N. 110 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 ottobre 2019
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 ottobre 2019 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Collegato alla legge di stabilita' regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali - Norme in materia di stabilizzazione del personale precario - Riconoscimento del reclutamento di personale, eseguito con le procedure previste dalle leggi regionali specificatamente individuate, come requisito utile ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 75 del 2017. - Legge regionale n. 37 del 2 ottobre 2018, art. 7, comma 1, lettera b) [recte: Legge della Regione Siciliana 6 agosto 2019, n. 15 (Collegato alla legge di stabilita' regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali), art. 3, comma 3].(GU n.48 del 27-11-2019 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione per il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, codice fiscale 80188230587, presso i cui uffici e' domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Sicilia, in persona del Presidente della Regione pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Regione, Palazzo d'Orleans, piazza Indipendenza n. 21 - 90129 Palermo; Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3 della legge della Regione Sicilia n. 15 pubblicata nel B.U.R. n. 37 del 9 agosto 2019, recante: «Collegato alla legge di stabilita' regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali, come da delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 3 ottobre 2019». In data 9 agosto 2018 e' stata pubblicata nel B.U.R. n. 37 della Regione Sicilia, la legge intitolata: «Collegato alla legge di stabilita' regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali». L'art. 3, comma 3 modifica la legge regionale n. 1/2019 (legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 intitolata: «Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilita' regionale», sostituendone il comma 3 dell'art. 22. In particolare l'art. 3, comma 3 della legge n. 15/2019, e' cosi' formulato: «3. Il comma 3 dell'art. 22 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, e' sostituito dal seguente: «Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, e' requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.». In sostanza il combinato disposto dell'art. 3, comma 3 della legge n. 15/2019 e dell'art. 22, legge regionale n. 1/2019, contiene la disciplina relativa all'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75/2001 (intitolato: «Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni»), prevedendo che ai fini della legge suddetta sono utili i reclutamenti effettuati in base alle indicate leggi regionali. Il Presidente del Consiglio ritiene che la disposizione contenuta nell'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 15/2019 che sostituisce il comma 3 della legge regionale n. 1/2019 sia illegittima per contrasto con l'art. 117, terzo comma della Costituzione. Pertanto si propone questione di legittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127, comma 1 della Costituzione. Inoltre, la disposizione regionale in esame eccede anche le competenze attribuite alla Regione Sicilia dallo Statuto speciale, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455, per i seguenti Motivi Come anticipato in premessa l'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 15 del 6 agosto 2019, recante: «Collegato alla legge di stabilita' regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali», ha sostituito il comma 3 della legge regionale n. 1 del 22 febbraio 2019. Il testo della suddetta disposizione e' ora il seguente: «3. Il reclutamento con le procedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, alla legge regionale 14 aprile 2016, n. 16, alla legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, alla legge regionale 31 dicembre 2007, n. 27 e all'art. 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13, per i lavoratori individuati dall'art. 34 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, e' requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75». L'art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75 del 2017 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni), richiamato dalla disposizione normativa regionale, prevede quanto segue: «1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni». Prima di passare ad illustrare i motivi di censura che si intende sollevare avverso la legge regionale, occorre soffermarsi sulla normativa statale sopra richiamata, e segnatamente sull'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017. Come posto in evidenza dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in sede di prassi applicativa (cfr. circolare del 23 novembre 2017, n. 3/2017, intitolata: «Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2018, n. 32), le misure contenute nell'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, introducono importanti novita' rispetto a precedenti interventi legislativi in materia volti al superamento del precariato. Le disposizioni menzionate, nell'ambito di una piu' generale riforma delle norme sul reclutamento delle amministrazioni pubbliche, mirano ad offrire tutela rispetto a forme di precariato protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui all'art. 97 della Costituzione, le professionalita' da tempo maturate e poste al servizio delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con i fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime. Nella circolare n. 2/2017 (al punto 3.2.1) si pone in rilievo che i primi due commi dell'art. 20, costituiscono «i due pilastri portanti» della possibilita' che hanno le amministrazioni di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio per il triennio 2018-2020, possibilita' condizionata al ricorrere delle condizioni poste dalla legge, tra le quali rientra quella prevista dal comma 1, lettera b) dell'art. 20: ossia che si tratti di personale «assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato od indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attivita' svolte e intese come mansioni dell'area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione». Cio' chiarito si puo' passare a valutare la disposizione introdotta dalla legge siciliana. Infatti dal combinato disposto dell'art. 3, comma 3 della legge regionale n. 15 del 2019 e dell'art. 22, legge regionale n. 1/2019, emerge che la Regione Sicilia ha inteso considerare come requisito utile ai fini dell'applicazione dell'art. 20, comma 1, lettera b) del suddetto decreto legislativo 2017, n. 75, il reclutamento eseguito sulla base delle leggi regionali ivi menzionate. Trattasi di leggi regionali emanate nell'arco temporale 1995/2009 e attinenti, in larga misura, alle procedure di inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilita' sociale, all'utilizzazione di lavoratori di aziende in crisi in progetti di pubblica utilita'. In particolare la legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 (intitolata: «Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilita' collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro») prevedeva, tra l'altro, all'art. 12 la possibilita' di attuare progetti di utilita' collettiva mediante personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale che rientrasse tra le categoria indicate nell'art. 1, commi 2 e 3 (1) utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali e della massima occupazione (UPLMO). La legge regionale del 14 aprile 2016, n. 16, (intitolata: «Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380») non prevede alcuna forma di concorso. La legge regionale del 29 dicembre 2003, n. 21, ha analogo contenuto. La legge regionale del 31 dicembre 2007, n. 27, (intitolata: «Variazioni al bilancio della Regione ed al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2007. Proroga interventi»). La legge regionale del 29 dicembre 2009, n. 13, (intitolata: «Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010»), all'art. 12 prevede finanziamenti per «progettualita' da destinare a politiche attive del lavoro in contesti di particolare degrado sociale ed occupazionale». Ora, la condizione alla quale l'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, lettera b) subordina la stabilizzazione del precariato, e' incentrata sull'essere detto personale reclutato con procedure concorsuali. La disposizione regionale, nell'estendere il beneficio della stabilizzazione al personale di cui alle citate leggi regionali che non possiede il requisito sopra menzionato, amplia la sfera dei destinatari in violazione della normativa statale sopra richiamata. Codesta Corte costituzionale, con sentenza n. 37 del 2016, ha precisato al riguardo che: «La possibilita' di applicare le procedure di stabilizzazione, oltre che al personale regionale, anche a quello delle agenzie regionali, degli enti, dell'autorita' di bacino e delle societa' in house della Regione Puglia, per come individuati nella disposizione medesima, indiscutibilmente amplia la platea dei fruitori che la disciplina statale di principio ha, invece, esclusivamente riferito all'apparato amministrativo delle regioni ed al relativo personale. Ne' possono valere a giustificare la scelta normativa regionale i rilievi svolti dalla resistente, nella memoria difensiva, secondo cui la lamentata estensione non sarebbe illegittima in quanto, per un verso, diretta al personale di organismi strumentali " dell'ente Regione" (...) e, sotto altro profilo, in quanto adottata in una situazione rispetto alla quale non sussisterebbe contrasto con le funzioni di coordinamento della finanza pubblica, trovando, in ogni caso, applicazione i previsti "vincoli assunzionali" ed il rispetto dei "tetti di spesa" per il personale previsti dalla vigente legislazione statale e regionale. E' infatti, dirimente osservare, quanto al primo rilievo, che la semplice differenziazione soggettiva degli enti ai quali si riferisce il personale da stabilizzare e', di per se', sufficiente a configurare la discrepanza della disposizione impugnata con la previsione statale di principio. Quanto al secondo rilievo, bastera' osservare che l'illegittimita' della scelta normativa regionale deriva direttamente ed immediatamente dallo "sconfinamento" delle potesta' legislative regionali rispetto a quanto previsto dalla norma statale di principio, senza che, nella valutazione, vengano implicati profili di intrinseca compatibilita', od incompatibilita', di quella scelta con la correlativa disciplina di programmazione, finanziaria». In definitiva, la disposizione regionale nel violare quanto disposto dalla normativa statale all'art. 20, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 75 del 2017, si pone in contrasto con l'art. 117, terzo comma, in materia di coordinamento della finanza pubblica. La disposizione regionale eccede anche le competenze attribuite alla Regione Sicilia dallo Statuto speciale, approvato con R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455. (1) L'art. 1 della legge regionale n. 85/1995, ai commi 2 e 3, prevede quanto segue: Finalita' e soggetti beneficiari. 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, e nel rispetto della vigente normativa statale e comunitaria, promuove e sostiene con misure straordinarie l'attivazione di politiche del lavoro finalizzate ad ampliare la base produttiva per creare nuove opportunita' occupazionali 2. Le misure di cui al comma 1 si applicano prioritariamente ai soggetti che abbiano partecipato, per periodi complessivamente non inferiori a centottanta giorni ed in servizio alla data del 31 ottobre 1995, alla realizzazione dei progetti di utilita' collettiva disciplinati dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di recuperare e valorizzare le loro competenze e le loro capacita' tecniche e professionali 3. Le stesse misure trovano applicazione nei confronti di coloro che abbiano partecipato alla realizzazione di progetti di utilita' collettiva in qualita' di coordinatori in possesso dei requisiti di cui al presente articolo, iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e che abbiano mantenuto tale requisito sin dall'atto della prima assunzione nei progetti, nonche' ai coordinatori soci-lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro a part-time, purche' in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
P.Q.M. Si chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare costituzionalmente illegittimi e conseguentemente annullare l'art. 7, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 37 del 2 ottobre 2018, pubblicata nel B.U.R. della Regione Calabria n. 99 del 3 ottobre 2018, per i motivi illustrati nel presente ricorso. Con l'originale notificato del ricorso si depositera': 1. Estratto della delibera del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2019. Roma, 7 ottobre 2019 L'Avvocato dello Stato: De Socio