PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 febbraio 2021 

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a  consentire
il superamento della situazione di criticita'  di  cui  all'ordinanza
del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.  711  dell'11
novembre  2020  in  conseguenza  della  contaminazione  da   sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei  territori  delle
Province di Vicenza, Verona e Padova. (Ordinanza n. 744). (21A01157) 
(GU n.48 del 26-2-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e in particolare
l'art. 2, comma 5, lettera c) e l'art. 25; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 21 marzo 2018, con
la quale e' stato dichiarato per dodici mesi dalla data dello  stesso
provvedimento  lo   stato   di   emergenza   in   conseguenza   della
contaminazione da sostanze perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle  falde
idriche nei territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 519, del 28 maggio 2018 recante «Primi interventi  urgenti
di protezione civile in conseguenza della contaminazione da  sostanze
perfluoro-alchiliche (PFAS) delle falde idriche nei  territori  delle
Province di Vicenza, Verona e Padova»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 557, del 5 novembre 2018,  recante  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza della  contaminazione  da
sostanze  perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle   falde   idriche   nei
territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 632, del 6 febbraio  2020  recante  «Ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile in conseguenza della  contaminazione  da
sostanze  perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle   falde   idriche   nei
territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova»; 
  Vista  l'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, n. 711, dell'11 novembre 2020 recante «Ordinanza per favorire
e  regolare  il  subentro  della  Regione  Veneto  nelle   iniziative
finalizzate  a  consentire  il  superamento   della   situazione   di
criticita'  determinatasi  in  conseguenza  della  contaminazione  da
sostanze  perfluoro-alchiliche  (PFAS)  delle   falde   idriche   nei
territori delle Province di Vicenza, Verona e Padova.»; 
  Vista la nota della Regione Veneto, prot. n. 38228, del 27  gennaio
2021 con la quale si chiede di modificare l'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile, n. 711, dell'11 novembre  2020,
a seguito della modifica  dell'incarico  conferito  al  dott.  Nicola
Dell'Acqua,  individuato  dalla  predetta  ordinanza  quale  soggetto
incaricato  dell'esercizio  delle  funzioni  commissariali   in   via
ordinaria nel coordinamento degli interventi in premessa; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', delle iniziative finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi  degli
articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.
1, con cui consentire la prosecuzione,  in  regime  ordinario,  delle
attivita' e degli interventi ancora non ultimati; 
  D'intesa con la Regione Veneto; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 1, commi 2, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'ordinanza del Capo  del
Dipartimento della protezione civile, n. 711, dell'11 novembre  2020,
le parole «Il direttore dell'Area tutela e  sviluppo  del  territorio
della Regione Veneto» sono sostituite dalle seguenti «il dott. Nicola
Dell'Acqua - Direttore  dell'Agenzia  veneta  per  l'innovazione  nel
settore primario "Veneto Agricoltura"». 
  2. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione  di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo, n. 1, del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 18 febbraio 2021 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli