N. 34 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 marzo 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria  il 6  marzo  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla
  legge regionale n. 29 del 1983 - Costruzioni  in  zone  sismiche  -
  Vigilanza e controllo - Previsione che gli enti delegati, nel  caso
  di deposito dei progetti, esercitano il controllo sugli stessi  con
  metodo a campione, con le modalita' fissate  nel  provvedimento  di
  cui all'art. 5-bis, comma 1, lettera c),  della  legge  n.  29  del
  1983. 
- Legge della Regione Liguria 24 dicembre  2019,  n.  29  ("Modifiche
  alla legge regionale 21 luglio 1983, n.  29  (Costruzioni  in  zone
  sismiche - deleghe e norme  urbanistiche  particolari)"),  art.  4,
  comma 1 [, lettera b)]. 
(GU n.17 del 22-4-2020 )
    Per il Presidente del Consiglio dei ministri, (C.F.  80188230587)
rappresentato e difeso per legge dall'avvocatura generale dello Stato
(codice fiscale n. 80224030587)  ags  m2@mailcert.avvocaturastato.it;
fax 06/96514000 presso i cui uffici e' domiciliato in Roma  alla  via
dei Portoghesi n. 12 
    Contro La Regione Liguria,  (C.F.  00849050109)  in  persona  del
Presidente  della  Giunta  pro  tempore  per   la   declaratoria   di
incostituzionalita' dell'art. 4, comma 1 della  legge  della  Regione
Liguria del 24 dicembre 2019, n. 29, pubblicata nel B.U.R. n. 19  del
31 dicembre 2019, avente ad oggetto «Modifiche alla  legge  regionale
21 luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche - deleghe e norme
urbanistiche particolarz).»,  per  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma della Costituzione, in  relazione  alle  materie  «governo  del
territorio» «protezione civile», attesa la  violazione  di  norme  di
principio  contenute  nel  Testo  Unico  dell'edilizia  decreto   del
Presidente della Repubblica n. 380/2001. 
      1) La  legge  regionale  che  reca  le  «Modifiche  alla  legge
regionale 21 luglio 1983, n.  29  (Costruzioni  in  zone  sismiche  -
deleghe e norme urbanistiche particolari)»,  appare  censurabile  con
riferimento alla norma contenuta nell'art. 4,  comma  1,  lettera  b)
che, per i motivi di seguito specificati, viola dell'art. 117,  terzo
comma,  della  Costituzione,  nelle  materie  «protezione  civile»  e
«governo del territorio». 
    In particolare, l'art. 4, comma 1, lettera b), nel sostituire  il
comma 2 dell'art. 7-bis della legge regionale n. 29 del 1983, prevede
che: - «2. Gli enti delegati, nel  caso  di  deposito  dei  progetti,
esercitano il controllo sugli stessi con metodo a  campione,  con  le
modalita' fissate nel provvedimento di cui all'art. 5-bis,  comma  1,
lettera c).». 
    L'art. 5-bis della LR  n.  29/83  prevede  quanto  segue:  «Ferme
restando le competenze dello Stato per il rilascio di  autorizzazioni
sismiche e vigilanza per infrastrutture ed opere di interesse statale
nonche' il rispetto della  normativa  statale  in  materia  di  norme
tecniche per le costruzioni e di costruzioni  in  zone  sismiche,  la
Giunta regionale al fine di garantire uno svolgimento  piu'  efficace
delle funzioni in materia sismica delegate ai sensi dell'art. 8 della
presente legge individua: 
      a) gli interventi privi di rilevanza  ai  fini  della  pubblica
incolumita', nonche' quelli che assolvono una  funzione  di  limitata
importanza statica; 
      b) i casi in cui le varianti riguardanti parti strutturali  non
rivestono carattere sostanziale, nonche' gli elaborati progettuali  a
corredo; 
      c) ulteriori criteri ed indirizzi attuativi anche di  dettaglio
procedurale, al fine di perseguire l'uniformita' e l'omogeneita'  sul
territorio regionale nell'applicazione delle procedure  di  cui  alla
presente legge». 
    Si deve infine rilevare che  l'allegato  I  menzionato  nell'art.
7-bis citato, risulterebbe essere stato abrogato dall'art. 13,  comma
9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29. 
    In via preliminare, a livello generale,  occorre  ricordare  che,
con l'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  sono  state
apportate rilevanti modificazioni agli articoli 59, 65,  67,  93  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ed e'  stato,
altresi',  inserito,  nello  stesso  decreto  del  Presidente   della
Repubblica, il nuovo art.  94-bis,  da  ultimo  modificato  dall'art.
9-quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156. 
    Siffatta disposizione, al comma 2, stabilisce  che  il  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  d'intesa  con  la  conferenza
unificata definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di
vista strutturale, degli interventi di cui al comma  1  del  medesimo
articolo, nonche' delle varianti di carattere non sostanziale per  le
quali non occorre il  preavviso  di  cui  all'art.  93  del  predetto
trattato sull'Unione europea e che «Nelle more dell'emanazione  delle
linee guida, le regioni possono» soltanto «confermare le disposizioni
vigenti. Le elencazioni riconducibili alle categorie di interventi di
minore rilevanza o privi di rilevanza, gia' adottate  dalle  regioni,
possono rientrare nelle medesime categorie di interventi  di  cui  al
comma 1, lettere b) e c).». 
    Lo stesso comma  2  dell'art.  94-bis  del  Trattato  sull'Unione
europea demanda alle Regioni l'adozione di specifiche elencazioni  di
adeguamento alle linee guida a seguito della loro emanazione. 
    In proposito, si deve rilevare che, a seguito della  trasmissione
da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del testo
delle predette linee guida, e' in  corso  presso  la  Presidenza  del
Consiglio   dei   ministri   la   relativa   istruttoria,   ai   fini
dell'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata. 
    Pertanto,  interventi  normativi  regionali  che  modifichino  la
disciplina regionale nella materia de qua, prima dell'adozione  delle
richiamate linee guida, possono generare sovrapposizioni della stessa
normativa  regionale  a  quella  statale,   causando   ambiguita'   e
incertezza in ordine alla disciplina applicabile in concreto. 
    Occorre  in  proposito  rammentare  il  consolidato  orientamento
interpretativo seguito da codesta Corte costituzionale, sia  in  tema
di distorsioni applicative di disposizioni legislative (ex  plurimis,
sentenza n. 107 del 2017 e n. 89 del 2019), sia con riferimento  alla
circostanza che le disposizioni contenute nel Capo IV del testo unico
per l'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica  n.  380  del
2001) che dispongono determinati adempimenti procedurali per le  zone
sismiche costituiscono principio fondamentale  quando  rispondono  ad
esigenze unitarie, da ritenere particolarmente pregnanti a fronte del
rischio sismico (Corte costituzionale n. 232  del  2017;  n.  60  del
2017, n. 300 e n. 101 del 2013; 201 del 2012; n. 254 del 2010; n. 248
del 2009; n. 182 del 2006). 
    Tanto premesso, con specifico riferimento all'art.  4,  comma  1,
lettera b), della legge regionale in esame, si  rilevano  profili  di
criticita', per due ordini di motivi. 
    Sotto un primo aspetto, la disposizione si riferisce ai  casi  di
deposito di progetti. 
    Nell'ambito della legge regionale n. 29 del 1983, il deposito dei
progetti e' disciplinato dall'art. 6 che tuttavia riguarda  tipologie
di lavori che non corrispondono a  quelle  indicate  all'art.  94-bis
comma I, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001. 
    In proposito, si segnala che: 
      come gia'  precisato,  l'art.  94-bis  del  TUE,  al  comma  2,
stabilisce che il Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
d'intesa con la Conferenza Unificata definisce  le  linee  guida  per
l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di
cui al comma 1 del  medesimo  articolo,  nonche'  delle  varianti  di
carattere  non  sostanziale  per  le  quali  (sole)  non  occorre  il
preavviso di cui all'art. 93  del  predetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica; 
      ai sensi del  comma  5,  dell'art.  93  dello  stesso  Trattato
sull'Unione europea «Per tutti gli interventi  il  preavviso  scritto
con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di  cui
al comma 4, e' valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di
cui all'art. 65». 
    Pertanto, in base alle disposizioni di  principio  contenute  nel
TUE, per tutti gli interventi quali  le  costruzioni,  riparazioni  e
sopraelevazioni  effettuati   nelle   zone   sismiche,   nelle   more
dell'emanazione delle linee guida  previste  dal  comma  2  dell'art.
94-bis (che dovranno individuare, dal punto di vista strutturale, gli
interventi di cui al comma I che possono considerarsi rilevanti, o di
minore rilevanza  od  ancora  privi  di  rilevanza  per  la  pubblica
incolumita', nonche' le varianti di carattere non sostanziale per  le
quali soltanto non occorre il preavviso di cui all'art. 93) , occorre
effettuare la denuncia ex art. 93 del  Trattato  sull'Unione  europea
(preavviso  scritto   e   contestuale   deposito   del   progetto   e
dell'asseverazione di cui al comma 4 del medesimo  articolo),  valida
anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'art. 65. 
    La norma regionale, come da ultimo emendata  contiene  quindi  un
riferimento a categorie d'interventi che potrebbero essere del  tutto
superate dall'imminente entrata in vigore  delle  nuove  linee  guida
ministeriali. 
    Sotto un  secondo  profilo,  la  disposizione  regionale  prevede
l'esercizio del controllo sugli interventi con metodo «a campione». 
    Al riguardo, si rileva un contrasto con il  parametro  interposto
rappresentato dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell'art. 94-bis
del TUE, secondo cui esclusivamente per  gli  interventi  di  «minore
rilevanza» o «privi di rilevanza» di cui al comma  1,  lettera  b)  o
lettera c) del medesimo  articolo,  non  soggetti  ad  autorizzazione
preventiva,  le  regioni  possono  istituire  controlli   anche   con
modalita' a campione. 
    L'individuazione di dette tipologie d'interventi spetta  tuttavia
alle linee guida in corso di approvazione. 
    In base all'impianto del combinato disposto degli arti.  5-bis  e
7-bis della LR n. 29/83, come  emendata  dalla  norma  regionale  che
s'impugna nel presente giudizio,  la  definizione  degli  «interventi
privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumita'»  viene  invece
attribuita ad un provvedimento della Giunta della regione Liguria che
puo' dunque estendere od allargare il novero dei controlli a campione
rispetto alla disciplina di principio statale. 
    La  divaricazione  della  disciplina  regionale  dalla  normativa
statale  di  principio  determina,  di  conseguenza,  la   violazione
dell'art. 117, terzo comma, Cost., nelle materie «protezione  civile»
e «governo del territorio». 
 
                               P.Q.M. 
 
    Voglia   codesta   Ecc.ma   Corte   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4, comma 1della legge della Regione  Liguria
del 24 dicembre 2019, n. 29, pubblicata  nel  B.U.R.  n.  19  del  31
dicembre 2019, avente ad oggetto «Modifiche alla legge  regionale  21
luglio 1983, n. 29 (Costruzioni in zone sismiche -  deleghe  e  norme
urbanistiche particolari).»,  per  violazione  dell'art.  117,  terzo
comma della Costituzione, in  relazione  alle  materie  «governo  del
territorio» «protezione civile», attesa la  violazione  di  norme  di
principio contenute nel Testo Unico dell'edilizia DPR 380/2001. 
    Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
      1. estratto  della  delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  25
febbraio 2020; 
      2. copia della legge regionale impugnata; 
      3. rapporto del Dipartimento degli Affari Regionali. 
        Roma, 28 febbraio 2020 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Aiello