N. 87 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 settembre 2020
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 settembre 2020 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2020 - Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Utilizzo dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) - Interventi finanziari per contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie del sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi - Previsto finanziamento del Fondo per il Micro credito attraverso l'utilizzo delle risorse europee, come quantificate nella Delibera della Giunta regionale n. 260 del 2020. Bilancio e contabilita' pubblica - Norme della Regione Abruzzo - Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2020 - Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Previsione che la Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale. - Legge della Regione Abruzzo 9 luglio 2020, n. 16 ("Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni"), art. 1, comma 1, lettere a) e d).(GU n.45 del 4-11-2020 )
Ricorso ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege, dall'Avvocatura generale dello Stato, (C.F. 80224030587), per il ricevimento degli atti FAX 06-96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12 domicilia; Contro Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore, dott. Marco Marsilio, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci n. 6 - cap 67100; Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 (rubricato «modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 9/2020») comma 1, lettera a) e d) della legge regionale n. 16/2020 del 9 luglio 2020, pubblicata nel BUR n. 104 del 15 luglio 2020 recante «Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020 n. 9» (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19) giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 3 settembre 2020. Si premette che gia' pende, innanzi codesta Corte (rg. n. 52/20202), ricorso avverso la legge regionale n. 9/2020 recante «Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19», articoli 2, comma 3 lettera b) e comma 7, 3, commi 2, 3 e 4, 5, comma 11, 9, commi 6 e 1c lettera a), b), c) e d) censurata per avere, l'ente, ecceduto la propria competenza risultando, le disposizioni in contestazione, prive di copertura finanziaria. Cio' detto con l'ulteriore atto normativo emesso la Regione Abruzzo ha, nuovamente, ecceduto dalla propria competenza, come si intende dimostrare con l'illustrazione dei seguenti motivi di Diritto 1. Art. 1, comma 1, lettera a) e d) legge regionale n. 16/2020 del 9 luglio 2020 apportante, all'art. 2 della legge regionale Abruzzo n. 9/2020, rispettivamente, modifica al comma 3, lettera b), punto 1) e sostituzione del comma 7. La norma rubricata in epigrafe risulta in contrasto con l'art. 81, terzo comma della Costituzione non indicando l'occorrente copertura finanziaria. Invero l'art. 1, comma 1, lettera a) apporta modifiche all'art. 2, comma 3, lettera b), punto 1) della legge regionale Abruzzo n. 9/2020 la quale prevedeva il rifinanziamento del Fondo per il microcredito, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidita' alle piccole e medie imprese per fronteggiare l'emergenza. A tal proposito la novella inserisce il seguente inciso: «come quantificate nella delib. G. R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorita' di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socioeconomico del COVID-19)». Ebbene l'operata integrazione che quantifica le risorse destinate al rifinanziamento del Fondo per il microcredito, non consente, tuttavia, di individuare, puntualmente, la copertura finanziaria delle disposizioni ivi previste in tal modo ponendosi in contrasto con l'art. 81, terzo comma, Costituzione. Ed anche l'art. 1, comma 1, lettera d) pur integrando l'art. 2, comma 7, della legge regionale Abruzzo n. 9/2020 (gia' oggetto - come precisato in premessa - di ricorso pendente) con la seguente disposizione: «La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale», non fornisce idonei elementi informativi atti a dimostrare l'assenza di oneri recata dal richiamato art. 2, comma 7 - che va a sostituire - il quale, prima della modifica, li comportava. Percio', pure tale disposizione si pone in contrasto sempre con l'art. 81, 3° comma Costituzione poiche' carente di copertura finanziaria.
P.Q.M. Si conclude perche' l'art. 1, comma 1, lettera a) e d) legge regionale n. 16/2020 del 9 luglio 2020 apportante, all'art. 2 della legge regionale Abruzzo n. 9/2020, rispettivamente, modifica al comma 3, lettera b), punto 1) e sostituzione del comma 7, sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. Si produce l'attestazione della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 3 settembre 2020. Roma, 14 settembre 2020 Il Vice Avvocato generale dello Stato: Figliolia