UNIVERSITA' DI MILANO

DECRETO RETTORALE 4 maggio 2020 

Modifiche dello statuto. (20A02552) 
(GU n.125 del 16-5-2020)

 
                             IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio  1989,  n.  168,  con  la  quale  e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in  materia
di  organizzazione  delle  universita',  di  personale  accademico  e
reclutamento, nonche' delega al governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
  Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di  Milano,  adottato
ai sensi dell'art. 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed  emanato
con decreto rettorale 15 marzo 2012, e in particolare l'art. 12; 
  Viste le deliberazioni in data 17 settembre 2019 e 15 ottobre 2019,
con le quali il senato accademico ha  disposto,  con  la  maggioranza
richiesta dall'art. 12 dello statuto,  di  apportare  modifiche  agli
articoli 3, 25, 26, 27, 30, 31 -bis , 33, 34, 35, 37, 38, 40, 54, 62,
64 e 66 dello stesso; 
  Vista la deliberazione in data 14 ottobre  2019  con  la  quale  il
consiglio  di   amministrazione   ha   espresso   parere   favorevole
all'introduzione delle modifiche sopra indicate; 
  Vista la nota rettorale prot. n. 117376/19 del  20  novembre  2019,
con la quale le predette modifiche sono state trasmesse al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per  il  prescritto
controllo di legittimita' e di merito; 
  Viste le  osservazioni  pervenute  dal  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  con  nota  prot.  n.  18171  del  5
dicembre 2019, recepita da questo Ateneo con prot. n. 124515/19 del 5
dicembre 2019, nell'esercizio del  controllo  di  legittimita'  e  di
merito; 
  Viste le deliberazioni in data 5, 11 e 26  febbraio  2020,  con  le
quali il senato accademico ha disposto, con la maggioranza  richiesta
dall'art.  12  dello  statuto,  le  proposte  di   adeguamento   alle
osservazioni suggerite dal Ministero dell'universita' e della ricerca
relativamente alla modifica degli articoli 33 e 66 dello statuto; 
  Viste le deliberazioni in data 5 e 18 febbraio,  con  le  quali  il
consiglio  di   amministrazione   ha   espresso   parere   favorevole
all'introduzione delle modifiche sopra indicate; 
  Vista la nota rettorale prot. n. 20641/20 del 27 febbraio 2020, con
la quale le predette modifiche  sono  state  trasmesse  al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  in  risposta  alle  osservazioni
pervenute con nota  prot.  n.  18171  del  5  dicembre  2019  per  il
prescritto controllo di legittimita' e di merito; 
  Considerato il  superamento  del  termine  perentorio  di  sessanta
giorni dall'invio della nota  rettorale  prot.  n.  20641/20  del  27
febbraio 2020, a seguito dei  quali,  in  assenza  di  rilievi,  come
disposto dall'art. 6, comma 9 della  legge  n.  168/1989,  statuti  e
regolamenti d'Ateneo sono emanati dal rettore; 
 
                              Decreta: 
 
Allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano sono apportate le
modifiche di seguito indicate. 
 
                              Titolo I 
 
                           Norme generali 
 
                               Art. 3 
 
               Liberta' e finalita' dell'insegnamento 
 
  Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e'  sostituito
dal seguente: 
    1. L'Universita' promuove,  organizza  e  coordina  le  attivita'
formative necessarie  per  il  conseguimento  dei  titoli  di  studio
riferiti a tutti i livelli di istruzione universitaria  previsti  dal
vigente  ordinamento  nazionale,  come  specificati  nei   pertinenti
regolamenti  di  Ateneo.  Al  completamento  dei  percorsi   seguiti,
l'Universita' conferisce i relativi titoli di studio. 
    2. L'Universita'  garantisce  la  liberta'  di  insegnamento  dei
singoli  docenti,  da  esercitarsi  nel  rispetto   degli   obiettivi
formativi e delle esigenze di coordinamento,  efficienza  e  qualita'
dei corsi di studio di riferimento  e  secondo  le  disposizioni  del
regolamento didattico dell'Ateneo. 
    3.  L'Universita'  garantisce   la   centralita'   dell'attivita'
didattica  all'interno   delle   proprie   scelte   strategiche,   in
particolare sia per quanto riguarda la destinazione delle risorse che
per quanto riguarda le esigenze dell'utenza studentesca. 
    4. L'Universita' assolve ai compiti di  formazione  che  le  sono
propri anche con lo sviluppo di apposite  attivita'  di  servizio  in
ambiti quali l'orientamento, l'accoglienza, il tutorato, la mobilita'
internazionale,  e  l'innovazione   nelle   metodologie   didattiche.
L'Universita' assume le opportune iniziative, anche in collaborazione
con altri enti, al fine di orientare  e  favorire  l'inserimento  nel
mondo del lavoro dei propri iscritti al termine dei corsi  di  studio
seguiti. 
    5. L'Universita' promuove e svolge, anche mediante apposite forme
organizzative,  sia  attivita'  funzionali  all'aggiornamento,   alla
riqualificazione e al perfezionamento  professionale  nel  quadro  di
programmi  dedicati  all'educazione  permanente   e   continua,   sia
attivita'  culturali  e  formative  destinate  a  soggetti   esterni,
coerenti con le sue finalita' e di conseguente livello. 
    6.  L'Universita'  valorizza   la   terza   missione,   favorendo
l'applicazione  diretta,  la   valorizzazione   e   l'impiego   della
conoscenza  per  contribuire  allo  sviluppo  sociale,  culturale  ed
economico della societa'. 
    7. L'Universita' promuove il coinvolgimento, nelle proprie scelte
strategiche, delle comunita' nelle quali si trova ad  operare,  anche
attraverso incontri aperti a  tutta  la  cittadinanza.  Partecipa  ad
accordi di programma con gli enti istituzionalmente competenti per la
realizzazione di azioni di interesse comune. 
  (Omissis). 
 
                             Titolo III 
 
                    Struttura di governo e organi 
 
                               Art. 25 
 
                               Rettore 
 
  I commi 3, 4, 5 e 6 sono cosi' riformulati: 
    3. L'elettorato passivo e' riservato a quanti,  trovandosi  nelle
condizioni  di  cui  al  comma  2,  abbiano  presentato  la   propria
candidatura almeno quarantacinque giorni prima della data della prima
votazione, corredata da un programma e dalle firme di almeno il 5%  e
di non piu' del 10% dei professori e ricercatori in  servizio  presso
l'Ateneo,  afferenti  per  quote  non  inferiori  a  un  quarto   dei
proponenti    ad    almeno    tre    diversi    gruppi    di     aree
scientifico-disciplinari come determinati dal comma 7 dell'art. 26. 
    4. L'elettorato attivo e' costituito: 
      a) dai professori di ruolo  di  prima  e  seconda  fascia,  dai
ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; 
      b) dal personale tecnico-amministrativo  in  servizio  a  tempo
indeterminato e dirigente con voto ponderato; 
      c) dai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in
seno al senato accademico e dai rappresentanti degli studenti  eletti
in seno al consiglio di amministrazione; 
      d) dai  rappresentanti  degli  studenti  presenti  in  seno  ai
consigli di Dipartimento e ai comitati  direttivi  delle  facolta'  e
scuole, di cui ai successivi articoli 38 e 40; 
      e) dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di  dottorato  di
ricerca eletti in seno ai consigli di Dipartimento. 
    5. Per la componente indicata al punto b) del  comma  precedente,
la ponderazione  dei  voti  viene  effettuata  moltiplicando  i  voti
individuali espressi per il coefficiente 0,25, equivalente al 25% del
totale degli aventi diritto al voto della categoria. 
    6.  Il  rettore  e'  eletto  a  maggioranza  assoluta  dei   voti
esprimibili nella prima votazione. Per voti esprimibili si intende il
numero complessivo, arrotondato per eccesso, di voti  interi  che  il
corpo elettorale puo' esprimere, compresi i voti pesati del personale
tecnico-amministrativo e dirigente e dei rappresentati degli studenti
nei consigli di Dipartimento e nei comitati direttivi delle  facolta'
e scuole. 
    Nel caso in cui la prima votazione non abbia dato esito positivo,
si procede ad una seconda votazione, per la  quale  e'  richiesta  la
maggioranza assoluta dei voti espressi, considerando per il personale
tecnico-amministrativo e dirigente i voti pesati. Qualora nessuno dei
candidati ottenga quest'ultima maggioranza, si procede a una terza  e
ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due  candidati
che nella seconda votazione abbiano ottenuto  il  maggior  numero  di
voti. Le votazioni sono valide se vi abbia partecipato la maggioranza
assoluta degli aventi diritto della componente di cui al punto a) del
comma 4. 
    Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non
inferiore a sette giorni. 
    In caso di rinuncia di uno  o  piu'  candidati  entro  il  giorno
precedente alla seconda votazione, con conseguente  riduzione  a  due
candidati effettivi, la seconda votazione viene soppressa e si  passa
direttamente  alla  data  della  votazione   prevista   come   terza,
garantendo la possibilita' di confronto e contraddittorio durante  il
periodo  di  tempo  che  intercorre  tra  la  prima  votazione  e  la
successiva. 
 
                               Art. 26 
 
                          Senato accademico 
 
  I commi 6, 7, 8 e 9 sono cosi' riformulati: 
    6. I componenti di cui alla lettera b) del comma 3 son eletti con
riferimento a  macro-aree,  ciascuna  costituita,  a  tal  fine,  dai
professori e ricercatori appartenenti ai  Dipartimenti  riconducibili
alle aree scientifico-disciplinari cosi' come determinate dal decreto
ministeriale  30  ottobre  2015,  n.  855,  tenuto  conto  di  alcune
specificita' dell'articolazione scientifica e formativa  dell'Ateneo,
comprese nella specifica macro-area.  La  composizione  e  il  numero
delle macro-aree e il numero degli eleggibili per ogni macro-area  in
proporzione  al  numero  degli   afferenti   sono   determinati   nel
regolamento generale di Ateneo. 
    7. I componenti di cui alla lettera c) del comma  3  sono  eletti
con riferimento all'appartenenza dei  professori  e  dei  ricercatori
dell'Ateneo alle diverse  aree  scientifico-disciplinari  di  cui  al
decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855. Ai soli fini di cui  al
presente articolo, le predette aree sono raggruppate come segue: 
      gruppo 1 Scienze matematiche e informatiche; 
      gruppo 2  Scienze  fisiche,  Scienze  chimiche,  Scienze  della
Terra; 
      gruppo 3 Scienze biologiche; 
      gruppo 4 Scienze mediche; 
      gruppo 5 sub area delle Scienze agrarie, sub area delle Scienze
veterinarie e sub area delle Scienze del farmaco; 
      gruppo  6  Scienze  dell'antichita',  filologico-letterarie   e
storico-artistiche;  Scienze  storiche,  filosofiche,  pedagogiche  e
psicologiche; 
      gruppo 7 Scienze giuridiche; 
      gruppo 8 Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche  e
sociali. 
    Il numero complessivo degli  eleggibili  per  ciascun  gruppo  e'
determinato con decreto rettorale, di norma in proporzione al  numero
degli afferenti e, comunque, tenendo conto delle  aree  di  afferenza
dei direttori di Dipartimento eletti. 
    8. Gli eletti in seno alle componenti indicate ai  commi  6  e  7
devono  garantire  che  ogni  area   scientifico-disciplinare,   ogni
macrosettore, nel caso l'area ne comprenda piu' di uno,  e  ogni  sub
area sia rappresentata nel senato accademico. 
    9. Ai fini della designazione dei componenti di cui alla  lettera
b) del comma  3,  nell'ambito  di  ciascuna  macro-area  l'elettorato
attivo e' attribuito, indistintamente,  a  tutti  i  professori  e  i
ricercatori  di  ruolo  e  ai   ricercatori   a   tempo   determinato
dell'Ateneo.  Ogni  elettore  puo'  esprimere  una  sola  preferenza.
L'elettorato passivo e' attribuito ai direttori  di  Dipartimento  in
carica che abbiano presentato la loro  candidatura  entro  i  termini
stabiliti dal regolamento generale d'Ateneo. 
    Sono eletti i dieci direttori secondo le modalita' stabilite  dal
regolamento  generale  di  Ateneo,  rispettando  il  principio  della
rappresentanza equilibrata di tutte le aree. 
 
                               Art. 27 
 
                    Consiglio di amministrazione 
 
  I commi 3 e 6 sono cosi' riformulati: 
    3. Il  consiglio  di  amministrazione  e'  costituito  da  undici
componenti, inclusi il rettore, che ne e' componente  di  diritto,  e
due rappresentanti eletti degli studenti. 
    Gli  altri  otto  componenti  sono  designati  tra   personalita'
italiane e straniere in possesso di comprovata  competenza  in  campo
gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello  con
una significativa qualificazione scientifica e culturale. 
    Tre degli otto componenti sono estranei ai  ruoli  dell'Ateneo  a
decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e  per  tutta  la
durata dell'incarico e non intrattengono, per la posizione ricoperta,
rapporti con l'Ateneo che possano configurare conflitto  d'interesse.
Nella  loro  individuazione  si  terra'  prioritariamente  conto   di
competenze  e  esperienze  elaborate   nell'ambito   di   istituzioni
scientifiche,  culturali,  di  alta  formazione,   finalizzate   allo
sviluppo tecnologico, in enti e imprese operanti in ambiti  affini  a
quelli di interesse dell'Ateneo, in organismi internazionali. 
    Dei cinque componenti  interni,  quattro  appartengono  al  corpo
docente e uno al personale tecnico amministrativo. 
    Il  rappresentante  del   personale   tecnico-amministrativo   e'
nominato dal senato  accademico,  su  proposta  del  rettore,  previa
consultazione del personale tecnico-amministrativo. 
    I quattro componenti interni, appartenenti al personale  docente,
devono essere in regime di tempo pieno o optare per il tempo pieno in
caso di designazione. 
    6. Gli otto componenti di cui al comma 3, secondo capoverso, sono
designati secondo la seguente procedura: 
      a) emanazione da  parte  del  rettore  di  un  avviso  pubblico
rivolto sia all'esterno sia all'interno  dell'Universita'  contenente
l'invito a presentare entro i successivi trenta giorni  dichiarazioni
di disponibilita' ad assumere la carica. Ogni candidatura deve essere
accompagnata da un dettagliato  curriculum  vitae  e  da  ogni  altro
documento o  titolo  atto  a  comprovare  i  requisiti  richiesti;  i
candidati possono corredare la loro indicazione di disponibilita' con
dichiarazioni scritte circa i criteri e gli  obiettivi  di  interesse
dell'Ateneo ai quali si ispirerebbero, se designati; 
      b) nomina da parte  del  senato  accademico,  su  proposta  del
rettore, di una commissione incaricata di provvedere alla valutazione
di congruenza delle candidature presentate ai  sensi  del  precedente
comma 3, nonche' alla selezione delle candidature di persone  esterne
all'Ateneo  se  in  numero  superiore  a  otto.  Tale  selezione,  da
effettuarsi in relazione al grado  di  rilevanza  dei  curricula  dei
candidati e della documentazione da loro presentata  in  merito  alle
competenze richieste, va contenuta entro il medesimo limite numerico.
La suddetta commissione e' composta da cinque  personalita'  di  alto
profilo, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo, anche straniere,  con
una specifica e qualificata esperienza nel  campo  della  valutazione
e/o  della  gestione  di  strutture   organizzative   complesse;   la
commissione designa nel suo ambito il  presidente  e  provvede  entro
trenta giorni alla predisposizione degli elenchi dei designabili; 
      c)  trasmissione  degli  elenchi  dei  candidati   designabili,
esterni e interni, corredati dei relativi curricula e degli eventuali
titoli e documenti, al senato accademico il quale provvede in  seduta
apposita alla loro  audizione;  la  partecipazione  all'audizione  e'
condizione per la presa in considerazione ai fini di quanto  disposto
dalla lettera d); 
      d)  successiva  convocazione  di  apposita  seduta  del  senato
accademico ai fini della designazione, con  la  maggioranza  assoluta
degli aventi  diritto,  degli  otto  componenti,  individuati  tra  i
designabili ai sensi  delle  lettere  precedenti,  nel  rispetto  del
vincolo sulla equilibrata composizione di genere di cui al  comma  4;
due dei  tre  componenti  esterni  sono  designati  su  proposta  del
rettore. 
  (Omissis). 
 
                               Art. 30 
 
                      Conferenza degli studenti 
 
  Il testo dell'articolo e' soppresso integralmente ed e'  sostituito
dal seguente: 
    1. La conferenza degli studenti,  organo  di  rappresentanza  del
corpo studentesco  a  livello  di  Ateneo,  promuove  e  coordina  la
partecipazione  degli  studenti  all'organizzazione   e   alla   vita
universitaria e svolge funzioni consultive nei confronti degli organi
di governo dell'Universita' ai sensi di quanto previsto dal  presente
statuto e dai regolamenti, nonche' funzioni  propositive  su  materie
riguardanti  in  modo  esclusivo  o  prevalente   l'interesse   degli
studenti. 
    Alle proposte  avanzate  dalla  conferenza  degli  studenti,  gli
organi di governo sono tenuti a rispondere con delibere motivate. 
    2. Fanno parte della conferenza gli studenti  eletti  nel  senato
accademico, nel consiglio di  amministrazione,  unitamente  ad  altri
venticinque studenti che siano gia'  eletti  nei  comitati  direttivi
delle facolta' e scuole, di cui due per ciascun comitato direttivo di
facolta' e uno per ciascun comitato  direttivo  di  scuola.  I  posti
residui sono assegnati in proporzione alla numerosita' degli iscritti
ai corsi di studio che fanno riferimento alle facolta'  e  scuole.  I
seggi sono attribuiti con sistema  analogo  a  quello  applicato  per
l'attribuzione dei seggi nei comitati direttivi. 
    Alla costituzione della conferenza  degli  studenti  si  provvede
ogni biennio a conclusione della tornata elettorale  indetta  per  il
rinnovo delle rappresentanze studentesche  negli  organi  accademici,
tenendo conto dei risultati riportati dalle liste che hanno  ottenuto
seggi nei comitati di direzione delle facolta' e scuole,  compresi  i
voti di preferenza. 
    La costituzione della conferenza  e'  disposta  con  decreto  del
rettore. 
    3. Le norme sui requisiti soggettivi per l'elezione nei  comitati
di direzione delle facolta' e scuole e sulla decadenza  dall'incarico
e il suo funzionamento  sono  definiti  da  un  apposito  regolamento
predisposto dalla conferenza medesima con il  voto  favorevole  della
maggioranza dei suoi componenti e approvato  dal  senato  accademico,
previo parere favorevole del consiglio di amministrazione. 
    4. Alla conferenza degli studenti viene assicurato l'accesso alle
informazioni necessarie  per  lo  svolgimento  dei  compiti  ad  essa
attribuiti,  nonche'  le  risorse,  anche  logistiche,  per  il   suo
funzionamento. 
  (Omissis). 
 
                             Art. 31 bis 
 
Consulte dei ricercatori a tempo  determinato,  degli  assegnisti  di
  ricerca, dei dottorandi e degli specializzandi 
 
  E' aggiunto integralmente il testo seguente: 
    1.  Sono  istituite  la  consulta   dei   ricercatori   a   tempo
determinato, la consulta degli assegnisti di ricerca, la consulta dei
dottorandi e la consulta degli specializzandi e sono  assegnate  loro
funzioni propositive su  materie  riguardanti  in  modo  esclusivo  o
prevalente l'interesse di ciascuna categoria, funzioni consultive nei
confronti degli organi di governo dell'Universita'. 
    In particolare, le consulte sono tenute ad  esprimere  pareri  in
merito a: 
      modifiche dello statuto di Ateneo che disciplinano le attivita'
delle categorie di cui sono rappresentative; 
      modifiche dei regolamenti che disciplinano le  attivita'  delle
categorie di cui sono rappresentative; 
      modifiche dei regolamenti che disciplinano attivita' ausiliarie
per le categorie di cui sono rappresentative. 
    2. Il funzionamento delle consulte e' disciplinato da un apposito
regolamento, elaborato in  seno  a  ciascuna  consulta  con  il  voto
favorevole della maggioranza dei suoi componenti ed e' approvato  dal
senato  accademico,  previo  parere  favorevole  del   consiglio   di
amministrazione.  Le  consulte  sono   tenute   a   provvedere   alla
formulazione dei pareri e agli altri  adempimenti  che  vengano  loro
richiesti entro il termine  di  venti  giorni  dalla  richiesta.  Gli
organi di governo dell'Ateneo considerano  i  pareri  espressi  dalla
consulta. Alle consulte viene assicurato l'accesso alle  informazioni
necessarie per lo svolgimento dei compiti ad esse attribuiti. 
  (Omissis). 
 
                               Art. 33 
 
                       Collegio di disciplina 
 
  Il testo dell'articolo e' soppresso integralmente ed e'  sostituito
dal seguente: 
    1. E' costituito, ai sensi dell'art. 10 della legge n.  240/2010,
il collegio di disciplina cui compete svolgere la fase istruttoria ed
esprimere parere conclusivo in merito  ai  procedimenti  disciplinari
avviati nei confronti di professori e ricercatori in servizio  presso
l'Ateneo ai quali vengano contestati atti e comportamenti illeciti  o
in contrasto con i loro doveri accademici e con  le  norme  stabilite
dal presente statuto e dai regolamenti dell'Ateneo. 
    Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel
rispetto del contraddittorio. 
    2. Il procedimento disciplinare e' avviato  entro  trenta  giorni
dal momento della notizia  del  fatto,  sulla  base  di  una  memoria
scritta del rettore che, al termine di una  istruttoria  preliminare,
definisce in maniera  circostanziata  gli  elementi  suscettibili  di
contestazione. La memoria e' trasmessa al professore o al ricercatore
interessato, il  quale  ha  tempo  trenta  giorni  per  fornire,  per
iscritto, le sue giustificazioni. Ove il rettore le ritenga adeguate,
il procedimento si esaurisce. In caso contrario, e comunque per  ogni
fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della censura fra quelle previste dall'art. 87  del  TU  delle  leggi
sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933,  n.
1592, il  rettore  invia  al  collegio  di  disciplina  una  proposta
motivata di sanzione. 
    Sentito il rettore o  un  suo  delegato  e  il  professore  o  il
ricercatore  sottoposto   ad   azione   disciplinare,   eventualmente
assistito da un legale di fiducia, e acquisiti tutti gli elementi  di
prova presentati dal rettore e  dall'incolpato  o  comunque  ritenuti
utili, entro trenta giorni, il collegio di disciplina esprime  parere
motivato e  vincolante  sulla  proposta  avanzata  dal  rettore,  con
riferimento sia alla rilevanza dei fatti  sia  alla  sanzione,  e  lo
trasmette al consiglio di amministrazione. 
    Ricevuto il parere del collegio, il consiglio di amministrazione,
entro trenta giorni e senza  la  presenza  dei  rappresentanti  degli
studenti, infligge la sanzione, alla quale il  rettore  e'  tenuto  a
dare esecuzione, ovvero dispone  l'archiviazione,  senza  pregiudizio
per il ricorso ad altre sedi di giudizio civile e penale. 
    Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al precedente
capoverso non intervenga  entro  centottanta  giorni  dall'avvio  del
procedimento stesso, fatte salve le sospensioni  del  termine  per  i
motivi previsti dal comma 5 dell'art. 10 della legge n. 240/2010. 
    3. Il  collegio  opera  in  tre  distinte  sezioni,  riferite  ai
provvedimenti aperti nei confronti, rispettivamente,  dei  professori
di prima fascia, dei professori di seconda fascia,  dei  ricercatori.
Ogni sezione e' composta di tre membri effettivi, uno dei  quali  con
funzioni di presidente, e due membri supplenti. La prima  sezione  e'
formata da professori di prima fascia; la seconda sezione e'  formata
da professori di seconda fascia;  la  terza  sezione  e'  formata  da
ricercatori di ruolo. I componenti del collegio appartengono ai ruoli
dell'Universita' degli studi di Milano e,  ove  possibile,  di  altri
atenei. 
    Le ulteriori disposizioni sulle modalita'  di  funzionamento  del
collegio sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo. 
    4. I componenti del collegio di disciplina sono individuati tra i
professori ordinari, i professori associati e i ricercatori  a  tempo
indeterminato,   in   regime   di   tempo   pieno,   con   competenze
particolarmente idonee all'esercizio delle funzioni richieste. 
    I componenti interni del  collegio  sono  eletti  dai  docenti  e
ricercatori appartenenti al medesimo ruolo. I componenti esterni sono
scelti tra i professori e i ricercatori di altri atenei  che  abbiano
partecipato alle relative procedure di  selezione.  Le  modalita'  di
elezione dei componenti interni e di selezione dei componenti esterni
sono specificate nel regolamento generale d'Ateneo. 
    La designazione di tutti i componenti del collegio di  disciplina
e' deliberata dal  consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del
rettore e previa approvazione da parte del senato accademico. 
    Il  mandato  dei  componenti  il  collegio   di   disciplina   e'
quadriennale, non rinnovabile. 
    5.  Il  collegio  di  disciplina  propone  e  il   consiglio   di
amministrazione infligge le sanzioni previste dall'art. 87 e seguenti
del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio
decreto 31 agosto 1933, n. 1592 come confermate  dall'art.  12  della
legge 18 marzo 1958, n. 311. 
    6. In relazione alla  gravita'  dei  fatti  e  dei  comportamenti
contestati  e  alla  plausibilita'  degli   elementi   di   riscontro
disponibili, il rettore, sentito il  presidente  del  collegio,  puo'
disporre la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio, nella  misura
di legge, della persona sottoposta a procedimento. 
    7. Qualora le condotte passibili di sanzione  disciplinare  siano
addebitabili al rettore, spetta al decano dell'Ateneo  il  potere  di
avviare il procedimento disciplinare in questione. 
 
                               Art. 34 
 
Comitato  unico  di   garanzia   per   le   pari   opportunita',   la
  valorizzazione  del  benessere  di   chi   lavora   e   contro   le
  discriminazioni 
 
  I commi 1, 2 e 3 sono cosi' riformulati: 
    1. Ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, e' costituito il «Comitato unico  di  garanzia  per  le  pari
opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e  contro
le discriminazioni», denominato anche in forma breve «Comitato  unico
di garanzia», e di seguito indicato con l'acronimo «CUG». 
    Il CUG esercita compiti di tutela  e  promozione  della  dignita'
della persona nel contesto lavorativo e di garanzia  e  miglioramento
delle condizioni ambientali e di contesto,  con  riferimento  sia  al
personale docente sia al personale tecnico e amministrativo,  per  la
piena attuazione degli obiettivi di cui all'art.  21  della  legge  4
novembre 2010, n. 183 e di quanto stabilito dall'art. 8 del  presente
statuto. 
    Spettano in particolare al CUG compiti di studio, di proposta, di
promozione, consultivi, di vigilanza e di segnalazione in materia  di
discriminazioni, pari opportunita', mobbing, disabilita' e rischi per
la sicurezza e la salute correlati allo stress da lavoro. 
    2. Compete in particolare al CUG: 
      a)  attivarsi  per  superare  le  discriminazioni,  dirette   e
indirette, relative al genere, all'eta',  all'orientamento  sessuale,
all'origine etnica, alla disabilita', alla religione e alla lingua; 
      b) promuovere azioni positive per rimuovere  le  disuguaglianze
di  fatto  che  ostacolino  la  piena  realizzazione  delle   persone
nell'ambiente di lavoro e per  realizzare  le  pari  opportunita'  di
lavoro per tutti, e nel lavoro tra uomini e donne,  predisponendo  il
relativo piano triennale ai sensi della legge 10 aprile 1991, n.  125
e dei decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 196 e 30 marzo 2001,  n.
165; 
      c)  redigere  ogni  due  anni  il  prescritto  rapporto   sulla
situazione del personale maschile e femminile; 
      d) contrastare il mobbing, anche proponendo codici di  condotta
e azioni per prevenirlo, analizzando il fenomeno,  anche  tramite  la
raccolta  di  dati  quantitativi  e  qualitativi,  individuandone  le
possibili cause, verificando le condizioni  di  lavoro  o  i  fattori
organizzativi  che  lo  possano  generare,  intervenendo  nelle  sedi
competenti per porre rimedio a casi specifici. 
    3.  Il  CUG  e'  composto  da  un  pari  numero  di   membri   in
rappresentanza,      rispettivamente,      dei      lavoratori      e
dell'amministrazione, designati nel rispetto del  principio  di  pari
rappresentanza di entrambi i generi, assicurando un'adeguata presenza
di personale  docente,  di  personale  tecnico-amministrativo  e  dei
responsabili dei servizi di piu' diretta pertinenza del CUG. 
    E' invitato permanente, senza diritto di voto,  il  delegato  del
rettore per la disabilita' e l'handicap. 
 
                               Art. 35 
 
                       Garante degli studenti 
                          e dei dottorandi 
 
  Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e'  sostituito
dal seguente: 
    1. E' istituita la  figura  del  garante  degli  studenti  e  dei
dottorandi, quale loro riferimento per il  rispetto  della  normativa
che li riguarda. 
    Compete  in  particolare  al  garante  degli   studenti   e   dei
dottorandi: 
      a) esaminare gli eventuali esposti che  gli  siano  rivolti  da
singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di  organi,
strutture, uffici o  singoli  componenti  dell'Universita',  ritenuti
violazioni della normativa vigente o in particolare del codice etico,
e tutelare la parte lesa da ogni ritorsione,  attraverso  un'adeguata
istruttoria,  operando,  qualora  ne  ravvisi   l'opportunita',   per
dirimere  la  questione  ovvero  trasmettendo  le   sue   conclusioni
all'organo competente, con  l'obbligo  di  comunicare  in  ogni  caso
l'esito al denunciante; 
      b)  vigilare  sulla  corretta  applicazione  della   disciplina
relativa alla didattica, al diritto allo studio e alla carriera degli
studenti e dei dottorandi, secondo quanto  previsto  dalla  normativa
nazionale e di Ateneo vigente; 
      c) vigilare,  su  istanza  degli  studenti  e  dei  dottorandi,
affinche' vengano  adottate  le  necessarie  misure  a  tutela  della
propria  rappresentanza  negli   organi   accademici,   compresa   la
possibilita' di accesso, nel rispetto  della  vigente  normativa,  ai
dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti. 
    2. Il garante degli studenti  e  dei  dottorandi  e'  persona  di
notoria imparzialita' ed indipendenza di giudizio, estranea ai  ruoli
dell'Universita' e che non intrattenga, per la  posizione  ricoperta,
rapporti con l'Ateneo. E' nominato dal senato accademico su  proposta
del rettore e, se richiesto dalla maggioranza degli  studenti  e  del
dottorando  eletti  in  senato  accademico,   previo   parere   della
conferenza degli studenti e della consulta dei dottorandi, riunite in
seduta congiunta, adottato a maggioranza dei  presenti,  tra  persone
che diano garanzia di competenze giuridiche  e  amministrative  e  di
conoscenza dell'organizzazione universitaria. 
    Il garante presenta al senato accademico, alla  conferenza  degli
studenti  e  alla  consulta  dei  dottorandi  una  relazione  annuale
sull'attivita' svolta. 
    3. L'Amministrazione assicura al garante  degli  studenti  e  dei
dottorandi adeguate forme di supporto per lo  svolgimento  della  sua
attivita'. 
    Gli  organi  dell'Ateneo  e   gli   uffici   dell'amministrazione
universitaria  collaborano  con  il  garante  degli  studenti  e  dei
dottorandi fornendogli le informazioni e gli  atti  o  documenti  che
egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti senza che  gli
possa  esser  opposto  il  segreto  d'ufficio,  ferma   restando   la
responsabilita' del garante per il loro corretto  uso,  nel  rispetto
degli obblighi di riservatezza e delle norme sulla privacy in vigore. 
    La durata nella carica, i compiti specifici  e  le  modalita'  di
funzionamento del  garante  degli  studenti  e  dei  dottorandi  sono
definiti  dal  regolamento  generale  d'Ateneo  e  da   un   apposito
regolamento,  approvato  dal  consiglio  di  amministrazione,  previo
parere del senato accademico, sentita la conferenza degli studenti  e
la consulta dei dottorandi. 
  (Omissis). 
 
                              Titolo IV 
 
           Strutture e attivita' didattiche e scientifiche 
 
                               Art. 37 
 
              Costituzione e personale del dipartimento 
 
  Il comma 2 e' cosi' riformulato: 
    2. La numerosita' minima di ciascun dipartimento e' stabilita  in
quarantacinque unita', riducibili per motivate ragioni,  riconosciute
dagli organi competenti, a quaranta tra professori di ruolo di  prima
e di seconda  fascia,  ricercatori  di  ruolo,  ricercatori  a  tempo
determinato. 
    L'eventuale numerosita' massima dei dipartimenti e' stabilita dal
regolamento generale di Ateneo. 
    Un dipartimento e'  disattivato  quando,  per  un  anno,  il  suo
organico di professori e ricercatori  risulti  inferiore  a  quaranta
unita'.   La   disattivazione   e'   disposta   dal   consiglio    di
amministrazione, previo parere obbligatorio  del  senato  accademico,
garantendo che nella conseguente riallocazione del personale  docente
e  tecnico-amministrativo  si  tenga  prioritariamente  conto   delle
esigenze di funzionamento dei corsi di laurea, di laurea magistrale e
a  ciclo  unico,  ove  mantenuti  o  trasformati,  per  i  quali   il
dipartimento cessato esercitava funzioni di referente principale  e/o
associato. 
 
                               Art. 38 
 
                       Organi del dipartimento 
 
  Il comma 5 e' cosi' riformulato: 
    5. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento, convoca  e
presiede il consiglio e la giunta e cura l'esecuzione dei  rispettivi
deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la giunta,  le
attivita' del dipartimento; e' responsabile della gestione del budget
assegnato; e'  responsabile  dei  locali  e  dei  beni  conferiti  al
dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente;
provvede alla redazione di una  relazione  annuale  che  illustri  le
attivita' svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento  utile
alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di  sua  competenza
sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei regolamenti;  esercita
tutte le attribuzioni che  gli  sono  conferite  dalle  leggi,  dallo
statuto, dai regolamenti e dal regolamento interno del dipartimento. 
    Il direttore del dipartimento e' eletto a scrutinio  segreto  dai
professori, dai ricercatori, dai rappresentanti degli  studenti,  dei
dottorandi, degli assegnisti e del personale tecnico e amministrativo
che fanno parte del consiglio di dipartimento  tra  i  professori  di
ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo
di seconda fascia a  tempo  pieno  in  caso  di  indisponibilita'  di
professori di prima fascia. L'elettorato passivo  per  la  carica  di
direttore di dipartimento e' comunque esteso ai professori  associati
nel caso di mancato raggiungimento  nelle  due  prime  votazioni  del
quorum richiesto. 
    L'elezione del direttore avviene  a  maggioranza  assoluta  degli
aventi diritto al  voto  nelle  prime  tre  votazioni.  Nella  quarta
votazione  e'  sufficiente  la  maggioranza  assoluta  dei  presenti.
Qualora in tale votazione nessuno  degli  aventi  titolo  ottenga  la
predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione  con
il sistema del ballottaggio  tra  i  due  docenti  che  nella  quarta
votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 
    La seduta  per  l'elezione  del  direttore  del  dipartimento  e'
convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in  mancanza
di seconda fascia, con maggiore anzianita' accademica. 
    Il direttore e' nominato con decreto del rettore, dura in  carica
tre anni accademici e non e' immediatamente rieleggibile piu' di  una
volta. 
  Il regolamento del dipartimento stabilisce le modalita'  di  nomina
di un vicedirettore. 
  (Omissis). 
 
                               Art. 40 
 
                          Facolta' e scuole 
 
  Il comma 7 e' cosi' riformulato: 
    7. Il comitato di direzione delle facolta' o scuole  e'  composto
dai direttori dei dipartimenti ad esse raccordati e da un  numero  di
professori di  prima  e  di  seconda  fascia  e  di  ricercatori  non
superiore  al  10%  dei  componenti  dei  consigli  dei  dipartimenti
interessati,  individuati  proporzionalmente  ai  carichi   didattici
erogati, di cui una parte eletta dai  consigli  dei  dipartimenti  di
norma tra i componenti delle rispettive giunte, una  parte  designata
tra i presidenti  dei  collegi  didattici  e  dei  collegi  didattici
interdipartimentali  ovvero  tra  i  responsabili   delle   attivita'
assistenziali di competenza delle  strutture,  ove  previste,  e  una
parte  costituita  da  rappresentanti,  designati  dai  consigli   di
dipartimenti, delegati a funzioni specifiche, in base ai  regolamenti
delle diverse  facolta'.  Il  comitato  di  direzione  comprende  una
rappresentanza degli  studenti  eletta  come  previsto  dal  comma  3
dell'art. 38. 
  La composizione specifica e le modalita' di designazione di ciascun
comitato di direzione sono stabilite nel regolamento della rispettiva
facolta' o scuola. 
 
                               Art. 41 
 
                        Dottorato di ricerca 
 
  Il comma 6 e' integralmente soppresso: 
    6. I dottorandi sono rappresentati nell'ambito dell'Ateneo da una
consulta, con funzioni propositive su  materie  riguardanti  in  modo
esclusivo  o  prevalente  l'interesse  dei  dottorandi   e   funzioni
consultive nei confronti degli organi di governo dell'Universita'. La
consulta dei dottorandi e' costituita con decreto del rettore  ed  e'
composta  da  uno  dei  dottorandi  presenti  nei  singoli   collegi,
designato all'interno della rappresentanza, e dal rappresentante  dei
dottorandi nel  senato  accademico.  La  decadenza  anticipata  dalla
carica di rappresentante dei dottorandi nel collegio di dottorato per
dimissioni, conseguimento del titolo  o  per  altra  causa,  comporta
l'automatica decadenza da membro della consulta. 
    La consulta elegge nel  proprio  ambito  il  presidente,  che  la
rappresenta  a  tutti  gli  effetti,  la  convoca  e  ne  esegue   le
deliberazioni. Nell'ambito della consulta  puo'  operare  una  giunta
costituita secondo criteri di rappresentativita' dei componenti della
consulta, con funzioni istruttorie e preparatorie  dei  lavori  della
consulta; la giunta puo' assumere  eventuali  compiti  che  le  siano
demandati dalla consulta ovvero svolgere dei  compiti  che  rivestano
carattere di necessita' e urgenza. 
    Il funzionamento della consulta e' disciplinato  da  un  apposito
regolamento, elaborato dalla consulta stessa con il  voto  favorevole
della maggioranza dei suoi componenti; il  regolamento  e'  approvato
dal senato accademico, previo  parere  favorevole  del  consiglio  di
amministrazione. 
    La  consulta  dei  dottorandi  e'  tenuta   a   provvedere   alla
formulazione dei pareri e  agli  altri  adempimenti  che  le  vengano
richiesti entro il termine di venti giorni dalla richiesta. 
    Alle proposte avanzate dalla  consulta,  gli  organi  di  governo
dell'Ateneo rispondono con delibere motivate. 
    L'Universita' assicura alla consulta l'accesso alle  informazioni
necessarie per lo svolgimento dei compiti ad essa attribuiti, nonche'
le risorse, anche logistiche, per il suo funzionamento. 
  (Omissis). 
 
                              Titolo V 
 
                   Centri e strutture di servizio 
 
                               Art. 54 
 
                   Sistema bibliotecario d'Ateneo 
 
  Il testo dell'articolo e' integralmente soppresso ed e'  sostituito
dal seguente: 
    1. L'Universita' promuove lo sviluppo del servizio  bibliotecario
d'Ateneo, che garantisce supporto all'attivita' didattica, di studio,
di ricerca  e  di  terza  missione,  assicurando  l'acquisizione,  lo
sviluppo, la fruizione, la conservazione e  la  valorizzazione  delle
collezioni bibliografiche e documentali dell'Ateneo. 
    L'Universita' fa propri i principi dell'accesso  pieno  e  aperto
alla letteratura scientifica e promuove la libera  disseminazione  in
rete dei risultati delle ricerche prodotte in Ateneo, per assicurarne
la piu' ampia diffusione possibile. 
    Il servizio bibliotecario d'Ateneo favorisce il  confronto  e  la
collaborazione   con   le   strutture   bibliotecarie   nazionali   e
internazionali  di  eccellenza  per  il  costante  miglioramento  dei
servizi bibliotecari dell'Universita'. 
    2. Il servizio  bibliotecario  d'Ateneo  comprende  la  Direzione
servizio  bibliotecario  d'Ateneo  con  le  sue   articolazioni,   le
biblioteche incardinate nella Direzione e  gli  organi  di  carattere
scientifico con compiti di consulenza e indirizzo. 
    3.  Un  apposito  regolamento  approvato  dal  senato  accademico
disciplina  le  modalita'  con  cui  le  strutture   scientifiche   e
didattiche dell'Ateneo concorrono a definire le linee di sviluppo del
servizio attraverso i suddetti organi  scientifici  di  consulenza  e
indirizzo. 
  (Omissis). 
 
                             Titolo VII 
 
                         Disposizioni finali 
 
                               Art. 62 
 
                        Designazioni elettive 
 
  Il comma 3 e' cosi' riformulato: 
    3. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle  conseguenti
a cessazione anticipata, di cui al punto 3 del successivo art. 64, si
svolgono  entro  il  termine  dell'anno  accademico  conclusivo   del
mandato. 
    Le elezioni per il rettore sono indette con  anticipo  di  almeno
sei mesi rispetto alla scadenza del mandato e si  svolgono  di  norma
non oltre il mese di giugno; quelle per  direttore  di  dipartimento,
presidente di collegio didattico, presidente di comitato di direzione
delle facolta' e scuole, direttore  di  scuola  di  specializzazione,
coordinatore di  dottorato  di  ricerca  e  direttore  di  scuola  di
dottorato sono indette e si svolgono con anticipo di almeno tre  mesi
rispetto alla scadenza del mandato. 
    Provvede all'indizione delle votazioni relative alle  cariche  di
cui al precedente capoverso, con comunicazione scritta  a  tutti  gli
interessati, e ne garantisce il regolare svolgimento,  il  professore
di prima fascia, o in mancanza, di seconda fascia, compreso  tra  gli
aventi diritto al relativo voto con la maggiore anzianita' nel  ruolo
(a parita' di anzianita' di ruolo prevale l'anzianita' di  eta').  La
comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata  almeno
sessanta  giorni  prima  della  data   delle   votazioni   nel   caso
dell'elezione del rettore, almeno  trenta  giorni  prima  della  data
delle  votazioni  per  l'elezione  delle  altre  cariche.  Nel   caso
dell'elezione  del  rettore  la  comunicazione  dell'indizione  delle
votazioni deve essere resa pubblica anche presso le altre universita'
italiane entro gli stessi termini temporali. 
    Le elezioni per la designazione dei direttori di  dipartimento  e
delle  rappresentanze  dei  docenti  e  del   personale   tecnico   e
amministrativo nel senato  accademico,  ai  sensi  dell'art.  26  del
presente statuto, sono  indette  dal  rettore,  sentito  l'organo  in
carica, con anticipo di almeno tre mesi rispetto  alla  scadenza  del
mandato, inviandone comunicazione scritta a tutti gli interessati. 
    Le  elezioni  per  la  designazione  degli  studenti  nel  senato
accademico,  nel  consiglio  di  amministrazione,  nei  consigli   di
dipartimento, nei comitati di direzione delle facolta' e delle scuole
sono indette di norma in un'unica tornata  dal  rettore,  sentita  la
conferenza degli studenti, con anticipo di almeno tre  mesi  rispetto
alla scadenza dei mandati, dandone adeguate  forme  di  comunicazione
agli interessati. 
  (Omissis). 
 
                               Art. 64 
 
                     Funzionamento degli organi 
 
  Il comma 3 e' cosi' riformulato: 
    3. In caso di cessazione anticipata del mandato  per  dimissioni,
trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro,  si  provvede
al  rinnovo  entro  quarantacinque  giorni.  Qualora  la   cessazione
riguardi un rappresentante degli studenti nel senato accademico,  nel
consiglio di amministrazione, nella conferenza  degli  studenti,  nei
consigli di dipartimento, nei comitati di direzione delle facolta'  e
delle scuole, subentra il primo dei non eletti nella medesima  lista.
Nelle more  non  e'  pregiudicata  la  validita'  della  composizione
dell'organo. 
    Qualora la cessazione anticipata riguardi il mandato di  rettore,
le funzioni vicarie fino all'entrata in carica del nuovo eletto  sono
svolte dal prorettore vicario, ovvero, in mancanza, dal professore di
prima fascia in servizio presso l'Ateneo con la  maggiore  anzianita'
in ruolo. 
    Ove  riguardi  le  cariche  di  direttore  di  dipartimento,   di
presidente del  comitato  di  direzione  di  facolta'  e  scuola,  di
presidente di collegio didattico, di  coordinatore  di  dottorato  di
ricerca, di direttore di scuola di dottorato, di direttore di  scuola
di specializzazione, si provvede secondo le  modalita'  definite  dal
regolamento  generale  d'Ateneo  e  dai  regolamenti  delle   singole
strutture. 
    L'assunzione in carica dei nuovi eletti avviene in corso  d'anno.
Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia riguardato le  cariche
di rettore, di direttore di dipartimento, di presidente del  comitato
di  direzione  di  facolta'  e  scuola,  di  presidente  di  collegio
didattico, di coordinatore di dottorato di ricerca, di  direttore  di
scuola di dottorato, di direttore di scuola di  specializzazione,  il
mandato del neo-eletto ha la durata ordinaria prevista dallo  statuto
per la rispettiva carica. Negli altri casi il mandato del  neo-eletto
dura  fino  al  termine  gia'  previsto  per  la   durata   ordinaria
dell'organo, e il periodo viene computato ai  fini  dell'applicazione
delle disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche. 
    Nel caso in cui la cessazione anticipata abbia inoltre riguardato
un componente delle consulte di cui all'art. 31-bis, il  mandato  del
neo-eletto ha la durata  ordinaria  prevista  dallo  statuto  per  la
rispettiva carica,  al  fine  di  garantire  continuita'  nell'azione
consultiva dell'organo. 
    In prima applicazione,  qualora  l'elezione  dei  componenti  del
senato accademico abbia luogo in corso d'anno, la durata del  mandato
e' quadriennale, fermo restando che lo scorcio di anno accademico nel
corso del quale ha luogo  l'elezione  e'  considerato  equivalente  a
tutti gli effetti ad un intero anno ai fini  dell'applicazione  delle
disposizioni sui limiti del mandato e delle cariche. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Milano, 4 maggio 2020 
 
                                                 Il rettore: Franzini