PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 29 marzo 2021 

Ordinanza di protezione civile per favorire e  regolare  il  subentro
della Regione Basilicata nelle iniziative finalizzate al  superamento
della  situazione  di   criticita'   determinatasi   in   conseguenza
dell'eccezionale movimento franoso che il giorno 29 gennaio  2019  ha
interessato il territorio del Comune di  Pomarico,  in  Provincia  di
Matera. (Ordinanza n. 759). (21A02016) 
(GU n.82 del 6-4-2021)

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 14 febbraio  2019,
con la quale e' dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in
conseguenza dell'eccezionale movimento franoso verificatosi il giorno
29 gennaio 2019 nel territorio del Comune di Pomarico,  in  Provincia
di Matera; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n.  578  del  21  febbraio  2019,  recante  «Interventi  urgenti   di
protezione civile in conseguenza dell'eccezionale  movimento  franoso
che il giorno 29 gennaio 2019 ha interessato il territorio del Comune
di Pomarico, in Provincia di Matera»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 13  febbraio  2020
che ha disposto la  proroga  del  predetto  stato  di  emergenza  per
ulteriori dodici mesi; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  14  luglio  2020,
che, ai sensi dell'art.  24,  comma  2,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1, ha previsto un  ulteriore  stanziamento  di  euro
8.200.00,00 per la  realizzazione  degli  interventi  finalizzati  al
superamento del contesto di criticita'; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 701 del 10 settembre 2020, recante ulteriori  «Interventi  urgenti
di  protezione  civile  in  conseguenza  dell'eccezionale   movimento
franoso che il giorno 29 gennaio 2019 ha  interessato  il  territorio
del Comune di Pomarico, in Provincia di Matera»; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.  1,  con  cui
consentire la prosecuzione, in  regime  ordinario,  delle  iniziative
finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Basilicata; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  Regione  Basilicata  e'  individuata  quale  amministrazione
competente per la  prosecuzione,  in  via  ordinaria,  dell'esercizio
delle funzioni del Commissario delegato di cui all'art. 1,  comma  1,
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
578 del 21 febbraio 2019, ai fini del coordinamento degli  interventi
approvati e non ancora ultimati, contenuti nel Piano degli interventi
urgenti di cui al comma 3 dell'art.  1  della  medesima  ordinanza  e
nelle  eventuali  rimodulazioni  dello  stesso,  necessari   per   il
superamento del contesto di criticita' determinatosi a seguito  degli
eventi richiamati in premessa. 
  2.  Il  dirigente  dell'Ufficio  protezione  civile  della  Regione
Basilicata  e'  individuato   quale   soggetto   responsabile   delle
iniziative da porre in essere per il conseguimento delle finalita' di
cui al comma 1. 
  3. Il soggetto responsabile di cui al comma 2, che opera  a  titolo
gratuito, per l'espletamento delle iniziative di  cui  alla  presente
ordinanza si  avvale  delle  strutture  organizzative  della  Regione
Basilicata, nonche' della collaborazione degli  enti  territoriali  e
non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  4. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  il
Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1,  dell'ordinanza  del
Capo del Dipartimento della protezione civile n. 578 del 21  febbraio
2019 provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile  una
relazione in ordine alle attivita'  svolte  contenente  l'elenco  dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso, con relativo quadro economico. 
  5.  Il  soggetto  responsabile  provvede   alla   ricognizione   ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
soggetti ordinariamente competenti. 
  6. Al fine di consentire il completamento degli interventi  di  cui
al comma 1 e delle  procedure  amministrativo  -  contabili  ad  essi
connessi,  il  soggetto  responsabile   provvede   con   le   risorse
disponibili sulla contabilita' speciale istituita ai sensi  dell'art.
7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 578 del 21 febbraio 2019, che viene al  medesimo  intestata
fino al 14 febbraio 2022. Eventuali proroghe di tale termine  possono
essere disposte previa richiesta debitamente  motivata  del  soggetto
responsabile, entro il limite previsto dall'art.  27,  comma  1,  del
decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. 
  7. Il soggetto responsabile di cui al comma 2 puo' disporre,  entro
sei mesi dalla scadenza  dello  stato  di  emergenza,  la  revoca  di
interventi, contenuti nel Piano di cui al comma  1,  non  aggiudicati
entro tale termine. Le somme che si rendono disponibili a seguito  di
tale revoca e quelle che residuano sulla contabilita' speciale  entro
il termine di scadenza della medesima, a  seguito  del  completamento
degli interventi previsti  dal  Piano  possono  essere  destinate  al
finanziamento  di   nuovi   interventi   strettamente   connessi   al
superamento  dell'emergenza,  afferenti  alle  fattispecie   di   cui
all'art. 25, comma 2, lettere b) e d), del decreto legislativo  n.  1
del 2 gennaio 2018, inseriti in un Piano degli interventi  ulteriori,
che il soggetto responsabile sottopone all'approvazione del Capo  del
Dipartimento della protezione civile. 
  8. I Piani degli interventi di cui al comma 1 e al comma 7  possono
essere oggetto di rimodulazioni, entro il  termine  di  durata  della
contabilita' speciale, cui al  comma  6,  nei  limiti  delle  risorse
disponibili sulla medesima. Il soggetto responsabile  sottopone  tali
Piani alla preventiva approvazione del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  6  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nei Piani di cui ai commi 1 e 7 o  nelle  rimodulazioni  di
cui al comma 8, approvati dal Capo del Dipartimento della  protezione
civile. 
  10.  Il  soggetto  responsabile  e'   tenuto   a   relazionare   al
Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza  semestrale  a
partire dalla data di pubblicazione della presente  ordinanza,  sullo
stato di attuazione dei Piani degli interventi e delle  rimodulazioni
di cui ai commi 1, 7 e 8 nonche' a fornire al Dipartimento medesimo e
alla Regione Basilicata, alla chiusura della  contabilita'  speciale,
una relazione finale delle attivita' svolte  ai  sensi  del  presente
provvedimento. 
  11. Alla scadenza del termine di durata della contabilita' speciale
di cui al comma 6, il soggetto responsabile  provvede  alla  chiusura
della medesima. Fatto salvo quanto previsto al comma 12, qualora  non
sussistano interventi da completare, ricompresi nei Piani di  cui  ai
commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di  cui  al  comma  8,  le  risorse
finanziarie residue presenti sulla contabilita' speciale,  alla  data
di chiusura della medesima, sono  versate  all'entrata  del  bilancio
dello  Stato  per  la  successiva  riassegnazione  al  Fondo  per  le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
amministrazioni di provenienza. 
  12. Qualora, a seguito della chiusura della contabilita'  speciale,
permangano interventi da completare, ricompresi nei Piani di  cui  ai
commi 1 e 7 o nelle rimodulazioni di cui  al  comma  8,  il  soggetto
responsabile, previa approvazione del Dipartimento  della  protezione
civile,  provvede  al  trasferimento  delle  corrispondenti  risorse,
giacenti sulla contabilita'  speciale,  nel  bilancio  della  Regione
Basilicata che provvede, anche avvalendosi dei  soggetti  di  cui  al
comma 3, nei modi ivi indicati, al completamento degli stessi secondo
le ordinarie procedure di spesa. La Regione  Basilicata  fornisce  al
Dipartimento della protezione civile una relazione  semestrale  dello
stato di avanzamento di tali interventi e  una  relazione  finale  al
completamento degli stessi. Eventuali somme  residue  rinvenenti  dal
completamento  di  detti  interventi  sono  versate  all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le
emergenze nazionali, ad eccezione di quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 marzo 2021 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio