AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Paosonelle» (20A02795) 
(GU n.138 del 30-5-2020)

 
          Estratto determina n. 606/2020 del 15 maggio 2020 
 
    Medicinale: PAOSONELLE. 
    Titolare A.I.C.: Gedeon Richter Plc. - Gyömrői ut  19-21  -  1103
Budapest, Ungheria. 
    Confezioni: 
      «1 mg/2 mg  compresse  rivestite  con  film»  28  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047143019 (in base 10); 
      «1 mg/2 mg compresse rivestite con film» 3 ×  28  compresse  in
blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047143021 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: compressa rivestita con film. 
    Validita' prodotto integro: ventiquattro mesi. 
    Composizione: 
      principio attivo: 
        1 mg di estradiolo (come 1,03 mg di estradiolo emiidrato) e 2
mg di drospirenone; 
      eccipienti: 
      film di rivestimento: 
        alcool polivinilico; 
        titanio diossido (E171); 
        macrogol 3350; 
        talco; 
        lecitina (soia); 
      nucleo della compressa: 
        lattosio monoidrato; 
        amido di mais; 
        amido, pregelatinizzato (mais); 
        povidone K-25; 
        magnesio stearato. 
    Produzione  del  principio   attivo   (per   etinilestradiolo   e
drospirenone),  produzione  del  prodotto   finito,   confezionamento
primario e secondario, controllo di  qualita',  rilascio  dei  lotti:
Gedeon Richter Plc., Gyömrői ut 19-21 - 1103 Budapest, Ungheria. 
    Indicazioni terapeutiche: 
      terapia ormonale  sostitutiva  per  i  sintomi  da  deficit  di
estrogeni  nelle  donne  in  postmenopausa,  qualora  sia   trascorso
oltre un anno dalla menopausa; 
      prevenzione dell'osteoporosi nelle donne  in  postmenopausa  ad
alto  rischio  di  future  fratture  che  presentano  intolleranze  o
controindicazioni ad altri farmaci  autorizzati  per  la  prevenzione
dell'osteoporosi. 
    L'esperienza nel trattamento di donne di eta' superiore a 65 anni
e' limitata. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Le confezioni  di  cui  all'art.  1  sono  collocate,  in  virtu'
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.  158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012,  n.  189,
nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci  non  ancora  valutati  ai
fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10,
lettera c)  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e  successive
modificazioni, denominata classe C(nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Paosonelle» (etinilestradiolo e drospirenone) e' la seguente: 
      medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica   (RR)   per   la
confezione con codice A.I.C. n. 047143019; 
      da vendersi dietro presentazione di ricetta medica da rinnovare
volta per  volta  (RNR)  per  la  confezione  con  codice  A.I.C.  n.
047143021. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni e integrazioni,  che  impone  di  non  includere  negli
stampati  quelle  parti  del  riassunto  delle  caratteristiche   del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par.  7),
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.