N. 83 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 18 settembre 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 18 settembre 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Ambiente - Caccia - Norme della Regione Toscana - Gestione faunistico venatoria degli ungulati - Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1994 - Previsione che nei parchi regionali e nelle aree protette, di cui alla legge regionale n. 30 del 2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati - Previsione dell'intervento della Giunta regionale in caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe. Ambiente - Caccia - Norme della Regione Toscana - Controllo della fauna selvatica - Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 2009/147/CE - Modifiche della legge regionale n. 3 del 1994 - Previsione che il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2002. - Legge della Regione Toscana 29 giugno 2012, n. 22 [recte: 15 luglio 2020, n. 61] (Gestione e tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla l.r. 3/1994), artt. 24 e 30.(GU n.44 del 28-10-2020 )
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore (c.f. 80188230587), rappresentato e difeso per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (cod. fisc.: 80224030587; indirizzo posta elettronica certificata: ags@mailcert.avvocaturastato.it; telefax: n. 0696514000), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12, ricorrente; contro Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta regionale attualmente in carica, resistente; per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 24 e 30 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 22, recante: «Gestione e Tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994», pubblicata sul B.U.R. n. 69 del 17 luglio 2020. 1. La Regione Toscana ha emanato la legge regionale n. 61/2020 con la quale sono state apportate una serie di modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3, di recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». 2. L'art. 24 della predetta legge introduce il nuovo comma undicesimo dell'art. 28-bis della legge regionale n. 3/1994, stabilendo che: «11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla legge regionale n. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densita' sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'articolo 37» mentre l'art. 30, modificando l'art. 37-bis della legge regionale n. 3/1994, per mezzo della introduzione di un nuovo comma 2-ter, dispone che: «Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").» 3. E' convincimento della Presidenza del Consiglio dei ministri che le predette norme si pongono in contrasto con quanto previsto dalla normativa nazionale di riferimento in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio contenuta nella legge quadro 11 febbraio 1992, n. 157, concernente «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» con la quale, secondo quanto chiarito da codesta Corte, e' stata enucleata la disciplina che, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, costituisce il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, il cui rispetto deve essere assicurato sull'intero territorio nazionale (Corte costituzionale n. 233/2010). 3.1. Inoltre la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e' stata reiteratamente ricondotta dalla giurisprudenza costituzionale alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (da ultimo, sentenze n. 74 e n. 36 del 2017 della Corte costituzionale): ai principi fondamentali da essa dettati; dunque le regioni sono tenute ad adeguarvisi, pena l'invasione di un ambito materiale di esclusiva spettanza statale. 4. Le predette disposizioni della legge n. 61/2020 della Regione Toscana ai sensi dell'art. 127 della Costituzione vengono percio' impugnate in conformita' alla delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 3 settembre 2020: delibera che verra' depositata in estratto unitamente al presente ricorso per le ragioni di seguito esposte. ART. 24 IN RELAZIONE ALL'ART. 117, COMMA 2, LETTERA S DELLA COSTITUZIONE. 4.1. Come in precedenza evidenziato l'art. 24 della legge n. 61/2020 della Regione Toscana introduce il nuovo comma undicesimo dell'art. 28-bis della legge regionale n. 3/1994, stabilendo che: «11. Nei parchi regionali e nelle aree protette di cui alla legge regionale n. 30/2015, il soggetto gestore adotta piani di controllo degli ungulati che tengono conto delle densita' sostenibili di cui al comma 1 e degli effettivi danneggiamenti alle coltivazioni agricole, anche limitrofi ai propri confini, e ai boschi. In caso di inadempienza e in presenza di danni alla produzione agricola, anche nelle aree limitrofe, la Giunta regionale interviene ai sensi dell'art. 37.» Tale disposto si pone in violazione con l'art. 22, comma 6, della legge n. 394/1991, che prevede abbattimenti nelle aree protette regionali in base a direttive regionali, esclusivamente laddove non esiste gia' un regolamento del parco (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 245/2018). 4.1.1. Al riguardo, codesta Corte costituzionale, ha posto in evidenza come lo standard minimo uniforme di tutela nazionale si estrinsechi nella predisposizione da parte degli enti gestori delle aree protette «di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attivita' svolte nei parchi alle esigenze di protezione» dell'ambiente e dell'ecosistema (sentenza n. 171 del 2012; nello stesso senso, le sentenze n. 74 del 2017, n. 263 e n. 44 del 2011, n. 387 del 2008). Sono dunque il regolamento (art. 11) e il piano per il parco (art. 12), nonche' le misure di salvaguardia adottate nelle more dell'istituzione dell'area protetta (articoli 6 e 8), gli strumenti attraverso i quali tale valutazione di rispondenza deve essere compiuta a tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; allo stesso tempo, l'art. 29 - inserito tra le disposizioni finali, valevole per tutte le species di area protetta - attribuisce all'organismo di gestione il compito di assicurare il rispetto del regolamento e del piano. 4.1.2. Tale modello di tutela, imperniato appunto sull'esistenza di un ente gestore dell'area protetta, sulla predisposizione di strumenti programmatici e gestionali e sulla funzione di controllo del loro rispetto, attribuita all'ente gestore, e' sostanzialmente replicato dalla normativa statale per le riserve naturali statali. L'art. 17 della legge quadro, infatti, dispone che il decreto istitutivo della riserva deve, tra le altre cose, determinare l'organismo di gestione e stabilire indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, emanato secondo i principi contenuti nell'art. 11. Detti prelievi ed abbattimenti devono, dunque, avvenire in conformita' al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilita' e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate. 4.1.3. L'assetto di cui sopra risulta radicalmente modificato poiche' a fronte di danneggiamenti alle coltivazioni agricole (o nelle aree limitrofe a quelle coltivate) da parte di ungulati al fine di prevenire il ripetersi di tali accadimenti dovra' essere adottata dalla Regione ai sensi dell'art. 37 della legge n. 3/1994 il cui comma 4-ter (comma dapprima aggiunto dall'art. 36, comma 4, della legge regionale 3 febbraio 2010, n. 2, e poi cosi' sostituito dall'art. 16, comma 6, della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10) recita testualmente: «La Regione per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 4, i soggetti di cui all'articolo 51, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali». ART. 30 IN RELAZIONE ALL' ART. 117, COMMA 2, LETTERA S DELLA COSTITUZIONE. 4.2. L'art. 30, invece, come piu' sopra chiarito modificando l'art 37-bis della legge regionale n. 3/1994, per mezzo della introduzione di un nuovo comma 2-ter, dispone che: «Il limite al prelievo delle specie in deroga non si cumula con il numero totale di capi di fauna migratoria stabilito dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 -Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").» 4.2.1. Tale nuovo comma consente, quindi, che i capi abbattuti per prelievo in deroga non incidano sul massimale giornaliero di avifauna migratrice abbattibile, ponendosi in contrasto con l'art. 18, comma quarto, della legge n. 157/1992, che non ammette eccezioni all'obbligo di indicare un carniere giornaliero per le specie nella redazione del calendario venatorio regionale. Ne discende in tutta evidenza che, avuto riguardo al quadro normativo statale e, ancor prima, eurounitario in cui si colloca la tutela delle specie oggetto della disposizione censurata, la norma regionale confligge con il secondo comma, lettera s), dell'art. 117 della Costituzione, poiche', invadendo illegittimamente la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riduce in peius il livello di tutela della fauna selvatica stabilito dalla legislazione nazionale.
P.Q.M. Alla luce di quanto si e' venuto sin qui esponendo e deducendo si conclude affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale degli articoli 24 e 30 della legge regionale 29 giugno 2012, n. 22, recante «Gestione e Tutela della fauna selvatica sul territorio regionale. Modifiche alla legge regionale n. 3/1994», pubblicata sul B.U.R. n. 69 del 17 luglio 2020. Contestualmente al presente ricorso si provvede al deposito di estratto della delibera adottata nella riunione del 3 settembre 2020 del Consiglio dei ministri. Roma, 8 settembre 2020 L'Avvocato dello Stato: Varrone