N. 47 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 maggio 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria l'8 maggio 2020 (della Provincia autonoma di Trento). 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure organizzative  urgenti  per
  la riduzione dell'onere  del  debito  degli  enti  locali  e  delle
  Regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria  -
  Modifica al comma 321 dell'art. 1 della legge n.  296  del  2006  -
  Inapplicabilita' per gli anni dal 2023 al 2033 della riduzione  dei
  trasferimenti erariali di cui comma 321 dell'art. 1 della legge  n.
  296 del 2006. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure organizzative  urgenti  per
  la riduzione dell'onere  del  debito  degli  enti  locali  e  delle
  Regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria  -
  Modifica al comma 322 dell'art. 1 della legge n.  296  del  2006  -
  Regolazioni finanziarie  delle  maggiori  entrate  nette  derivanti
  dall'attuazione delle norme del comma 321 dell'art. 1  della  legge
  n. 296 del 2006 e definizione dei criteri e delle modalita' per  la
  corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni
  e alle Province autonome di Trento e di Bolzano -  Inapplicabilita'
  per gli anni dal 2023 al 2033 - Previsione che, in assenza dei dati
  definitivi  per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e   2022,   la
  regolazione finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando
  gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto  di  cui
  al comma 322 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure organizzative  urgenti  per
  la riduzione dell'onere  del  debito  degli  enti  locali  e  delle
  Regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria  -
  Inserimento del comma 322-bis all'art. 1 della  legge  n.  296  del
  2006 - Previsione, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, che le
  risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di  cui
  al comma 321 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 e all'art.  2,
  comma 64, del decreto-legge n. 262 del 2006  sono  destinate  dalle
  Regioni e dalle Province autonome di Trento e di  Bolzano  a  nuovi
  investimenti diretti e indiretti per le finalita' di  cui  all'art.
  1, comma 134, della legge n. 145 del 2018. 
Bilancio e contabilita' pubblica - Misure organizzative  urgenti  per
  la riduzione dell'onere  del  debito  degli  enti  locali  e  delle
  Regioni e per il sostegno degli enti locali in crisi finanziaria  -
  Modifiche all'art. 2, comma 64, del decreto-legge n. 262 del 2006 -
  Misure in materia di riscossione - Sospensione della riduzione  dei
  trasferimenti erariali per gli anni dal 2023 al 2033  -  Previsione
  che, in assenza dei dati definitivi per ciascuno degli  anni  2020,
  2021 e 2022, la regolazione finanziaria e' effettuata entro  l'anno
  2022 confermando gli importi dell'ultima annualita' definita con il
  decreto di cui al comma 64 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del
  2006. 
- Decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162  (Disposizioni  urgenti  in
  materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione  delle
  pubbliche amministrazioni,  nonche'  di  innovazione  tecnologica),
  convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.  8,
  art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies. 
(GU n.23 del 3-6-2020 )
    Ricorso  della  Provincia  autonoma   di   Trento   (cod.   fisc.
00337460224), in persona del Presidente della Provincia  pro  tempore
dott.  Maurizio  Fugatti,  autorizzato  con  delibera  della   Giunta
provinciale del 24 aprile 2020, n.  516  (doc.  1),  rappresentata  e
difesa, come da procura speciale del 27 aprile 2020, autenticata  dal
dott. Guido Baldessarelli,  Ufficiale  rogante  della  Provincia,  n.
46133 di raccolta, n. 28679 di repertorio (doc. 2), dall'avv. Nicolo'
Pedrazzoli  (cod.  fisc.  PDRNCL56R01G428C)   dell'Avvocatura   della
Provincia dall'avv. Sabrina Azzolini (cod. fisc. ZZLSRN74R70H612A)  e
dall'avv. Luigi Manzi (cod.  fisc.  MNZLGU34E15H501Y)  di  Roma,  con
domicilio eletto presso quest'ultimo in Roma, via Confalonieri a 5; 
    Contro il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato; 
    Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale  dei  commi
14-quater, 14-quinquies, 14-sexies  e  14-septies  dell'art.  39  del
decreto-legge n. 162 del 2019, inseriti dalla legge 28 febbraio 2020,
n.  8,  recante  «Conversione  in  legge,  con   modificazioni,   del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante  diposizioni  urgenti
in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle
pubbliche  amministrazioni,  nonche'  di  innovazione   tecnologica»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51  del  29
febbraio 2020, 
    per violazione del Titolo VI del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670  (Statuto  speciale),  ed   in
particolare dell'art. 73, comma primo, dell'art. 75-bis, comma  3-bis
e dell'art. 79, per violazione degli articoli 103, 104  e  107  dello
Statuto, nonche' degli articoli  8,  9,  16  dello  Statuto  e  delle
relative norme di attuazione, tra le quali il decreto legislativo  16
marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale  e  provinciale),
in particolare dell'art.  3;  dell'art.  119,  comma  secondo,  della
Costituzione,  in  combinato  disposto  con  l'art.  10  della  legge
costituzionale   18   ottobre   2001,   n.   3,   dei   principi   di
proporzionalita'  e  ragionevolezza  ai  sensi  dell'art.   3   della
Costituzione e di leale collaborazione ai sensi dell'art.  120  della
Costituzione, in relazione all'Accordo con lo Stato  del  15  ottobre
2014. 
 
                                Fatto 
 
1. Premessa. 
    Con questo ricorso la Provincia autonoma di  Trento  chiede  alla
Corte costituzionale di  dichiarare  l'illegittimita'  costituzionale
della legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante  «Conversione  in  legge,
con modificazioni,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche   amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica», nella parte in cui ha  inserito,
nell'ambito del decreto-legge convertito n. 162 del 2019, all'art. 39
(«Misure organizzative urgenti per la riduzione dell'onere del debito
degli enti locali e delle regioni e per il sostegno degli enti locali
in crisi finanziaria»), i commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies  e
14-septies,  i  quali  modificano  la  disciplina  della  regolazione
finanziaria  tra  lo  Stato  e  le  regioni  in  materia   di   tassa
automobilistica introdotta dalla  legge  27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007), oltre che dal decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286,  confermandone  l'applicazione  alla  Provincia  autonoma  di
Trento relativamente alla disciplina dei trasferimenti  erariali  del
gettito delle tasse automobilistiche. 
    La Provincia autonoma di Trento ritiene  che  questo  sistema  di
regolazione finanziaria non possa trovare applicazione  in  confronto
della stessa, in quanto lesivo della  propria  autonomia  finanziaria
per i motivi esposti in  diritto  e,  allo  scopo  di  dimostrare  la
fondatezza  delle  proprie  censure,  ritiene  necessario   anteporre
all'esposizione dei motivi le seguenti considerazioni,  relativamente
a:  l'evoluzione  della  disciplina   della   tassa   automobilistica
regionale  e  della  tassa  automobilistica  provinciale,  la  natura
giuridica dei due tributi, il sistema  di  regolazione  dei  rapporti
finanziari tra Stato e regioni per il riparto  del  gettito  erariale
della tassa automobilistica regionale,  la  portata  delle  modifiche
arrecate dalla legge n. 8 del 2020 a detto sistema. 
2.  L'evoluzione  della  disciplina   della   tassa   automobilistica
regionale. 
    La  tassa  automobilistica  e'  disciplinata  dal   decreto   del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n.  39  (recante  «Testo
unico delle leggi sulle tasse automobilistiche») e dagli articoli  da
23 a 27 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (recante  il
«Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art.  4
della legge 23 ottobre 1992, n.  421»);  in  particolare  l'art.  23,
comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992  precisa  che  la  tassa
automobilistica (cosi' come  la  sopratassa  annuale  per  i  veicoli
diesel e la tassa speciale per i veicoli GPL assorbite  in  provincia
dalla tassa automobilistica provinciale) e' dovuta per effetto  della
iscrizione  dei  veicoli  nel   pubblico   registro   automobilistico
(P.R.A.), gestito da ACI ai sensi del RDL  15  marzo  1927,  n.  436,
recante, per  il  fine  della  pubblicita'  legale,  le  informazioni
relative alle vicende giuridiche e  patrimoniali  che  riguardano  la
proprieta'  dei  veicoli  soggetti  ad  iscrizione,  i  «beni  mobili
registrati» ex art. 2683 del codice civile. 
    L'art.  4  della  legge  16  maggio   1970,   n.   281,   recante
«Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle  Regioni  a  statuto
ordinario», istituiva la Tassa regionale di circolazione, quale tassa
da applicare a veicoli ed autoscafi soggetti alla tassa  erariale  di
circolazione, nonche' a quelli per i quali non occorre  il  documento
di circolazione e che appartengono a persone residenti nella Regione;
l'articolo era sostituito dall'art. 5 della legge 14 giugno 1990,  n.
158,  il  quale  introduceva,  in   sostituzione   della   tassa   di
circolazione,  la  Tassa  automobilistica  regionale,  applicata   ai
veicoli ed autoscafi  soggetti  alla  corrispondente  tassa  erariale
immatricolati nelle  province  delle  regioni  a  statuto  ordinario,
nonche' a quelli per i quali non occorre il documento di circolazione
e  che  appartengono  a  persone  residenti  nelle  regioni   stesse,
disciplinata, per quanto non espressamente disposto, dalle norme  che
regolavano  la  corrispondente  tassa  erariale,  nonche'   applicata
contestualmente  e  con  le  medesime  modalita'  stabilite  per   la
riscossione della stessa. 
    Con decorrenza dal 1° gennaio 1993,  il  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504, recante il «Riordino della finanza degli  enti
territoriali, a norma dell'art. 4 della legge  23  ottobre  1992,  n.
421», all'art. 23, in aggiunta alla  Tassa  automobilista  regionale,
prevedeva la devoluzione alle regioni a statuto ordinario della tassa
automobilistica  disciplinata  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n.  39/1953,  della  soprattassa  annuale  su  autoveicoli
azionati con motore diesel, istituita con il decreto-legge 8  ottobre
1976, n. 691, convertito con modificazioni dalla  legge  30  novembre
1976, n. 786, della tassa speciale per i veicoli alimentati a  G.P.L.
o gas metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n.  362,  con  il
contestuale  mutamento  della  denominazione  del  tributo  in  tassa
automobilistica regionale,  soprattassa  annuale  regionale  e  tassa
speciale  regionale;  inoltre  l'art.  24,  comma  1,   del   decreto
legislativo n. 504 del 1992 attribuiva  alle  regioni  il  potere  di
determinare con propria legge gli importi della tassa  per  gli  anni
successivi, entro i limiti ivi previsti. Continuava invece ad  essere
acquisito  al  bilancio  dello  Stato  il  gettito  derivante   dalla
addizionale del 5 per cento istituita con l'art. 25  della  legge  24
luglio 1961, n. 729 (addizionale poi  soppressa  dall'art.  17  della
legge 27 dicembre  1997,  n.  449),  e  quello  relativo  alla  tassa
speciale erariale annuale istituita con l'art. 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge  12  luglio
1991, n. 202. L'art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre  1997,  n.
449, recante «Misure  di  stabilizzazione  della  finanza  pubblica»,
demandava  direttamente  alle  regioni   a   statuto   ordinario   la
riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi,  l'applicazione
delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo  alle  tasse
automobilistiche  regionali  (secondo  un  criterio   di   competenza
territoriale) e delle relative competenze amministrative a  decorrere
dal 1° gennaio 1999; il comma 16 del medesimo  articolo,  introduceva
un criterio di tassazione degli autoveicoli  a  motore  basato  sulla
potenza effettiva e stabiliva,  ai  fini  dell'applicazione  di  tale
disposizione, che  le  nuove  tariffe  delle  tasse  automobilistiche
sarebbero state determinate per tutte le regioni, comprese  quelle  a
statuto speciale, in uguale misura; inoltre l'art. 56, comma  4,  del
decreto  legislativo  15  dicembre  1997,   n.   446   prevedeva   la
costituzione di un archivio nazionale dei dati  fiscali  relativi  ai
veicoli iscritti nel PRA al fine di imputare a  ciascuna  regione  il
gettito  spettante  secondo   il   criterio   della   residenza   del
proprietario del veicolo. 
    Il «Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a
statuto  ordinario  delle  funzioni  in   materia   di   riscossione,
accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso  relative  alle  tasse
automobilistiche non erariali» (adottato con  decreto  del  Ministero
delle finanze 25 novembre 1998,  n.  418),  disciplinava  l'esercizio
delle  funzioni  trasferite  alle   regioni   a   statuto   ordinario
relativamente alle seguenti tasse automobilistiche attribuite ad esse
per intero: la tassa automobilistica, disciplinata  dal  testo  unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e  la  soprattassa
diesel, istituita con  decreto-legge  8  ottobre  1976,  n.  691.  Lo
svolgimento dell'attivita' di gestione della tassa automobilistica si
basa sui dati informativi contenuti negli archivi regionali, che,  ai
sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale n. 418/1998, concorrono  a
formare l'archivio nazionale dei dati  fiscali  relativi  ai  veicoli
iscritti nel Pubblico registro  automobilistico;  l'aggiornamento  di
questi archivi e' curato in via telematica dal PRA, dal  Dipartimento
dei trasporti terrestri  (DTT),  dall'Agenzia  delle  entrate,  dalle
regioni, dai concessionari e dai soggetti abilitati alla  riscossione
(uffici postali,  tabaccai,  agenzie  di  pratiche  automobilistiche,
agenzie  di  consulenza).  In  particolare,  l'art.  5  del   decreto
ministeriale n.  418/1998  precisa  che  regioni  e  Ministero  delle
finanze  definiscono,  con  protocollo  d'intesa  le   modalita'   di
costituzione,  gestione,  aggiornamento  e  controllo  degli  archivi
regionali e dell'archivio nazionale delle tasse automobilistiche. 
    Sulla base della «Delega al Governo  in  materia  di  federalismo
fiscale, in attuazione dell'art. 119 della  Costituzione»,  conferita
con legge 5 maggio 2009, n. 42, l'art. 8 del  decreto  legislativo  6
maggio 2011, n. 68, recante «Disposizioni in materia di autonomia  di
entrata delle regioni a statuto ordinario e delle  province,  nonche'
di determinazione dei costi e dei  fabbisogni  standard  nel  settore
sanitario», trasformava in tributi  propri  regionali  una  serie  di
tributi, tra i quali non  era  richiamata  la  tassa  automobilistica
regionale e, al comma 2, stabiliva: «Fermi restando i limiti  massimi
di manovrabilita' previsti dalla  legislazione  statale,  le  regioni
disciplinano la tassa automobilistica regionale»; inoltre,  al  comma
3, si precisava «Alle regioni a statuto ordinario spettano gli  altri
tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto.   I   predetti   tributi
costituiscono tributi propri derivati». 
3.  L'evoluzione  della  disciplina   della   tassa   automobilistica
provinciale. 
    Nell'ordinamento giuridico provinciale, l'art. 77 del decreto del
Presidente della Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  recante  lo
Statuto speciale di autonomia  aveva  previsto  la  devoluzione  alle
Province  autonome  dei  nove  decimi  delle  tasse  di  circolazione
relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al  netto
delle quote spettanti per legge alle province. 
    L'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante «Norme per
il coordinamento della finanza della Regione  Trentino-Alto  Adige  e
delle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  con  la  riforma
tributaria», modificava lo Statuto speciale di autonomia  sostituendo
plurime disposizioni in  materia  finanziaria;  in  particolare,  per
effetto di queste modifiche,  la  previsione  dell'attribuzione  alle
Province  autonome  dei  nove  decimi  delle  tasse  di  circolazione
relative  ai  veicoli  immatricolati  nei  rispettivi  territori  era
trasfusa nell'art. 75 dello Statuto, al comma 1, lettera b). 
    Contestualmente, allo scopo di garantire alle autonomie  speciali
una fonte di finanziamento non inferiore a quella  riconosciuta  alle
regioni a statuto ordinario, l'art. 23 del decreto-legge 28  dicembre
1989, n. 415 («Norme urgenti  in  materia  di  finanza  locale  e  di
rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni,  nonche'  disposizioni
varie»), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 28 febbraio 1990, n. 38, disposto l'incremento della  tassa  di
circolazione regionale delle regioni  a  statuto  ordinario  prevista
dall'art. 4 della legge n.  281  del  1970,  con  decorrenza  dal  1°
gennaio  1990,  con  la  medesima  decorrenza  aumentava   la   tassa
automobilistica erariale dovuta nelle regioni a statuto speciale fino
ad un importo totale  pari  alla  somma  della  corrispondente  tassa
automobilistica erariale e dell'analoga tassa regionale incrementata,
dovuta nelle regioni a statuto ordinario. 
    Il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
finanza regionale e  provinciale)  disciplinava  l'attribuzione  alle
Province autonome delle quote di gettito indicate all'art.  75  dello
Statuto e riconosceva alle Province autonome, ai sensi degli articoli
72 e 73 dello Statuto, il potere  di  istituire  «tributi  propri  in
armonia con i principi  del  sistema  tributario  dello  Stato  quali
risultano da leggi che espressamente li stabiliscono  per  i  singoli
tributi, ovvero quali si desumono dalla legislazione vigente nel caso
di istituzione di tributi non specificatamente disciplinati da  leggi
dello Stato» nonche' «nelle materie di rispettiva competenza  tributi
e contributi corrispondenti a quelli di competenza  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province di diritto comune in armonia con i
principi stabiliti dalle leggi che li disciplinano». 
    Sulla scorta di questa previsione, l'art.  4  della  legge  della
Provincia autonoma di  Trento  11  settembre  1998,  n.  10  («Misure
collegate con l'assestamento del bilancio per l'anno 1998») istituiva
la tassa automobilistica provinciale a decorrere dal 1° gennaio 1999.
L'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 10 del 1998,  precisava
che, nelle more dell'adozione di una disciplina organica  provinciale
della tassa automobilistica provinciale, il presupposto dell'imposta,
i soggetti  passivi  e  le  modalita'  di  applicazione  del  tributo
sarebbero rimasti assoggettati alla disciplina prevista  dal  decreto
del Presidente della  Repubblica  5  febbraio  1953,  n.  39  e  alla
disciplina nazionale della tassa automobilistica erariale, ossia,  in
particolare agli articoli da 23 a 27 del decreto legislativo  n.  504
del 1992. 
    Su questo impianto  normativo,  a  seguito  della  sottoscrizione
dell'Accordo di Milano  del  30  novembre  2009,  concluso  ai  sensi
dell'art. 104, comma 1, dello Statuto, l'art. 2, comma  107,  lettera
c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)», aggiungeva, in fine, al comma 1 dell'art. 73, con
effetto  dal  1°  gennaio  2010,  il  seguente  periodo:  «Le   tasse
automobilistiche  istituite  con  legge   provinciale   costituiscono
tributi propri». 
    Sulla scorta dell'accordo di Milano, la medesima legge n. 191 del
2009, all'art. 2, comma 107, lettera a), disponeva  l'abrogazione,  a
decorrere dal 1° gennaio 2010, della lettera b) dell'art.  75,  comma
1, dello  Statuto,  ossia  della  previsione  dell'attribuzione  alle
Province  autonome  dei  nove  decimi  del  gettito  della  tassa  di
circolazione regionale. 
    Con l'Accordo di Milano dunque lo Stato, le due Province autonome
e la Regione Trentino-Alto  Adige  convenivano  sulla  necessita'  di
adeguare l'impianto normativo statutario ai principi del  federalismo
fiscale introdotti nell'ordinamento giuridico dalla  legge  5  maggio
2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale,  in
attuazione dell'art. 119 della Costituzione), in attuazione dell'art.
119 della Costituzione,  come  modificato  dall'art.  5  della  legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, oltre che in  attuazione  della
specifica previsione, contenuta nell'art. 27 della legge  n.  42  del
2009, di adeguamento degli  Statuti  di  autonomia  delle  regioni  a
statuto  speciale  ai  nuovi  principi  costituzionali   secondo   le
modalita' definite nei singoli Statuti. 
    Poiche', ai sensi dell'art. 104, comma  1,  dello  Statuto,  come
sostituito dall'art. 4, della legge costituzionale 31  gennaio  2001,
n. 2, le norme del titolo VI  possono  essere  modificate  con  legge
ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto
di  rispettiva  competenza,  della  regione  o  delle  due  province,
l'Accordo di Milano, in  coerenza  con  i  principi  del  federalismo
fiscale, recava una revisione concordata dell'ordinamento finanziario
dell'autonomia speciale, volta a  garantire  il  concorso,  da  parte
della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento
e di Bolzano, agli obiettivi di  perequazione  e  di  solidarieta'  e
all'esercizio  dei  diritti  e   doveri   dagli   stessi   derivanti,
l'assolvimento  degli  obblighi  di   carattere   finanziario   posti
dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilita' interno e dalle
altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite  dalla
normativa statale e, dall'altro, il ripristino del quadro  originario
delle entrate statutarie, costituito da un modello  di  finanziamento
basato sulla programmazione delle risorse. 
4. La natura della tassa  automobilistica  regionale  e  della  tassa
automobilistica  provinciale   nella   giurisprudenza   della   Corte
costituzionale. 
    La Corte costituzionale, considerata la disciplina statale  delle
tasse automobilistiche regionali e la  disciplina  provinciale  della
tassa automobilistica provinciale ha  ritenuto  che  la  prima  debba
essere considerata un tributo disciplinato dallo  Stato  con  gettito
devoluto alle regioni a statuto  ordinario  ai  sensi  dell'art.  119
della  Costituzione,  mentre  la  tassa  automobilistica  provinciale
integra un tributo proprio della Provincia autonoma di Trento. 
    In particolare, con la sentenza del 26 settembre 2003, n. 297, la
Corte costituzionale ha rilevato quanto segue: 
        «alle regioni a statuto ordinario  e'  stato  attribuito  dal
legislatore statale il gettito della tassa, unitamente  all'attivita'
amministrativa connessa alla sua  riscossione,  nonche'  un  limitato
potere  di  variazione  dell'importo  originariamente  stabilito  con
decreto ministeriale, restando invece ferma la disciplina statale per
ogni altro aspetto sostanziale della tassa stessa. 
    La tassa automobilistica non puo', dunque, allo stato,  ritenersi
"tributo  proprio  della  regione",  nel  senso  in  cui  oggi   tale
espressione e' adoperata dall'art. 119, secondo comma, Cost., essendo
indubbio il riferimento della norma costituzionale  ai  soli  tributi
istituiti dalle regioni con propria legge, nel rispetto dei  principi
del coordinamento con il sistema tributario statale. 
    Ne discende che la disciplina  sostanziale  dell'imposta  non  e'
divenuta - come la stessa Avvocatura sembra erroneamente  ritenere  -
oggetto di legislazione concorrente, ai sensi  dell'art.  117,  terzo
comma,  della  Costituzione,  ma  rientra  tuttora  nella   esclusiva
competenza dello Stato in materia di tributi erariali, secondo quanto
previsto dall'art. 117, secondo  comma,  lettera  e)»  (punto  2  del
Considerato in diritto). 
    Coerentemente con la natura giuridica della tassa automobilistica
regionale, la Corte costituzionale, con le sentenze n. 296, n. 297  e
n. 311 del 2003, con la sentenza n. 455 del 2005 e con la sentenza n.
451 del 2007, ha riconosciuto la  potesta'  legislativa  statale  per
quanto concerne il tributo  e  le  sue  componenti,  pur  essendo  il
relativo gettito devoluto alle regioni. 
    La Corte costituzionale ha confermato  questa  conclusione  nella
sentenza n. 288 del 19 dicembre 2012, dopo aver richiamato le nozioni
di «tributo proprio» e di «tributo proprio derivato»  della  regione,
contenute  nell'art.  7,  comma  1,  della  legge  n.  42  del  2009,
precisando che la tassa automobilistica  si  qualifica  come  tributo
proprio derivato, poiche' la regione  «a)  non  puo'  modificarne  il
presupposto ed i soggetti  d'imposta  (attivi  e  passivi);  b)  puo'
modificarne le aliquote  nel  limite  massimo  fissato  dal  comma  1
dell'art. 24 del decreto legislativo n. 504 del 1992 (tra il 90 ed il
110 per cento degli importi vigenti nell'anno  precedente);  c)  puo'
disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei  limiti  di  legge  e,
quindi, non puo' escludere esenzioni,  detrazioni  e  deduzioni  gia'
previste dalla legge statale». 
    La Corte, richiamato l'art. 8 del decreto legislativo n.  68  del
2011, ha precisato che «La  diversificazione  operata  tra  i  citati
commi 2 e 3 induce alla conclusione che la tassa in questione non  ha
acquisito, nel nuovo regime, la natura di tributo regionale  proprio.
Dalla formulazione del comma 2 si inferisce,  infatti,  non  gia'  la
natura di tributo proprio della tassa automobilistica regionale,  ...
, ma solo la volonta' del legislatore di riservare ad essa un  regime
diverso rispetto a quello stabilito per gli altri  tributi  derivati,
attribuendone la disciplina alle regioni, senta che  questo  comporti
una  modifica  radicale  di  quel  tributo,  come  anche   confermato
dall'inciso  "fermi  restando  i  limiti  massimi  di  manovrabilita'
previsti dalla legislazione statale"». 
    Con riferimento alla tassa automobilistica provinciale, la  Corte
costituzionale, con sentenza depositata il 6  giugno  2012,  n.  142,
chiamata  a  pronunciarsi  sulla  legittimita'  costituzionale  della
riserva al bilancio dello Stato del gettito dell'addizionale  statale
ai sensi dell'art. 23, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
(Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione    finanziaria),
riconosceva che «l'addizionale (sia essa qualificabile come una  vera
e propria addizionale oppure come una sovrimposta), pur  innestandosi
in un tributo proprio della Provincia, resta  un  prelievo  erariale,
stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua  potesta'  legislativa
esclusiva in materia di "sistema tributario dello Stato"  (art.  117,
secondo comma, lettera e, Cost.)». 
    Ancor piu' esplicitamente, con sentenza depositata il  22  maggio
2017, n. 118, la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi  sulla
legittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge  della  Provincia
autonoma di Trento 3 giugno 2015, n.  9,  recante  «Disposizioni  per
l'assestamento del bilancio  annuale  2015  e  pluriennale  2015-2017
della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale  di
assestamento 2015)», recante l'inserimento di un comma 6-sexies  dopo
il comma 6-quinquies dell'art. 4 della legge provinciale  n.  10  del
1998, introduttivo  di  una  fattispecie  di  esenzione  dalla  tassa
automobilistica provinciale non prevista dalla legge dello Stato,  ha
riconosciuto quanto segue: 
        «con l'art. 2, comma 107, lettera c), numero 1), della  legge
23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)",
lo statuto e' stato modificato per quanto  di  interesse,  e,  previa
abrogazione dell'art.  75,  comma  1,  lettera  b),  il  nuovo  testo
dell'art.   73   ha   riconosciuto    esplicitamente    alla    tassa
automobilistica istituita con legge provinciale la natura di  tributo
proprio. 
    E' il caso di osservare  che  questa  previsione  non  troverebbe
giustificazione logica se non si  fosse  voluto  superare  l'assetto,
fino ad allora vigente, di partecipazione (sia pure in misura totale)
al gettito di un tributo erariale  e  ricomprendere  la  tassa  nella
categoria dei tributi provinciali propri in senso stretto  (ferma  la
necessaria armonia  con  i  principi  del  sistema  tributario  dello
Stato), negandone con cio' il carattere statale». 
    Pur riconoscendo  che  nel  sistema  tracciato  dall'art.  8  del
decreto legislativo n. 68  del  2011  con  riferimento  alle  regioni
ordinarie l'aggettivo «proprio» connota  sia  tributi  affidati  alla
competenza regionale sia tributi che conservano natura erariale ma il
cui gettito e' devoluto alla  regione,  la  Corte  costituzionale  ha
tuttavia riconosciuto che l'evoluzione normativa  del  tributo  nella
provincia  autonoma  e  la  distinta   considerazione   della   tassa
automobilistica e  dei  tributi  erariali  (comma  1  e  comma  1-bis
dell'art. 73 dello Statuto), depongono inequivocabilmente  nel  senso
che le sia stata interamente riservata la disciplina normativa  della
tassa automobilistica, quale tributo proprio in senso  stretto  della
Provincia autonoma di Trento. 
5. La regolazione dei rapporti tra Stato e regioni con riferimento al
gettito delle tasse automobilistiche. 
    Con legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2007)», il legislatore dello Stato introduceva,  all'art.
1, rilevanti forme di sostegno alla sostituzione di veicoli  ritenuti
maggiormente inquinanti con veicoli  nuovi,  idonei  a  garantire  un
minore impatto dal punto di vista ambientale (commi da  224  a  234),
ivi compresa una fattispecie di esenzione dal pagamento  delle  tasse
automobilistiche per due anni  (comma  226)  e,  contestualmente,  al
comma 321, sostituendo la  tabella  recante  la  quantificazione  del
tributo, aumentava, dai pagamenti  successivi  al  1°  gennaio  2007,
l'importo delle tariffe  delle  tasse  automobilistiche  in  base  al
principio di sostenibilita' ambientale dei veicoli; ma, al comma 322,
il legislatore dello Stato sottraeva  il  maggior  gettito  derivante
dall'incremento  delle   tasse   automobilistiche   al   flusso   dei
trasferimenti erariali dal bilancio dello  Stato  al  bilancio  delle
regioni, per effetto della riduzione  percentuale  dei  trasferimenti
statali destinati alle regioni e alle Province autonome di  Trento  e
Bolzano in ragione del maggior gettito del tributo stesso. 
    La quantificazione dell'impatto sul gettito  del  tributo  e  sul
relativo riparto tra Stato e regioni  di  queste  modifiche  relative
alla  commisurazione   dell'importo   della   tassa   automobilistica
regionale e all'individuazione delle fattispecie esenti, era  rimessa
ad un provvedimento ministeriale dai commi  235  e  322  dell'art.  1
della legge n. 296 del 2006. 
    Il  comma  235  stabiliva  che,   con   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  il  Ministero  dei
trasporti e il Ministero  per  le  riforme  e  le  innovazioni  nella
pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  sono  effettuate  le  regolazioni
finanziarie delle  minori  entrate  nette  derivanti  dall'attuazione
delle norme dei commi da 224 a 234 e sono stabiliti i  criteri  e  le
modalita' per la corrispondente definizione dei  trasferimenti  dello
Stato alle regioni ed alle Province autonome. 
    Il comma 322 demandava ad un decreto del Ministero  dell'economia
e delle finanze, da adottare d'intesa con  la  Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, la  definizione  delle  regolazioni  finanziarie
delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle norme  di  cui
al comma 321 e  dei  criteri  per  la  corrispondente  riduzione  dei
trasferimenti dello Stato alle regioni e alle  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
    Analogamente, con riferimento alle tasse automobilistiche  per  i
motocicli, l'art. 2, commi 63 e 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2006,
n. 286, aveva aumentato, a partire dal  1°  gennaio  2007,  l'importo
delle  tariffe  delle  tasse  automobilistiche  di  possesso  per   i
motocicli in base  al  principio  di  sostenibilita'  ambientale  dei
veicoli  disponendo,  al  contempo,  una  riduzione  percentuale  dei
trasferimenti statali destinati alle regioni e alle Province autonome
di Trento e Bolzano in ragione  del  maggior  gettito  derivante  dal
predetto tributo. 
    Occorre tenere presente che il sistema di regolazione finanziaria
delineato dal comma 322 e' stato oggetto di costanti contestazioni  e
opposizioni da parte delle  regioni  e  specificamente  da  parte  di
questa Provincia nelle sedi istituzionali deputate al  confronto  tra
lo Stato e le regioni. 
    Anche in ragione dell'opposizione del sistema regionale,  con  un
significativo  ritardo,  il  sistema   di   regolazione   finanziaria
delineato dai commi 322 e 235 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006
ha cominciato ad operare con le conseguenti  regolazioni  finanziarie
solo a partire dal 2012; il decreto direttoriale 2 aprile  2012  reca
la regolazione finanziaria per gli anni 2006 e 2007; quattro  decreti
direttoriali del 16 marzo 2015 recano la regolazione finanziaria  per
il 2008, per il  2009,  per  il  2010  e  per  il  2011;  il  decreto
direttoriale 21 settembre 2016 reca la regolazione finanziaria per il
2012; il decreto direttoriale  8  maggio  2017  reca  la  regolazione
finanziaria per l'anno 2013. 
    Da ultimo, il previsto decreto riferito all'anno 2014, a  seguito
della mancata intesa in Conferenza Stato-regioni  nel  novembre  2018
(mancata  intesa  originata  dal  parere  contrario  delle   Province
autonome e della Regione Sardegna), non e' stato piu'  emanato  (doc.
3). 
6. Le modifiche apportate dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in sede
di conversione del decreto-legge n. 162 del  2019  al  sistema  della
regolazione dei rapporti finanziari tra Stato e regioni  nel  riparto
del gettito delle tasse automobilistiche. 
    La legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante «Conversione  in  legge,
con modificazioni,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di  proroga  di  termini
legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche   amministrazioni,
nonche' di innovazione  tecnologica»,  ha  inserito  nell'ambito  del
decreto-legge n. 162 del 2019,  all'art.  39  («Misure  organizzative
urgenti per la riduzione dell'onere del debito degli  enti  locali  e
delle  regioni  e  per  il  sostegno  degli  enti  locali  in   crisi
finanziaria»), i' commi da 14-quater a 14-novies, i quali  modificano
la disciplina della regolazione finanziaria tra lo Stato e le regioni
in  materia  di  tassa  automobilistica  introdotta  dalla  legge  27
dicembre 2006,  n.  296  (legge  finanziaria  2007),  oltre  che  dal
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 
    Questi commi, al  fine  di  incentivare  gli  investimenti  delle
regioni nei rispettivi territori, prevedono quanto segue. 
    Il comma 14-quater aggiunge al comma 321 dell'art. 1 della  legge
n. 296 del 2006, il seguente periodo: «La riduzione dei trasferimenti
erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal
2023 al 2033»; questo comma introduce la sospensione, per il  periodo
indicato, della riduzione dei trasferimenti erariali alle  regioni  e
alle  province  autonome  nella  misura  pari  al   maggior   gettito
tributario derivante dalla applicazione del  comma  321  dell'art.  1
della legge n. 296 del 2006. 
    Il comma 14-quinquies aggiunge al comma  322  dell'art.  1  della
legge n. 296 del 2006, i seguenti periodi:  «Il  presente  comma  non
trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2033. In assenza dei dati
definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la  regolazione
finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando  gli  importi
dell'ultima annualita' definita con il decreto  di  cui  al  presente
comma»; questo comma introduce la sospensione, per gli anni dal  2023
al  2033,  delle  relative  regolazioni   finanziarie,   nonche'   la
previsione per la quale, in assenza dei dati definitivi per  ciascuno
degli  anni  2020,  2021  e  2022,  la  regolazione  finanziaria  sia
effettuata entro l'anno  2022  confermando  gli  importi  dell'ultima
annualita' definita  con  il  decreto  previsto  dal  medesimo  comma
modificato. 
    Il comma 14-sexies inserisce, dopo il comma 322 dell'art. 1 della
legge n. 296 del 2006, il seguente: «322-bis. Per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2033, le risorse derivanti dalla  mancata  riduzione  dei
trasferimenti di cui al comma 321 del presente articolo e all'art. 2,
comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,  sono  destinate
dalle regioni e dalle Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  a
nuovi investimenti diretti  e  indiretti  per  le  finalita'  di  cui
all'art. 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145».  Questo
comma introduce un vincolo, per le regioni e anche  per  le  province
autonome, di  destinazione  delle  risorse  derivanti  dalla  mancata
riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall'art. 1, comma 321,
della  legge  n.  296  del  2006  e  dall'art.  2,  comma   64,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, a nuovi investimenti diretti  e
indiretti per la realizzazione delle opere ivi indicate. 
    Il  comma  14-septies  aggiunge  all'art.  2,   comma   64,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286,  i  seguenti  periodi:  «Il
presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al  2033.
In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020,  2021  e
2022, la regolazione finanziaria  e'  effettuata  entro  l'anno  2022
confermando  gli  importi  dell'ultima  annualita'  definita  con  il
decreto di cui al presente comma». Questo comma, con riferimento alla
tassa  automobilistica  di  possesso  sui  motocicli,  introduce   la
sospensione della riduzione dei trasferimenti  erariali,  nonche'  la
previsione per la quale, in assenza dei dati definitivi per  ciascuno
degli  anni  2020,  2021  e  2022,  la  regolazione  finanziaria  sia
effettuata entro l'anno  2022  confermando  gli  importi  dell'ultima
annualita' definita con decreto (che -  peraltro  -  erroneamente  il
legislatore dello Stato indica come previsto dal  medesimo  comma  64
modificato). 
    Il comma 14-octies  stabilisce  che  «All'onere  derivante  dalle
disposizioni di cui ai commi da 14-quater a 14-septies, pari a  210,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2033, si provvede
mediante corrispondente riduzione  dei  contributi  per  investimenti
assegnati alle regioni a statuto ordinario ai  sensi  del  comma  134
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145»,  mentre  il  comma
14-novies stabilisce  che  «La  tabella  1  allegata  alla  legge  30
dicembre  2018,  n.  145,  e'  sostituita  dalla  tabella  1  di  cui
all'allegato 1 annesso al presente decreto». 
    Come risulta evidente dal  tenore  letterale  e  dalla  congiunta
considerazione delle  disposizioni  contenute  nei  commi  14-quater,
14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, aggiunti dalla legge n.  8  del
2020 all'art. 39 in sede di conversione del decreto-legge n. 162  del
2019, le modifiche apportate dal legislatore dello Stato  al  sistema
di regolazione delle relazioni finanziarie tra Stato  e  regioni  nel
riparto del gettito  della  tassa  automobilistica  regionale  recano
l'espressa indicazione  della  Provincia  autonoma  di  Trento  quale
destinataria dei relativi trasferimenti erariali e delle  conseguenti
riduzioni e la conferma legislativa dell'ultimo decreto  ministeriale
adottato  relativamente   al   ridetto   sistema,   sul   presupposto
dell'irrilevanza della previsione statutaria della natura di  tributo
proprio in senso stretto della tassa  automobilistica  provinciale  e
sul presupposto dell'irrilevanza  dei  maggiori  spazi  di  autonomia
finanziaria riconosciuti  dallo  Stato  alla  Provincia  autonoma  di
Trento per effetto  della  disciplina  statutaria  sopravvenuta  alla
disciplina  statale  del  sistema  di  regolazione  delle   relazioni
finanziarie tra Stato e regioni. 
    In questa luce la Provincia autonoma di  Trento  chiede  che  sia
dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale  dei  commi   14-quater,
14-quinquies, 14-sexies e 14-septies, aggiunti dalla legge n.  8  del
2020 all'art. 39 in sede di conversione del decreto-legge n. 162  del
2019, in  quanto  in  contrasto  con  l'autonomia  finanziaria  della
Provincia autonoma di Trento, per i motivi di seguito esposti. 
 
                               Diritto 
 
1. Illegittimita' dei commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies  e  14
septies  aggiunti  dalla  legge  n.  8  del  2020  all'art.  39   del
decreto-legge n. 162 del 2019 per violaione dell'art.  73,  comma  1,
dello  statuto  speciale  di  autonomia,  dell'art.  3  del   decreto
legislativo 16 mago 1992, n. 268 (Norme di attuazione  dello  Statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale
e provinciale), e dell'art. 119, comma II, della Costituzione. 
    1.1. I commi 14-quater,  14-quinquies,  14-sexies  e  14  septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del  decreto-legge  n.
162 del 2019, violano l'art. 73, comma 1, dello statuto  speciale  di
autonomia, il quale riconosce la natura di tributo proprio  in  senso
stretto alla tassa  automobilistica  provinciale,  come  riconosciuto
dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 117 del 2018 (par. 3  e
par. 4 del Considerato in diritto), anche tenuto conto del  principio
di  autonomia  finanziaria  regionale  dettata  dall'art.  119  della
Costituzione, e l'art. 3 del decreto legislativo 16  marzo  1992,  n.
268 (Norme di attuazione dello statuto speciale  per  il  Trentino  -
Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale). 
    1.2. L'art. 39, comma 14-quater, del  decreto-legge  n.  162  del
2019, modificando il comma 321 dell'art. 1 della  legge  n.  296  del
2006, ha aggiunto un nuovo periodo («La riduzione  dei  trasferimenti
erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal
2023 al 2033») ad una previsione di legge  espressa  delle  riduzioni
dei trasferimenti erariali in confronto delle Province  autonome;  in
particolare il periodo aggiunto dal comma 14-quater si  colloca  dopo
il seguente periodo «I trasferimenti erariali in favore delle regioni
o delle Province autonome di cui al periodo precedente  sono  ridotti
in misura pari al maggior gettito  derivante  ad  esse  dal  presente
comma». 
    Dunque, nel mentre in cui il Legislatore modifica il  comma  321,
nel senso sopra ricordato, conservando il riferimento  espresso  alle
Province  autonome  contenuto  nella  disposizione  modificata,   che
prevede le riduzioni  dei  trasferimenti  erariali  in  favore  delle
Province autonome, ne conferma l'applicazione alle medesime. 
    Questa difesa non ignora che, in base all'art. 15 delle Preleggi,
l'effetto dell'abrogazione di una legge, oltre che per  dichiarazione
espressa del Legislatore, puo' derivare dall'incompatibilita' tra  la
nuova legge e quella anteriore, sicche' si  potrebbe  sostenere  che,
per effetto della modifica statutaria recata dall'art. 2, comma  107,
lettera c), della legge n. 191 del  2009  (legge  finanziaria  2010),
recante la qualificazione  statutaria  delle  tasse  automobilistiche
istituite con legge provinciale quali tributi propri, debba ritenersi
abrogato, per incompatibilita', il riferimento espresso alle Province
autonome gia' contenuto nell'art. 1, comma 321, della  legge  n.  296
del 2006. 
    Ma a tale opzione ermeneutica osta il fatto  che  il  Legislatore
dello Stato abbia contestualmente  all'integrazione  del  comma  321,
inserito, al comma 322, la previsione dell'applicazione per gli  anni
2020, 2021 e  2022,  dell'ultimo  decreto  ministeriale  adottato  di
regolazione finanziaria; attualmente l'ultimo decreto adottato e'  il
Decreto Direttoriale 8 maggio 2017 recante la regolazione finanziaria
per Panno 2013 (comma 322 dell'art. 1 della legge  n.  296  del  2006
integrato dal comma 14-quinquies dell'art. 39  del  decreto-legge  n.
162 del 2019), decreto questo impugnato dalla Provincia  autonoma  di
Trento avanti il  TAR  Lazio  per  lesione  della  propria  autonomia
finanziaria; ancor piu' frontalmente osta a tale opzione  ermeneutica
il  fatto  che  il  Legislatore  dello  Stato  abbia,  con  il  comma
14-sexies, contestualmente all'integrazione del comma 321,  inserito,
nel medesimo art. 1 della legge n. 296 del  2006,  il  comma  322-bis
recante  la  previsione  espressa  dell'applicazione  alle   Province
autonome  del  vincolo  di  destinazione  sulle  risorse  finanziarie
derivanti alle Regioni  dalla  mancata  riduzione  dei  trasferimenti
erariali. Ne consegue che,  nella  parte  in  cui  l'art.  39,  comma
14-quater, del decreto-legge n. 162 del 2019 ha integrato  l'art.  1,
comma 321,  della  legge  n.  296  del  2006,  senza  contestualmente
abrogare il riferimento alle Province autonome contenuto nel  periodo
antecedente del medesimo comma, deve ritenersi lesivo  dell'autonomia
finanziaria  della  Provincia  autonoma  di  Trento  per   violazione
dell'art. 73, comma 1,  dello  Statuto,  in  quanto  il  gettito  del
tributo  proprio  provinciale  non  configura  un  gettito   erariale
suscettibile di alimentare un trasferimento erariale, ne' tanto  meno
una riduzione di detto trasferimento erariale. 
    1.3. L'art. 39, comma 14-quinquies, del decreto-legge n. 162  del
2019, modificando il comma 322 dell'art. 1 della  legge  n.  296  del
2006, ha aggiunto due nuovi periodi («Il  presente  comma  non  trova
applicazione per gli anni dal 2023  al  2033.  In  assenza  dei  dati
definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la  regolazione
finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 confermando  gli  importi
dell'ultima annualita' definita con il decreto  di  cui  al  presente
comma»). 
    In particolare, prima di questa novella, il comma 322 ospitava la
sola previsione del sistema di regolazione  finanziaria  relativa  al
maggior  gettito  erariale  della  tassa  automobilistica  regionale,
rimettendo ad un decreto ministeriale da  assumere  d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione di criteri e
modalita' di riduzione dei trasferimenti erariali  dallo  Stato  alle
regioni. Mentre il primo  periodo  aggiunto  prevede  la  sospensione
della riduzione dei trasferimenti erariali per gli anni dal  2023  al
2033, il secondo periodo aggiunto, per ciascuno degli anni 2020, 2021
e  2022,  «In  assenza  dei  dati  definitivi»,  stabilisce  che   la
regolazione finanziaria sia effettuata entro l'anno 2022  confermando
gli importi dell'ultima annualita' definita con il  decreto  previsto
dal medesimo comma modificato. 
    Si rammenta, come gia'  esposto  in  fatto,  che,  da  ultimo  il
decreto direttoriale 8 maggio 2017 reca  la  regolazione  finanziaria
per l'anno 2013 e che questo decreto, come i precedenti relativi agli
anni 2010, 2011, 2012, ha completamente trascurato di considerare  la
natura giudica di  tributo  proprio  in  senso  stretto  della  tassa
automobilistica provinciale, nel falso presupposto che lo Stato possa
disporre  "trasferimenti  erariali"  di  un  gettito  provinciale   e
relative  "riduzioni"  proporzionate   all'incremento   del   gettito
derivante dagli incrementi introdotti ai  sensi  dell'art.  1,  comma
321, della legge n. 296 del 2006. 
    Ne' di questo comma e' possibile offrire una lettura diversa, non
lesiva  dell'autonomia  finanziaria  provinciale,  in  considerazione
dell'eventualita' di un ripensamento del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, in virtu' del quale esso potrebbe, con  nuovi  decreti
relativi agli anni 2014-2019 escludere dai trasferimenti  erariali  e
dalle  relative  riduzioni  il  gettito   provinciale   della   tassa
automobilistica provinciale, di tal che non  sarebbe  da  considerare
incostituzionale il comma 14-quinquies  in  se'  considerato,  bensi'
sarebbe da  considerare  illegittimo  solo  il  decreto  ministeriale
relativo agli anni 2020, 2021 e 2022, qualora assunto nella protratta
inerzia del Ministero ovvero i decreti ministeriali assunti  per  gli
anni 2014-2019 ed il conseguente decreto assunto per gli  anni  2020,
2021 e 2022, nell'ostinato rifiuto del riconoscimento  dell'autentica
natura giuridica della tassa automobilistica provinciale. 
    Ma  una  tale  eventualita',  di  ravvedimento   del   competente
Ministero nell'eventuale adozione dei  nuovi  decreti  relativi  agli
anni 2014-2019, e' radicalmente esclusa dal chiaro  tenore  letterale
dell'art. 39, comma 14-sexies, del decreto-legge n. 162 del 2019,  il
quale ha, contestualmente all'integrazione del comma  322,  inserito,
nel medesimo art. 1 della legge n. 296 del  2006,  il  comma  322-bis
recante  la  previsione  espressa  dell'applicazione  alle   Province
autonome  del  vincolo  di  destinazione  sulle  risorse  finanziarie
derivanti alle Regioni  dalla  mancata  riduzione  dei  trasferimenti
erariali per gli anni 2023-2033. 
    Dunque,  in   quanto   l'art.   39,   comma   14-quinquies,   del
decreto-legge n. 162 del 2019 rinvia per gli anni 2020, 2021  e  2022
all'ultimo decreto adottato recante la regolazione finanziaria  delle
riduzioni dei trasferimenti erariali ai sensi dell'art. 1, comma 322,
della legge n. 296 del 2006,  deve  ritenersi  lesivo  dell'autonomia
finanziaria  della  Provincia  autonoma  di  Trento  per   violazione
dell'art. 73, comma 1, dello  Statuto,  in  quanto  l'ultimo  decreto
direttoriale adottato nel 2017, relativo all'anno 2013, pur a seguito
dell'entrata in vigore della legge n. 191  del  2009,  ha  sottoposto
anche il gettito provinciale della tassa automobilistica  provinciale
alla riduzione dei trasferimenti erariali ed in  quanto,  considerata
la volonta' del  Legislatore  dello  Stato,  quale  risultante  dalla
considerazione sistematica delle modifiche apportate dalla legge n. 8
del 2020,  di  sottoporre  il  gettito  della  tassa  automobilistica
provinciale al meccanismo della riduzione dei trasferimenti  erariali
previsto per il gettito della  tassa  automobilistica  regionale,  un
eventuale decreto che dovesse ipoteticamente essere adottato ai sensi
dell'art. 1, comma 322, della legge n. 296 del 2006 non potrebbe  che
dare esecuzione a queste disposizioni di rango  primario,  replicando
la medesima decisione di  sottoporre  il  gettito  provinciale  della
tassa automobilistica  provinciale  al  regime  della  riduzione  dei
trasferimenti erariali. 
    1.4. L'art. 39, comma 14-sexies, del  decreto-legge  n.  162  del
2019, aggiungendo il comma 322-bis all'art. 1 della legge n. 296  del
2006, ha esteso alle due Province autonome l'applicazione del vincolo
di destinazione delle risorse  che  resteranno  nella  disponibilita'
delle  regioni  a  statuto  ordinario,  per  effetto  della   mancata
riduzione dei trasferimenti erariali prevista dall'art. 1, comma 321,
della  legge  n.  296  del  2006  e  dall'art.  2,  comma   64,   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, e sospesa per effetto di quanto
disposto dall'art. 39, commi 14-quater, 14-quinquies e 14-septies del
decreto-legge n. 162 del 2019. 
    Dunque, in quanto l'art. 39, comma 14-sexies,  del  decreto-legge
n. 162 del 2019 stabilisce un vincolo di destinazione  sulle  risorse
finanziarie   generate   dal   gettito   provinciale   della    tassa
automobilistica provinciale,  deve  ritenersi  lesivo  dell'autonomia
finanziaria della Provincia autonoma di  Trento  per  violazione  del
titolo VI dello Statuto speciale che riconosce autonomia di entrata e
di spesa alle  Province  autonome,  con  facolta'  di  programmare  e
disporre  l'allocazione  delle  risorse  finanziarie   proprie,   per
violazione dell'art. 73, comma 1, dello Statuto, poiche' non  compete
al Legislatore dello  Stato  stabilire  la  destinazione  di  risorse
proprie della Provincia autonoma di Trento. 
    1.5. L'art. 39, comma 14-septies, del decreto-legge  n.  162  del
2019, aggiunge all'art. 2, comma  64,  del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla  legge  24  novembre
2006, n. 286, i  seguenti  periodi:  «Il  presente  comma  non  trova
applicazione per gli anni dal 2023  al  2033.  In  assenza  dei  dati
definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la  regolazione
finanziaria e' effettuata entro l'anno 2022 con fermando gli  importi
dell'ultima annualita' definita con il decreto  di  cui  al  presente
comma». Anche questo  comma,  come  il  comma  14-quinquies,  ma  con
riferimento alla tassa  automobilistica  di  possesso  sui  motocicli
nell'ambito dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006,  in  calce
alla previsione di un incremento tariffario contenuta nel comma 63  e
alla   connessa   previsione   della   contestuale   riduzione    dei
trasferimenti erariali gia' contenuta  nel  comma  64,  introduce  la
sospensione della riduzione dei  trasferimenti  erariali  negli  anni
2023-2033, nonche' la previsione per la quale, in  assenza  dei  dati
definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la  regolazione
finanziaria sia effettuata entro Panno 2022 confermando  gli  importi
dell'ultima  annualita'  definita  con  decreto  (che  -  peraltro  -
erroneamente il Legislatore dello  Stato  indica  come  previsto  dal
medesimo comma 64 modificato). 
    Dunque, anche per questo comma 14-septies, si possono svolgere le
medesime considerazioni svolte al paragrafo 1.3. di questo ricorso in
merito al comma 14-quinquies, al fine  di  ritenere  che,  in  quanto
l'art. 39, comma 14-septies, del decreto-legge n. 162 del 2019 rinvia
per gli anni 2020, 2021 e 2022 all'ultimo decreto adottato recante la
regolazione finanziaria delle riduzioni  dei  trasferimenti  erariali
deve ritenersi  lesivo  dell'autonomia  finanziaria  della  Provincia
autonoma di Trento  per  violazione  dell'art.  73,  comma  1,  dello
Statuto, in quanto l'ultimo decreto direttoriale adottato  nel  2017,
relativo all'anno 2013, pur a seguito dell'entrata  in  vigore  della
legge n. 191 del 2009, ha sottoposto  anche  il  gettito  provinciale
della tassa automobilistica provinciale sul  possesso  dei  motocicli
alla riduzione dei trasferimenti erariali ed in  quanto,  considerata
la volonta' del  Legislatore  dello  Stato,  quale  risultante  dalla
considerazione sistematica delle modifiche apportate dalla legge n. 8
del 2020,  di  sottoporre  il  gettito  della  tassa  automobilistica
provinciale al meccanismo della riduzione dei trasferimenti  erariali
previsto per il gettito della  tassa  automobilistica  regionale,  un
eventuale decreto di  regolazione  finanziaria  relativo  alla  tassa
automobilistica regionale che dovesse sopravvenire relativamente agli
anni 2014-2019, non potrebbe  che  eseguire  queste  disposizioni  di
rango primario, replicando la medesima  decisione  di  sottoporre  il
gettito provinciale della tassa automobilistica relativa al  possesso
dei motocicli  alla  disciplina  della  riduzione  dei  trasferimenti
erariali. 
    1.6. Si rammenta, come esposto in  fatto,  che  sulla  scorta  di
quanto concordato con lo Stato nell'Accordo di Milano del 30 novembre
2009, concluso ai sensi dell'art. 104, comma  1,  dello  statuto,  la
qualificazione della tassa automobilistica provinciale quale  tributo
proprio inserita nell'art. 73, comma 1  dello  statuto  dall'art.  2,
comma 107, lettera c), della legge n. 191 del  2009,  contestualmente
all'abrogazione dell'attribuzione alle  Province  autonome  dei  nove
decimi del gettito della tassa di  circolazione  regionale  contenuta
nella lettera b) dell'art.  75,  comma  1,  dello  statuto  (disposta
dall'art. 2, comma 107, lettera a), avrebbe consentito di adeguare, a
decorrere dal 1° gennaio 2010,  l'impianto  normativo  statutario  ai
principi  del   federalismo   fiscale   introdotti   nell'ordinamento
giuridico dalla legge 5 maggio 2009, n.  42  (Delega  al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione), in attuazione dell'art. 119 della  Costituzione,  come
modificato dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, oltre che in  attuazione  della  specifica  previsione,  contenuta
nell'art. 27 della legge n. 42 del 2009, di adeguamento degli Statuti
di autonomia delle regioni  a  statuto  speciale  ai  nuovi  principi
costituzionali secondo le modalita' definite nei singoli statuti. 
    Se  lo  Stato,  ai  sensi  dell'art.   119,   comma   II,   della
Costituzione, non puo' disciplinare i tributi propri in senso stretto
delle regioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera t), della  legge
n. 42 del 2009 (ove non e' richiamato il numero 3) dell'art. 7, comma
1, lettera b), della legge n. 42 del 2009), e' da  escludere  che  lo
Stato possa disporre, con propria legge, dei tributi che  lo  statuto
speciale di  autonomia  riconosce  quale  tributo  proprio  in  senso
stretto delle due Province autonome. 
    Alla luce delle considerazioni svolte, si deve concludere  che  i
commi 14-quater, 14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti  dalla
legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n.  162  del  2019,
recano la volonta'  del  Legislatore  dello  Stato  di  applicare  al
gettito provinciale di un tributo provinciale  in  senso  stretto  il
meccanismo dei trasferimenti  erariali  e  delle  relative  riduzioni
introdotto dall'art. 1, commi 321 e 322 della legge n. 296 del  2006,
oltre che dall'art. 2, commi 63 e 64 del  decreto-legge  n.  262  del
2006 convertito dalla legge n. 286 del 2006. E' evidente infatti  che
il trasferimento erariale puo' riguardare solo il gettito erariale di
un tributo regionale nel significato dettato dall'art.  7,  comma  1,
lettera  b),  punto  1,  della  legge  n.  42  del  2009  (legge  sul
federalismo fiscale) mentre, con riferimento al  gettito  provinciale
di un tributo proprio in senso stretto, come  riconosciuto  dall'art.
73, comma 1, dello Statuto speciale di autonomia, non  rientra  nella
competenza dello Stato trasferire alla Provincia un  gettito  che  e'
gia' provinciale ne' ridurne l'ammontare «perche' a  norma  dell'art.
73, primo comma, dello statuto di autonomia la disciplina della tassa
automobilistica provinciale spetta alla Provincia autonoma di Trento»
(Corte costituzionale n. 118 del 2017). 
2.  In  via  subordinata,   illegittimita'   dei   commi   14-quater,
14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge  n.  8  del
2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162  del  2019  per  violazione
dell'art. 75-bis, comma 3-bis, dello statuto speciale di autonomia. 
    2.1. I commi  14-quater,  14-quinquies,  14-sexies  e  14-septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del  decreto-legge  n.
162 del 2019, violano  l'art.  75-bis,  comma  3-bis,  dello  Statuto
speciale di autonomia, il quale, esclusa la legittimita' di generiche
riserve di  gettito  per  obiettivi  di  riequilibrio  della  finanza
pubblica, stabilisce che, nei confronti delle Province  autonome,  lo
Stato puo'  riservarsi  il  gettito  derivante  da  maggiorazioni  di
aliquote nel rispetto di tre condizioni: a) che  la  medesima  legge,
nel riservare all'Erario risorse finanziarie provinciali,  stabilisca
la  destinazione  alla  copertura,  ai  sensi  dell'art.   81   della
Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo
che non rientrano nelle materie di competenza della regione  o  delle
province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali;  b)  che
la riserva risulti temporalmente delimitata; c) che la  posta  attiva
generata nel bilancio dello Stato dalla riserva di una  maggiorazione
di aliquota sia contabilizzata distintamente nel bilancio  statale  e
quindi quantificabile. 
    2.2. Poiche' la violazione dell'art. 75-bis, comma  3-bis,  dello
statuto speciale di autonomia consegue al medesimo rilievo gia' sopra
svolto  dell'intendimento  del  Legislatore  dello  Stato,  parimenti
espresso nei  quattro  commi  impugnati,  di  sottoporre  il  gettito
provinciale della tassa automobilistica  provinciale  al  regime  dei
trasferimenti erariali e delle relative riduzioni proprio del gettito
erariale della tassa automobilistica regionale (secondo il meccanismo
introdotto dall'art. 1, commi 321 e 322 della legge n. 296 del  2006,
oltre che dall'art. 2, commi 63 e 64 del  decreto-legge  n.  262  del
2006 convertito dalla legge n. 286 del 2006), si rinvia ai  paragrafi
1.2., 1.3., 1.4. e 1.5. della parte in Diritto di questa memoria, ove
si e' cercato di dimostrare questo assunto preliminare. 
    2.3. Posta questa premessa, risulta evidente che, considerata  la
natura  di   tributo   proprio   in   senso   stretto   della   tassa
automobilistica provinciale, confermare in confronto  delle  Province
autonome il meccanismo della  riduzione  del  trasferimento  erariale
nella misura  corrispondente  agli  incrementi  tariffari  introdotti
dall'art. 2, comma 63 del decreto-legge n. 262 del 2006  e  dall'art.
1, comma 321, della legge n. 296 del  2006,  significa  sottrarre  ad
esse   risorse   finanziarie   proprie,   per    trasferirle    nella
disponibilita' dello Stato, di tal che questa prescrizione  e'  posta
in mancanza dei presupposti di legittimita' della riserva  all'erario
di risorse finanziarie provinciali, delineati all'art. 75-bis,  comma
3-bis, dello statuto. 
    Il comma 3-bis dell'art. 75-bis dello statuto e'  stato  aggiunto
dall'art. 1, comma 407, della legge n. 190 del 2014,  in  particolare
lett. d), in base al Patto di garanzia concluso in  data  15  ottobre
2014, elevando cosi' a norma di  rango  statutario  una  prescrizione
gia' contenuta all'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo  1992,  n.
268 («Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige in materia di finanza regionale e provinciale»). 
    In particolare, in primo luogo si  osserva  che  le  disposizioni
impugnate non riguardano il gettito  derivante  da  maggiorazioni  di
aliquote o da nuovi tributi istituiti con legge dello Stato,  sicche'
difetta lo stesso presupposto per l'applicabilita' dell'art.  75-bis,
comma 3-bis dello statuto; inoltre si osserva che, nel caso in esame:
a) la conferma in confronto delle Province autonome  del  regime  dei
trasferimenti e delle relative riduzioni non e' limitata  nel  tempo;
detto  regime  subisce  una  mera  sospensione  futura  nel   periodo
2023-2033 (proprio il difetto della condizione di legittimita'  della
delimitazione temporale del gettito ha determinato  la  dichiarazione
di ill. cost. dell'addizionale statale senza limiti  di  tempo  nella
sentenza n. 142 del 2012); b) la destinazione del gettito provinciale
non e' specificata; c) il relativo gettito non  e'  quantificato  ne'
distintamente contabilizzato. 
    2.4. La Provincia propone questo motivo di  impugnazione  in  via
subordinata al motivo della violazione dell'art. 73, comma  1,  dello
Statuto speciale di autonomia, in quanto ritiene  prioritario  vedere
dalla Corte costituzionale escluso che lo Stato  possa,  con  propria
legge, sottoporre al regime dei trasferimenti erariali il gettito  di
un tributo proprio in senso stretto delle Province autonome. 
3.  In  via  subordinata,   illegittimita'   dei   commi   14-quater,
14-quinquies, 14-sexies e 14-septies aggiunti dalla legge  n.  8  del
2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162  del  2019  per  violazione
dell'art. 79, comma 4, dello statuto speciale di autonomia. 
    3.1. I commi  14-quater,  14-quinquies,  14-sexies  e  14-septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del  decreto-legge  n.
162 del 2019, violano l'art. 79, comma 4, dello Statuto  speciale  di
autonomia, il quale stabilisce  che,  nei  confronti  delle  Province
autonome, non sono applicabili  disposizioni  statali  che  prevedono
obblighi,  oneri,  accantonamenti,  riserve  all'erario  o   concorsi
comunque  denominati,  ivi  inclusi  quelli  afferenti  il  patto  di
stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal  titolo  VI  dello
statuto. 
    3.2. Anche in relazione  a  questo  motivo,  si  osserva  che  la
violazione dell'art. 79, comma 4, dello statuto consegue  al  rilievo
gia' sopra svolto dell'intendimento del Legislatore  dello  Stato  di
sottoporre  il  gettito  provinciale  della   tassa   automobilistica
provinciale al regime dei trasferimenti  erariali  e  delle  relative
riduzioni proprio del gettito erariale  della  tassa  automobilistica
regionale. 
    3.3. E anche in relazione a questo motivo, come per i  precedenti
motivi di impugnazione, si  rileva  che,  considerata  la  natura  di
tributo  proprio  in  senso  stretto  della   tassa   automobilistica
provinciale, confermare  in  confronto  delle  Province  autonome  il
meccanismo della riduzione del trasferimento  erariale  nella  misura
corrispondente agli  incrementi  tariffari  introdotti  dall'art.  2,
comma 63 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art. 1, comma  321,
della legge n. 296 del 2006,  significa  sottrarre  ad  esse  risorse
finanziarie proprie, per trasferirle nella disponibilita' finanziaria
dello Stato; con questo terzo motivo pero' si  rileva  la  violazione
dell'art. 79, comma 4, come sostituito dall'art. 1, comma 407,  della
legge n. 190 del 2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ai  sensi  di
quanto previsto dall'art. 104,  comma  primo,  dello  statuto,  sulla
concorde richiesta di Stato, Regione e  Province  autonome  contenuta
nell'Accordo (c.d. Patto di garanzia) concluso  in  data  15  ottobre
2014. 
    Questa espressa preclusione e' stata  inserita  nello  statuto  a
fronte degli impegni assunti dalle  Province  autonome  in  confronto
dello Stato con il ridetto Patto di garanzia, il quale, al  paragrafo
5. ha quantificato il contributo alla finanza pubblica in termini  di
saldo netto da finanziare della Regione Trentino-Alto Adige  e  delle
Province autonome per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, precisando ai
paragrafi 9. e 12.  le  modalita'  di  computo  del  contributo  alla
finanza pubblica per gli anni 2017 e dal 2018 al 2022 (DOC. 5). 
    Proprio in virtu'  degli  impegni  delle  due  Province  autonome
contenuti nel Patto di garanzia del 2014, il Titolo VI dello  statuto
speciale di autonomia reca ora, in modo tassativo  ed  esaustivo,  le
misure del concorso  al  risanamento  della  finanza  pubblica  delle
Province autonome, precisando espressamente, all'art.  79,  comma  4,
che non possano essere applicate disposizioni statali  che  prevedono
obblighi,  oneri,  accantonamenti,  riserve  all'erario  o   concorsi
comunque  denominati,  ivi  inclusi  quelli  afferenti  al  patto  di
stabilita' interno, diversi da quelli previsti dal medesimo Titolo VI
dello statuto. 
    Ne risulta pertanto che, nel mentre in cui il  Legislatore  dello
Stato conferma l'applicazione del regime dei  trasferimenti  erariali
(senza limite di tempo) e delle relative riduzioni (fino  al  2022  e
dal 2034 in poi) al gettito della tassa automobilistica  provinciale,
pur dopo il riconoscimento di essa quale  tributo  proprio  in  senso
stretto, viola l'art. 79, comma 4, dello  Statuto  di  autonomia,  il
quale esclude che lo stesso  possa  prevedere  riserve  all'erario  o
concorsi comunque denominati, diversi da quelli previsti  dal  Titolo
VI dello statuto. 
    3.4. La Provincia propone questo motivo di  impugnazione  in  via
subordinata al motivo della violazione dell'art. 73, comma  1,  dello
Statuto speciale di autonomia, oltre che in via subordinata al motivo
della violazione dell'art.  75-bis,  comma  ibis  dello  Statuto,  in
quanto ritiene prioritario vedere dalla Corte costituzionale  escluso
che lo Stato possa, con  propria  legge,  sottoporre  al  regime  dei
trasferimenti erariali il gettito di  un  tributo  proprio  in  senso
stretto delle Province autonome ovvero prevedere  riserve  all'erario
di risorse provinciali  in  mancanza  dei  presupposti  espressamente
declinati dall'art. 75-bis, comma 3-bis dello Statuto. 
4.  Illegittimita'  dei  commi  14-quater;  14-quinquies,14-sexies  e
14-septies aggiunti dalla  legge  n.  8  del  2020  all'art.  39  del
decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione degli articoli 103,  104
e 107 dello statuto speciale di autonomia. 
    4.1. I commi  14-quater,  14-quinquies,  14-sexies  e  14-septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del  decreto-legge  n.
162 del 2019, violano gli articoli  103,  104  e  107  dello  statuto
speciale di  autonomia,  in  quanto  queste  disposizioni  statutarie
stabiliscono le forme tassative nel rispetto delle quali  lo  statuto
speciale di autonomia ed il suo Titolo VI possono essere modificati. 
    4.2. Anche in relazione  a  questo  motivo,  si  osserva  che  la
violazione degli articoli 103, 104 e 107 dello  statuto  consegue  al
rilievo gia' sopra svolto  dell'intendimento  del  Legislatore  dello
Stato   di   sottoporre   il   gettito   provinciale   della    tassa
automobilistica provinciale al regime dei  trasferimenti  erariali  e
delle relative riduzioni, regime proprio del gettito  erariale  della
tassa automobilistica regionale. 
    4.3. E anche in relazione a questo  quarto  motivo,  come  per  i
precedenti motivi di' impugnazione, si  rileva  che,  considerata  la
natura  di   tributo   proprio   in   senso   stretto   della   tassa
automobilistica provinciale, confermare in confronto  delle  Province
autonome il meccanismo della  riduzione  del  trasferimento  erariale
nella misura  corrispondente  agli  incrementi  tariffari  introdotti
dall'art. 2, comma 63 del decreto-legge n. 262 del 2006  e  dall'art.
1, comma 321, della legge n. 296 del  2006,  significa  sottrarre  ad
esse   risorse   finanziarie   proprie,   per    trasferirle    nella
disponibilita' finanziaria dello  Stato;  con  questo  quarto  motivo
pero' si rileva che, nella  misura  in  cui  le  norme  impugnate  si
pongono in contrasto con l'art. 73, comma 1, con l'art. 75-bis, comma
3-bis, con l'art. 79, comma 4, dello statuto, esse  violano  altresi'
gli articoli 103, 104 e 107  dello  statuto  speciale  di  autonomia,
posto  che  introducono  forme  di  riserva  allo  Stato  di  risorse
finanziarie provinciali, in violazione delle precise forme  stabilite
dallo statuto per modificare quanto stabilito  nel  Titolo  VI  dello
statuto. 
    4.4. In particolare l'art. 103 dello statuto stabilisce che,  per
le modificazioni dello statuto, si applica il procedimento  stabilito
dalla Costituzione per le leggi  costituzionali,  mentre  l'art.  104
dello statuto, nella materia dell'autonomia finanziaria  disciplinata
nel titolo VI, prevede che le pertinenti disposizioni possono  essere
modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta  del
Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle
due Province autonome.  Infine,  per  quanto  riguarda  le  norme  di
attuazione dello statuto, l'art. 107 prevede che queste siano emanate
con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica  composta
di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello  Stato,  due  del
Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di
quello di Bolzano. 
    Dal complesso delle norme  statutarie  ed  in  particolare  dagli
articoli 103, 104  e  107,  e  deriva  che  il  regime  dei  rapporti
finanziari tra Stato e autonomie speciali e' dominato  dal  principio
dell'accordo e dal principio di consensualita' (sentenza  n.  28  del
2016 sub par. 4.1. e sentenza n. 103 del 2018). 
    Dunque, in quanto le disposizioni impugnate divergono  da  quanto
previsto dagli articoli 73, comma 1, 75-bis, comma 3-bis e 79,  comma
4, dello statuto, lo Stato avrebbe dovuto ricercare il previo accordo
con la Provincia autonoma di Trento. 
    La specialita'  dell'autonomia  finanziaria  delle  due  Province
autonome ricorrenti sarebbe vanificata  se  fosse  possibile  variare
l'assetto dei rapporti finanziari con lo Stato con una semplice legge
ordinaria, in assenza di un accordo bilaterale che la preceda  (Corte
costituzionale n. 133 del 2010). 
    4.5. La Provincia propone questo  motivo  di  impugnazione  senza
subordinazione ai motivi primo, secondo e terzo di questo ricorso, in
quanto vanta l'interesse a vedere riconosciuto che  una  norma  dello
Stato in contrasto con il quadro normativo risultante dal  Titolo  VI
dello statuto, deve essere preceduta dall'accordo  con  la  Provincia
stessa. 
5. Illegittimita' dei  commi  14-quater;  14-quinquies,  14-sexies  e
14-septies aggiunti dalla  legge  n.  8  del  2020  all'art.  39  del
decreto-legge n. 162 del 2019 per violazione del principio  di  leale
collaborazione  ai  sensi  dell'art.  120  della   Costituzione,   in
relazione all'Accordo con lo Stato del 15 ottobre 2014. 
    5.1. I commi  14-quater,  14-quinquies,  14-sexies  e  14-septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del  decreto-legge  n.
162 del 2019, violano il principio di leale collaborazione  ai  sensi
dell'art. 120 della Costituzione, in  relazione  all'Accordo  con  lo
Stato del 15 ottobre 2014. 
    5.2. Anche in relazione  a  questo  motivo,  si  osserva  che  la
violazione del principio di leale collaborazione per  tutti  i  commi
impugnati consegue al rilievo gia' sopra svolto dell'intendimento del
Legislatore dello Stato di sottoporre il  gettito  provinciale  della
tassa  automobilistica  provinciale  al  regime   dei   trasferimenti
erariali e delle  relative  riduzioni,  regime  proprio  del  gettito
erariale della tassa automobilistica regionale. 
    5.3. Nella denegata ipotesi che si ritengano infondati  i  motivi
di impugnazione primo, secondo terzo  e  quarto,  con  questo  quinto
motivo si  rileva  che,  nella  misura  in  cui  le  norme  impugnate
confermano, in confronto delle Province autonome, il meccanismo della
riduzione del trasferimento erariale nella misura corrispondente agli
incrementi  tariffari  introdotti   dall'art.   2,   comma   63   del
decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art. 1, comma 321,  della  legge
n. 296 del 2006,  posto  che  esse  comunque  incidono  sui  rapporti
finanziari tra Stato e Provincia autonoma di Trento  e,  dunque,  sui
rapporti regolati dal Patto di Garanzia del 2014, violano comunque il
principio di leale collaborazione. 
    Con le disposizioni impugnate il legislatore statale ha  comunque
alterato il quadro delle relazioni finanziarie definito  nelle  forme
dell'accordo  di  finanza  pubblica,   senza   far   precedere   tale
imposizione da una regolazione pattizia tra lo Stato  e  le  Province
autonome. 
    Si rammenta  che,  nel  ridefinire  complessivamente  i  rapporti
finanziari  tra  lo  Stato,   la   Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano fino  al
2022, la Provincia  autonoma  di  Trento,  a  fronte  degli  obblighi
assunti dallo Stato, con impegno consacrato al punto 15  dell'accordo
concluso nel 2014, ha  rinunciato  a  tutti  i  contenziosi  pendenti
relativi alla legittimita' costituzionale di numerose disposizioni di
legge concernenti i rapporti  finanziari  tra  Provincia  autonoma  e
Stato. In relazione a questa rinuncia, si e' corroborato un legittimo
affidamento  in  merito  alla  stabilita'  dei  rapporti   finanziari
definiti dall'accordo. 
    Coerentemente,    come    sottolineato    anche    dalla    Corte
costituzionale, il Patto di Garanzia del 2014 esclude la possibilita'
di modifiche unilaterali da parte dello Stato (sentenza  n.  154  del
2017; sentenza n. 28 del 2016; profilo ribadito nella sentenza n. 103
del 2018 al par. 6.2.1). 
6. Illegittimita' del comma 14-sexies aggiunto dalla legge n.  8  del
2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162  del  2019  per  violazione
degli articoli 8, 9, 16 dello  Statuto  e  delle  relative  norme  di
attuazione dello statuto speciale di autonomia nonche' del Titolo  VI
dello statuto speciale che riconosce autonomia finanziaria di entrata
e di spesa. 
    6.1. Il comma 14-sexies  aggiunto  dalla  legge  n.  8  del  2020
all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, viola gli articoli  8,
9, 16 dello Statuto speciale di autonomia e delle relative  norme  di
attuazione, in  quanto  esso  invade  plurimi  ambiti  di  competenza
amministrativa della Provincia autonoma di Trento. 
    6.2. Il vincolo di destinazione che il  Legislatore  dello  Stato
pretende  di  applicare  alle  risorse  finanziarie  derivanti   alla
Provincia dalla sospensione della riduzione, negli anni dal  2023  al
2033,  del   trasferimento   erariale   del   gettito   della   tassa
automobilistica provinciale, impone alla Provincia autonoma di Trento
di prevedere la realizzazione di opere riconducibili  alle  finalita'
di intervento  previste  dall'art.  1,  comma  134,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145: opere pubbliche  per  la  messa  in  sicurezza
degli edifici e del territorio, interventi di  viabilita'  e  per  la
messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi  di  trasporto  pubblico,
interventi per la rigenerazione urbana e la riconversione  energetica
verso  fonti  rinnovabili,   infrastrutture   sociali   e   bonifiche
ambientali dei siti inquinati. 
    Queste  opere  risultano  riconducibili  ai  seguenti  titoli  di
competenza amministrativa provinciale ai  sensi  dell'art.  16  dello
statuto speciale di autonomia nelle materie di competenza legislativa
primaria  ai  sensi  dell'art.  8  dello  Statuto  di  autonomia:  5)
urbanistica e piani regolatori; 6) tutela del paesaggio; 10) edilizia
comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a
carattere pubblico, comprese le agevolazioni per  la  costruzione  di
case popolari in localita' colpite da calamita' e  le  attivita'  che
enti a carattere extra provinciale,  esercitano  nelle  province  con
finanziamenti pubblici; 13) opere di prevenzione e di pronto soccorso
per calamita' pubbliche; 17) viabilita', acquedotti e lavori pubblici
di interesse provinciale; 18) comunicazioni e trasporti di  interesse
provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli
impianti di funivia; 19) assunzione diretta  di  servizi  pubblici  e
loro gestione a mezzo di aziende speciali; 24) opere idrauliche;  28)
edilizia  scolastica.   Rientra   nella   competenza   amministrativa
provinciale determinarsi in merito alle priorita' e alle modalita' di
investimento in opere pubbliche del territorio provinciale, ai  sensi
dei titoli di competenza richiamati. 
    Inoltre, come  ricordato  al  paragrafo  1.3  di  questo  ricorso
rientra nell'autonomia finanziaria di spesa,  riconosciuta  a  questa
Provincia autonoma dalle norme contenute nel Titolo VI dello  statuto
speciale programmare e allocare le relative risorse  finanziarie  nei
vari settori di competenza del bilancio provinciale. 
7. Illegittimita' dei commi 14-quinquies e 14-septies aggiunti  dalla
legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del decreto-legge n. 162 del 2019 per
violazione dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza ai sensi
dell'art. 3 della Costituzione. 
    7.1. I commi 14-quinquies e 14-sexies aggiunti dalla legge  n.  8
del 2020 all'articolo 39 del decreto-legge n. 162 del 2019, violano i
principi di proporzionalita' e ragionevolezza ai  sensi  dell'art.  3
della Costituzione. 
    7.2. Entrambi i commi, in caso di «assenza  dei  dati  definitivi
per  ciascuno  degli  anni  2020,  2021  e  2022»  prevedono  che  la
regolazione finanziaria sia «effettuata entro l'anno 2022 confermando
gli importi dell'ultima annualita' definita con il decreto di cui  al
presente comma». 
    Poiche', come esposto in fatto, l'ultimo decreto  di  regolazione
finanziaria adottato dal Ministero risale al 2017 e  riguarda  l'anno
2013 (DOC. 4)  e  poiche',  nella  considerazione  sistematica  delle
modifiche recate  dai  commi  impugnati,  il  Ministero  non  dispone
ragionevolmente     dell'autonoma     valutazione      in      ordine
all'applicabilita' delle  riduzioni  dei  trasferimenti  erariali  in
confronto delle Province autonome e dunque , con un eventuale decreto
relativo agli  anni  2014-2019  non  potrebbe  che  confermare  detta
valutazione di applicabilita' alle Province  autonome  delle  ridette
riduzioni e de pertinente regime delle  regolazioni  finanziarie,  e'
irragionevole che le statuizioni, potenzialmente risalenti nel tempo,
siano applicate agli anni dal 2020 al 2022. 
    Con Protocollo d'intesa  del  15  aprile  2003  sottoscritto  tra
Ministero dell'economia e delle finanze, regioni e Province autonome,
ai sensi dell'art. 56, comma 4, del decreto legislativo n. 446/1997 e
dell'art.  5,  del  decreto  ministeriale  n.  418/1998,  sono  stati
disciplinati la costituzione, la  gestione  e  l'aggiornamento  degli
archivi   regionali   e   dell'archivio   nazionale    delle    tasse
automobilistiche, regolando i flussi informativi per  l'aggiornamento
degli archivi e prevedendo l'istituzione del Comitato  interregionale
di gestione dell'Archivio nazionale delle  tasse  automobilistiche  -
cd.  CIGANTA),  chiamato  a  dettare  le  Linee  guida  necessarie  a
garantire l'uniformita' delle procedure amministrative delle regioni,
nonche' ha previsto la costituzione di  un  organismo  operativo,  il
CITA, Centro di interoperabilita' tasse automobilistiche. 
    Inoltre l'art. 38-ter («Introduzione  dell'obbligo  di  pagamento
della tassa  automobilistica  regionale  attraverso  il  sistema  dei
pagamenti elettronici pagoPA») del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.
124  («Disposizioni  urgenti  in  materia  fiscale  e  per   esigenze
indifferibili»), convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,  ha
stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, i pagamenti  relativi
alla tassa automobilistica sono effettuati esclusivamente secondo  le
modalita' telematiche  di  cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,    recante    il    Codice
dell'amministrazione digitale; inoltre, ai sensi dell'art. 51,  comma
2-bis, del  decreto-legge  n.  124  del  2019,  i  dati  delle  tasse
automobilistiche  sono  ora  acquisiti  al  sistema  informativo  del
pubblico   registro   automobilistico,   al   fine   di    consentire
l'integrazione ed il coordinamento degli archivi regionali. 
    Questo sistema informativo consente  oggi  di  disporre  di  dati
costantemente e tempestivamente aggiornati relativi al riparto  delle
quote spettanti a ciascuna  regione  sul  gettito  erariale.  Risulta
evidente pertanto che il  Legislatore  dello  Stato  ha  voluto,  con
queste due disposizioni, evitare il confronto con  le  regioni  sulla
questione della quantificazione dei trasferimenti  erariali  e  delle
rispettive riduzioni per effetto  di  quanto  previsto  dall'art.  2,
commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del 2006 e dall'art. 1,  commi
321 e 322, della legge n. 296 del 2006. 
    La disposizione e' pertanto chiaramente  irragionevole  e  lesiva
dell'autonomia delle regioni e delle  Province  autonome,  in  quanto
escluse  dal  contraddittorio  con  lo  Stato  sulla  partita   delle
regolazioni   finanziarie   relative   al   gettito    della    tassa
automobilistica regionale. 
    8.    Impercorribilita'    della     soluzione     interpretativa
dell'inapplicabilita' alle Province autonome dei commi impugnati,  in
virtu' delle clausole di salvaguardia contenute  nell'art.  1,  comma
1363, della legge n. 296 del 2006  e  nell'art.  2,  comma  181,  del
decreto-legge n. 262 del 2006. 
    8.1. I commi  14-quater,  14-quinquies,  14-sexies  e  14-septies
aggiunti dalla legge n. 8 del 2020 all'art. 39 del  decreto-legge  n.
162 del 2019, recano modifiche che si inseriscono nell'art.  1  della
legge n. 296 del 2006, e nell'art.  2  del  decreto-legge  3  ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla  legge  24  novembre
2006, n. 286. 
    Nell'ambito  di  questi  contesti   normativi,   nei   quali   si
inseriscono le modifiche apportate dai commi impugnati, si trovano le
clausole di salvaguardia di seguito esposte. 
    L'art. 1, comma 1363, della legge n. 296 del 2006, nel cui art. 1
si  inseriscono  le  modifiche   apportate   dai   commi   14-quater,
14-quinquies e 14-sexies dell'art. 39 del decreto-legge  n.  162  del
2019, reca una clausola di salvaguardia, in virtu'  della  quale  «Le
disposizioni della presente legge sono applicabili  nelle  regioni  a
statuto speciale e nelle Province autonome di  Trento  e  di  Balzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle  relative
norme d'attuazione». 
    Parimenti, l'art. 2, comma 181, del decreto la legge n.  262  del
2006, nel cui art. 2 si inserisce  la  modifica  apportata  dall'art.
14-septies dell'art. 39 del decreto-legge n. 162  del  2019,  prevede
che «Le disposizioni  del  presente  decreto  sono  applicabili  alle
regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con  le
relative norme di attuazione». 
    Ma  i  commi  da  14-quater  a  14-septies   dell'art.   39   del
decreto-legge n. 162 del 2019  recano  la  volonta'  del  Legislatore
dello Stato di confermare, in confronto della Provincia  autonoma  di
Trento, il sistema di regolazione finanziaria previsto  dall'art.  1,
commi da 224 a 235, e commi 321 e 322, della legge n. 296  del  2006,
nonche' dall'art. 2, commi 63 e 64 del decreto-legge n. 262 del 2006,
definendo espressamente che, per gli  anni  2020,  2021  e  2022,  la
regolazione finanziaria sia effettuata entro l'anno 2022  confermando
gli importi dell'ultima annualita' definita con il pertinente decreto
direttoriale del Ministero dell'economia e  delle  finanze  (criterio
introdotto con i commi 14-quinquies e  14-septies  dell'art.  39  del
decreto-legge n. 162  del  2019),  nonche'  nella  parte  in  cui  la
Provincia  autonoma  di  Trento  e'   espressamente   indicata   come
amministrazione  tenuta  a  rispettare,  in  relazione  alle  risorse
derivanti  dalla  sospensione  della  riduzione   dei   trasferimenti
erariali per il periodo dal 2023 al 2033, il vincolo di  destinazione
alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli
edifici e del territorio, nonche' per interventi di viabilita' e  per
la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico,
per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti
rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche  ambientali
dei siti inquinati, di cui all'art. 1,  comma  134,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145 (comma 14-sexies). 
    Alla luce di queste considerazioni va esclusa la  percorribilita'
di una soluzione interpretativa secondo cui  i  commi  censurati  non
sarebbero destinati ad applicarsi alle autonomie  speciali,  poiche',
secondo la Corte costituzionale, l'illegittimita'  costituzionale  di
una previsione legislativa non  e'  esclusa  dalla  presenza  di  una
clausola  di   salvaguardia,   laddove   tale   clausola   entri   in
contraddizione  con  quanto  affermato  dalle  norme  impugnate,  con
esplicito riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome (sentenze n. 231 e n. 154 del 2017). 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per le esposte ragioni, la Provincia  autonoma  di  Trento,  come
sopra rappresentata e difesa; 
    chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare
l'illegittimita' costituzionale dei  commi  14-quater,  14-quinquies,
14-sexies e 14-septies dell'art. 39  del  decreto-legge  n.  162  del
2019,  inseriti  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.   8,   recante
«Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  30
dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di
proroga di termini legislativi,  di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica», nelle  parti  e
nei termini e sotto i profili esposti nel presente ricorso. 
    Allegati: 
      1) Delibera della Giunta provinciale del 24 marzo 2020, n. 516; 
      2) Procura speciale del 27 aprile 2020, rogata dal dott.  Guido
Baldessarelli, n. 46133 di raccolta, n. 28679 di repertorio; 
      3)  Mancata  intesa  Conferenza  permanente   Stato,   Regioni,
Province autonome anno 2014; 
      4) Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  D.  Dirett.  8
maggio  2017  -  Determinazione  del  maggior  gettito  della   tassa
automobilistica da riservare allo Stato, ai sensi dell'art. 1,  commi
321 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2013; 
      5) Patto di garanzia 2014; 
      6) Delibera della Giunta provinciale del 20  ottobre  2014,  n.
1790,  «Approvazione  dell'accordo  tra  il   Governo,   la   Regione
Trentino-Alto Adige e Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
materia di finanza pubblica»; 
      7) Delibera della Giunta provinciale del 16 dicembre  2014,  n.
2283,  «Approvazione,  ai  sensi  dell'art.  104  dello  statuto,  di
disposizioni  concernenti  l'ordinamento  finanziario   regionale   e
provinciale: espressione dell'intesa». 
        Trento - Roma, 28 aprile 2020 
 
            Avv. Pedrazzoli - Avv. Azzolini - Avv. Manzi