N. 18 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 febbraio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 febbraio 2020 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Trasporto pubblico locale - Norme della Regione Lombardia - Modifiche
  alla legge regionale n. 6 del  2012  (Disciplina  del  settore  dei
  trasporti) - Determinazione delle  quote  di  partecipazione  degli
  enti locali aderenti all'agenzia per il trasporto pubblico locale -
  Definizione del quorum partecipativo e deliberativo  dell'assemblea
  dell'agenzia per l'assunzione delle decisioni di  cui  all'art.  7,
  comma 10-bis, lettere a), b) e c), della legge regionale n.  6  del
  2012. 
- Legge della Regione Lombardia 10  dicembre  2019,  n.  21  (Seconda
  legge di semplificazione 2019), art. 5. 
(GU n.12 del 18-3-2020 )
    Ricorso ex art. 127 Costituzione per la Presidenza del  Consiglio
dei ministri  (c.f.  80188230587),  in  persona  del  Presidente  pro
tempore, rappresentata e  difesa  ex  lege  dall'Avvocatura  generale
dello         Stato         (c.f.          80224030587;          pec:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; fax 06/96514000) ed elettivamente
domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi  n.  12;
ricorrente; 
    Contro Regione Lombardia, in persona del Presidente pro  tempore,
dott. Attilio Fontana, con sede in piazza Citta' di Lombardia  n.  1,
Palazzo Lombardia - (20124) Milano; resistente; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 5
della legge della Regione Lombardia  n.  21  del  10  dicembre  2019,
pubblicata nel BUR n. 50 del 13 dicembre 2019 recante «Seconda  legge
di semplificazione 2019». 
    L'art. 5 della  legge  della  Regione  Lombardia  n.  21  del  10
dicembre  2019,  recante  «Seconda  legge  di  semplificazione  2019»
introduce diverse modifiche alla precedente legge regionale n. 6/2012
(articoli  numeri  7,  26  e  42),  in  relazione  al   funzionamento
dell'Agenzia per il trasporto pubblico locale. Le novita',  peraltro,
intervengono mentre sono in corso le procedure per l'affidamento  del
servizio di TPL per il relativo bacino di competenza. 
    Le modifiche riguardano in particolare: 
        1.  La  determinazione  delle  quote  di  partecipazione  dei
singoli enti locali aderenti all'Agenzia per  il  trasporto  pubblico
locale, quale risultanti dall'art. 7, comma 10, della l.r. n.  6/2012
(e della conseguente delibera di Giunta Regionale n. IX/4261  del  25
ottobre 2012); 
        2. La definizione del  quorum  partecipativo  e  deliberativo
dell'Assemblea  dell'Agenzia  per  il   trasporto   pubblico   locale
necessario per approvare  le  decisioni  di  cui  all'art.  7,  comma
10-bis, della l.r. n. 6/2012. 
    Per effetto della modifica sub 1), le norme  regionali  novellate
non  si  limitano  ad  introdurre   i   criteri   generali   per   la
determinazione  delle  quote  di  partecipazione  dei  diversi   Enti
territoriali,  come  accadeva  in   precedenza,   ma   prevedono   la
partecipazione obbligatoria come socio della Regione  ed  introducono
un  meccanismo  di  quantificazione  di  dettaglio  di  tali   quote,
vincolante per la Giunta Regionale, per la Citta' Metropolitana e per
la stessa Agenzia TPL. 
    Le nuove norme accrescono in modo  sproporzionato  il  potere  di
Governo  degli  enti  di  dimensioni  minori,  cosicche'  le   scelte
strategiche in materia di mobilita' e trasporto pubblico  riguardanti
la  maggior  parte  degli  utenti  e  dei  territori  dell'ambito  di
competenza dell'Agenzia de qua potranno essere condizionate in misura
determinante dalle amministrazioni locali minoritarie, anche riguardo
a porzioni di territorio di cui non sono competenti. 
    Con la modifica sub 2) viene riformulato il quorum  partecipativo
e deliberativo necessario per approvare le decisioni di cui al  comma
10-bis, lettera a), b) e c), della l.r.  n.  6/2012.  Peraltro,  tale
modifica, che ha un evidente impatto sulle  regole  di  gestione  del
servizio e di funzionamento dell'Agenzia, e' intervenuta senza  alcun
coinvolgimento degli  Enti  locali  aderenti,  come  invece  previsto
dall'art. 7, commi 7 e 10, della l.r. n. 6/2012. 
    Le norme impugnate sono censurabili  sotto  distinti  profili  in
quanto invadono ambiti ricompresi tra le «funzioni  fondamentali  dei
Comuni, Province e Citta' Metropolitane» attribuiti alla legislazione
esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo  comma,  lettera  p),  e
terzo  comma,  della  Costituzione.  La  norma  regionale   contrasta
altresi' anche con i principi  di  proporzionalita',  ragionevolezza,
leale collaborazione e sussidiarieta',  di  cui  agli  articoli  118,
comma 1, 3 e 97 della Costituzione. 
    Innanzitutto si evidenzia, infatti, che la  materia  del  TPL  e'
strettamente  connessa  con  materie  che  rientrano   negli   ambiti
attribuiti alla legislazione esclusiva dello Stato, tra le quali,  in
primis, le «funzioni  fondamentali  dei  Comuni,  Province  e  Citta'
Metropolitane» di cui all'art. 117, comma 2, lettera p) della Cost. 
    Sotto tale profilo occorre osservare che le Citta'  metropolitane
sono enti territoriali di area vasta che perseguono, tra  le  proprie
finalita' istituzionali generali, la cura dello  sviluppo  strategico
del territorio metropolitano e la promozione e la gestione  integrata
dei servizi, delle infrastrutture e delle reti  di  comunicazione  di
interesse della citta' metropolitana. 
    Con riferimento  invece  ai  comuni,  dalla  lettura  di  diverse
disposizioni del TUEL emerge come  l'organizzazione  di  un  servizio
pubblico locale a rilevanza economica, qual e' il trasporto  pubblico
locale, rientri nelle funzioni fondamentali dei comuni. Il comune e',
infatti, «l'ente locale che rappresenta la propria comunita', ne cura
gli interessi e ne promuove lo sviluppo» (art. 3, comma 2, TUEL). 
    Fra gli interessi della comunita' affidata alla cura  dei  comuni
vi e', per l'appunto, quello di fruire dei servizi  pubblici  locali,
ovvero di quelle attivita'  dirette  al  soddisfacimento  di  bisogni
essenziali della comunita' di riferimento. Fra tali servizi rientrano
anche i servizi economici, erogati in forma imprenditoriale,  la  cui
gestione e' demandata dall'art. 112 del TUEL, agli enti locali. 
    L'art. 42, poi, TUEL prevede la competenza del consiglio comunale
in tema di organizzazione  dei  pubblici  servizi,  i  quali  possono
essere erogati anche mediante la partecipazione  dell'ente  locale  a
societa' di capitale. 
    Al riguardo,  la  giurisprudenza  costituzionale  ha  piu'  volte
affermato che  non  e'  consentito  alle  Regioni  alcun  margine  di
intervento in ordine a queste funzioni, da considerarsi,  secondo  la
definizione della stessa Corte costituzionale, «componenti essenziali
dell'intelaiatura dell'ordinamento degli enti locali» (cfr.  sentenza
Corte costituzionale n. 22 del 2014). 
    Lo stesso art. 5 della legge in parola  viola,  altresi',  l'art.
118, primo comma, Cost. che riserva agli enti territoriali, in  grado
di rappresentate tutti. gli interessi dell'area da essi  gestita,  le
relative  funzioni  amministrative   negli   ambiti   di   rispettiva
competenza. 
    Il principio di sussidiarieta' e adeguatezza richiamato  in  tale
articolo deve, in particolare, essere inteso nel senso che il livello
di governo individuato dalla legge deve essere in  grado  di  gestire
una specifica funzione, dovendosi altrimenti affidare la stessa ad un
livello di Governo piu' adeguato. 
    Il predetto art. 118 della Costituzione risulta violato anche con
riferimento alla modifica del quorum. 
    Il legislatore regionale, infatti, perviene alla  modifica  delle
regole di funzionamento dell'Agenzia e  delle  norme  statutarie  che
stabiliscono i quorum partecipativi  e  deliberativi  dell'Assemblea,
senza acquisire il parere o, comunque, consultare le  amministrazioni
interessate (la L.R. n. 6/2012 prevedeva la Conferenza regionale  per
il  trasporto  pubblico  per  la  determinazione  delle  quote  e  la
conferenza di servizi per la predisposizione degli Statuti).  Risulta
palese, dunque, la violazione del principio di  leale  collaborazione
tra i diversi livelli di autogoverno, che informa l'avocazione  della
competenza ad un livello piu' alto. 
    La disposizione regionale si pone  infine  in  contrasto  con  il
principio costituzionale di ragionevolezza,  anche  sotto  i  diversi
profili   di   incoerenza,   incongruenza,    sproporzionalita'    ed
arbitrarieta' di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. 
    Tanto premesso, la Presidenza del Consiglio dei ministri, come in
epigrafe rappresentata, difesa e  domiciliata,  chiede  raccoglimento
delle seguenti conclusioni. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Piaccia    all'Ecc.ma     Corte     costituzionale     dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione
Lombardia n. 21 del 10 dicembre 2019, pubblicata nel BUR n. 50 del 13
dicembre 2019, recante «Seconda legge di semplificazione 2019». 
    Con ogni conseguente statuizione. 
    Si deposita la determinazione della Presidenza del Consiglio  dei
ministri del 6 febbraio 2020. 
      Roma, 10 febbraio 2020 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Fedeli