MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 luglio 2020 

Integrazione  alla  dichiarazione  dell'esistenza  del  carattere  di
eccezionalita' degli eventi  calamitosi  verificatisi  nei  territori
della Regione Emilia-Romagna nell'anno 2019. (20A04092) 
(GU n.193 del 3-8-2020)

 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014,  n.
702/2014,  che  dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali  e  che  abroga  il  regolamento  della
commissione (CE) n. 1857/2006; 
  Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati
a  indennizzare  i  costi  della   prevenzione,   del   controllo   e
dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti
destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi  nocivi
ai vegetali»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  concernente,
tra l'altro, gli interventi del Fondo  di  solidarieta'  nazionale  a
sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamita'  naturali  e
da eventi climatici avversi; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di  adeguamento
della normativa del  Fondo  di  solidarieta'  nazionale,  di  cui  al
decreto legislativo n. 102/2004, per la conformita' agli orientamenti
comunitari per gli aiuti di Stato nel settore  agricolo  e  forestale
2007-2013 (2006/C 319/01) e  al  regolamento  (CE)  1857/2006,  della
Commissione, del 15 dicembre 2006; 
  Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32,  concernente  le
modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione
dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante  deleghe  al
Governo e  ulteriori  disposizioni  in  materia  di  semplificazione,
razionalizzazione   e   competitivita'   dei   settori   agricolo   e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale; 
  Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo  n.
102/04, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e  n.
32/2018, che disciplinano gli interventi  di  soccorso,  compensativi
dei danni, nelle aree e per i rischi  non  assicurabili  con  polizze
agevolate, assistite dal contributo dello Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 che individua  le  procedure  e  le
modalita' per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta
della regione o provincia autonoma interessata, demandando  a  questo
Ministero la dichiarazione  del  carattere  di  eccezionalita'  degli
eventi avversi, la individuazione  dei  territori  danneggiati  e  le
provvidenze concedibili,  nonche'  la  ripartizione  periodica  delle
risorse  finanziarie  del  Fondo  di   solidarieta'   nazionale   per
consentire alle regioni la erogazione degli aiuti; 
  Visto l'art. 1, comma 501, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2020  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2020-2022,   dove
stabilisce che: «Le imprese agricole ubicate nei territori che  hanno
subito danni dagli attacchi della cimice asiatica (Halyomorpha halys)
e ad essa correlati e che non hanno sottoscritto polizze assicurative
agevolate a copertura dei rischi, in  deroga  all'art.  1,  comma  3,
lettera b), del decreto legislativo 29 marzo 2004,  n.  102,  possono
accedere  agli  interventi   previsti   per   favorire   la   ripresa
dell'attivita' economica e produttiva di cui all'art.  5  del  citato
decreto legislativo n. 102 del 2004»; 
  Visto l'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre  2019,  n.  160,
dove stabilisce che: «Per far fronte ai danni  subiti  dalle  imprese
agricole   danneggiate   dagli   attacchi   della   cimice   asiatica
(Halyomorpha halys), la dotazione del Fondo di solidarieta' nazionale
-  interventi  indennizzatori  di  cui  all'art.   15   del   decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementata di 40  milioni  di
euro per l'anno 2020 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli  anni
2021 e 2022»; 
  Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla
Commissione europea  ai  sensi  del  regolamento  (UE)  n.  702/2014,
rubricata al n. SA.56453(2020/XA); 
  Visto il proprio decreto 13 marzo 2020  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 3 giugno  2020,  n.  140,  di
declaratoria del carattere  di  eccezionalita'  dell'infestazione  di
cimice asiatica (Halyomorpha halys) dal 1°  gennaio  al  31  dicembre
2019 nelle Province di Reggio Emilia, Modena, Forli-Cesena,  Ravenna,
Ferrara, Citta' Metropolitana di Bologna, che ha provocato danni alle
produzioni agricole, per l'applicazione delle provvidenze di  cui  al
citato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, art.  5,  comma  2,
lettera b); 
  Vista la deliberazione n. 93 del  21  gennaio  2020  della  Regione
Emilia-Romagna dalla quale risulta che sono state richieste anche  le
provvidenze di cui al citato decreto legislativo 29  marzo  2004,  n.
102, art. 5, comma 2, lettere c) e d); 
  Ritenuto opportuno integrare il decreto 13 marzo 2020 sopracitato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Integrazione   declaratoria   del   carattere    di    eccezionalita'
  dell'infestazione  di  cimice  asiatica  Halyomorpha   halys,   nel
  territorio della Regione Emilia-Romagna 
  A favore delle imprese  agricole  situate  all'interno  delle  aree
delimitate con decreto 13 marzo 2020 citato nelle  premesse,  possono
essere concesse anche le provvidenze di  cui  all'art.  5,  comma  2,
lettere c) e d) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 3 luglio 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova