MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 21 luglio 2020 

Proroga dei termini progettuali in deroga all'articolo  5,  comma  7,
dell'avviso DD 1735 del 13  luglio  2017,  per  la  presentazione  di
progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nelle 12 aree
di  specializzazione  individuate  dal  PNR  2015-2020.  (Decreto  n.
1127/2020). (20A04089) 
(GU n.193 del 3-8-2020)

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
              per il coordinamento e la valorizzazione 
                 della ricerca e dei suoi risultati 
 
  Visto il decreto-legge 9  gennaio  2020,  n.  1,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del  Ministero
dell'universita' e della ricerca (MUR), convertito con  modificazioni
in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art. 4, comma 1 dello stesso; 
  Visto il Programma  operativo  nazionale  «Ricerca  e  innovazione»
2014-2020, approvato con decisione della CE C(2015)4972 del 14 luglio
2015 cosi' come  da  ultimo  riprogrammato  con  decisione  della  CE
C(2020)1518 del 5 marzo 2020; 
  Visto il piano stralcio «Ricerca  e  innovazione  2015-2017»  e  il
relativo piano finanziario, approvato con delibera CIPE n. 1/2016 del
1° maggio 2016, per un importo complessivo pari a  500,0  milioni  di
euro a valere su risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC), come
da ultima riprogrammazione approvata con nota  del  6  dicembre  2018
della Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento  per  le
politiche di coesione DPCOE, n. 4564 -P; 
  Tenuto conto altresi' della delibera CIPE del  4  aprile  2019,  n.
17/2019, attraverso la quale e'  stata  disposta  l'integrazione  del
piano  stralcio   «Ricerca   e   innovazione   2015-2017»,   mediante
l'inserimento di due progetti strategici di ricerca  per  un  importo
complessivo di 25 milioni di euro, nonche' della successiva procedura
di consultazione scritta per l'approvazione della  rimodulazione  del
quadro finanziario, conclusasi in data 21 ottobre 2019; 
  Visto il  decreto  direttoriale  n.  2570  del  19  dicembre  2019,
registrato alla Corte dei conti in data 24 gennaio 2020  al  n.  152,
con  il  quale,  per  le  motivazioni  ivi  contenute,   le   risorse
finanziarie del piano stralcio «Ricerca e  innovazione  2015-2017»  -
Programma «Cooperazione pubblico-privato  e  ricerca  industriale»  -
Linea «Ricerca industriale nelle 12 aree  di  specializzazione»,  per
complessivi 54.245.474,96 euro, aggiuntive rispetto ai 472.415.504,00
euro originariamente allocati, sono state destinate al  finanziamento
delle proposte progettuali presentate e selezionate  nell'ambito  del
citato avviso; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  26  luglio  2016,  n.   593,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 recante
«Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie»; 
  Visto le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n.
593,  approvate  con  decreto  direttoriale  del  13  ottobre   2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12  dicembre  2017,  e
aggiornate con decreto direttoriale del 17 ottobre  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale del  13  luglio  2017,  n.  1735/Ric.
«Avviso per la presentazione di progetti  di  ricerca  industriale  e
sviluppo sperimentale nelle 12 aree di  specializzazione  individuate
dal PNR 2015 - 2020» di seguito («avviso»); 
  Visto il decreto direttoriale del 30 settembre 2019,  n.  1811,  di
attribuzione al dott. Gianluigi Consoli del ruolo di responsabile del
procedimento, a modifica di quanto previsto dall'art.  17,  comma  1,
del decreto direttoriale n. 1735 del 13 luglio 2017; 
  Visto  l'art.   2   dell'avviso   che   disciplina   le   finalita'
dell'intervento; 
  Visto l'art. 5, comma 7, del  medesimo  avviso  che  prevede  quale
durata massima del progetto un termine di  trenta  mesi,  prorogabile
una sola volta e  per  un  massimo  di  ulteriori  sei  mesi,  previa
motivata richiesta da parte del soggetto capofila e a condizione  che
sia stata rendicontata una  quota  di  spesa  non  inferiore  al  60%
dell'ammontare  totale  dei   costi   del   progetto   ammessi   alle
agevolazioni; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
che dichiara, ai sensi e  per  gli  effetti  dell'art.  7,  comma  1,
lettera c), e dell'art.  24,  comma  1,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, per sei mesi dalla  data  del  provvedimento,  lo
stato di emergenza in  conseguenza  del  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Visti  i  regolamenti   europei   vigenti   per   il   periodo   di
programmazione 2014-2020; 
  Visto in particolare il regolamento (UE)  2020/558  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti
(UE) n. 1301/2013 e (UE) n.  1303/2013  per  quanto  riguarda  misure
specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei in risposta  all'epidemia
di COVID-19; 
  Visti gli esiti dell'indagine di monitoraggio sullo stato dell'arte
dei  progetti  effettuata  dal  MUR,  in  conseguenza  dell'emergenza
sanitaria in corso, dalla quale  e'  emersa  da  parte  dei  soggetti
beneficiari l'esigenza di un periodo di proroga tale da consentire il
completamento delle attivita' progettuali; 
  Ritenuto opportuno in forza delle esigenze di cui sopra, consentire
una  proroga  aggiuntiva,  i  cui  termini  devono   intendersi   non
ulteriormente prolungabili, della durata  massima  del  progetto  per
come prevista dal citato art. 5, comma 7, dell'avviso citato  fino  a
un massimo di ulteriori sei mesi, per tutti  i  progetti  ammessi  al
finanziamento; 
  Considerato che, per quanto sopra, e' necessario modificare  l'art.
5, comma  7,  dell'avviso  1735/2017,  con  riferimento  alla  durata
massima dei progetti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Tutto quanto cio' premesso e considerato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per quanto espresso nei visti di cui sopra, l'art.  5,  comma  7
dell'avviso e' modificato come segue: 
    «La  durata  massima  del   progetto,   indicata   in   sede   di
presentazione della domanda di  agevolazione,  non  deve  superare  i
trenta mesi, prorogabile una sola volta  e  fino  ad  un  massimo  di
ulteriori  dodici  mesi,  previa  motivata  richiesta  da  parte  del
soggetto capofila. Nel caso di richiesta di proroga superiore ai  sei
mesi, il periodo  ulteriore  rispetto  ai  sei  mesi  sara'  concesso
dall'amministrazione a condizione che: 
      a. sia stata rendicontata una quota di spesa non  inferiore  al
60%  dell'ammontare  totale  dei  costi  del  progetto  ammessi  alle
agevolazioni; 
      b. i soggetti beneficiari che hanno  prestato  idonea  garanzia
fideiussoria o assicurativa ex art. 14 dell'avviso abbiano presentato
integrazione alla polizza originaria mediante  apposita  appendice  a
copertura dei nuovi termini di durata progettuali.». 
    Roma, 21 luglio 2020 
 
                                     Il direttore generale: Di Felice