MINISTERO DELL'INTERNO

COMUNICATO

Classificazione di alcuni prodotti esplosivi (21A02577) 
(GU n.108 del 7-5-2021)

 
    Con decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/004770/XVJ/CE/C  del  19
aprile  2021,  all'esplosivo  da  mina  denominato  «Eurodyn   2000»,
denominato anche «Dynomit» oppure  «Dynaroc  6  A»  oppure  «Gelatina
Speciale 80%» oppure «F17» oppure  «Perunit  DE»,  gia'  classificato
nella II categoria di cui all'art. 82  del  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto,
ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto  ministeriale
19     settembre     2002,     n.     272,     con     decreto     n.
557/PAS/E/007631/XVJ/CE/C/2012 del 18 maggio 2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 135 del 12 giugno 2012,  con
numero ONU 0081 1.1D, e' attribuita anche la denominazione «Austrogel
D» ed  e'  modificata  da  anni  uno  ad  anni  due,  dalla  data  di
fabbricazione, la durata di scadenza  dell'esplosivo,  come  indicato
dagli  aggiornamenti   al   certificato   rilasciato   dall'organismo
notificato  «Ineris»  (Francia)  in   data   22   luglio   1997,   n.
0080.EXP.97.0145, rispettivamente C7 del 15 gennaio 2013 e C8 del  19
giugno 2015. 
    Per il citato esplosivo il sig. Di Maio Maurizio, titolare  della
licenza ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in  nome  e  per  conto  della
societa' «INTER.E.M. s.r.l» con stabilimento sito in via Pirenta n. 1
Murisengo (AL), ha prodotto la documentazione sopra citata. 
    Avverso  tale  provvedimento  e',  dunque,   esperibile   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  ai  sensi  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199,  nel  termine,
rispettivamente, di sessanta e centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o comunicazione o dalla data in  cui  l'interessato  ne
abbia avuto piena cognizione.