AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Exorolfin». (20A00534) 
(GU n.22 del 28-1-2020)

 
       Estratto determina AAM/A.I.C. n. 2 del 14 gennaio 2020 
 
    Procedura europea n. AT/H/0734/001/DC n. AT/H/0734/001/IA/001, n.
AT/H/0734/001/1B/002/G, n. AT/H/0734/001/II/003. 
    Descrizione  del  medicinale   e   attribuzione   n.   A.I.C.: e'
autorizzata l'immissione  in  commercio  del  medicinale:  EXOROLFIN,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate: titolare A.I.C.: Sandoz S.p.a., con sede  legale  e
domicilio fiscale in Origgio - Varese (VA), Largo  Umberto  Boccioni,
1, cap 21040, Italia. 
    Confezioni: 
      «50 mg/ml smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro da 2,5
ml - A.I.C. n. 047512013 (in base 10) 1F9YGF (in base 32); 
      «50 mg/ml smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro  da  3
ml A.I.C. n. 047512025 (in base 10) 1F9YGT (in base 32); 
      «50 mg/ml smalto medicato per unghie» 1 flacone in vetro  da  5
ml A.I.C. n. 047512037 (in base 10) 1F9YH5 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: smalto medicato per unghie validita' prodotto
integro: tre anni. 
    Flacone da 2, 5 e 3 ml. 
    Validita' prodotto dopo prima apertura: sei mesi. 
    Flacone da 5 ml. 
    Validita' prodotto dopo prima apertura: nove mesi. 
    Condizioni particolari di conservazione: tenere  il  flacone  ben
chiuso. 
    Conservare lo smalto medicato  per  unghie  lontano  da  fuoco  o
fiamme (la base alcolica e' infiammabile). 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        ogni flacone da  2,5  ml  contiene  139,3  mg  di  amorolfina
cloridrato equivalente a 125 mg di amorolfina; 
        ogni  flacone  da  3  ml  contiene  167,1  mg  di  amorolfina
cloridrato equivalente a 150 mg di amorolfina; 
        ogni  flacone  da  5  ml  contiene  278,5  mg  di  amorolfina
cloridrato equivalente a 250 mg di amorolfina. 
      eccipienti:  etanolo  anidro,  copolimero  ammonio  metacrilato
(tipo A); etile acetato; butile acetato; triacetina. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Stradis - 29 Rue Leon Faucher, 51100 Reims, Francia; 
      Farmaclair - 440 Avenue du General de Gaulle, 14200  Herouville
Saint Clair, Francia; 
      Lek Pharmaceuticals d.d. - Verovškova ulica 57, 1526 Ljubljana,
Slovenia. 
    Indicazioni terapeutiche: trattamento di onicomicosi  causata  da
dermatofiti, lieviti o  muffe,  senza  coinvolgimento  della  matrice
ungueale negli adulti. 
 
            Classificazione al fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione   ai   fini   della   rimborsabilita':   classe    di
rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione ai fini della fornitura: SOP -  Medicinale  non
soggetto a prescrizione medica ma non da banco. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
    Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  -  PSUR:  al
momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio,
la  presentazione  dei  rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla
sicurezza non  e'  richiesta  per  questo  medicinale.  Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.