AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Autorizzazione all'immissione in commercio  del  medicinale  per  uso
umano «Rosuasa» (21A00474) 
(GU n.29 del 4-2-2021)

 
         Estratto determina AAM/AIC n. 5 del 25 gennaio 2021 
 
    Procedura europea n. PL/H/0674/001-003/DC. 
    Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ROSUASA,
nella forma e confezioni alle condizioni e con le  specificazioni  di
seguito indicate. 
    Titolare A.I.C.: PIAM Farmaceutici  S.p.a.,  con  sede  legale  e
domicilio fiscale in Genova (GE), via Fieschi, 8 - CAP 16121. 
    Confezioni: 
      «5  mg  +  100  mg  capsule  rigide»  28  capsule  in   blister
pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 048308011 (in base 10) 1G27TC (in base 32); 
      «10  mg  +  100  mg  capsule  rigide»  28  capsule  in  blister
pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 048308023 (in base 10) 1G27TR (in base 32); 
      «20  mg  +  100  mg  capsule  rigide»  28  capsule  in  blister
pa/al/pvc/al - A.I.C. n. 048308035 (in base 10) 1G27U3 (in base 32). 
    Forma farmaceutica: capsule rigide. 
    Validita' prodotto integro: tre anni. 
    Condizioni particolari per la conservazione: 
      conservare a temperatura inferiore a 30°C; 
      conservare  nella  confezione  originale  per   proteggere   il
medicinale dall'umidita'. 
    Composizione: 
      5 mg/100 mg: 
        principio attivo:  ogni  capsula  rigida  contiene  5  mg  di
rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio) e 100 mg  di  acido
acetilsalicilico; 
      10 mg/100 mg: 
        principio attivo: ogni  capsula  rigida  contiene  10  mg  di
rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio) e 100 mg  di  acido
acetilsalicilico; 
      20 mg/100 mg: 
        principio attivo: ogni  capsula  rigida  contiene  20  mg  di
rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio) e 100 mg  di  acido
acetilsalicilico. 
    Eccipienti. 
    Compressa rivestita con film contenente rosuvastatina: 
      lattosio monoidrato; 
      cellulosa microcristallina; 
      magnesio ossido pesante; 
      crospovidone tipo A; 
      silice colloidale anidra, magnesio stearato. 
    Sistema di rivestimento con film: 
      alcol polivinilico; 
      titanio diossido (E 171); 
      talco; 
      ossido ferro giallo (E 172); 
      lecitina (soia); 
      ossido ferro rosso; 
      gomma xantano (E 172); 
      ossido ferro nero (E 172). 
    Compressa contenente acido acetilsalicilico: 
      cellulosa microcristallina; 
      amido di mais; 
      silice colloidale anidra; 
      acido stearico. 
    Guscio della capsula: 
      gelatina; 
      titanio diossido (E 171); 
      indigotina (E132); 
      ossido ferro giallo (E 172); 
    Inchiostro nero: 
      gommalacca; 
      glicole propilenico; 
      soluzione concentrata di ammoniaca; 
      ossido di ferro nero (E 172); 
      potassio idrossido. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: 
      Adamed Pharma S.A.  -  ul.  Marszałka  Jozefa  Piłsudskiego  5,
95-200 Pabianice, Polonia. 
    Indicazioni  terapeutiche:   «Rosuasa»   e'   indicato   per   la
prevenzione secondaria degli eventi cardiovascolari, come terapia  di
sostituzione nei pazienti  adulti  adeguatamente  controllati  con  i
componenti  somministrati  in  concomitanza   a   dosi   terapeutiche
equivalenti. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della rimborsabilita': 
      classe di rimborsabilita': apposita sezione della classe di cui
all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537
e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non  ancora  valutati
ai fini della rimborsabilita', denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per tutte le  confezioni  sopracitate  e'  adottata  la  seguente
classificazione ai fini della fornitura: 
      classificazione  ai  fini  della  fornitura:  RR  -  medicinale
soggetto a prescrizione medica. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire, ai sensi degli articoli 25 e 26 del  decreto  del  Ministero
della salute  del  30  aprile  2015  in  attuazione  della  direttiva
2010/84/UE i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza  per
questo medicinale  almeno  ogni  sei  mesi  a  partire  dal  rilascio
dell'autorizzazione all'immissione in commercio  e  fino  al  momento
dell'immissione in commercio. I rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza sono altresi' presentati immediatamente su  richiesta
ovvero almeno ogni sei mesi nei primi due anni successivi alla  prima
immissione in commercio e quindi una volta all'anno per  i  due  anni
seguenti. Successivamente, i rapporti sono presentati ogni tre  anni,
oppure  immediatamente   su   richiesta   da   parte   dell'autorita'
regolatoria. 
    Tuttavia,  il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in
commercio deve controllare  periodicamente  se  il  principio  attivo
viene inserito nell'elenco delle date  di  riferimento  per  l'Unione
europea (elenco EURD)  di  cui  all'art.  107-quater,  par.  7  della
direttiva  2010/84/CE  e  pubblicato  sul  portale  web  dell'Agenzia
europea dei medicinali. In tal caso il  titolare  dell'autorizzazione
all'immissione in commercio deve presentare i rapporti  periodici  di
aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale  in  accordo  con
l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.