MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 marzo 2020 

Estensione del riconoscimento della organizzazione di produttori «San
Marco  associazione  produttori  pesca   societa'   cooperativa»   in
Chioggia. (20A01659) 
(GU n.73 del 20-3-2020)

 
 
                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE 
                   AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
riforma dell'organizzazione del Governo a norma  dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97,  con
il quale e'  stata  modificata,  tra  l'altro  la  denominazione  del
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentarie  e  forestali   in
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  8
febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione
del Ministero delle politiche agricole alimentari,  forestali  e  del
turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del  decreto-legge  12  luglio
2018, n. 86, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2018, n. 97»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari,
forestali  e  del  turismo  27  giugno   2019,   n.   6834,   recante
«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero
delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1 recante «trasferimento al Ministero
per i beni e le attivita' culturali  delle  funzioni  esercitate  dal
Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del
turismo in materia di turismo»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo  all'organizzazione  comune
dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,
che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
  Visti, in particolare, gli  articoli  6,  7  e  14,  relativi  alla
costituzione ed al riconoscimento delle organizzazioni di  produttori
del settore della pesca e dell'acquacoltura; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1419/2013   della
Commissione, del 17 dicembre 2013, relativo  alle  organizzazioni  di
produttori; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca; 
  Visto il decreto del Ministro della marina  mercantile  2  dicembre
1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15  dicembre  1980,  n.
342, con il quale e' stata riconosciuta,  ai  sensi  del  regolamento
(CEE) n. 100/76 e del regolamento (CEE) n.  105/76,  l'organizzazione
di produttori della pesca costiera  locale  denominata  «Associazione
produttori pesca San Marco» societa' cooperativa a r.l.  con  sede  a
Chioggia; 
  Visto il  decreto  del  Sottosegretario  di  Stato  alle  politiche
agricole e  forestali  30  luglio  2003,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale del 21 agosto 2003, n. 193,  con  il  quale,  ai  fini  del
regolamento (CE) n. 104/2000, articoli 5 e 6 e del  regolamento  (CE)
n. 2318/2001,  e'  stato  esteso  il  riconoscimento  della  suddetta
Associazione  per  la  produzione  delle  specie   alacce,   aringhe,
lansardi, suri, boghe, palamite, rane  pescatrici,  tonni,  ostriche,
granseole; 
  Visto lo  statuto  della  suddetta  organizzazione  di  produttori,
aggiornato ai sensi della vigente  normativa  con  atto  in  data  12
dicembre 2015, repertorio  n.  1493,  raccolta  n.  1105  per  notaio
Amerigo Santoro di Rovigo; 
  Visti gli atti  da  cui  risulta  che  la  suddetta  organizzazione
corrisponde ai requisiti per il riconoscimento fissati dagli articoli
14 e 17 del regolamento  (UE)  n.  1379/2013  e  dal  regolamento  di
esecuzione (UE) n. 1419/2013; 
  Vista la documentata istanza del 9 gennaio 2018, prot.  n.  0000337
in pari data, con la quale la organizzazione di produttori «San Marco
associazione  produttori  pesca  societa'  cooperativa»  con  sede  a
Chioggia ha chiesto l'estensione del  riconoscimento,  ai  sensi  del
regolamento (UE) n. 1379/2013 e del regolamento  (UE)  n.  1419/2013,
anche per la produzione delle specie seppia  mediterranea,  sogliola,
triglia di fango, rombo  chiodato,  rombo  liscio,  molo  o  merlano,
nasello o merluzzo, moscardino; 
  Vista l'istanza trasmessa dalla suddetta organizzazione con PEC  in
data 1° giugno 2019, prot.  n.  0009112  del  3  giugno  2019,  e  la
documentazione integrativa ad essa allegata; 
  Considerato che, secondo quanto stabilito dall'art. 14, paragrafo 1
lettera   b)   del   citato   regolamento    (UE)    n.    1379/2013,
un'organizzazione deve dimostrare  di  svolgere,  relativamente  alle
specie  per  cui  viene  richiesto  il  riconoscimento,  un'attivita'
economica sufficiente per quanto riguarda il numero di aderenti o  il
volume della produzione commercializzabile; 
  Visto il verbale dalla Capitaneria di Porto di  Chioggia  trasmesso
con PEC del 3 aprile 2019, prot. n. 0005920  in  pari  data,  con  il
quale, a seguito delle verifiche effettuate  presso  l'organizzazione
di produttori di cui trattasi, e' stato certificato che la «San Marco
associazione   produttori   pesca   societa'    cooperativa»    opera
conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1379/2013; 
  Visti gli atti da cui risulta che la  summenzionata  organizzazione
di produttori persegue gli obiettivi fissati dal suddetto regolamento
(UE) n. 1380/2013 in base a quanto previsto dall'art. 7  paragrafo  2
del regolamento (UE) n. 1379/2013 e corrisponde altresi' ai requisiti
per il riconoscimento fissati dagli articoli 14 e 17 del  regolamento
(UE) n. 1379/2013 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' esteso, ai fini del regolamento (UE) n.  1379/2013,  articoli
14 e 17 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1419/2013, nonche'  a
tutti  gli  effetti  eventuali  conseguenti  a  norma  di  legge,  il
riconoscimento  della  organizzazione  di  produttori   della   pesca
denominata  «San  Marco  associazione   produttori   pesca   societa'
cooperativa» con sede a Chioggia anche  per  la  pesca  delle  specie
ittiche  seppia  mediterranea,  sogliola,  triglia  di  fango,  rombo
chiodato, rombo liscio, molo o merlano, nasello o  lovo  o  merluzzo,
moscardino. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 6 marzo 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova