N. 30 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 novembre 2019

Ordinanza del 12 novembre 2019 del Tribunale di Reggio  Calabria  nel
procedimento civile promosso da R. D.. 
 
Circolazione stradale - Patente di  guida  -  Soggetti  sottoposti  a
  misure di prevenzione -  Previsione  che  il  Prefetto  "provvede",
  anziche' "puo' provvedere", alla revoca della patente nei confronti
  di coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di  prevenzione
  - Impossibilita' per la persona destinataria del  provvedimento  di
  revoca di conseguire una nuova patente di  guida  prima  che  siano
  trascorsi almeno tre anni anche laddove  sopravvenga,  prima  della
  scadenza,  un  provvedimento  giurisdizionale  dichiarativo   della
  cessazione dello stato di pericolosita'. 
- Decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della
  strada), art. 120, commi 2 e 3. 
(GU n.10 del 4-3-2020 )
 
                    TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 
 
 
                       Seconda Sezione Civile 
 
    Il Tribunale di Reggio  Calabria,  in  composizione  monocratica,
nella persona  del  Giudice  Istruttore  dott.ssa  Lucia  Delfino,  a
scioglimento della riserva assunta in data 9.10.2019, ha  pronunciato
la seguente ordinanza nel procedimento iscritto al n.  1404/2019  del
Registro Generale Contenzioso proposto da R      D         ,  nato  a
il          , con il patrocinio dell'avv. Mauro  Ruga  dal  quale  e'
rappresentato  e  difeso,  giusta  procura  in   calce   al   ricorso
introduttivo; ricorrente; 
    Contro Ministero dell'Interno (CF 80014130928),  in  persona  del
Ministro in carica e della  Prefettura  -  Ufficio  Territoriale  del
Governo di Reggio Calabria (CF 80009220809), in persona del  Prefetto
in  carica,  rappresentati  e  difesi   ope   legis   dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria; resistente; 
    1.  Con  ricorso  rubricato  "in  opposizione   avverso   decreto
prefettizio ... con richiesta di sospensiva cautelare" e "contestuale
questione di legittimita' costituzionale", il ricorrente ha impugnato
il decreto prefettizio di revoca della patente  di  guida  emesso  in
data 28.11.2018, notificato il 29.3.2019, adottato in  ragione  della
sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
per anni 4, giusta provvedimento n. 89/17 M.P., emesso dal  Tribunale
di Reggio Calabria in data 13.12.2017. 
    A sostegno del ricorso -  che  non  puo'  che  qualificarsi  come
introduttivo, ex  art.  702  bis  c.p.c.,  di  un  rito  sommario  di
cognizione non vedendosi in tema  di  sanzioni  amministrative  -  ha
dedotto che: 
        a) il provvedimento e' illegittimo perche' lesivo del diritto
al lavoro del deducente, assunto come autista presso la ditta  ,  non
potendo piu' utilizzare l'autovettura per  raggiungere  il  posto  di
lavoro e, soprattutto,  non  potendo  svolgere  la  sua  mansione  di
conduttore  degli  autocarri  della  ditta  medesima,  oltre  che  in
contrasto con la finalita' rieducativa  della  pena  e  della  misura
della liberta' vigilata; 
        b) la sottoposizione a  misura  di  prevenzione  non  sarebbe
definitiva stante la pendenza  dell'appello  proposto  e  neppure  il
decreto del Tribunale gli sarebbe mai stato notificato; 
        c) con l'ordinanza n. 726/19, depositata in  data  15.04.2019
(dunque,  successiva  all'adozione  del  decreto   prefettizio),   il
Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria ha dichiarato cessato lo
stato  di  pericolosita'  sociale  ed  escluso  l'applicazione  della
diversa misura di sicurezza della liberta' vigilata,  prevista  dalla
sentenza di condanna ad una pena gia' scontata. 
    Costituitosi  in  giudizio,   il   Ministero   ha   eccepito   l'
infondatezza   delle   violazioni   costituzionali   denunciate   dal
ricorrente anche in considerazione della concedibilita' di una  nuova
patente, decorsi tre anni dall'adozione del provvedimento  di  revoca
e,  nel  merito,  ha  sostenuto  la  natura  di  atto  amministrativo
vincolato della revoca della patente nei confronti di  quei  soggetti
che si trovino nelle condizioni prescritte dall'art. 120 c.d.s. 
    2. La presente controversia  ha  ad  oggetto  l'impugnazione  del
decreto prefettizio di revoca della patente di cui sopra,  emesso  in
ragione ed in seguito al decreto del Tribunale di Reggio Calabria  di
sottoposizione  dell'istante  alla  misura   di   prevenzione   della
sorveglianza speciale di P.S. 
    Il Prefetto ha fatto,  dunque,  applicazione  delle  disposizioni
contenute nell'art. 120  del  codice  della  strada,  comma  1:  «Non
possono conseguire la  patente  di  guida,  i  delinquenti  abituali,
professionali  o  per  tendenza  e  coloro  che  sono  o  sono  stati
sottoposti  a  misure  di  sicurezza  personali  o  alle  misure   di
prevenzione previste dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  ad
eccezione di quella di cui all'art. 2, e dalla legge 31 maggio  1965,
n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli  73  e
74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli
articoli 75, comma 1, lettera a), e  75-bis,  comma  1,  lettera  del
medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica  n.  309  del  1990  per  tutta  la  durata  dei  predetti
divieti... Omissis... 
    2. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  75,  comma  1,
lettera a), del citato testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  309  del  1990,  se  le  condizioni  soggettive
indicate  al  primo  periodo  del  comma  1  del  presente   articolo
intervengono in data successiva al  rilascio,  il  prefetto  provvede
alla revoca della  patente  di  guida.  La  revoca  non  puo'  essere
disposta  se  sono  trascorsi  piu'  di  tre  anni  dalla   data   di
applicazione delle misure di prevenzione, o di quella  del  passaggio
in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo
periodo del medesimo comma 1.». 
    3. Com'e' noto la Corte costituzionale, con la sentenza n. 22 del
9 febbraio 2018, si e' pronunciata su  altra  fattispecie  ricompresa
nella  norma  citata,  ravvisando   l'illegittimita'   costituzionale
dell'art. 120, comma 2, nella parte in cui dispone  che  il  prefetto
«provvede» - invece che «puo' provvedere» - alla revoca della patente
con riguardo all'ipotesi di condanna per reati di cui  agli  articoli
73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990. 
    Occorre, quindi, interrogarsi se la  pronuncia  richiamata  possa
applicarsi, in  via  estensiva  o  per  mezzo  di  un'interpretazione
costituzionalmente orientata, alle fattispecie relative  alle  misure
di sicurezza o di prevenzione, per come,  invero,  sostenuto  da  una
parte minoritaria della giurisprudenza  di  merito.  Ad  esempio,  di
recente, il TAR per la Lombardia (Sezione  Prima)  con  la  decisione
pubblicata il 05/08/2019 (n. 01852/2019 REG.PROV.COLL), ha  affermato
che "Le argomentazioni della Corte Costituzionale, anche se  riferite
al  caso  specifico  della  condanna  per   reati   in   materia   di
stupefacenti,  sono  infatti  di  portata  generale,  potendo  essere
estese,   nell'ambito   di   un'interpretazione    costituzionalmente
orientata, ad ogni  ipotesi  in  cui  la  revoca  della  patente  sia
correlata all'avvenuta applicazione di una  misura  restrittiva,  che
sottenda valutazioni discrezionali. In particolare, i principi  posti
dalla   Corte   risultano   riferibili   alla   revoca    conseguente
all'applicazione di misure di prevenzione, ai  sensi  dell'art.  120,
comma 2, c.d.s., poiche' queste ultime implicano  l'esercizio  di  un
potere discrezionale, sia con  riferimento  ai  presupposti,  sia  in
relazione all'individuazione della misura concretamente  applicabile,
secondo la disciplina posta dal D.Lgs n.  159/2011,  ed  in  passato,
della L. 27 dicembre 1956, n. 1423". 
    Pur condividendo e richiamando gli argomenti esposti  a  sostegno
della lettura costituzionalmente orientata, reputa il Tribunale adito
che, a tale esito, non possa pervenirsi in via interpretativa poiche'
la sentenza  n.  22/2018  ha  esplicitamente  interessato,  soltanto,
l'ipotesi di revoca del titolo di guida a  seguito  di  condanna  per
reati in  materia  di  stupefacenti  (come  pare  ribadire  la  Corte
Costituzionale  nella  pronuncia  n.  80/2019)  e  approfondendo,  in
particolare, il profilo di  irragionevolezza  della  disposizione  in
esame rispetto  alla  discrezionalita'  della  parallela  misura  del
"ritiro" della patente ex art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990. 
    4. Nel  solco  dell'esclusione  di  un'interpretazione  estensiva
della pronuncia d'incostituzionalita', si muove anche il Tribunale di
Lecco, con l'ordinanza n. 105 del 28 gennaio 2019,  pubblicata  sulla
G.U. n. 28  del  10-7-2019,  con  la  quale  ha  rimesso  alla  Corte
costituzionale la questione di legittimita' della norma sopra citata,
nella parte in cui introduce un automatismo di revoca  della  patente
da  parte  dell'Autorita'  amministrativa  in  caso  di  sopravvenuta
applicazione di una misura di sicurezza (la cui Camera  di  Consiglio
risulta, dal sito istituzionale, gia'  fissata  in  data  15  gennaio
2020).  Analoga  questione  di  costituzionalita'  e'   stata   anche
sollevata  con  ordinanza  del  Tribunale  amministrativo   regionale
Marche, sez. I, n. 519 del 24 luglio 2018 (reg. ordinanza n. 163  del
2018 pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 21 novembre  2018  n.  46),
per ragioni di  diritto  condivise  e  che  sono  da  intendersi  qui
integralmente richiamate. 
    Tuttavia, stante la incerta  applicabilita'  dell'istituto  della
sospensione necessaria previsto dall'art. 295 c.p.c. con  riferimento
alle  pendenti  "controversie"  di  legittimita'  costituzionale,  e'
necessario ed opportuno vagliare l'incidente di costituzionalita'  ai
sensi  dell'art.  23  della  legge  3  novembre  1953,  n.  87,   pur
evidenziando la pendenza di accomunabili casi. 
    5.  Quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  della  questione,
palesemente rilevante nel presente giudizio stante  il  richiamo  nel
decreto  prefettizio  alla  natura  vincolata   del   contenuto   del
provvedimento   (tanto   da   escludere   l'obbligo   di   comunicare
all'interessato  l'avvio  del  procedimento  ex  art.  7   legge   n.
241/1990), pare sufficiente aggiungere che, alla  luce  delle  stesse
considerazioni espresse dalla Corte Costituzionale,  nell'ambito  del
medesimo comma 2 dell'art. 120 c.d.s., e' irragionevole ipotizzare la
contemporanea presenza di un potere discrezionale di revoca, a fronte
di condanne in materia di stupefacenti e di un  potere  vincolato,  a
fronte dell'applicazione di misure di prevenzione. 
    Tanto le  condanne  indicate,  quanto  le  misure  in  questione,
sottendono  apprezzamenti  discrezionali  dell'autorita'  competente;
sicche' sarebbe priva di giustificazione una loro  ipotetica  diversa
incidenza sul potere di revoca, in un caso divenuto discrezionale  e,
nell'altro, vincolato. 
    Con riferimento alle misure  di  prevenzione  l'esistenza  di  un
meccanismo automatico di revoca della  patente  appare  irragionevole
poiche' viene collegato - sempre e comunque - il medesimo effetto  ad
una varieta' di fattispecie non omogenee tra loro, che  presuppongono
differenti valutazioni di pericolosita' del soggetto. L' art.  6  del
D.Lgs n. 159/2011 prevede, proprio  in  relazione  alla  sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza, che essa "puo' essere applicata" alle
persone indicate nell'art. 4, ma solo "quando siano pericolose per la
sicurezza  pubblica  e  cio'   implica   valutazioni   di   carattere
discrezionale   (e,   in   quanto   tali,   motivate).    L'autorita'
giurisdizionale  stabilisce,   inoltre,   le   prescrizioni   a   cui
l'interessato deve attenersi per tutto il periodo di efficacia  della
misura. 
    L'automatismo  previsto  dall'art.   120,   in   raffronto   alla
discrezionalita' prevista per coloro che hanno  subito  una  condanna
per reati in materia di stupefacenti, pare porsi in contrasto  con  i
principi di eguaglianza, proporzionalita'  e  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 Costituzione. 
    6. Ulteriore,  e  per  certi  versi  piu'  evidente,  profilo  di
irragionevolezza della disposizione in esame - rilevante nel presente
caso - e', poi, ravvisabile nel permanere, fino alla scadenza dei tre
anni ex  comma  3  dell'art.  120,  della  "revoca"  ammininistrativa
allorquando  sopravviene  un   provvedimento   giurisdizionale   (nel
presente caso dell'Ufficio di Sorveglianza che non  ha  applicato  la
misura di  sicurezza  della  Liberta'  Vigilata)  dichiarativo  della
cessazione della pericolosita' sociale. 
    Vale ancora rilevare  che  mentre  la  durata  complessiva  delle
misure di prevenzione o di sicurezza e' variabile in  relazione  alla
pericolosita' sociale del destinatario, la revoca  della  patente  di
guida ha una durata predeterminata, desumibile dal comma 3  dell'art.
120 CDS che finisce per prescindere - una volta  revocato  il  titolo
abilitativo alla guida secondo l'automatismo gia' descritto - da ogni
valutazione sulla pericolosita' sociale del destinatario. 
    Non pare equivocabile, difatti, che con l'espressione di  cui  al
comma 3 dell'art. 120, il legislatore abbia inteso significare che il
destinatario del provvedimento di revoca puo' riottenere  la  patente
solo dopo che siano «trascorsi almeno tre anni» dalla cessazione  del
relativo status (v. Consiglio di Stato, sentenza n.  1712/2016).  Una
tale lettura si' basa sul testo del comma 1 (per il quale  per  tutta
la durata della misura il sottoposto alla  misura  di  prevenzione  o
sicurezza non puo' avere la patente di guida) e  del  comma  3  (che,
altrimenti, rimarrebbe privo di significato nel caso di emanazione di
una misura di prevenzione o di sicurezza avente durata inferiore  e/o
successivamente revocata). 
    La mancata previsione del  potere/dovere  in  capo  all'autorita'
prefettizia di riesaminare o rivalutare il provvedimento  adottato  -
cosi' trasformandolo in sanzione amministrativa -  a  fronte  di  una
valutazione  giurisdizionale  del  venir  meno  della   pericolosita'
sociale, appare irragionevole e sproporzionata, in  violazione  degli
artt. 3 e 27 (nei quali restano assorbite le altre formulate  censure
del ricorrente) della Carta Costituzionale. 
    Per le ragioni  che  precedono  deve  sollevarsi  l'incidente  di
costituzionalita' nei termini di cui in dispositivo. 
    7. Non essendo consentito al  giudice  di  merito  estendere  gli
effetti  di  una  precedente  sentenza  della  Corte   Costituzionale
(sentenza n. 22 del 2018)  a  fattispecie  analoghe  e  rimanendo  la
revoca della patente di guida a seguito della irrogazione  di  misure
di prevenzione, espressione di attivita' vincolata  (cfr.  Cassazione
sezioni unite 14 maggio 2014, n. 10406/14, TAR Lazio, Roma, I-ter, 17
gennaio  2018,   n.   548,   con   conseguente   affermazione   della
giurisdizione del  giudice  ordinario),  e'  precluso  l'esame  delle
argomentazioni addotte a sostegno dell'istanza  cautelare  svolta  in
seno al giudizio di merito, in disparte rimanendo  ed  a  prescindere
dalla sua rituale proposizione. 
    Allo stato e nelle more della decisione dei riferiti incidenti di
costituzionalita', difatti, non puo' dirsi sussistere il  c.d.  fumus
della pretesa azionata  sul  solo  presupposto  della  non  manifesta
infondatezza  del  dubbio  di   legittimita'   costituzionale   della
disciplina applicabile alla controversia (sull'argomento, cfr. Cass.,
Sez. L,  sentenza  n.  13415  del  12/12/1991),  dovendo  restare  il
sindacato di costituzionalita' attributo al giudice delle leggi anche
quando e' finalizzato alla tutela incidentale e di urgenza. 
 
                               P.Q.M. 
 
    il Tribunale di Reggio Calabria: 
        a) dichiara  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale dell'art. 120, comma 2,  del
D.Lgs. 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  per
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone
che il prefetto "provvede" - invece  che  "puo'  provvedere"  -  alla
revoca della patente di guida nei confronti di'  coloro  che  sono  o
sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs.  n.
159/2011 e, per contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione,
nella parte in cui prevede, al comma 3, che "La persona  destinataria
del provvedimento di revoca non puo' conseguire una nuova patente  di
guida prima che siano decorsi almeno tre anni" anche nel caso in  cui
sopravvenga,  prima  dello  scadere  tre   anni,   un   provvedimento
giurisdizionale  dichiarativo  della  cessazione   dello   stato   di
pericolosita' del medesimo soggetto; 
        b) dispone la sospensione  del  presente  giudizio  e  ordina
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; 
        c) dispone che, a cura della Cancelleria  del  Tribunale,  la
presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente
del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata  ai  Presidenti  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
          Reggio Calabria, 12 novembre 2019 
 
                         Il Giudice: Delfino