N. 89 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2020

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 5 ottobre  2020  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Impiego pubblico - Norme della  Regione  Siciliana  -  Norme  per  il
  funzionamento e i compiti  del  Corpo  forestale  della  Regione  -
  Modificazioni dell'art. 1 della legge regionale n.  4  del  2007  -
  Previsione che l'adeguamento dell'indennita'  mensile  pensionabile
  del personale del Corpo forestale della Regione, in  analogia  agli
  incrementi riconosciuti con d.P.R. n. 39 del 2018 al personale  con
  qualifica non dirigenziale dei  corpi  di  polizia  ad  ordinamento
  civile, e' definito in sede di contrattazione sindacale. 
Impiego  pubblico  -  Norme  della  Regione  Siciliana  -   Modifiche
  dell'art. 3 della legge regionale n. 10 del 2018  -  Autorizzazione
  del Corpo forestale della Regione, al fine di sopperire ai vuoti di
  organico   necessari   all'espletamento    delle    funzioni    dei
  distaccamenti forestali dipendenti  dal  Servizio  ispettorato,  ad
  attivare l'istituto del comando di cui al comma 2-sexies  dell'art.
  30 del decreto legislativo n.  165  del  2001  per  l'utilizzo  del
  personale del Corpo di vigilanza degli Enti parco - Previsione  che
  il  trattamento  economico  fondamentale  del  personale  comandato
  rimane a carico degli Enti di provenienza. 
- Legge della Regione Siciliana 20 luglio 2020, n. 16 (Norme  per  il
  funzionamento  del  Corpo  Forestale   della   Regione   siciliana.
  Disposizioni varie), art. 1, commi 10 e 11, lettera b). 
(GU n.46 del 11-11-2020 )
    Ricorso  ai  sensi  dell'art.  127  della  Costituzione  per   il
Presidente   del   Consiglio   dei   ministri   (C.F.   80188230587),
rappresentato e difeso in virtu' di  legge  dall'Avvocatura  generale
dello Stato (FAX 06/96514000 PEC ags_m2@mailcert.avvocaturastato.it),
presso i cui uffici e' legalmente domiciliato in Roma, alla  via  dei
Portoghesi n. 12; 
    Contro la Regione siciliana, in persona del  suo  Presidente  pro
tempore, con sede in Palermo (90129), Palazzo d'Orleans, alla  piazza
Indipendenza  n.   21   per   la   declaratoria   di   illegittimita'
costituzionale dei commi 10  e  11  dell'art.  1  della  legge  della
Regione siciliana 20 luglio 2020, n. 16 - «Norme per il funzionamento
del Corpo forestale della Regione siciliana. Disposizioni  varie»  -,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella  seduta
del giorno 10 settembre 2020. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della  Regione  Sicilia  del  24  luglio
2020, n. 40, S.O. n. 25, e' stata pubblicata la legge regionale n. 16
del 20 luglio 2020, intitolata: «Norme per il funzionamento del Corpo
forestale della Regione siciliana. Disposizioni varie». 
    Il comma 10 dell'art.  1  di  tale  legge  recita:  «Al  comma  6
dell'art. 1 della legge regionale n. 4/2007 e' aggiunto  il  seguente
periodo:   "L'adeguamento   della   suddetta    indennita'    mensile
pensionabile, in analogia agli incrementi  riconosciuti  con  Decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n.  39,  al  personale
con qualifica non dirigenziale dei corpi di  polizia  ad  ordinamento
civile, e' definito in sede di contrattazione sindacale"». 
    Il comma 11 del medesimo  articolo  recita  invece:  «All'art.  3
della legge regionale  10  luglio  2018,  n.  10  sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
        a) al comma 1 dopo le parole "comma 2" e' aggiunta la  parola
"sexies"; 
        b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il  trattamento
economico fondamentale del personale comandato  di  cui  al  comma  1
rimane a carico degli Enti di provenienza"». 
    Tali  norme  sono  costituzionalmente   illegittime   in   quanto
contrastano con norme dello Statuto e dello Stato  e  violano,  sotto
diversi profili, l'art. 117 della Costituzione. 
    In particolare, si ritiene che vada  dichiarata  l'illegittimita'
costituzionale delle norme su accennate, limitatamente: 
        all'art.  1,  comma  10,  nella  parte  in  cui  prevede  che
l'adeguamento dell'indennita' mensile pensionabile del personale  del
Corpo forestale della Regione  siciliana  sia  definito  in  sede  di
contrattazione collettiva senza indicare  la  copertura  finanziaria,
con cio' violando sia le competenze statutarie sia l'art. 117,  terzo
comma, della Costituzione in relazione a  principio  fondamentale  in
materia di coordinamento della finanza pubblica; 
        all'art. 1,  comma  11,  lettera  b),  nella  parte  in  cui,
novellando il comma 2 dell'art. 3 della  legge  regionale  10  luglio
2018, n. 10, prevede che il trattamento  economico  fondamentale  del
personale comandato di  cui  al  comma  1  dell'art.  3  della  legge
regionale n. 10/2018 rimanga a carico degli enti di provenienza,  con
cio' violando, oltre che le competenze statutarie,  sia  l'art.  117,
secondo  comma,  lettera  l)  della  Costituzione,  in   materia   di
ordinamento civile, sia il terzo comma  del  medesimo  art.  117,  in
materia  di  coordinamento  della  finanza  pubblica,  in   relazione
all'art. 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Tanto per i seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
L'art. 1, comma 10, della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 
    Come accennato in premessa, il decimo  comma  dell'art.  1  della
legge regionale all'esame interviene sull'art. 1, sesto comma,  della
legge regionale 27 febbraio 2007, n. 4, contenente norme  in  materia
di personale del Corpo forestale della Regione. 
    Nel testo originario, tale norma stabiliva - e tuttora stabilisce
- che: «Al personale del Corpo forestale della Regione  siciliana  di
cui alla presente legge,  si  applica  il  contratto  dei  dipendenti
regionali  e  viene  attribuita  l'indennita'  mensile   pensionabile
corrisposta  in  misura  pari  alle  corrispettive   qualifiche   del
personale del Corpo forestale dello Stato». 
    Il decimo comma dell'art. 1 della legge regionale n.  16/2020  ha
aggiunto a tale  disposizione  il  seguente  periodo:  «L'adeguamento
della suddetta indennita'  mensile  pensionabile,  in  analogia  agli
incrementi riconosciuti con decreto del Presidente  della  Repubblica
15 marzo 2018, n. 39, al personale con qualifica non dirigenziale dei
corpi di polizia ad  ordinamento  civile,  e'  definito  in  sede  di
contrattazione sindacale». 
    Orbene, il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018,
n.  39,  attua  il  «Recepimento   dell'accordo   sindacale   e   del
provvedimento di concertazione per il personale non  dirigente  delle
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare "Triennio normativo
ed economico 2016-2018"». Tale decreto  contiene  la  disciplina  dei
trattamenti economici, e relativi incrementi, di detto personale, ivi
compresa l'indennita' mensile pensionabile, e, all'art.  36,  dispone
in  merito  alla  copertura   finanziaria   degli   oneri   economici
conseguenti  a  valere  sulle  risorse  stanziate   per   i   rinnovi
contrattuali del settore statale dalle rispettive leggi  di  bilancio
relative alle annualita' 2016, 2017 e 2018. 
    La  norma  regionale  impugnata,  nel  demandare  la  definizione
dell'adeguamento della suddetta indennita' mensile pensionabile  alla
contrattazione sindacale, omette  invece  di  indicare  la  relativa,
necessaria copertura finanziaria: lacuna  tanto  piu'  grave  ove  si
consideri che la sessione negoziale del personale del comparto  della
Regione siciliana relativa al triennio 2016-2018 si e' gia'  conclusa
e che gli oneri rivenienti dall'adeguamento  dell'indennita'  mensile
pensionabile in parola producono effetti sia sulla spesa  strutturale
del personale medesimo sia sui relativi trattamenti pensionistici. 
    La disposizione viola cosi' il principio fondamentale in  materia
di coordinamento della finanza pubblica, rilevante ai sensi del terzo
comma dell'art. 117 della Costituzione, secondo il quale  ogni  norma
che importi nuove o maggiori spese deve inderogabilmente  indicare  i
mezzi per farvi fronte. 
    Tale principio vale anche per le autonomie speciali: ed  infatti,
come codesta Ecc.ma Corte ha piu' volte avuto occasione di affermare,
«Il  principio,  stabilito  dall'art.   81,   quarto   comma,   della
Costituzione, che prevede l'obbligo di  copertura  finanziaria  delle
spese e' vincolante anche per  le  Regioni  a  statuto  speciale.  La
copertura finanziaria di oneri attuali mediante  entrate  future:  a)
deve essere credibile,  sufficientemente  sicura,  non  arbitraria  o
irrazionale, in equilibrato rapporto con  la  spesa  che  si  intende
effettuare in esercizi futuri; b) e' aleatoria se non tiene conto che
ogni anticipazione di entrate ha un suo costo. Inoltre, c)  l'obbligo
di copertura deve  essere  osservato  con  puntualita'  rigorosa  nei
confronti delle spese che incidono su un esercizio in  corso  e  deve
valutarsi il tendenziale equilibrio tra entrate ed uscite  nel  lungo
periodo, valutando gli oneri gia'  gravanti  sugli  esercizi  futuri»
(sentenza n.  213/2008);  e  ancora:  «...  I  principi  fondamentali
fissati dalla legislazione statale in materia di coordinamento  della
finanza pubblica  sono  applicabili  anche  alle  Regioni  a  statuto
speciale ed alle Province autonome, tenuto conto della necessita'  di
preservare l'equilibrio  economico-finanziario  del  complesso  delle
amministrazioni pubbliche in riferimento a  parametri  costituzionali
(articoli 81, 119 e 120 della Costituzione) e  ai  vincoli  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (articoli 11 e  117,
primo comma, della Costituzione)...»  (sentenza  n.  39/2014;  ma  v.
anche le sentenze n. 103 del 2018, n. 62 del 2017, n. 40 del  2016  e
numeri 82 e 46 del 2015). 
    La norma regionale qui esaminata contrasta, d'altra parte, con le
previsioni  dello  stesso  Statuto  della  Regione  siciliana  (regio
decreto   legislativo   15   maggio   1946,   convertito   in   legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), ed in particolare con  quelle
degli articoli 14 e 17,  che  disciplinano  la  potesta'  legislativa
della Regione, nella quale non  rientra  la  materia  concernente  la
finanza pubblica. 
    Gli accennati profili evidenziano  dunque  il  contrasto  tra  la
impugnata disposizione, modificativa della previgente  disciplina,  e
l'art. 117,  terzo  comma,  della  Costituzione,  per  violazione  di
principio fondamentale in  materia  di  coordinamento  della  finanza
pubblica. 
L'art. 1, comma 11, lettera b) della legge regionale 20 luglio  2020,
n. 16 
    L'art. 1, comma 11, della legge regionale n.  16/2020  interviene
invece sull'art. 3 della legge regionale n. 10/2018 il quale contiene
disposizioni sul Corpo forestale regionale stabilendo,  al  comma  1,
che,  al  fine  di  sopperire  ai   vuoti   di   organico   necessari
all'espletamento   delle   funzioni   dei   distaccamenti   forestali
dipendenti dal Servizio ispettorato, il Corpo stesso  e'  autorizzato
ad attivare l'istituto del comando di cui al comma 2-sexies dell'art.
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'utilizzo  del
personale del Corpo di vigilanza degli Enti parco. 
    Nella versione originaria, il  successivo  comma  2  dell'art.  3
della legge  regionale  n.  10/2018  disponeva  che:  «Il  Ragioniere
generale, alla data di perfezionamento del  procedimento  di  cui  al
comma 1, e' autorizzato ad apportare al  Bilancio  della  Regione  le
conseguenti modifiche per lo spostamento  delle  risorse  finanziarie
necessarie  al  rimborso  all'Amministrazione  di   provenienza   del
trattamento economico applicato  al  personale  di  cui  al  presente
articolo». 
    L'art. 1, comma 11, lettera b) della legge gravata ha  sostituito
il riportato comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2018 con
una disposizione che, a differenza di quanto stabilito in precedenza,
trasla l'onere del trattamento economico fondamentale  del  personale
comandato dal Corpo di destinazione - il Corpo forestale regionale  -
agli enti di provenienza. 
    La  norma,  accollando  agli  enti  di  provenienza  l'onere  del
trattamento economico fondamentale del personale comandato presso  il
Corpo  forestale  regionale,  eccede   innanzitutto   la   competenza
legislativa regionale invadendo quella riservata allo Stato dall'art.
117, comma secondo, lettera  l)  della  Costituzione  in  materia  di
ordinamento civile. 
    Come accennato in precedenza, il primo comma  dell'art.  3  della
legge regionale n. 10/2018 prevede che:  «Il  Corpo  forestale  della
Regione e' autorizzato, al fine di sopperire  ai  vuoti  di  organico
necessari all'espletamento delle funzioni dei distaccamenti forestali
dipendenti dal  Servizio  ispettorato,  ad  attivare  l'istituto  del
comando di cui al comma 2-sexies dell'art. 30 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e  successive  modifiche  ed  integrazioni  per
l'utilizzo del personale del Corpo di vigilanza  degli  Enti  parco».
Tale corpo di vigilanza e' individuato dalle norme di cui alla  legge
6 dicembre 1991, n. 394 - «Legge quadro sulle aree  protette»  -,  in
particolare dall'art. 21 per le «Aree naturali protette nazionali»  e
dall'art. 27  per  le  «Aree  naturali  protette  regionali»,  ed  e'
costituito da personale degli enti parco nazionali, degli enti  parco
regionali e anche da personale del (disciolto) Corpo forestale  dello
Stato, oggi sostituito dai  Carabinieri  forestali  in  seguito  alla
riforma di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, poi attuata  con  il
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. 
    Il comma 11, lettera b) dell'art.  1  della  legge  regionale  n.
16/2020, modificando il criterio di riparto dell'onere economico  del
personale comandato presso il Corpo forestale regionale siciliano, il
cui onere viene posto a carico  dell'amministrazione  di  provenienza
del dipendente, incide dunque sui  diritti  e  sugli  obblighi  delle
parti del rapporto giuridico di  comando  aggravando,  dal  punto  di
vista finanziario, la posizione dell'ente di provenienza,  il  quale,
pur non fruendo delle prestazioni di lavoro  del  proprio  dipendente
comandato, e', ciononostante, tenuto a remunerarlo senza poi  esserne
rimborsato dal soggetto che di  quelle  prestazioni  in  concreto  si
avvale: tanto in violazione della  competenza  legislativa  esclusiva
riservata allo Stato in materia di ordinamento civile dall'art.  117,
comma secondo, lettera l) della Carta fondamentale. 
    Si noti, infatti, che il testo del primo comma dell'art. 3  della
legge regionale n. 10/2018 appare privo di  qualunque  specificazione
riguardo all'individuazione del personale nei confronti del quale  la
Regione potrebbe attivare l'istituto del comando che  potrebbe  anche
appartenere ad amministrazioni diverse dalla Regione medesima (ed  al
limite,  data  la  totale  genericita',  persino  al  personale   del
disciolto Corpo forestale dello Stato, oggi sostituito  dai  militari
dell'Arma dei Carabinieri);  sicche'  la  modifica  introdotta  dalla
legge regionale qui contestata con la sostituzione del secondo  comma
dell'art. 3 della legge regionale n.  10/2018  lascia  indefinita  la
natura dell'ente a carico del quale si pretende di accollare  l'onere
finanziario del trattamento economico. 
    Anche questa assoluta mancanza di specificazione  rappresenta  un
profilo di illegittimita' della norma, evidenziando il contrasto  sia
con il secondo comma dell'art. 117 della Costituzione,  in  relazione
alla competenza statale esclusiva in materia  di  ordinamento  civile
stabilita dalla lettera l) della disposizione,  sia,  come  si  dira'
subito dopo, con il terzo comma dello stesso art. 117, per violazione
di principio fondamentale in materia di coordinamento  della  finanza
pubblica. 
    Ma la censurata disposizione si pone altresi' in aperto contrasto
con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica
- al quale anche  le  Regioni  a  statuto  speciale  sono  tenute  ad
uniformarsi  -  consacrato  nell'art.  70,  comma  12,  del   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (contenente  «Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche») il quale stabilisce che:  «In  tutti  i  casi,  anche  se
previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali,
enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate
di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la  utilizzazione
da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale,  in
posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra  analoga  posizione,
l'amministrazione    che    utilizza    il     personale     rimborsa
all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo  al  trattamento
fondamentale». 
    Questa previsione appare del resto coerente con la natura  stessa
del comando,  il  quale  ha  natura  provvedimentale  e  funzione  di
realizzazione  dell'interesse  dell'amministrazione   alla   migliore
organizzazione (Cass. Lav. 17 febbraio 2004, n. 3097). In  merito  e'
stato affermato che: «La posizione  di  distacco  o  di  comando  non
comporta una  modificazione  del  rapporto  d'impiego  esistente  con
l'Amministrazione   di   provenienza   per   quanto    riguarda    la
regolamentazione del trattamento economico e giuridico. Entrambi  gli
istituti incidono sul solo rapporto organico, essendo  il  dipendente
pubblico  chiamato  a  prestare   temporaneamente   servizio   presso
un'Amministrazione diversa da quella di  provenienza»  (Consiglio  di
Stato, sez. V^, 22 ottobre 2007, n. 5492). 
    Ed infatti, come s'e'  ricordato,  il  previgente  comma  secondo
dell'art. 3 della legge regionale n. 10/2018 poneva appunto a  carico
del soggetto presso il quale il  personale  del  Corpo  di  vigilanza
degli Enti parco era comandato l'onere  del  rimborso  a  questi  del
trattamento economico applicato al personale comandato. 
    Nulla giustifica un simile ribaltamento della disciplina in senso
diametralmente opposto; la previsione della norma regionale  che  qui
e' all'esame, quindi,  oltre  ad  apparire  irragionevole  -  essendo
appunto assolutamente logico che l'onere economico del  personale  in
questione gravi a carico del soggetto che,  in  concreto,  si  avvale
delle relative prestazioni lavorative -, si pone in aperto  contrasto
con il conforme principio fondamentale contenuto nella norma  statale
sopra richiamata - e, quindi, con  l'art.  117,  comma  terzo,  della
Costituzione -, oltre che con le norme statutarie che definiscono  la
competenza legislativa della Regione. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Per  tutto  quanto  esposto  e  considerato  il  Presidente   del
Consiglio dei ministri, come sopra rappresentato e difeso, chiede che
la Corte Costituzionale voglia: 
        1) dichiarare l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 10, della legge della Regione siciliana 20 luglio 2020, n.  16,
nella parte in cui prevede che l'adeguamento dell'indennita'  mensile
pensionabile del personale del Corpo forestale regionale sia definito
in sede di contrattazione collettiva senza indicare le  modalita'  di
copertura finanziaria della relativa spesa, con cio' violando sia  le
competenze statutarie della Regione medesima sia  l'art.  117,  terzo
comma, della Costituzione in relazione a  principio  fondamentale  in
materia di coordinamento della finanza pubblica; 
        2) dichiarare l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,
comma 11, lettera b), della legge della Regione siciliana  20  luglio
2020, n. 16, nella parte in cui, modificando l'art. 3, comma 2, della
legge della Regione siciliana 10 luglio 2018, n. 10,  stabilisce  che
il trattamento economico  fondamentale  del  personale  comandato  ai
sensi del primo comma dell'art. 3 medesimo  rimanga  a  carico  degli
enti di  provenienza,  in  violazione,  oltre  che  delle  competenze
statutarie,  dell'art.  117,  secondo   comma,   lettera   l)   della
Costituzione in materia di ordinamento civile nonche' dell'art.  117,
terzo comma, della Costituzione in  materia  di  coordinamento  della
finanza pubblica, in relazione all'art. 70 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165. 
    Insieme con l'originale notificato del ricorso si depositeranno: 
        1. estratto della delibera del Consiglio dei ministri del  10
settembre 2020 recante la determinazione di impugnazione; 
        2. copia della legge regionale impugnata. 
          Roma, 21 settembre 2020 
 
                   L' Avvocato dello Stato: d'Elia 
 
                       Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Mariani