N. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 agosto 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 7  agosto  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria -  Istituzione
  del  Garante  dei  diritti  delle  persone  sottoposte   a   misure
  restrittive  della  liberta'  personale  -  Funzioni  e  poteri   -
  Modalita' di visita del Garante nei Centri di permanenza temporanea
  per stranieri e nei posti di polizia - Poteri del Garante nel  caso
  in  cui  ritenga  fondata  una  segnalazione  su  fatti   rilevanti
  nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali. 
- Legge della Regione Liguria 1° giugno 2020, n. 10 (Istituzione  del
  Garante dei diritti delle persone sottoposte a  misure  restrittive
  della liberta' personale), artt. 5 e 6. 
(GU n.39 del 23-9-2020 )
    Ricorso per la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  (codice
fiscale:  80188230587),  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio
attualmente in carica, rappresentata e difesa  per  mandato  ex  lege
dall'Avvocatura Generale dello Stato dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato (codice fiscale: 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio
in  Roma,  via  dei  Portoghesi  n.  12  (fax   0696514000   -   PEC:
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) - ricorrente; 
    Contro Regione Liguria, in persona del  Presidente  della  Giunta
Regionale attualmente in carica - resistente; 
    per l'impugnazione  e  la  dichiarazione  di  incostituzionalita'
degli articoli 5 e 6 della legge regionale Liguria 1° giugno 2020  n.
10, recante  «Istituzione  del  Garante  dei  diritti  delle  persone
sottoposte  a  misure  di  restrizione  della  liberta'   personale»,
pubblicata nel BUR n. 5 del 10 giugno 2020. 
    La Regione Liguria ha approvato ed emanato la  legge  n.  10/2020
con cui in tredici articoli ha istituito la figura  del  Garante  dei
diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della  liberta'
personale. 
    Ad avviso della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  due  di
queste nuove norme sono in contrasto con la  Costituzione  in  quanto
invadono indebitamente la sfera di competenza esclusiva  dello  Stato
in materia di disciplina  dell'immigrazione,  di  tutela  dell'ordine
pubblico e della sicurezza e di ordinamento e giurisdizione penale. 
    Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del  Consiglio  dei
ministri  deve   impugnare   la   legge   regionale   in   questione,
limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per il seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) - Illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge  Regionale
1° giugno 2020 n. 10 per contrasto con l'art. 117, comma  2,  lettere
b), h) e l) della Costituzione. 
    La norma in rubrica prevede alla lettera f) che  il  Garante  dei
diritti delle persone soggette a misure  restrittive  della  liberta'
personale  possa  visitare  centri  di  permanenza   temporanea   per
stranieri e posti di polizia senza alcun riferimento alle modalita' e
alle condizioni in presenza delle quali  questo  potere  puo'  essere
esercitato. 
    La disciplina statale di settore, con riferimento alla figura del
Garante nazionale e proprio  avute  presenti  le  peculiarita'  delle
condizioni dei soggetti trattenuti in quei  luoghi,  prevede  diverse
modalita' di accesso agli stessi (art. 7 del D.L. 146/2013)  dettando
specifiche disposizioni attuative che assicurino la sicurezza  ed  il
mantenimento dell'ordine pubblico all'interno  di  quelle  strutture,
nonche' il rispetto delle norme sul trattamento  dello  straniero  in
attesa di espulsione  e  delle  garanzia  delle  eventuali  attivita'
investigative in corso. 
    La norma regionale in questione invece si limita a prevedere  che
l'accesso del Garante ai centri di permanenza per i rimpatri si  puo'
svolgere «incontrando  liberamente  i  soggetti  ivi  reclusi»  senza
alcuna disposizione che disciplini modalita' o limitazioni. 
    In questo, la norma regionale eccede di gran lunga la  competenza
legislativa delle regioni. La disciplina sull'immigrazione,  infatti,
e' di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117,  comma
2, lettera b) della Costituzione. Essa comprende evidentemente  anche
gli aspetti del trattamento degli stranieri in attesa dell'esecuzione
dei provvedimenti di espulsione, nonche'  la  regolamentazione  delle
modalita' di loro trattenimento nei centri e soprattutto le modalita'
in presenza delle quali i Garanti possono accedere a quei luoghi  (ad
esempio, proprio con riferimento ai garanti regionali  e'  necessaria
la preventiva autorizzazione della Prefettura ai  sensi  dell'art.  6
del DM Interno 6 ottobre 2014 emanato in  attuazione  degli  articoli
20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999). 
    Trattandosi  quindi  di  materia  interamente  ed  esclusivamente
regolata dallo Stato, la norma regionale che invade questa competenza
regolando la materia stessa in modo difforme dalla regola statale non
e' costituzionalmente legittima. 
    Ma tale illegittimita' emerge anche sotto diverso profilo. 
    E' chiaro che la disciplina statale che regola  le  modalita'  di
accesso  ai  luoghi  ove  sono  trattenuti  gli  stranieri,  dettando
disposizioni necessariamente limitative, si pone a tutela anche della
sicurezza e dell'ordine pubblico nonche' a protezione delle  indagini
che fossero eventualmente in corso. Basti pensare che il gia'  citato
art. 7 del D.L. 146/2013 prevede che l'accesso del Garante ai  luoghi
comunque destinati  ad  esigenze  restrittive  deve  avvenire  previo
avviso  e  senza  che  si  possa  generare  danno  per  le  attivita'
investigative in corso. 
    E quindi una norma regionale che consenta  al  Garante  l'accesso
indiscriminato, incondizionato ed illimitato nei luoghi in  questione
lede anche le prerogative legislative statali in materia di ordine  e
sicurezza e - per quanto concerne gli aspetti investigativi  -  anche
di giurisdizione penale, prerogative assicurate dall'art. 117,  comma
2, lettere h) ed l) della Costituzione. 
2) - Illegittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, della  legge
Regionale 1° giugno 2020 n. 10 per contrasto con l'art. 117, comma 2,
lettere b) h) e l) della Costituzione. 
    Le medesime criticita'  sopra  evidenziate  affliggono  anche  il
successivo art. 6 della legge regionale ligure. 
    Questa norma, nell'elencare i  poteri  del  Garante,  prevede  al
comma 5 che egli possa,  a  seguito  di  una  segnalazione  circa  il
mancato rispetto dei  diritti  dei  detenuti,  «intimare  all'ufficio
competente    la    risoluzione    e,    comunque    la    rimozione,
dell'irregolarita' nel termine di quindici giorni». 
    Il Garante  regionale,  dunque  viene  ad  avere  «super  poteri»
rispetto al suo di conseguenza meno potente omologo nazionale. 
    L'art. 7, comma 5, lettera f) del D.L.  146/2013  attribuisce  al
Garante nazionale esclusivamente il potere di formulare,  nell'ambito
dell'ordinamento    penitenziario     «specifiche     raccomandazioni
all'amministrazione interessata» che in caso di diniego «comunica  il
dissenso motivato nel termine di trenta giorni». 
    E' evidente che questa palese  differenza  nell'attribuzione  dei
poteri alle due  figure  di  garanti  -  quello  nazionale  e  quello
regionale - non puo' essere ammessa. 
    Sia che si tratti di immigrati irregolari, sia che si  tratti  di
normali  detenuti  il  garante   regionale   non   puo'   sovrapporsi
autoritativamente agli organi che secondo la disciplina  dello  Stato
hanno la competenza  ad  adottare,  nella  loro  discrezionalita',  i
provvedimenti  necessari  a  risolvere   eventuali   criticita'   nel
trattamento  dei  soggetti  sottoposti  a  misure  restrittive  della
liberta' personale. 
    Il   rapporto   tra    il    Garante    e    gli    uffici/organi
dell'amministrazione   statale   competente   secondo   l'ordinamento
penitenziario non puo' seguire regole diverse da quelle dettate dallo
Stato, e se il Garante statale non ha  il  potere  di  ordinare  agli
uffici statali, questo potere non lo deve avere certamente il Garante
regionale. 
    E' appena ovvio rilevare che le norme che lo  Stato  detta  nella
materia   appartengono   all'ordinamento   penitenziario   e   quindi
all'ordine e sicurezza pubblica  nonche'  all'ordinamento  penale,  e
sono  riservate  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato  ai  sensi
dell'art. 117, comma 2, lettere h e l) della Costituzione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    La Presidenza del Consiglio dei ministri come sopra rappresentata
e difesa; 
    Conclude affinche' la Corte costituzionale voglia  accogliere  il
presente  ricorso  e  per   l'effetto   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale delle norme  della  legge  della  Regione  Liguria  1°
giugno  2020  n.  10  in  epigrafe  elencate  e  nel  presente   atto
specificamente censurate, per l'accertato loro contrasto  con  l'art.
117, comma 2 lettere b), h) e l), della Costituzione. 
      Roma, 6 agosto 2020 
 
                L'Avvocato dello Stato: Marco Corsini