Avviso di rettifica alla legge regionale 22 novembre 2018, n. 38, della Regione Basilicata concernente «Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata». Avviso tecnico di errore materiale e ripubblicazione degli articoli 8, 9 e 47, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 54 al Bollettino Ufficiale del 18 dicembre 2018.(GU n.23 del 8-6-2019)
Si comunica che, per mero errore materiale, al testo della legge regionale 22 novembre 2018, n. 38 «Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 50 (Speciale) del 22 novembre 2018, sono da apportare le seguenti correzioni: 1. all'art. 8, comma 1, il riferimento al decreto legislativo n. 188/2011 deve essere corretto in decreto legislativo n. 118/2011; 2. all'art. 9 il riferimento all'art. 66, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35, deve essere corretto in art. 65 sia nella rubrica che nel comma 1; 3. all'art. 47, comma 2, dopo l'espressione «sono inquadrati fino ad esaurimento delle stesse» le parole «nelle graduatorie» devono essere corrette con «nelle categorie». Ripubblicazione degli articoli 8, 9 e 47. Art. 8. Integrazione alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 19 1. L'allegato A - Schemi di rendiconto 2016 ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. - di cui all'art. 15 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 19, e' integrato con i seguenti documenti acclusi alla presente legge: a) allegato 1-bis alla relazione di gestione del rendiconto 2016; b) relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2016. Art. 9. Modifica all'art. 65 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 1. All'art. 65, comma 1, lettera b), della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 «Norme di attuazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto», sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo il Piano regionale di gestione dei rifiuti e successivi aggiornamenti, approvato ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale n. 6/2001.». Art. 47. Norme in materia di graduatorie regionali 1. Le graduatorie delle selezioni riservate indette ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto-legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, oggetto delle procedure di stabilizzazione, ex art. 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., sono prorogate fino alla conclusione delle procedure stesse. 2. I candidati idonei ricompresi nelle graduatorie di cui all'art. 4 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, relative a selezioni per progressioni verticali indette antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, approvate al 31 dicembre 2010, sono inquadrati fino ad esaurimento delle stesse, nelle categorie per le quali hanno concorso, a decorrere dal 1° marzo 2019. I posti resisi liberi, per effetto dei predetti inquadramenti sono soppressi. 3. Alla spesa occorrente per le procedure di cui al comma 2, quantificata in euro 66.840,87, corrispondente al differenziale di costo tra le posizioni attualmente ricoperte e quelle oggetto delle progressioni verticali, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 si fara' fronte con lo stanziamento previsto sul bilancio pluriennale 2018-2020, Missione 1, Programma 10.