MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 5 luglio 2021 

Autorizzazione all'«Istituto di terapia familiare»  a  trasferire  il
corso di specializzazione in psicoterapia della  sede  principale  di
Firenze. (21A04582) 
(GU n.182 del 31-7-2021)

 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
  Vista  la  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   che   disciplina
l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti  per
l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare  l'art.
3 della suddetta legge,  che  subordina  l'esercizio  della  predetta
attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia
o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione  professionale
mediante corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali,  attivati
presso scuole di specializzazione universitarie o presso  istituti  a
tal fine riconosciuti; 
  Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15  maggio  1997,
n. 127, che prevede che con decreto del Ministro  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  sia   rideterminata   la
disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui
all'art. 3, comma 1 della richiamata legge n. 56 del 1989; 
  Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il  quale  e'  stato
adottato il regolamento recante norme  per  il  riconoscimento  degli
istituti  abilitati  ad  attivare  corsi   di   specializzazione   in
psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96 della legge n.  127  del
1997 e, in particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che  prevede  che  il
riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei
pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui
all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale
per la valutazione del sistema universitario; 
  Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000  e  del
16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la  valutazione
del sistema universitario ha individuato gli standard minimi  di  cui
devono disporre gli istituti richiedenti in  relazione  al  personale
docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; 
  Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente  ad
oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30
dicembre  1999  e  16  luglio  2004,  recanti   istruzioni   per   la
presentazione  delle  istanze  di  abilitazione  ad  istituire  e  ad
attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; 
  Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il  quale  e'  stata
costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del
predetto regolamento; 
  Visto il regolamento concernente la struttura ed  il  funzionamento
dell'Agenzia nazionale di valutazione  del  sistema  universitario  e
della ricerca (ANVUR), adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 76 del 1º febbraio 2010, ai sensi  dell'art.  2,  comma
140 del  decreto-legge  3  ottobre  2006,  n.  262,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; 
  Visto  il  decreto  in  data  20  marzo  1998,  di   riconoscimento
all'«Istituto di terapia familiare», in  Firenze,  dell'idoneita'  ad
attivare corsi di  formazione  in  psicoterapia  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale -  n.  92  del  21  aprile
1998); 
  Visto il decreto in data 25 maggio 2001,  con  il  quale  e'  stato
approvato  l'avvenuto  adeguamento  dell'ordinamento  dei  corsi   di
specializzazione alle disposizioni  del  titolo  II  del  decreto  n.
509/1998; 
  Visto  il  decreto  in  data  16  ottobre  2001,  di   abilitazione
all'«Istituto di terapia familiare» ad istituire e ad attivare  nella
sede di Treviso corsi di specializzazione in psicoterapia,  ai  sensi
del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre  1998,  n.  509
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  -  n.
254 del 31 ottobre 2001); 
  Visto il decreto in data 20 marzo 2009, di revoca di riconoscimento
della sede periferica di Treviso dell'«Istituto di terapia familiare»
di Firenze (Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  Serie
generale - n. 77 del 2 aprile 2009); 
  Vista  l'istanza  con  la  quale  il   predetto   istituto   chiede
l'autorizzazione al trasferimento della sede principale  di  Firenze,
da via Masaccio n. 175 a via della Torretta n. 16; 
  Vista la favorevole valutazione tecnica  di  congruita'  in  merito
all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato,  espressa  dalla
predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca con delibera n. 23/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'«Istituto di terapia familiare» abilitato con decreto in data  20
marzo 1998 ad istituire e ad attivare, nella sede di  Firenze,  corsi
di formazione in psicoterapia ai sensi del regolamento  adottato  con
decreto ministeriale 11 dicembre  1998,  n.  509,  e'  autorizzato  a
trasferire la sede principale di Firenze, da via Masaccio  n.  175  a
via della Torretta n. 16. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 luglio 2021 
 
                                       Il segretario generale: Melina