PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 31 dicembre 2020 

Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.
733). (21A00040) 
(GU n.8 del 12-1-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 con cui  il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, nonche' l'ulteriore delibera del Consiglio dei ministri  del  7
ottobre 2020  con  cui  il  medesimo  stato  di  emergenza  e'  stato
ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo  2020,  n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e  667  del  22
aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio 2020, n.
673 del 15 maggio 2020, n. 680 del 11 giugno  2020,  n.  684  del  24
luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio 2020, n.
691 del 4 agosto 2020, n. 693 del 17  agosto  2020,  n.  698  del  18
agosto 2020, n. 702 del 15 settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020,
n. 706 del 7 ottobre 2020, n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del  22
ottobre 2020, n. 709 del 24 ottobre 2020,  n.  712  del  15  novembre
2020, n. 714 del 20 novembre 2020, n. 715 del 25  novembre  2020,  n.
716 del 26 novembre 2020, n. 717 del 26 novembre 2020, n. 718  del  2
dicembre 2020 e n. 719 del 4 dicembre 2020, n. 723  del  10  dicembre
2020, n. 726 del 17 dicembre  2020,  n.  728  del  29  dicembre  2020
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»; 
  Tenuto  conto  che  a  causa   del   perdurare   della   situazione
epidemiologica, diversi  Ordini  delle  professioni  sanitarie  e  le
Federazioni nazionali di riferimento hanno rappresentato al Ministero
della  salute,  la  necessita'  di  differire  le  elezioni  per   il
rinnovamento degli Organi delle medesime, attesi gli  elevati  rischi
di contagio anche connessi agli spostamenti, ivi inclusi  quelli  per
lo svolgimento delle elezioni dei predetti Ordini; 
  Vista la nota del Ministero della salute del 29 dicembre 2020; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento termini elezioni Ordini e  Federazioni  nazionali  delle
                        professioni sanitarie 
 
  1. Per le motivazioni  di  cui  in  premessa,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176,
il termine di cui all'art. 2, comma 7, del  decreto  legislativo  del
Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233  e  successive
modificazioni, relativo alle  procedure  elettorali  per  il  rinnovo
degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie in scadenza non
ancora  avviate  ovvero  gia'  avviate  e  non  ancora  concluse,  e'
differito al 31 gennaio 2021. 
  2. La durata degli organi ordinistici di cui al comma 1  in  carica
alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e'  prorogata
fino alla proclamazione dei nuovi eletti e comunque non oltre  il  31
gennaio 2021. 
  3. Sono fatte salve le  elezioni  degli  Ordini  delle  professioni
sanitarie gia' effettuate  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza. 
  4. Gli Ordini per i quali le procedure elettorali di rinnovo  degli
organi siano differite possono, in ogni caso, procedere a  deliberare
nuove iscrizioni ovvero la cancellazione  o  il  trasferimento  degli
iscritti che ne facciano richiesta. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 dicembre 2020 
 
                                             Il Capo del dipartimento 
                                                    Borrelli