PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 maggio 2020 

Disposizioni operative per la  concessione  di  contributi  a  favore
delle imprese agricole ai sensi  dell'articolo  1,  commi  da  422  a
428-ter, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.  (Ordinanza  n.  671).
(20A02778) 
(GU n.132 del 23-5-2020)

 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 2  gennaio  2018,  n.  1,  recante  il
riordino  delle  disposizioni  legislative  in  materia  del  Sistema
nazionale della protezione civile; 
  Visto l'art. 1, comma 422 della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,
recante: «Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge  di  stabilita'  2016),  con  cui  e'
stabilito che al fine di dare avvio alle misure per  fare  fronte  ai
danni occorsi al patrimonio privato ed alle  attivita'  economiche  e
produttive, in attuazione della lettera d) del comma  2  dell'art.  5
della legge 24 febbraio 1992,  n.  225  e  successive  modificazioni,
relativamente  alle  ricognizioni  dei  fabbisogni   completate   dai
commissari delegati e  trasmesse  al  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la  successiva
istruttoria, si provvede, per le finalita' e  secondo  i  criteri  da
stabilirsi con apposite  deliberazioni  del  Consiglio  dei  ministri
assunte ai sensi della  lettera  e)  del  citato  art.  5,  comma  2,
mediante  concessione,  da  parte  delle  amministrazioni   pubbliche
indicate nelle medesime deliberazioni,  di  contributi  a  favore  di
soggetti privati e per le attivita' economiche e  produttive  con  le
modalita' del finanziamento agevolato; 
  Visti i commi da 423 a 428-ter dell'art. 1 della  citata  legge  n.
208/2015, con i quali sono definite le procedure e modalita'  per  la
concessione  dei  predetti  contributi,  oltre  alle   modalita'   di
copertura finanziarie dei conseguenti oneri; 
  Considerato, in particolare, che in base  a  quanto  stabilito  dal
combinato disposto dei commi 423, 424 e 427  dell'art.  1  citato,  i
contributi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi  calamitosi
individuati nell'allegato 1, previsti dal richiamato comma 422,  sono
concessi mediante finanziamenti agevolati  assistiti  dalla  garanzia
dello Stato e nel limite massimo di 1.500  milioni  di  euro,  previa
verifica dell'andamento della concessione dei finanziamenti agevolati
e del relativo tiraggio previsti da disposizioni vigenti  riguardanti
la concessione di finanziamenti con oneri a carico  dello  Stato  per
interventi connessi a  calamita'  naturali,  al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria degli  effetti  delle  disposizioni  di  cui
trattasi; 
  Visto in  particolare  l'art.  1,  comma  428-bis  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, introdotto dall'art. 46-bis del  decreto-legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni,  in  legge  27
giugno 2017, n. 96, ai sensi del  quale  con  ordinanza  adottata  ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  di  concerto
con i Ministeri dell'economia  e  delle  finanze  e  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, sono disciplinati,  per  le  imprese
agricole che nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui  al
comma 422 hanno reso, nei termini, la  segnalazione  preliminare  dei
danni subiti utilizzando una modulistica diversa, le  modalita'  e  i
termini con i quali si procede alla  regolarizzazione  delle  istanze
presentate, garantendo l'omogenea definizione delle voci  ammissibili
e dei massimali previsti nella scheda «C» allegata alle ordinanze  di
protezione civile rispettivamente adottate, e fermi restando i limiti
complessivi dei fabbisogni finanziari ivi indicati; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri  del  28  luglio  2016
recante «Stanziamento per la realizzazione degli  interventi  di  cui
all'art. 5, comma 2, lettera d) della legge 24 febbraio 1992, n.  225
e successive modifiche ed integrazioni»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 6  settembre  2018
recante: «Attuazione delle disposizioni previste dall'art.  1,  commi
422 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto  il  documento  allegato  alle  sopra  citate  ordinanze   di
protezione civile recante  la  «Procedura  per  la  ricognizione  dei
fabbisogni per il ripristino delle strutture e  delle  infrastrutture
pubbliche e private  danneggiate,  nonche'  dei  danni  subiti  dalle
attivita'  economiche  e  produttive,  dai  beni  culturali,  e   dal
patrimonio edilizio», concernente le modalita' e la  modulistica  con
le quali i commissari  delegati  di  cui  alle  richiamate  ordinanze
provvedono alla ricognizione dei fabbisogni di danno; 
  Considerato che il ripristino delle infrastrutture a servizio delle
aziende agricole non costituisce aiuto di Stato; 
  Ravvisata  quindi  la  necessita'  di  disciplinare  le   modalita'
attuative delle disposizioni contenute nella richiamata delibera  del
28 luglio 2016, allo scopo di assicurare uniformita' di trattamento e
un efficace monitoraggio sull'utilizzo  delle  risorse  che  verranno
erogate a fronte dei danni  subiti  dalle  imprese  agricole  colpite
dagli eventi calamitosi ricompresi nella delibera del 28 luglio  2016
sopra citata; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21  dicembre  2019
recante «Assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'art. 1,
comma 427 della legge  n.  208/2015,  annualita'  2019  alle  imprese
agricole danneggiate dagli eventi calamitosi anni 2013-2018»; 
  Visto il trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  e,  in
particolare, gli articoli 107 e 108,  relativi  alla  concessione  di
aiuti da parte degli Stati membri; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, che dichiara compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Comunita' Europea L 193/2014; 
  Visto l'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014, ai sensi del quale
le agevolazioni concesse in  applicazione  della  presente  ordinanza
sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art.  108,  paragrafo
3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto, in particolare, l'art. 25, comma 2, lettere e)  ed  f),  del
citato decreto legislativo n. 1/2018, che disciplinano, tra  l'altro,
le procedure di ricognizione dei fabbisogni  per  il  ripristino  dei
danni subiti dalle attivita' economiche e produttive,  gia'  previste
dal citato art. 5, comma 2, lettere d) ed e) della legge 24  febbraio
1992, n. 225; 
  Visto il regime di  aiuti  SA.49425  (2017/XA)  che  disciplina  la
concessione di aiuti compensativi destinati a  indennizzare  i  danni
causati da avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali; 
  D'intesa con le regioni interessate; 
  Di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze  e  delle
politiche agricole alimentari e forestali; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
              Disciplina delle modalita' di concessione 
           dei contributi a favore delle imprese agricole 
 
  1. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  428-bis
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  per  le  imprese  agricole
danneggiate  dagli  eventi  calamitosi  indicati  all'art.  1   della
delibera del  Consiglio  dei  ministri  del  21  dicembre  2019,  che
nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di cui al comma 422 del
medesimo art. 1 hanno reso, nei termini, la segnalazione  preliminare
dei danni subiti utilizzando una modulistica diversa da quella di cui
alla scheda «C» allegata alle  ordinanze  di  protezione  civile,  si
procede alla regolarizzazione delle istanze presentate, tenuto  conto
delle tipologie di danno ammissibili, come di seguito riportate: 
  a) ai terreni; 
  b) ai fabbricati ed  altri  manufatti  rurali  (stalle,  magazzini,
rimesse ecc.); 
  c) alle strade poderali e canali di scolo aziendali; 
  d) alle piantagioni arboree da frutto; 
  e) alle scorte vive (bestiame); 
  f) alle scorte morte (materie prime e prodotti finiti); 
  g) alle macchine ed attrezzi; 
  h) alle strade interpoderali; 
  i) alle opere di approvvigionamento idrico; 
  j) alle reti idrauliche ed impianti irrigui  al  servizio  di  piu'
aziende agricole; 
  k) alle opere di bonifica a servizio di piu' aziende agricole. 
  2. Le regioni di cui all'art. 1 della delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 dicembre 2019 citata  in  premessa,  all'esito  delle
attivita' di regolarizzazione di cui  al  comma  1,  provvedono  alle
attivita'  di  riconoscimento  dei  contributi  spettanti,   con   le
modalita' del finanziamento agevolato,  tenuto  conto  dei  massimali
previsti dalla delibera del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016
e nei limiti delle risorse finanziarie  gia'  riconosciute  ai  sensi
della citata delibera del Consiglio de ministri del 21 dicembre 2019. 
  3. La presente  ordinanza  e'  pubblicata  sui  siti  internet  del
Dipartimento della protezione  civile  www.protezionecivile.gov.it  e
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
www.politicheagricole.it conformemente a quanto disposto dall'art.  9
del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  4. Sui siti internet  delle  regioni  interessate  sono  pubblicate
entro sei mesi dalla data di concessione degli aiuti le  informazioni
di cui all'allegato  III  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014.  Tali
informazioni sono rese disponibili per un  periodo  di  almeno  dieci
anni dalla data in cui l'aiuto e' concesso. 
  5. Per le finalita' di  monitoraggio  degli  interventi  rientranti
nella comunicazione in regime di esenzione n. SA.49425  (2017/XA)  le
regioni trasmettono al Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali gli elementi necessari ai fini della presentazione  delle
relazioni  annuali  alla  Commissione  europea  in   conformita'   al
regolamento (UE) n. 2015/1589 e al regolamento  (CE)  n.  794/2004  e
alle loro successive modifiche. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 7 maggio 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli