N. 37 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 marzo 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 12  marzo  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Ambiente - Norme della Regione  Toscana  -  Disciplina  del  circuito
  automobilistico e motociclistico situato nel Comune di Scarperia  e
  San Piero  -  Previsione  che  il  Comune  e  il  soggetto  gestore
  dell'autodromo,  mediante   convenzione,   concordano   le   misure
  finalizzate a implementare la sicurezza degli impianti, a garantire
  le  cautele  tecniche  necessarie  al  rispetto  delle  limitazioni
  imposte dalla normativa vigente, nonche' a implementare il  sistema
  di monitoraggio acustico -  Individuazione  del  periodo  temporale
  (duecentottanta giorni annui di attivita'  continuativa)  entro  il
  quale  e'  possibile  la   concessione,   da   parte   del   Comune
  territorialmente competente, di  eventuali  deroghe  ai  limiti  di
  emissioni  sonore  -   Esclusione   dell'esercizio   di   attivita'
  motoristica nelle fasce orarie comprese tra le ore  ventidue  e  le
  ore sette. 
- Legge della Regione Toscana 3 gennaio 2020, n. 2 (Disposizioni  sul
  circuito automobilistico e motociclistico  situato  nel  Comune  di
  Scarperia e San Piero. Modifiche alla  l.r.  48/1994  e  alla  l.r.
  89/1998), art. 3, commi 2, 3 e 4 (recte: art. 3, nella parte in cui
  inserisce l'art. 8-bis, commi 2, 3 e 4, della  legge  regionale  27
  giugno 1994, n. 48 (Norme in materia di circolazione  fuori  strada
  dei veicoli a motore)). 
(GU n.18 del 29-4-2020 )
    Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio
dei ministri  pro  tempore,  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, presso i cui  uffici  ex  lege  domicilia  in  Roma,  via  dei
Portoghesi n. 12 - PEC: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it - fax 06 -
96514000; 
    Contro la Regione Toscana in persona del  Presidente  pt  per  la
declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua,  della
legge della Regione Toscana 3 gennaio  2020,  n.  2,  pubblicata  nel
B.U.R. n. 1, del 10 gennaio 2020 recante «Disposizioni  sul  circuito
automobilistico e motociclistico situato nel Comune  di  Scarperia  e
San Pietro. Modifiche alla l.r. 48/1994 e alla l.r. 89/1998». 
    La proposizione del presente  ricorso  e'  stata  deliberata  dal
Consiglio dei ministri nella seduta del 5 marzo 2020 e si depositano,
a tal fine, estratto conforme del verbale e  relazione  del  Ministro
proponente. 
    La legge regionale n.  2/2020,  consta  di  5  articoli  e  cosi'
recita: «Disposizioni sul circuito automobilistico  e  motociclistico
situato nel Comune di Scarperia e San  Pietro.  Modifiche  alla  l.r.
48/1994 e alla l.r. 89/1998». La legge regionale che, per  quanto  di
interesse, dispone modifiche alla 1.r. 48/1994 e alla  l.r.  89/1998,
risulta  censurabile  relativamente   alle   disposizioni   contenute
nell'art. 3, commi 2, 3 e 4 che, per i motivi di seguito specificati,
si pongono in contrasto con gli articoli 117, secondo  comma  lettera
s) e terzo comma con riferimento alla tutela  della  salute,  nonche'
con gli articoli 2, 3, 9 e 32 della Costituzione. 
    Preliminarmente va premesso che la legge 26 ottobre 1995, n.  447
«Legge quadro sull'inquinamento acustico»,  all'art.  2  fornisce  la
definizione  di  inquinamento  acustico,  inteso  letteralmente  come
«l'introduzione di rumore  nell'ambiente  abitativo  o  nell'ambiente
esterno tale da provocare  fastidio  o  disturbo  al  riposo  e  alle
attivita' umane, pericolo per la salute umana,  deterioramento  degli
ecosistemi,  dei  beni  materiali,   dei   monumenti,   dell'ambiente
abitativo o dell'ambiente  esterno  o  tale  da  interferire  con  le
legittime fruizioni degli ambienti stessi». 
    La semplice emissione sonora,  quindi,  diventa  rumore  soltanto
quando  produce  determinate   conseguenze   negative   sull'uomo   o
sull'ambiente, e cioe' quando ne compromette la qualita' della vita. 
    Sempre in tal  contesto  si  colloca,  altresi',  per  quanto  di
rilievo, il decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n.
304 («Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore  prodotte
nello svolgimento delle attivita' motoristiche, a norma dell'art.  11
della legge 26 novembre 1995, n.  447»),  adottato  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della  sanita',
che disciplina le emissioni sonore prodotte nello  svolgimento  delle
attivita' motoristiche di autodromi, aviosuperfici, luoghi in cui  si
svolgono attivita' sportive di discipline olimpiche in forma stabile,
piste motoristiche di  prova  e  per  attivita'  sportive,  ai  sensi
dell'art. 11, comma 1, della legge 26 ottobre 1995,  n.  447;  e  del
decreto del Ministero dell'ambiente 16 marzo 1998, recante  «tecniche
di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico». 
    Cio' premesso, sono censurabili le  seguenti  disposizioni  della
legge regionale in esame per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) Violazione dell'art. 117, secondo comma lettera s), nonche'  degli
articoli 32 e 117,  terzo  comma  della  Costituzione,  in  relazione
all'art. 3, comma 2, l.r. 3 gennaio 2020, n. 2. 
    L'art.  3,  comma   2,   rubricato   «Disciplina   del   circuito
automobilistico e motociclistico situato nel Comune  di  Scarperia  e
San Piero. Inserimento dell'art. 8-bis nella l.r. 48/1994» demanda la
disciplina delle  attivita'  dell'autodromo  ad  una  convenzione  da
stipularsi tra il Comune di Scarperia  e  San  Piero  ed  il  gestore
dell'autodromo, ed in particolare affida  alla  suddetta  convenzione
l'implementazione del sistema di monitoraggio, senza prevedere ne' il
parere dell'organo tecnico di controllo ambientale  competente  (ARPA
Toscana), come  stabilito  dall'art.  5,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, ne'  tantomeno  il
coinvolgimento  dei  comuni  contigui,  le  cui  esigenze  di  tutela
dall'inquinamento acustico prodotto  dalle  attivita'  dell'autodromo
non sono in alcun modo contemperate. 
    Ne deriva  il  contrasto  con  l'anzidetto  parametro  interposto
statale costituito dall'art. 5, comma 1, del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 304 del 2001, secondo il quale  i  comuni  devono
chiedere ai  gestori  degli  autodromi  e  delle  piste  motoristiche
l'installazione di un sistema di  monitoraggio  del  rumore  prodotto
dalle citate infrastrutture sentito  l'organo  tecnico  di  controllo
ambientale competente. Risulta  quindi  violato  l'art.  117  secondo
comma lettera s) della Costituzione che affida allo Stato  la  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema, nonche' i principi  fondamentali  in
materia di tutela della salute, e dunque gli articoli 32 e 117, terzo
comma della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute. 
2)  Violazione  degli  articoli  3,  32  e  117,  terzo  comma  della
Costituzione, in relazione all'art. 3, comma 3, l.r. 3 gennaio  2020,
n. 2. 
    L'art. 3, comma 3, nello stabilire il periodo temporale entro cui
e' possibile la concessione di deroghe ai limiti di emissione  sonora
ai sensi dell'art. 3, comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 vale a dire  «duecentottanta  giorni
annui di attivita' continuativi», presenta le seguenti criticita'. 
    In primis, si rileva che non viene specificata alcuna indicazione
dei valori massimi  dei  livelli  sonori  ammissibili  in  regime  di
deroga. Sul punto occorre evidenziare che l'art. 2, comma 1,  lettera
g), della legge n. 447/1995, come modificato dal decreto  legislativo
17  febbraio  2017,  n.  42,  introduce  la  nozione  di  valore   di
attenzione: inteso come «il valore di immissione, indipendente  dalla
tipologia  della  sorgente  e  dalla  classificazione  acustica   del
territorio della zona da proteggere, il cui superamento obbliga ad un
intervento di  mitigazione  acustica  e  rende  applicabili,  laddove
ricorrono i presupposti, le azioni previste all'art. 9». Detti valori
limite di attenzione  si  applicano  senza  alcuna  preclusione  agli
autodromi. Ai sensi dell'art. 6 comma 3, del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997  recante  «Determinazione
dei  valori  limite  delle  sorgenti  sonore»,  i  valori  limite  di
attenzione, infatti, non si applicano esclusivamente  alle  fasce  di
pertinenza  acustica  delle  infrastrutture  stradali,   ferroviarie,
marittime ed aeroportuali. 
    Il superamento  dei  limiti  di  attenzione  obbliga  l'autorita'
competente  (Comune)  a  richiedere  l'adozione  di   interventi   di
mitigazione  acustica  e  rende  applicabili,  laddove  ricorrono   i
presupposti, le azioni previste all'art. 9 della legge  n.  447/1995,
ovverosia  l'adozione  di  ordinanze  contingibili  e   urgenti   con
previsione anche della inibizione parziale o totale  delle  attivita'
rumorose. Le azioni di cui all'art. 9 della legge  n.  447/1995  sono
demandate al sindaco. 
    Seppur, quindi, l'art. 3, comma 7,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304, non stabilisca  alcun  limite
massimo  di  giornate  in  deroga  concedibili   dall'Amministrazione
comunale, il numero massimo  individuato  dalla  Regione  Toscana  al
presente   comma,   vale   a   dire   duecentottanta   giorni,   pare
sproporzionato in relazione alle criticita' connesse all'inquinamento
acustico sopra indicate e alla  sussistenza  di  ulteriori  attivita'
ricreative che vengono svolte presso l'autodromo come evidenziato dal
comma  1  dello  stesso  art.  8-bis,  al  punto  di  comportare  una
violazione del principio  costituzionale  di  ragionevolezza  di  cui
all'art. 3 della Costituzione. 
    L'utilizzo continuativo dell'autodromo per duecentottanta  giorni
annui pare, a maggior ragione, attivita'  in  netta  contrapposizione
con  il  «rispetto  del  diritto  alla  salute  della  cittadinanza»,
costituzionalmente garantito dall'art. 32 della Costituzione, e,  tra
l'altro, richiamato nel preambolo della legge  regionale  in  oggetto
(primo considerato). 
    Risulta, inoltre, non chiara la dizione «attivita'  continuativa»
in  quanto,  secondo  un'interpretazione  letterale   della   stessa,
potrebbe essere sufficiente l'interruzione per un solo  giorno  delle
attivita'  dell'autodromo  per  far  ripartire  il  conteggio   delle
giornate di deroga, con ulteriore pregiudizio sostanziale del diritto
alla salute costituzionalmente garantito. 
    Ad ulteriore dimostrazione dell'eccessiva durata del  periodo  di
deroga concedibile, va richiamato l'art. 3, comma 5, del decreto  del
Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304 che prevede deroghe
temporali per gli autodromi e le piste di prova  esistenti  che  sono
sede di gare di Formula 1, Moto GP (quale l'autodromo del Mugello)  e
assimilabili per  un  periodo  massimo  di  trenta  giorni  nell'anno
solare, comprensivi di prove e gare. 
    Secondo un'interpretazione estensiva del comma 7, dell'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 3  aprile  2001,  n.  304  in
combinato disposto con i commi 4, 5 e 8  dello  stesso  articolo,  le
deroghe ai limiti acustici riguarderebbero esclusivamente i limiti di
cui al comma 31 dello stesso articolo,  mentre  devono  essere  fatti
salvi i limiti previsti dalla zonizzazione  acustica  del  territorio
comunale di cui al comma 1 e 2 dello stesso art. 3. 
    Infatti, i commi 4 e 5 suindicati indicano  espressamente  che  i
valori limite derogabili sono esclusivamente quelli di cui  al  comma
3. Tale assunto e' confermato dallo stesso comma  3,  che  stabilisce
che dalle deroghe e' «fatto salvo il rispetto  dei  limiti  derivanti
dalle zonizzazioni effettuate dai comuni, ai sensi  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997». 
    Restando  nell'ambito  di  tale  interpretazione,  il   comma   8
dell'art. 3 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  3  aprile
2001, n. 304, richiamando le deroghe  concesse  ai  sensi  dei  commi
precedenti, tra cui il 7, fornisce la conferma che  i  valori  limite
derogabili sono esclusivamente quelli di cui al comma 3. 
    La concessione di deroga, secondo  la  norma  regionale  risulta,
inoltre, carente del coinvolgimento dei comuni  contigui  interessati
dal superamento dei valori limite, ai sensi dell'art. 3, comma 8  del
decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2001, n. 304. 
    La norma regionale non richiama i valori massimi di  inquinamento
acustico ammissibili in regime  di  deroga  desumibili  dall'art.  2,
comma 1,  lettera  g)  della  legge  n.  447/1995  che,  in  tema  di
inquinamento acustico, introduce il concetto di valore di attenzione.
La disposizione regionale inoltre prevede una  durata  delle  deroghe
che appare irragionevole e sproporzionata.  Si  evidenzia  dunque  la
violazione dell'art. 3 della Costituzione,  sotto  il  profilo  della
ragionevolezza, oltre al contrasto con gli articoli 32 e  117,  terzo
comma della Costituzione sotto il profilo della tutela della salute. 
3) Violazione degli  articoli  2,  9  e  32  della  Costituzione,  in
relazione all'art. 3, comma 4 della 1.r. 3 gennaio 2020, n. 2. 
    L'art. 3, comma 4, infine, indica l'impossibilita'  di  concedere
deroghe nel periodo notturno 22,00 - 7,00, sottintendendo  quindi  la
possibilita'  di  svolgimento  di  attivita'  motoristiche  in   tale
periodo, cio' in contraddizione con il  comma  4,  dell'art.  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 304/2001, che prevede  che
le attivita'  o  manifestazioni  motoristiche  sportive  o  di  prova
diverse  da  manifestazioni  sportive  di  Formula  1,  Moto   GP   e
assimilabili debbano essere svolte nelle fasce orarie comprese tra le
9 e le 18,30, stabilendo di regola almeno un'ora di  sospensione  nel
periodo compreso tra le ore 12 e le ore 15,30. 
    Dalla  disamina  della   previsione   regionale   consegue   come
attraverso di essa si sia  addivenuto,  in  aperto  contrasto  con  i
parametri  normativi statali  interposti  che  regolano  la  materia,
all'adozione di  previsioni  anche  derogatorie  tese  a  ridurre  il
livello minimo e uniforme di tutela dell'ambiente, inteso  nella  sua
piu' ampia e riconosciuta accezione di  «diritto  fondamentale  della
persona» costituzionalmente riconosciuto che,  nel  ricomprendere  in
maniera unitaria tutti gli aspetti oggetto di cura e di tutela  della
persona umana (salubrita', salute, qualita' della vita  cc.),  impone
piena  ed  esaustiva  tutela,  tale  da   operare   sia   in   ambito
pubblicistico che nei rapporti di diritto privato. 
    In quanto  tale  esso  riguarda  il  generale  e  comune  diritto
dell'individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che  non
pongano a rischio questo suo bene essenziale, e  la  relativa  tutela
implica non solo situazioni attive di pretesa, ma comprende  -  oltre
che misure di prevenzione - anche il dovere di non ledere ne' porre a
rischio con il proprio comportamento la salute altrui. 
    Pertanto, ove si profili una incompatibilita' tra  tale  diritto,
costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non  hanno
una diretta copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo.
Il «diritto» ad un ambiente salubre  e'  dalla  Corte  costituzionale
riconosciuto sulla base di un'interpretazione del combinato  disposto
dagli articoli 32, 9 e 2 della  Costituzione  (cfr.  sentenze  numeri
641/1987 e  399/1996)  che  ha  individuato  una  stretta  ed  intima
connessione tra  salubrita'  dell'ambiente,  diritto  alla  salute  e
qualita' della vita. 
    Il  Giudice  delle  leggi  ha  a  tal  riguardo  affermato   che:
«L'ambiente e' stato considerato un bene immateriale unitario sebbene
a varie componenti,  ciascuna  delle  quali  puo'  anche  costituire,
isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma  tutte,
nell'insieme, sono riconducibili ad unita'. Il fatto  che  l'ambiente
possa essere fruibile in varie forme e differenti  modi,  cosi'  come
possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari
profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la  sua
natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in
considerazione. L'ambiente e' protetto  come  elemento  determinativo
della qualita' della vita. La sua protezione  non  persegue  astratte
finalita' naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di  un
habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che e'  necessario
alla  collettivita'  e,  per  essa,  ai  cittadini,  secondo   valori
largamente sentiti; e' imposta anzitutto da  precetti  costituzionali
(articoli 9 e 32 della Costituzione), per cui esso assurge  a  valore
primario ed assoluto»  (Corte  costituzionale  sentenza  n.  641  del
1987). Conseguentemente dispone l'impossibilita' di concedere deroghe
tra le ore 22 e le 07, sottintendendo  la  possibilita'  di  svolgere
gare in tale periodo. La previsione regionale  pertanto  contravviene
al comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n.
304/2001 che prevede lo svolgimento di attivita' motoristiche tra  le
9 e le 18,30 con una sospensione di almeno un'ora  tra  le  12  e  le
15,30. Ne consegue un evidente il contrasto  con  il  diritto  ad  un
ambiente  salubre  riconosciuto  dalla  Corte  costituzionale   dalle
sentenze 641/1987 e 399/1996 sulla  base  dell'interpretazione  degli
articoli 2, 9 e 32 Cost., con pregiudizio al diritto alla salute  dei
cittadini sancito in Costituzione. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare,  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 3, commi 2, 3 e 4 della legge della  Regione
Toscana 3 gennaio 2020, n. 2. 
    Si allega: 
        1. estratto conforme del verbale della seduta  del  Consiglio
dei ministri del 5 marzo 2020; 
        2. relazione del Ministro proponente. 
          Roma, 10 marzo 2020 
 
              L'Avvocato dello Stato: Stigliano Messuti