AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

COMUNICATO

Modifica  dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   del
medicinale per uso umano «Fragor» (21A03106) 
(GU n.123 del 25-5-2021)

 
     Estratto determina AAM/PPA n. 405/2021 dell'11 maggio 2021 
 
    Autorizzazione  del  grouping   di   variazioni,   autorizzazione
all'immissione in commercio di  una  nuova  confezione,  attribuzione
numero A.I.C., in sostituzione: e' autorizzato il  seguente  grouping
di variazioni per il medicinale FRAGOR (A.I.C. n. 035255): 
      B.II.b.5.c) Eliminazione dei  seguenti  test  di  processo  non
significativi  («peso  della  compressa»,  «tenuta  del  flacone   di
compresse» e «sforzo di apertura»); 
      B.II.b.5.b) Aggiunta dei seguenti test di  processo:  «test  di
ispezione visiva» e «test di integrita'»; 
      B.II.b.3.a)  Modifiche  al  processo   di   fabbricazione   per
permettere il nuovo confezionamento in blister; 
      B.II.e.1.b.1) Modifica del confezionamento primario da: flacone
in vetro dotato di tappo a vite in polipropilene a:  blister  Alu-Alu
contenente ciascuno 14 alveoli. 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  «Fragor»
(A.I.C. n. 035255) nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di
seguito indicata: 
      «30 mg + 10 mg compresse» 28 compresse in blister Al/Al; 
      A.I.C. n. 035255 052 (base 10) 11MWSD (Base 32), 
    in sostituzione della confezione precedentemente autorizzata: 
      A.I.C. n. 03255 013 - «30 mg + 10 mg  compresse»  28  compresse
divisibili. 
    Forma farmaceutica: compresse. 
    Principio attivo: delapril cloridrato/manidipina cloridrato. 
    Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a. 
    Codice pratica: N1B/2020/2164. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Ai fini della rimborsabilita', per la  nuova  confezione  di  cui
all'art. 1 e' adottata confermata la stessa classificazione  adottata
per la confezione che sostituisce, precedentemente autorizzata. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Ai fini della fornitura, per la nuova confezione di cui  all'art.
1 e' adottata confermata la stessa classificazione  adottata  per  la
confezione che sostituisce, precedentemente autorizzata. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                      Smaltimento delle scorte 
 
    I lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  della   presente   determina,
contrassegnati con  numero  di  A.I.C.  n.  03255013  possono  essere
mantenuti in commercio fino alla  data  di  scadenza  del  medicinale
indicata in etichetta. 
    Decorrenza ed efficacia della determina: la presente determina ha
effetto dal giorno successivo a quello della sua  pubblicazione,  per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e  sara'
notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione  all'immissione
in commercio del medicinale.