:
«Recepimento  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari  in  materia  edilizia  approvato   con   decreto   del
Presidente della Repubblica 6  giugno  2001,  n.  380»)  non  prevede
alcuna forma di concorso. 
    La legge regionale del  29  dicembre  2003,  n.  21,  ha  analogo
contenuto. 
    La legge regionale del 31  dicembre  2007,  n.  27,  (intitolata:
«Variazioni al bilancio della Regione  ed  al  bilancio  dell'Azienda
delle  foreste  demaniali  della   Regione   Siciliana   per   l'anno
finanziario 2007. Proroga interventi»). 
    La legge regionale del 29  dicembre  2009,  n.  13,  (intitolata:
«Interventi finanziari urgenti per l'anno  2009  e  disposizioni  per
l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per  l'anno
2010»), all'art. 12  prevede  finanziamenti  per  «progettualita'  da
destinare a politiche attive del lavoro in  contesti  di  particolare
degrado sociale ed occupazionale». 
    Ora, la condizione alla quale l'art. 20 del  decreto  legislativo
n. 75/2017, lettera b) subordina la stabilizzazione  del  precariato,
e' incentrata sull'essere detto  personale  reclutato  con  procedure
concorsuali. 
    La disposizione  regionale,  nell'estendere  il  beneficio  della
stabilizzazione al personale di cui alle citate leggi  regionali  che
non possiede il requisito  sopra  menzionato,  amplia  la  sfera  dei
destinatari in violazione della normativa statale sopra richiamata. 
    Codesta Corte costituzionale, con sentenza n.  37  del  2016,  ha
precisato al riguardo che: «La possibilita' di applicare le procedure
di stabilizzazione, oltre che al personale regionale, anche a  quello
delle agenzie regionali, degli enti, dell'autorita' di bacino e delle
societa' in house della Regione Puglia, per  come  individuati  nella
disposizione  medesima,  indiscutibilmente  amplia  la   platea   dei
fruitori  che  la  disciplina  statale  di  principio   ha,   invece,
esclusivamente riferito all'apparato amministrativo delle regioni  ed
al relativo personale. Ne' possono valere a  giustificare  la  scelta
normativa regionale i rilievi svolti dalla resistente, nella  memoria
difensiva,  secondo  cui  la   lamentata   estensione   non   sarebbe
illegittima  in  quanto,  per  un  verso,  diretta  al  personale  di
organismi strumentali "  dell'ente  Regione"  (...)  e,  sotto  altro
profilo, in quanto adottata in una situazione rispetto alla quale non
sussisterebbe  contrasto  con  le  funzioni  di  coordinamento  della
finanza pubblica, trovando, in ogni  caso,  applicazione  i  previsti
"vincoli assunzionali" ed il rispetto dei "tetti  di  spesa"  per  il
personale previsti dalla vigente legislazione statale e regionale. E'
infatti,  dirimente  osservare,  quanto  al  primo  rilievo,  che  la
semplice differenziazione soggettiva degli enti ai quali si riferisce
il  personale  da  stabilizzare  e',  di  per  se',   sufficiente   a
configurare  la  discrepanza  della  disposizione  impugnata  con  la
previsione statale di principio. Quanto al secondo rilievo,  bastera'
osservare  che  l'illegittimita'  della  scelta  normativa  regionale
deriva direttamente ed  immediatamente  dallo  "sconfinamento"  delle
potesta' legislative regionali rispetto a quanto previsto dalla norma
statale di principio, senza che, nella valutazione, vengano implicati
profili di intrinseca compatibilita', od incompatibilita', di  quella
scelta con la correlativa disciplina di programmazione, finanziaria». 
    In definitiva,  la  disposizione  regionale  nel  violare  quanto
disposto dalla normativa statale all'art. 20, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo n. 75 del 2017, si pone in contrasto  con  l'art.
117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La disposizione regionale eccede anche le competenze attribuite  alla
Regione Sicilia dallo Statuto speciale,  approvato  con  R.D.Lgs.  15
maggio 1946, n. 455. 

(1) L'art. 1 della legge regionale  n.  85/1995,  ai  commi  2  e  3,
    prevede quanto segue: Finalita' e  soggetti  beneficiari.  1.  La
    Regione, nell'ambito delle proprie  competenze,  e  nel  rispetto
    della  vigente  normativa  statale  e  comunitaria,  promuove   e
    sostiene con misure straordinarie l'attivazione di politiche  del
    lavoro finalizzate ad ampliare  la  base  produttiva  per  creare
    nuove opportunita' occupazionali 2. Le misure di cui al  comma  1
    si   applicano   prioritariamente   ai   soggetti   che   abbiano
    partecipato,  per  periodi  complessivamente  non   inferiori   a
    centottanta giorni ed in servizio alla data del 31 ottobre  1995,
    alla  realizzazione   dei   progetti   di   utilita'   collettiva
    disciplinati dall'art. 23 della legge 11  marzo  1988,  n.  67  e
    successive modificazioni ed integrazioni, al fine di recuperare e
    valorizzare le loro competenze e le  loro  capacita'  tecniche  e
    professionali  3.  Le  stesse  misure  trovano  applicazione  nei
    confronti di coloro che abbiano partecipato alla realizzazione di
    progetti di utilita' collettiva in qualita'  di  coordinatori  in
    possesso dei requisiti di  cui  al  presente  articolo,  iscritti
    nella prima classe delle liste  di  collocamento  e  che  abbiano
    mantenuto tale requisito sin dall'atto della prima assunzione nei
    progetti, nonche' ai coordinatori soci-lavoratori di  cooperative
    con rapporto di lavoro  a  part-time,  purche'  in  possesso  dei
    requisiti previsti dal presente articolo. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  chiede  che  codesta  Ecc.ma  Corte   costituzionale   voglia
dichiarare   costituzionalmente   illegittimi   e    conseguentemente
annullare l'art. 7, comma 1, lettera b) della legge regionale  n.  37
del 2 ottobre 2018, pubblicata nel B.U.R. della Regione  Calabria  n.
99 del 3 ottobre 2018, per i motivi illustrati nel presente ricorso. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 
        1. Estratto della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  3
ottobre 2019. 
 
          Roma, 7 ottobre 2019 
 
                  L'Avvocato dello Stato: De Socio