AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Pulmotec» (20A03732) 
(GU n.181 del 20-7-2020)

 
 
 
      Estratto determina AAM/PPA n. 357/2020 del 3 luglio 2020 
 
    Codice pratica: VC2/2019/84. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  PULMOTEC
anche nel dosaggio e confezione di seguito indicata: 
      confezione «crogiolo  di  grafite  per  la  preparazione  della
sospensione per inalazione technegas» 5  blister  PVC/cartone  da  10
crogioli da 300 microlitri - A.I.C. n.  034545020  (base  10)  10Y7CW
(base 32). 
    Forma farmaceutica: crogiolo di grafite per la preparazione della
sospensione per inalazione technegas. 
    Principio attivo: grafite. 
    E' modificata, altresi', la denominazione della  confezione  gia'
autorizzata come di seguito indicato: 
      da «solido per polvere per inalazione» 5 blister PVC/cartone da
10 crogioli, 
      a «crogiolo di grafite per la  preparazione  della  sospensione
per inalazione technegas» 5 blister PVC/cartone da 10 crogioli da 135
microlitri. 
    Titolare A.I.C.: Cyclomedica Ireland Limited, con sede  legale  e
domicilio fiscale in Unit A5 Calmount Business Park Ballymount Dublin
12 D12 XA06 Ireland. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per la nuova  confezione  sopracitata  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': apposita sezione della
classe di cui all'art.  8,  comma  10,  lettera  c)  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci
non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', denominata  classe
C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per la nuova  confezione  sopracitata  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: OSP: medicinali utilizzabili
esclusivamente  in  ambiente  ospedaliero  o  in  ambiente  ad   esso
assimilabile. 
 
                               Stampati 
 
    La nuova confezione del medicinale deve essere posta in commercio
con gli stampati, cosi' come precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche riportate nell'allegato 1, che
fa parte integrante della determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. 
    In caso di inosservanza delle disposizioni  sull'etichettatura  e
sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui  all'art.  82
del suddetto decreto legislativo. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.