MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 novembre 2020 

Proroga del termine di utilizzo della graduatoria di cui all'articolo
9, comma 5, del decreto 7  marzo  2006  e  successive  modificazioni,
concernente «Principi fondamentali  per  la  disciplina  unitaria  di
formazione specifica in medicina generale»,  limitatamente  al  corso
2019/2022 di formazione specifica in medicina generale. (21A00269) 
(GU n.16 del 21-1-2021)

 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di  attuazione
della direttiva n. 93/16/CEE, in materia di libera  circolazione  dei
medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed
altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio  2003,
n. 277, di attuazione della direttiva n.  2001/19/CE  e  dal  decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n.
2005/36/CE; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  7  marzo  2006,  e
successive modificazioni, concernente i principi fondamentali per  la
disciplina unitaria in materia di formazione  specifica  in  medicina
generale,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana del 13 marzo 2006 - Serie generale - n.  60,  in  attuazione
dell'art. 25, comma 2, del citato  decreto  legislativo  n.  368  del
1999; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 5, del  citato  decreto  del
Ministro della salute 7 marzo 2006, come sostituito dal  decreto  del
Ministro della salute  28  agosto  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del  4  settembre  2014  -  Serie
generale - n. 205, che stabilisce che la  graduatoria  dei  candidati
idonei al corso di medicina generale puo' essere utilizzata non oltre
il termine massimo di sessanta giorni  dopo  l'inizio  del  corso  di
formazione, per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa,
i posti che  si  siano  resi  vacanti  per  cancellazione,  rinuncia,
decadenza o altri motivi e stabilisce,  altresi',  che  i  giorni  di
corso persi devono essere recuperati e regolarmente  retribuiti,  nel
rispetto del limite minimo di quattromilaottocento ore e di trentasei
mesi; 
  Considerato che, per esigenze di  funzionalita'  dei  corsi  e  per
garantirne la copertura di tutti i posti che  si  renderanno  vacanti
per cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi  da  parte  dei
corsisti,  come   rappresentato   anche   dal   coordinamento   della
Commissione salute, si ravvisa la necessita', limitatamente al  corso
di cui al triennio 2019/2022, di  ampliare  il  termine  di  sessanta
giorni previsto dal succitato  art.  9,  comma  5,  del  decreto  del
Ministro della salute 7 marzo 2006, e successive  modificazioni,  per
lo scorrimento della graduatoria degli idonei al  corso  di  medicina
generale; 
  Ritenuto che, al fine di contemperare le rappresentate esigenze  di
funzionalita' con quelle del  corretto  svolgimento  delle  attivita'
didattiche, e' opportuno, limitatamente al corso di cui  al  triennio
2019/2022, stabilire il  termine  di  scorrimento  della  graduatoria
degli idonei al corso di medicina generale in complessivi  centoventi
giorni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa, limitatamente al corso di
formazione  specifica  in  medicina  generale  di  cui  al   triennio
2019/2022, la graduatoria dei candidati idonei puo' essere utilizzata
da ciascuna regione e dalla Provincia autonoma di Trento non oltre il
termine massimo  di  centoventi  giorni  dalla  data  di  inizio  del
relativo corso di formazione, per assegnare, secondo  l'ordine  della
graduatoria  stessa,  i  posti  che  si  siano   resi   vacanti   per
cancellazione, rinuncia, decadenza o altri motivi. 
  2. I giorni di corso persi devono essere recuperati e  regolarmente
retribuiti, nel rispetto del limite  minimo  di  quattromilaottocento
ore e di trentasei mesi. 
  Il presente decreto sara' registrato dagli organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 novembre 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2401